La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto – con il quale l’appaltatore conferisce ad un terzo l’incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell’opera, con le seguenti differenze:
a) con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore, l’accettazione senza riserve dell’appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l’opera senza riserve;
b) l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità.
Occorre altresì evidenziare che l’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente.
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Tribunale|Torino|Sezione 3|Civile|Sentenza|21 luglio 2022| n. 3228
Data udienza 21 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12231/2019 promossa da:
(…) S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…)
ATTRICE OPPONENTE
contro
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…)
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente
(atto citazione)
“Piaccia al Tribunale Ill.mo:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Previe le declaratorie che meglio;
In via preliminare:
Respingersi l’eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da controparte, per i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria
Ammettersi le prove dedotte per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui in narrativa nonché su quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della difesa avversaria, che ci si riserva di dedurre in specifici capitoli nei concedendi termini ex art. 183 c.p.c.; Disporsi CTU volta a descrivere le opere realizzate nel cantiere di Vallorie nonché la presenza di eventuali vizi e/o difetti;
Nel merito:
revocare il decreto ingiuntivo n. 2197/19, emesso dal Tribunale di Torino in data 04.03.2019 e notificato alla s.a.s. (…) in liquidazione in data 25.03.2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese.”
Per parte opposta
(note scritte 1.4.2022)
“Voglia il Tribunale Illustrissimo,
respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione
In via principale
Respingere l’opposizione e, per l’effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 2197 del 2019 del Tribunale di Torino.
In subordine
Nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell’opposizione,
accertata l’effettiva somma ancora dovuta dall’attrice in opposizione a titolo di corrispettivo per le opere espletate presso il cantiere per cui è causa, dichiarare tenuta e condannare (…) al pagamento di tale accertato importo in favore di (…), oltre alle spese di procedura del giudizio monitorio, già liquidate.
In ogni caso
Con vittoria delle spese legali del presente giudizio e di quello monitorio, oltre IVA e CPA, rimborso, come per Legge.
La convenuta in opposizione si oppone ad eventuali domande nuove o modificate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2197/2019 avente ad oggetto l’importo di Euro 7860 oltre interessi e spese deducendo: di avere concluso nel corso dell’anno 2017 un contratto di appalto con la s.a.r.l. (…) per la ristrutturazione dell’omonimo hotel; di avere affidato la realizzazione di alcuni lavori su pareti e controsoffittature alla società convenuta; di avere sospeso ex art. 1460 c.c. il pagamento residuo relativo alle opere effettuate dalla convenuta in quanto era stata aperta una procedura dinanzi all’autorità giudiziaria francese tra appaltatore e la committenza nell’ambito della quale quest’ultima aveva richiesto l’esperimento di una expertise giuditiaire, in occasione della quale erano stati rilevati importanti vizi alcuni dei quali riferibili anche alle opere realizzate dall’opposto, in particolare, anomalie all’isolamento di talune pareti e presenza di fori non ricoperti su altre; che la convenuta era stata avvisata delle contestazioni svolte ed invitata a partecipare al procedimento di expertise.
Parte convenuta opposta, costituendosi in causa tempestivamente in data 30.9.2019, eccepiva l’avvenuta accettazione dell’opera e la decadenza dalla garanzia; quanto al giudizio francese e alla documentazione prodotta, rilevava preliminarmente la necessità di traduzione dei documenti in lingua francese, e, nel merito, che le contestazioni presuntivamente riguardanti la società opposta erano, oltre che incerte in termine di attribuzione, minime e non idonee a giustificare l’eccezione di inadempimento e che il verbale di accertamento non attestava alcun vizio ascrivibile alla società opposta; chiedeva, pertanto, concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto e concludeva, nel merito, come in epigrafe.
Con ordinanza 25.11.2019 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
L’istruttoria della controversia comportava la parziale ammissione delle istanze istruttorie, l’assunzione degli interrogatori formali nonché delle prove testimoniali di signori (…).
Assegnati i termini per conclusionali e repliche, venivano depositate le relative memorie da entrambe le parti.
Premessa in rito.
Preliminarmente va rilevato che il motivo di opposizione contenuto nell’atto di citazione consiste nella lamentata presenza di difetti e difformità relative all’omesso isolamento di alcune pareti in cartongesso e alla presenza di fori non ricoperti, entrambi indicati nel dettaglio per relationem alle pagg. 6 e 9 del verbale prodotto al doc. 3).
Va altresì rilevato che nessuna ulteriore doglianza è ammissibile, essendo tardivo e, quindi, non possibile oggetto del presente giudizio l’ulteriore vizio successivamente dedotto (“nel corridoio al primo piano, presenza di importanti fessure sulle porte della camera del personale”) e ciò anche a prescindere dalla produzione tempestiva della “ordonnance de mise en etat du 24.1.2019” (entro il II termine di cui all’art. 183 VI co. c.p.c.) in quanto, comunque, il thema decidendum resta circoscritto all’oggetto dell’eccezione contenuta in atto di citazione in mancanza di modifica integrativa entro il termine di cui all’art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.
