È, dunque, in tale prospettiva che è da intendere l’affermazione per cui custode non è da considerarsi “necessariamente il proprietario o chi si trova con essa (la cosa) in relazione diretta”. Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può, infatti, venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia del pari un rapporto giuridicamente qualificato. È il caso – è stato osservato – dei danni cagionati a terzi dall’immobile locato, per cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex art. 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell’immobile acquisite nella sua disponibilità giuridica con il contratto di locazione, mentre il proprietario/locatore rimane custode e responsabile ex art. 2051 c.c. del danno cagionato dalle strutture murarie dell’immobile medesimo e dagli impianti in esse conglobati.

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Tribunale|Potenza|Civile|Sentenza|20 febbraio 2020| n. 203

Data udienza 18 febbraio 2020

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Giulio Fortunato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2012 in data 09.03.2012 al n. 467, avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale

TRA

PE.VI., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa a margine dell’atto di citazione, dall’avv. Si.Di. e, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Ma.Ca. ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via (…);

ATTRICE

E

COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, dall’avv. Ma.Za. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’ufficio legale, sito in Potenza alla via (…) della Mobilità;

CONVENUTO

NONCHÉ

UN. S.p.A. (già FO. S.P.A.), in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Er.Tr. ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo sito in Potenza alla via (…);

CONVENUTA

All’udienza del 27 novembre 2019 le parti precisavano le proprie conclusioni che in questa sede si richiamano integralmente.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Pe.Vi. conveniva in giudizio Fo. sai assicurazioni S.p.A. (atto spedito per la notificazione postale in data 22 febbraio 2012) e il Comune di Potenza (atto notificato in data 22 febbraio 2012) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31 gennaio 2011, alle ore 8 e 35 circa, lungo via Pretoria, a Potenza. In particolare, l’attrice deduceva che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, uscendo dalla propria abitazione, sita nel vicolo (…). per recarsi sul luogo di lavoro, aveva posto il piede su una lastra di pietra sconnessa, nascosta dall’acqua piovana e in movimento a causa della corrosione del sottostante appoggio sul terreno, così inciampando e cadendo a terra; b) era stata trasportata al nosocomio San Carlo di Potenza, ove i sanitari le avevano riscontrato la frattura del capitello radiale dell’osso dell’avambraccio destro.

Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità dell’ente convenuto, chiedeva la condanna dello stesso, in solido con l’impresa di assicurazione della responsabilità civile, al pagamento della somma di Euro 140.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della lesione alla propria salute.

Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti si costituivano in giudizio.

In particolare, il Comune di Potenza instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, costruendo il proprio impianto difensivo sull’argomentazione dell’assunta rilevanza causale esclusiva del contegno colposo della danneggiata, oltre che sull’insussistenza dei pregiudizi così come lamentati. Il Comune spiegava, poi, in esecuzione del rapporto assicurativo, domanda di condanna della Fo. S.p.A. (d’ora innanzi per brevità solo “la Fo.”) al pagamento a favore dell’attrice delle somme riconosciutele a titolo risarcitorio ovvero, in via subordinata, alla sopportazione dal peso economico di un’eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.

Svolta l’istruttoria orale attraverso l’audizione dei testimoni e ammesso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento, lo scrivente, dopo una serie di rinvii necessari alla definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tanto puntualizzato, in limine giova innanzitutto rilevare come non meriti accoglimento l’eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta Fo. nella propria comparsa di costituzione e risposta. Ed infatti, in disparte l’evenienza per la quale detta eccezione non risulta neppure coltivata nel corso del giudizio, va osservato come la convenuta non abbia fornito adeguato riscontro probatorio alle asserzioni sviluppate, non avendo né allegato copia autentica dell’atto di citazione precedentemente notificatole né un certificato di cancelleria attestante la pendenza dell’identica causa (Cass. n. 22252 del 2004; Cass. n. 12691 del 1998). È infatti indirizzo consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la parte che solleva l’eccezione ha l’onere di dimostrare non solo l’esistenza ma anche la persistenza, fino all’udienza di discussione, delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 39 c.p.c., atteso che la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti (Cass. n. 19165 del 2005).

Permanendo sul piano delle considerazioni preliminari all’indagine sul merito della res controversa, non può che affermarsi l’inammissibilità dell’azione risarcitoria direttamente svolta nei confronti della Fo., atteso che la vicenda de qua non rientra nello spettro applicativo delle ipotesi normativamente previste di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile dell’assunto danneggiante. Ed infatti, allo stato, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione è un istituto operante esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste, riconducibili, ad esempio, alla controversie in materia di circolazione stradale e, più di recente, di responsabilità sanitaria.

