In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne e’ l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|31 maggio 2019| n. 14863

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16994-2016 proposto da:

COMUNE DI GAGGI in persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE in liquidazione in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) ARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con citazione del 13/9/2001, convenne davanti al Tribunale di Messina il Comune di Gaggi per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un infortunio occorso il (OMISSIS) alle ore 21 circa quando, percorrendo alla guida del proprio ciclomotore la via (OMISSIS), dopo aver attraversato il dosso artificiale in prossimita’ del civico n. (OMISSIS), perse il controllo del mezzo cadendo al suolo a causa di una buca non segnalata, ampia circa 2 metri e profonda circa 15 cm, prodotta a seguito di lavori di scavo non completati. Il Comune chiese ed ottenne la chiamata in causa di (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) che aveva eseguito lavori riguardanti le condutture di acqua e quest’ultimo chiese ed ottenne la chiamata in causa di (OMISSIS) a r.l. (di seguito impresa (OMISSIS)), appaltatrice dei lavori.

Il Tribunale di Messina accolse la domanda condannando in solido il Comune di Gaggi e l’impresa (OMISSIS) a risarcire i danni all’infortunato e a rifondere al medesimo e ad (OMISSIS) le spese del grado.

La Corte d’Appello di Messina, adita dal Comune di Gaggi in via principale e dall’impresa (OMISSIS) in via incidentale, con sentenza n. 174 del 21 marzo 2016, per quel che e’ ancora di interesse in questa sede, ha escluso che i motivi di gravame potessero riguardare l’ (OMISSIS) committente dei lavori, ricadendo di regola la responsabilita’ sulla sola societa’ appaltatrice; ha ritenuto che, nel caso di specie, la responsabilita’ andava imputata anche al Comune (custode della sede stradale) per aver mantenuto l’apertura al traffico della strada nonostante le condizioni della medesima, con la conseguente responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c., per violazione dell’obbligo di custodia.

Quanto alle testimonianze rese da persone comunque legate al danneggiato, la Corte d’Appello le ha confrontate con il resoconto dei militari pervenuti sul luogo dell’incidente e le ha ritenute poco o punto attendibili.

Complessivamente ha ritenuto che il comportamento tenuto dal (OMISSIS) non fosse improntato ad una adeguata diligenza, di guisa da non poter escludere il concorso colposo del medesimo, ai sensi dell’articolo 1227 c.c. anche in fattispecie regolabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c., con la conseguente imputazione della responsabilita’ del danno per 2/3 al Comune di Gaggi e all’impresa (OMISSIS) in solido e per 1/3 al (OMISSIS).

In conseguenza dell’accertato concorso colposo del (OMISSIS) la Corte d’Appello ha ridotto il risarcimento ad Euro 24.794,97 (2/3 di Euro 37.192,46), ha accolto l’appello incidentale dell’impresa (OMISSIS) relativa alla condanna della medesima al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS), chiamata in causa dal Comune con una iniziativa rivelatasi infondata, riconoscendo all’Ente il diritto di reclamare le spese nei confronti del solo Comune;

ha disposto, conseguentemente, sul regime delle spese processuali, ponendole, per il primo grado, per 3/4 a carico del Comune e dell’impresa (OMISSIS), in solido, in favore del danneggiato e a carico esclusivo del Comune le spese sostenute da (OMISSIS);

quanto alle spese d’appello il Giudice ha posto le spese giudiziali per 1/3 a carico del Comune e dell’impresa (OMISSIS) in solido ed ha compensato i residui 2/3, come ha compensato le spese tra gli appellanti ed (OMISSIS).

Avverso la sentenza il Comune di Gaggi propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Assume che la sentenza avrebbe del tutto pretermesso di considerare la responsabilita’ di (OMISSIS), nonostante che il primo motivo di gravame fosse stato espressamente dedotto che l’ente era responsabile dell’infortunio quale committente dei lavori di scavo;

in secondo luogo si duole che la sentenza abbia affermato la responsabilita’ di esso Comune per l’omesso riempimento della buca laddove, essendosi la stessa formata in un lasso di tempo molto breve, da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa, cio’ avrebbe escluso fin dall’origine la possibilita’ di custodia e di tutela del bene pubblico da parte del Comune, con la conseguente esclusione della sua responsabilita’.

1.1 Le censure sono aspecifiche e non colgono la ratio decidendi.

Con riferimento al primo profilo, relativo alla pretesa pretermissione della responsabilita’ di (OMISSIS), la censura e’ innanzitutto aspecifica perche’ non introduce argomenti per confutare la giurisprudenza consolidata di questa Corte illustrando, ad esempio, che il motivo di appello era volto a sostenere la ricorrenza dei requisiti ritenuti indispensabili dal decidente per l’affermazione della responsabilita’ del committente.

