la responsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni d’acqua rientra nella categoria dei danni cagionati da cose in custodia, risarcibili in applicazione del disposto dell’art. 2051 c.c., a mente del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale responsabilità presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia con la cosa, e, pertanto,un collegamento di fatto tra il soggetto custode e la cosa medesima, in modo tale che lo stesso possa controllarla e, se del caso, rimuovere possibili situazioni di pericolo; in altri termini, il rapporto di custodia è legato al potere di fatto che il custode ha sulla cosa, da intendersi quale potere di controllo e, conseguentemente, obbligo per il custode di eliminare i pericoli da essa derivanti, atteso che solo il custode, esercitando tale potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele atte ad evitare l’insorgere dei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodita.

Tribunale|Salerno|Sezione 2|Civile|Sentenza|26 marzo 2020| n. 963

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 14495/2009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

CA.VI., CA.GI., CA.VI., CA.AN., e CA.AM. in qualità di eredi della defunta sig.ra Ca.Ri., rappresentati e difesi come da mandato a margine della comparsa di costituzione in riassunzione dall’avv. Ma.Ma. presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al C.so (…) n. 154

ATTORE

E

SE.SA. e ME.AS. rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine alla comparsa di costituzione dall’avv. Ma.Ap. e dall’avv. Gu.Ia. con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via (…)

E

CONDOMINIO PIAZZA (…) MAGGIO, 14 in persona dell’Amministratore pro-tempore dott. Pa.Su., rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di chiamata in causa dall’avv. Ma.Ma., con la quale elettivamente domicilia in Salerno in p.zza (…)

CONVENUTO

CONCLUSIONI: rassegnate all’udienza del 2.10.2018 come risulta dal verbale d’udienza, che qui si intende integralmente riportato.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 01/12/2009 la Sig.ra Ca.Ri. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Salerno i Sig.ri Se.Sa. e Me.As. per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati al suo locale terraneo a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura.

A fondamento della domanda la sig.ra Ca.Ri. esponeva di essere proprietaria di un locale terraneo ubicato in Salerno alla Via (…) e che, a partire dal 1997 il predetto locale era stato oggetto di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla soprastante terrazza scoperta pertinenziale all’appartamento sito al 1 piano del fabbricato di Piazza (…), di proprietà dei Sigg. Se.Sa. e Me.As..

La Sig.ra Ca., dopo aver fatto verificare le infiltrazioni da un tecnico di fiducia, aveva successivamente depositato presso il Tribunale di Salerno ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo. Accertate dal C.T.U. sia le infiltrazioni che il danno, l’attrice chiedeva, pertanto, con il summenzionato atto di citazione, che i Sigg. Se.Sa. e Me.As. fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa delle predette infiltrazioni d’acqua, danni che venivano quantificati in Euro 6.500,00.

Si costituivano in giudizio i convenuti i quali – sostenendo che vi fosse una presunta responsabilità del Condominio di Piazza (…), Salerno per le infiltrazioni, a causa di una pluviale che scaricava parte delle acque meteoriche del terrazzo condominiale sul terrazzo di proprietà dei convenuti stessi – chiedevano di poter chiamare in causa il Condominio di Piazza (…) – Salerno, in persona dell’Amministratore protempore, con differimento dell’udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c., al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c.

Nel merito chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo, in accoglimento della predetta, la condanna dell’attrice al pagamento in loro favore della somma di Euro 3.748,04. In subordine chiedevano in ogni caso condannarsi il Condominio di Piazza (…) – Salerno a tenerli indenni da ogni pregiudizio derivante dalla sentenza di condanna in proporzione all’accertata sua responsabilità nell’evento dannoso.

In data 20 dicembre 2011 i convenuti provvedevano a chiamare in causa il Condominio di Piazza (…) – Salerno in persona dell’Ammini-stratore p.t.

In data 7 aprile 2011 si costituiva il Condominio terzo chiamato in causa chiedendo di

1) dichiarare inammissibile e improcedibile la chiamata in causa del Condominio di Piazza (…) per intervenuta prescrizione nei suoi confronti del diritto al risarcimento del danno e, per l’effetto

2) condannare Se.Sa. e Me.As. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio;

3) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’innanzi indicata eccezione, rigettare la domanda di Se.Sa. e Me.As. nei confronti del comparente Condominio, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata in nessuno dei suoi elementi costitutivi, anche con riferimento al quantum preteso;

4) in via ulteriormente gradata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Se.Sa. e Me.As., determinare l’entità della partecipazione del Condominio alla determinazione del danno;

5) condannare comunque Se.Sa. e Me.As. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Integrato il contraddittorio venivano richiesti e concessi i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., depositate le relative memorie difensive ed istruttorie, all’udienza dell’8.3.12 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso dell’attrice in data 24.2.12.