Sviluppando tali considerazioni, è necessario affermare che nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile (cosiddette “assicurazioni di patrimonio”) elemento caratterizzante è l’esistenza dell’interesse della persona dell’assicurato all’integrità del suo patrimonio contro il rischio dell’insorgenza di un debito, cioè dell’alterazione negativa del suo patrimonio complessivamente considerato, che può derivare dall’esercizio di una sua attività. In questi contratti vi è, quindi, un titolare dell’interesse esposto al rischio, che è il soggetto assicurato, il quale si identifica con il beneficiario dell’indennità da corrispondersi qualora si verifichi il sinistro. Da questa configurazione discende che le obbligazioni dell’assicuratore esistono soltanto verso rassicurato ai sensi del primo comma dell’art. 1917 c.c. e non verso i danneggiati. Questi ultimi, dunque, possono agire unicamente nei confronti dell’assunto responsabile civile, il quale – a sua volta – può chiamare in causa il suo assicuratore, secondo i principi generali della garanzia derivante dal contratto di assicurazione, e tale facoltà è data anche quando l’assicurato non sia l’unico responsabile del danno.

Dall’art. 1917 prima citato si ricava anche che “il pagamento” dell’indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: a) il primo è quello con il quale l’assicurato prende l’iniziativa del pagamento: in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all’assicurato della somma pagata; b) il secondo modo è quello con il quale è l’assicuratore ad assumere l’iniziativa del pagamento, previa comunicazione all’assicurato; c) il terzo modo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell’assicuratore al danneggiato, ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell’assicurato. L’obbligazione dell’assicuratore e la possibilità che questi sia condannato al pagamento diretto in favore del danneggiato sussistono, quindi, nel secondo e nel terzo caso. Quest’ultimo, peraltro, involge, non già l’ipotesi in cui è espressa una pretesa in favore del danneggiato derivante direttamente dal contratto, bensì di esecuzione della prestazione dovuta in favore del danneggiato, una volta che si sia verificato l’evento dal quale sorge l’obbligazione.

Infatti, per effetto della sola stipulazione del contratto di assicurazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra assicuratore e danneggiato (vedasi già Cass. n. 2678 del 1996).

Premessa l’inammissibilità della domanda direttamente svolta dalla parte attrice nei confronti della Fo., va però segnalato come il rapporto di garanzia sia, in ogni caso, entrato nel complessivo thema decidendum, avendo l’assicurato svolto domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore.

Ciò posto, giungendo all’esame del merito, la pretesa risarcitoria dedotta da Pe.Vi. può essere inquadrata entro l’archetipo della nonna di cui all’art. 2051 c.c., dolendosi, l’attrice, dei danni patiti in conseguenza di un evento lesivo che ha rappresentato la concretizzazione dei rischio connesso alla res custodita dal Comune di Potenza.

Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma di cui all’art. 2051 c.c., la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.

Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l’evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l’attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).

Come noto, secondo l’insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest’ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279 del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del 2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, idoneo, come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n. 2660 del 2013).

Con precipuo riferimento alla custodia, questa si identifica in una potestà di fatto che descrive un’attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.

E’ stato, poi, precisato che il rapporto di custodia, rilevante ex art. 2051 c.c., non mutua i propri contenuti dalla materia dei contratti (ad es. il contratto di deposito) e che, dunque, non si identifica con la previsione di specifici obblighi di controllo e vigilanza e prescinde da una condotta (o prestazione) del custode con essi coerente, ma postula, piuttosto, (e soltanto) una potestà di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l’uso della cosa stessa (vedasi Cass. sez. un. n. 9449 del 2016). In tale prospettiva, il rapporto di custodia è imperniato sull’ esercizio effettivo del potere sulla cosa e, quindi, non solo sulla disponibilità giuridica ma, insieme ad essa, sulla disponibilità materiale della stessa (Cass. n. 15096 del 2013), alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del custode, rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c., ossia di colui che – come rilevato – ha il potere di governo della cosa, “da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto” con essa (Cass. n. 15779 del 2006).

