il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, non e’ un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui e’ piuttosto parte necessaria l’amministratore della societa’, perche’, in conseguenza dell’apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della societa’, conservando la titolarita’ dei poteri di rappresentanza. La nomina di un amministratore giudiziario non determina, in altri termini, alcuna decadenza dell’amministratore sociale.
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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|11 marzo 2020| n. 6977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. VALITUTTI Andrea – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15401-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di proprietari della Societa’ (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza n. 46/2017, il Tribunale di Messina ha dichiarato, su ricorso della Procura della Repubblica, il fallimento della s.r.l. (OMISSIS).
Avverso questa sentenza hanno proposto reclamo, ex articolo 18 L. Fall., (OMISSIS), amministratore e socio della (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi soci della s.r.l. L’azienda della societa’ – hanno assunto costoro – era stata sottoposta a sequestro preventivo con nomina di amministratore giudiziario. Ne era seguita la decadenza dalla carica dell’amministratore sociale: percio’, a quest’ultimo non avrebbe potuto essere efficacemente rivolta la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento.
2.- Con sentenza depositata il 30 marzo 2018 la Corte di Appello di Messina, ha respinto il reclamo. Ha rilevato, in proposito, che la “nomina del custode giudiziario, per quanto ampi possano essere i suoi poteri, non comporta alcuna decadenza dell’amministratore o l’esautoramento di questi dagli obblighi inerenti la sua funzione”. Pertanto – ha concluso la pronuncia – la notifica dell’istanza di fallimento indirizzata alla societa’ in nome del suo amministratore e presso la casella di posta elettronica della societa’… appare idonea alla corretta istaurazione del contraddittorio”.
3.- Avverso questa pronuncia presentano ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandolo a due motivi di cassazione.
Resiste, con controricorso, il Fallimento.
Entrambe la parti hanno anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il primo motivo di ricorso assume “violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 321 c.p.p., articolo 104 bis disp. att. c.p.p., articolo 15 L.F. – erronea valutazione della portata del provvedimento di sequestro preventivo – erronea valutazione dei poteri dell’amministratore giudiziario – violazione del diritto di uguaglianza nella difesa”.
Il motivo sostiene che, “a differenza di quanto accade nell’ipotesi in cui venga nominato un amministratore giudiziario delle sole quote” nel caso di specie, che e’ un caso di sequestro preventivo di azienda, e’ stato nominato un amministratore giudiziario “con pieni poteri di amministrazione”. Percio’, l’amministratore sociale “perdeva qualsiasi potere di amministrazione/disposizione sulla soc. (OMISSIS)”.
5.- Il motivo non e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il “soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, non e’ un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui e’ piuttosto parte necessaria l’amministratore della societa’, perche’, in conseguenza dell’apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della societa’, conservando la titolarita’ dei poteri di rappresentanza” (Cass., 23 novembre 2018, n. 30505).
La nomina di un amministratore giudiziario non determina, in altri termini, alcuna decadenza dell’amministratore sociale.
6.- Il secondo motivo assume “violazione degli articoli 91 e 02 c.p.c. – per non avere compensato, anche solo parzialmente, le spese di lite in ragione dell’accertata sospensione della carica di amministratore e del contrasto giurisprudenziale in subietta materia”.
7.- Il motivo non e’ fondato.
Secondo il motivo, “si e’ posto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla figura del custode e dei suoi poteri in ordine a quella tesi secondo la quale, avendo il custode esclusivamente l’obbligo di conservare le cose sequestrate…, non puo’ essergli imposto dall’autorita’ giudiziaria l’onere di provvedere a ulteriori attivita’ di gestione patrimoniale”.
Il caso, che si e’ presentato all’analisi della Corte messinese, tuttavia, non risulta avere nulla a che vedere con quello cosi’ rappresentato dal motivo. Secondo quanto si e’ riscontrato nell’esame del primo motivo di ricorso.
8.- Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’. che liquida nella somma di Euro 5100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.