In data 8.6.12 gli eredi legittimi della sig.ra Ca.Ri. riassumevano il giudizio chiedendo – in assenza di domande spiegate nei confronti del Condominio terzo chiamato in causa – che venissero accolte le medesime conclusioni già rassegnate dalla sig.ra Ca.Ri. nel suo atto introduttivo.

Venivano ammessi ed acquisiti gli interrogatori formali dei sigg. Se.Sa. e Me.As., ammessa la richiesta di C.T.U. che “previa verifica dello stato dei luoghi, riscontri la presenza delle lamentate infiltrazioni d’acqua, ne individui le cause, gli effetti dannosi per il locale, i necessari interventi da eseguire per la loro eliminazione e i relativi costi”, disposta l’acquisizione del fascicolo A.T.P., il G.U. nominava C.T.U. l’ing. Mi.Ci. che all’udienza del 16.1.14 prestava giuramento di rito dichiarando di accettare l’incarico.

Depositata la C.T.U. dall’ing. Ci., all’udienza del 2.10.2018 le parti precisavano le conclusioni con l’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e va accolta nei limiti in cui si dirà.

In particolare, l’indagine tecnica espletata in corso di causa, in coerenza con l’accertamento compiuto in sede di A.T.P., ha individuato e documentato l’assoggettamento dell’immobile di proprietà dell’attrice alle cospicue e prolungate infiltrazioni di acqua, provenienti dal terrazzo (pertinenziale all’appartamento) di proprietà dei convenuti, e ne ha confermato le cause e gli effetti. Dalla relazione del C.T.U. nominato nell’ambito del procedimento di A.T.P., infatti, si evince che:

a) “…all’interno del locale terraneo di proprietà della ricorrente, sig.ra Rita Ca.,…sono presenti al soffitto, in prossimità dell’angolo sud – ovest, evidenti zone (precisamente individuate anche sulla base di rilievi grafici, fotografici e planimetrici allegati) in cui l’intonaco risulta distaccato e/o rigonfiato con esfoliazione superficiale dell’attintatura”;

b) “…tali infiltrazioni hanno proceduto con continuità secondo un allineamento ideale sud – nord” in quanto “.le acque di infiltrazione sono provenute dal sovrastante calpestio con giacitura di penetrazione localizzabile presumibilmente in prossimità del confine sud del solaio medesimo e più precisamente dello spigolo sud – ovest”; infatti “…il diverso grado di ammaloramento delle finiture d’intradosso del solaio stesso evidenzia come la prima zona interessata poiché sottoposta per più tempo alla sollecitazione dovuta all’infiltrazione, ha raggiunto la fase ultima sostanziatasi nel distacco dell’intonaco; nella zona capeggiata in rosso, invece, si è verificato un fenomeno di assorbimento/rigonfiamento con distacco della tinta ed esfoliazione superficiale, preludio al successivo distacco dell’intonaco per perdita di tenuta ed aumento della massa, in assenza di rimedi e/o provvedimenti correttivi”;

c) “…sono presenti all’interno del locale ulteriori tracce …di fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche dal sovrastante calpestio del terrazzo di copertura, anche in altri punti localizzati, sebbene con effetti meno devastanti rispetto a quelli della zona sopra descritta;

d) “.attualmente le superfici interessate dai fenomeni sopra descritti sono allo stato attuale asciutte e .quindi .almeno all’atto del sopralluogo, il fenomeno lamentato non risultava in atto, essendosi potuto rilevare dall’intradosso i soli effetti prodottisi nel tempo”, anche grazie all’esecuzione “…nell’anno in corso .ad opera della ditta Vo. S.r.l.” di “…lavori di manutenzione straordinaria interessanti anche il suddetto terrazzo, la cui efficacia deve essersi sostanziata anche nell’interruzione della lamentata infiltrazione e dei relativi effetti negativi”.