È, dunque, in tale prospettiva che è da intendere l’affermazione per cui custode non è da considerarsi “necessariamente il proprietario o chi si trova con essa (la cosa) in relazione diretta” (tra le altre, Cass. n. 4279 del 2008). Il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può, infatti, venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia del pari un rapporto giuridicamente qualificato. È il caso – è stato osservato – dei danni cagionati a terzi dall’immobile locato, per cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex art. 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell’immobile acquisite nella sua disponibilità giuridica con il contratto di locazione, mentre (salvo ipotesi di concorso di responsabilità: vedasi Cass. n. 11815 del 2016) il proprietario/locatore rimane custode e responsabile ex art. 2051 c.c. del danno cagionato dalle strutture murarie dell’immobile medesimo e dagli impianti in esse conglobati (tra le altre, Cass. n. 16231 del 2005; Cass. n. 13881 del 2010; Cass. n. 16422 del 2011).

Permanendo sul piano delle notazioni teoriche di carattere generale, giova rilevare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n. 576 del 2008 e succ.) – con il bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cosi Cass. 21212 del 2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 16527 del 2007). in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento.

Per l’effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare – si ribadisca – il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.

Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell’evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (vedasi Cass. 17 gennaio 2001, n. 584).

Ora, svolto tale inquadramento teorico, lo scrivente ritiene che 1 attrice non abbia provato l’effettiva eziologia dell’evento lesivo, neppure alla stregua del parametro probabilistico innanzi evocato. Ed invero, non solo in atti non risultano fotografie rappresentative dello stato dei luoghi al momento dell’evento (risulta allegato solo uno scritto giornalistico corredato da due fotografie prive di compiuti riferimenti spaziali e temporali), ma l’istruttoria orale svolta non ha fornito elementi idonei alla ricostruzione dei profili dinamici dello stesso. Il teste Tu.Ro. ha infatti riferito di avere rinvenuto l’attrice già a terra nei pressi del portone della propria abitazione e di averne raccolto le dichiarazioni relative alla causa della caduta. Alcun elemento rilevante è poi ricavabile dalle dichiarazioni degli altri testimoni ascoltati, i quali hanno riferito d avere svolto un sopralluogo successivamente alla verificazione del sinistro.

Non può non osservarsi, infine, la significativa discrasia tra quanto dedotto nell’atto di citazione e il contenuto delle dichiarazioni rese da Pe.Vi., non tanto in relazione al profilo della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi, come suggerito dalla Fo. nei propri scritti difensivi, quanto in relazione alla concreta situazione di pericolo correlata alla res in custodia, ossia il manto stradale. Ed invero, mentre nel corpo del proprio libello introduttivo del giudizio l’attrice deduce di essere caduta a causa di una lastra di pietra non perfettamente aderente al terreno, prospettando, in buona sostanza, di avere perso l’equilibrio subito dopo avere posto il piede in corrispondenza della riferita lastra, non accorgendosi dell’instabilità della stessa, ex adverso, dalla lettura delle dichiarazioni rese in fase stragiudiziale (allegate al fascicolo attraverso la dichiarazione dell agente della polizia municipale che le riproduce e, quindi, da ritenersi parte integrante del complessivo impianto difensivo attoreo), è ragionevole inferire come una buca sia prospettata causa della caduta.

Siffatta discrasia, unitamente alla mancanza di prove dirette del fatto storico, non consente allo scrivente di ritenere neppure presumibile che l’evento si sia svolto secondo quanto dedotto dalla parte attrice.

Alla stregua di siffatte osservazioni, la domanda risarcitoria deve essere respinta, con conseguente assorbimento di ogni valutazione inerente la domanda di garanzia proposta.

Quanto alle spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del disputatimi e delle questioni non di particolare rilevanza oggetto di trattazione, le stesse sono regolate in omaggio al principio della soccombenza e della causalità.

Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento, vanno poste a definitivo carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell’interesse di Pe.Vi., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, uditi i procuratori delle parti, così provvede.

1) dichiara inammissibile la domanda diretta nei confronti di Un. S.p.A. già Fo. s.p.a.;

2) rigetta la domanda dell’attrice nei confronti del Comune di Potenza;

2) condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Potenza, che si liquidano in Euro 7.795,00 per competenze della difesa, oltre i v a. c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;

3) condanna l’attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da Un. S.p.A. già Fo. sai assicurazioni S.p.A. che si liquidano in Euro 7.795,00 per competenze della difesa, oltre l. v.a. C.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;

4) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del procedimento, a definitivo carico della parte attrice.

Così deciso in Potenza il 18 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.