In secondo luogo non coglie la ratio decidendi che consiste nell’escludere i presupposti della responsabilita’ del committente e nell’affermare, in piena continuita’ con la giurisprudenza di questa Corte, quella del solo appaltatore, il quale sia che svolga un’opera privata sia che ne svolga una pubblica, conserva margini di autonomia ed e’ da considerarsi, di regola, responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, a meno che non sia configurabile una responsabilita’ del committente per aver rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore.

Nel caso in esame la sentenza impugnata ha escluso, in punto di fatto, che fosse in alcun modo configurabile la corresponsabilita’ della societa’ committente ed ha, pertanto, applicato il principio consolidato di questa Corte secondo il quale della responsabilita’ dei danni a terzi risponde o il solo appaltatore (Cass., 22/10/2002 n. 14905; Cass., 31/7/2002 n. 11356, Cass., 18/9/2013 n. 21337) o l’appaltatore in solido con il Comune, in ragione del dovere di custodia che quest’ultimo conserva sulla strada per non averla chiusa al pubblico transito

(Cass., 3, n. 15882 del 25/6/2013: In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne e’ l’unico custode.

Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente).

Quanto alla censura volta a contestare la responsabilita’ del Comune in nome di una causa esimente l’articolo 2051 c.c. e consistente nella repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, la censura e’ di merito e volta ad una nuova interpretazione dei mezzi di prova, sicche’ trattasi di motivo inammissibile, in quanto dall’istruttoria eseguita non risulta, come preteso dal ricorrente, che la buca si fosse formata in un arco di tempo talmente breve da escludere la responsabilita’ del Comune.

Il Comune conosceva o doveva conoscere lo stato dei luoghi ed avendo accettato il rischio di consentire comunque il transito su una strada non ancora in condizioni di perfetta percorribilita’ e’ stato correttamente ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello, in continuita’ come visto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’articolo 2051 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso il Comune solleva violazione e falsa applicazione dell’articolo 2056 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

In sostanza si duole della quantificazione, a suo avviso, eccessiva dei danni, a fronte della velocita’ tenuta dal (OMISSIS) e delle caratteristiche della buca, tali da non poter far ritenere verosimile che la buca stessa abbia potuto produrre un danno tanto ingente quanto quello stimato dal CTU.

2.1 Il motivo e’ inammissibile in quanto impinge nel merito, essendo riservata al giudice del merito la valutazione dell’entita’ dei danni.

3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo riguarda la regolazione delle spese di lite, d’un lato, con riguardo al capo di sentenza che ha accolto il motivo di appello incidentale proposto dall’impresa (OMISSIS) sulla condanna della medesima al pagamento delle spese processuali in favore di (OMISSIS); dall’altro, investe la diversa regolazione delle spese processuali disposta sul rapporto principale tra il Comune ed il (OMISSIS).

Il Giudice ha ritenuto che, essendo stato (OMISSIS) evocato in giudizio, peraltro del tutto infondatamente, dal Comune di Gaggi, l’onere delle spese giudiziali sopportate da (OMISSIS) per difendersi da una vocatio in giudizio del tutto infondata dovesse ricadere esclusivamente sul Comune di Gaggi.

3.1 Il motivo e’ infondato.

Per quel che riguarda la condanna del Comune nei confronti del terzo chiamato (OMISSIS), la sentenza si pone in continuita’ con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “Attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza e’ assunto nell’articolo 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 18/12/2015 n. 25541).

Quanto alla condanna del Comune, in solido con l’impresa (OMISSIS), nei confronti del danneggiato, la statuizione sulle spese, che ha modificato in parte le percentuali disposte dal giudice di primo grado, segue la soccombenza ed e’ correlata alla modifica del dispositivo che, oltre a confermare la responsabilita’ in solido dell’appaltatore e del Comune nella produzione del danno, ha applicato altresi’ l’articolo 1227 c.c. riconoscendo il concorso del fatto colposo del danneggiato.

Quanto alla compensazione delle spese tra gli appellanti ed (OMISSIS), la censura e’ inammissibile in quanto, pur essendo il medesimo ente totalmente estraneo a qualunque responsabilita’ nella causazione del danno subito dall’attore (OMISSIS), la decisione di compensazione rientra nella discrezionalita’ del giudice del merito, essendo sindacabile da parte di questa Corte la sola decisione di condannare alle spese giudiziali la parte integralmente vittoriosa.

4. Conclusivamente il ricorso e’ rigettato ed il Comune ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente a pagare, in favore della parte resistente (OMISSIS), le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.