Accedendo sul lastrico del sovrastante terrazzo – pertinenziale all’appartamento “…posto al 1 piano del fabbricato avente accesso dal civico n. 14 di P.zza (…)”, e dotato di una guaina di impermeabilizzazione in evidente precario stato di conservazione -, poi, il C.T.U. ha rilevato la presenza, da un lato, “…di un basamento cementizio di dimensioni circa 0.90mx1.00m costituente appoggio del sistema di canali metallici deputati all’alimentazione dell’impianto di condizionamento interno a servizio dell’alloggio commerciale condotto dalla Vo. S.r.l.”, cui è “…affiancato, con ulteriore ingombro planimetrico di 0.90mx1.65m, ..il gruppo motori del sopra descritto impianto di condizionamento”, che “…non poggia direttamente sul calpestio del terrazzo in quanto scarica il suo peso su quattro basette disposte agli angoli e realizzate in mattoni pieni”, e, dall’altro, “…del tracciato di una tubazione pluviale a servizio dell’edificio posto al confine sud del locale di proprietà della sig.ra Ca.”. Sulla scorta di quanto rilevato in loco, il C.T.U. ha dedotto:

a) che “le acque presumibilmente infiltratesi al soffitto del locale di proprietà della ricorrente afferiscono ad origini non univoche, in quanto derivano … principalmente dalle precipitazioni meteoriche interessanti direttamente la superficie calpestabile del terrazzo stesso; ” in via secondaria dalla porzione di acque di pioggia derivate dalla pluviale condominiale a servizio di parte della copertura del fabbricato di cui al civico n. 14 di P.zza (…); …in misura ridotta, infine, dalla condensa dell’impianto di condizionamento a servizio del locale commerciale utilizzato dalla Vo. S.r.l., il cui gruppo motore è posizionato, a basamento, sul terrazzo in questione e proprio in corrispondenza dello spigolo nord – ovest del fabbricato di P.zza (…)”;

b) che, comunque, “…l’infiltrazione è derivata dall’assenza, perdurante nel tempo,di un corretto e/o opportuno sistema di impermeabilizzazione delle superfici esposte del terrazzo calpestabile di copertura del locale della ricorrente, ovvero dalla mancanza di corretta manutenzione di quello esistente e del logorio conseguente alla naturale usura delle guaine”.

Nel caso che occupa è opportuno ricordare che la responsabilità per i danni prodotti dalle infiltrazioni d’acqua rientra nella categoria dei danni cagionati da cose in custodia, risarcibili in applicazione del disposto dell’art. 2051 c.c., a mente del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Tale responsabilità presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia con la cosa, e, pertanto,un collegamento di fatto tra il soggetto custode e la cosa medesima, in modo tale che lo stesso possa controllarla e, se del caso, rimuovere possibili situazioni di pericolo (v. Cass. n°15761/16); in altri termini, il rapporto di custodia è legato al potere di fatto che il custode ha sulla cosa, da intendersi quale potere di controllo e, conseguentemente, obbligo per il custode di eliminare i pericoli da essa derivanti, atteso che solo il custode, esercitando tale potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele atte ad evitare l’insorgere dei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa custodita.

Per ritenere sussistente tale responsabilità è sufficiente che il danno sia stato prodotto dalla medesima cosa: ciò che assume rilievo, infatti, è il “nesso di causalità”, cioè il rapporto tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, rimanendo ininfluente, a rigore, la condotta del custode la cui valutazione potrà attenere a profili diversi ed ulteriori, in forza della norma generale in materia di responsabilità civile (art. 2043 c.c.), ed alla misura del risarcimento.

In virtù di ciò, sul danneggiato incombe l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno subito, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno si è prodotto per un caso fortuito, provando cioè l’esistenza di un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso di causalità, tra i quali rientrano anche il fatto del terzo e la condotta dello stesso danneggiato; in tal caso, tuttavia, è necessario che risulti anche escluso, con onere probatorio a carico del custode, qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l’evento dannoso, si da individuarne la causa esclusiva nel fattore esterno, e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione della vicenda produttiva di danno (v. Cass. n. 2479/18).

In sostanza, la responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c. è oggettiva (v. Cass. n. 12027/17), sia pure attenuata con la previsione di una prova liberatoria, l’esistenza di quel caso fortuito (o forza maggiore) idoneo a rimuovere il nesso causale diversamente esistente fra la cosa ed il danno.

Ecco che allora la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, così da poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (v. Cass. n. 5877/17).

Ebbene, sulla scorta di tali fondamentali principi, non può in alcun modo dubitarsi della responsabilità in capo ai convenuti, sigg.ri Se.Sa. e Me.As., proprietari – e quindi custodi – esclusivi del terrazzo per cui è causa, per la produzione dell’evento dannoso che ha colpito, per molti anni, l’immobile già di proprietà dell’attrice (ed ora dei suoi eredi).Illuminanti, a tal fine, appaiono le osservazioni sopra ricordate del C.T.U. nominato in sede di A.T.P. (e condivise da quello nominato in corso di causa), secondo cui “…l’infiltrazione è derivata dall’assenza, perdurante nel tempo, di un corretto e/o opportuno sistema di impermeabilizzazione delle superfici esposte del terrazzo calpestabile di copertura del locale della ricorrente, ovvero dalla mancanza di corretta manutenzione di quello esistente e del logorio conseguente alla naturale usura delle guaine”, le quali, anzi, consentono di individuare, accanto alla responsabilità oggettiva derivante (ex art. 2051 c.c.) dal rapporto di custodia con il bene, un non marginale profilo di responsabilità, per così dire “soggettiva” (ex art. 2043c.c.), per la colposa inerzia che ha caratterizzato la condotta dei proprietari del terrazzo, protrattasi per anni, nonostante le ripetute sollecitazioni e doglianze della sig.ra Ca.. A fronte di ciò, i convenuti nulla hanno provato in merito ad un possibile caso fortuito (o forza maggiore), idoneo ad interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo invocare la concorrente responsabilità del Condominio di Piazza (…) – per tale motivo chiamato in causa a garanzia -, in ordine alla quale nulla possono evidentemente osservare, attesa anche l’estraneità del locale terraneo di loro proprietà dalla struttura del fabbricato condominiale.

Pertanto nessuna responsabilità può essere imputata al condominio chiamato in causa e la domanda dei convenuti Se. e Me. andrà pertanto rigettata. Sul quantum debeatur il CTU ha rassegnato le seguenti conclusioni:

a) Allo stato attuale non è più riscontrabile la presenza delle lamentate infiltrazioni d’acqua e quindi di conseguenza nemmeno le cause e gli effetti dannosi per il locale terraneo di proprietà Ca. in quanto sono stati effettuati una serie di interventi attraverso i quali essi sono stati eliminati, tuttavia è stato possibile risalire a tutte le cause e ai danni attraverso l’analisi e lo studio di tutta la documentazione agli atti tenendo conto principalmente delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d’ufficio redatta dal C.T.U. ing. Fa.Sc. nell’ambito del procedimento di A.T.P. avuto inizio il 28/05/2005.

Allo stato del sopralluogo i danni all’interno del locale di proprietà della parte attrice risultano essere ripristinati.

b) Per la stima dei costi, si è fatto riferimento alle opere necessarie per eliminare le cause che hanno provocato le infiltrazioni (lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del locale terraneo di proprietà della sig.ra Ca.Ri. e a quelle necessarie l’eliminazione dei danni (lavori di ripristino del locale terraneo), tali costi sono stati determinati in: Euro 1.973,30 che rappresenta il costo relativo ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, necessari per eliminare le cause; o Euro 2.124,41 che rappresenta il costo relativo ai lavori necessari per il completo ripristino del locale terraneo di proprietà della Sig.ra Ca.Ri., necessari per l’eliminare dei danni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo unitamente alle spese di ctu che restano a definitivo carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CA.VI., CA.GI., CA.VI., CA.AN., e CA.AM. nei confronti di SE.SA. e ME.AS. nonché il CONDOMINIO PIAZZA (…) in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. – accoglie la domanda degli attori e riconosciuta la responsabilità dei signori Se.Sa. e Me.As., li condanna in solido al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 2.124,41 per il completo ripristino del locale terraneo di proprietà della Sig.ra Ca.Ri., oltre interessi legali a far data dalla domanda;

2. – Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 2430,00 oltre iva CPA e spese generali come per legge;

3. – condanna i convenuti Se.Sa. e Me.As. al pagamento delle spese di ctu.

4. – rigetta la domanda dei convenuti nei confronti del condominio chiamato in causa;

5. – Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore del Condominio chiamato in causa delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 2430,00 oltre iva CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Salerno il 27 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.