Sull’eccezione pregiudiziale di decadenza.
Innanzitutto, si osserva, in generale, che il richiamo all’art. 1669 c.c. invocato dalla (…) s.a.s. in corso di causa è inammissibile per tardività e comunque non pertinente posto che il motivo di opposizione consiste in un’eccezione di inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c.
Occorre, quindi, valutare l’eccezione di decadenza formulata da parte opposta.
A tale proposito va osservato, come già rilevato in corso di causa, che la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto – con il quale l’appaltatore conferisce ad un terzo l’incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell’opera, con le seguenti differenze:
a) con riguardo all’opera eseguita dal subappaltatore, l’accettazione senza riserve dell’appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l’opera senza riserve;
b) l’appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l’opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva; c) l’appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei predetti vizi o difformità (Cass. sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; cfr. altresì per il punto a) Cass. sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).
Occorre altresì evidenziare che l’appaltatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente sia nell’ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell’appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell’opera contestato dal committente (cfr. Cass. sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23071 del 22/10/2020.
Occorre, pertanto, verificare la tempestività della denuncia da parte dell’appaltatore (…) s.a.s. nei confronti del subappaltatore (…) s.a.s. rispetto alla denuncia dei vizi da parte del committente francese.
La signora (…), moglie del legale rappresentante della società opponente, ha dichiarato che nell’ottobre del 2018 era stata ricevuta una mail dell’avv. (…) indirizzata a (…), mail di riferimento della (…), che aveva come contenuto una segnalazione da parte dell’avv. (…) di problematiche del cantiere e di responsabilità delle parti tra cui (…), mail inoltrata il giorno stesso all indirizzo mail della F.lli (…), e che, la stessa sera della ricezione della mail, ella aveva sentito parlate il marito al telefono con (…) del problema riscontrato in cantiere e delle responsabilità delle varie parti coinvolte.
Tuttavia, a rigore, non è stato dedotto dalla parte opponente, quando l’avv. (…)- procuratore legale della (…) – aveva ricevuto la denuncia dei vizi dalla committente francese, nulla escludendo che ciò possa essere avvenuto ben prima dei sessanta giorni precedenti la mail dell’ottobre 2018, tenuto conto del contenuto dell’ordinanza 24.1.2019, ove si fa riferimento alla domanda di pagamento azionata dalla (…) s.a.s. dinanzi alla giurisdizione francese nei confronti della parte committente dei lavori oggetto di causa nel maggio del 2018 e della costituzione nonché delle difese di tale parte che, già nel febbraio 2018, aveva ottenuto il verbal de constat d’huissier de Maitre Rosemary Bisson (doc. 4 att.).
Conseguentemente, anche a prescindere dalla valutazione in merito all’attendibilità o meno della testimonianza (…), l’eccezione di decadenza risulta fondata in mancanza di prova della tempestività della denuncia che spettava a parte opponente fornire, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione (cfr. per tale generale principio, fra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012).
Pertanto, l’opposizione va respinta ed il decreto opposto confermato.
La questione affrontata è assorbente; per mera completezza, si osserva tuttavia nel merito, sull’eccezione ex art. 1460 c.c., che, in base all’istruttoria svolta, la società opposta non risulta avere fatto fori nelle pareti (cfr. testimonianza (…), dipendente della (…), subappaltatrice della (…)), che – oltre alla (…) – vi erano altre imprese che lavoravano in cantiere e che, essendo palese la presenza di fori, nessun rilievo era stato fatto dalla (…) in sede di SAL o successivamente, tutti elementi dimostrativi del fatto che i fori non fossero imputabili alla (…); che la mancanza dell’isolante era stata riscontrata in relazione a una sola parete (cfr. testimonianza (…)); che i rilievi fatti dal direttore dei lavori (…) avevano comportato la sistemazione da parte della società (…) dei problemi rilevati (cfr. testimonianza (…)); che dal contenuto del verbal de constat pag. 6 risulta – a fronte della mera dichiarazione proveniente dal direttore dei lavori del committente principale francese sull’assenza di isolante dietro le piastre di cartongesso della stanza e sull’assenza di isolante e delle placche di cartongesso su uno dei muri – la mera constatazione della sig.ra (…), sul fatto che il muro sinistro e quello davanti all’entrata erano coperti di placche di cartongesso e che il muro sulla destra era composto da pannelli di legno ruvido pressati.
In tale situazione, l’eccezione proposta non risulterebbe fondata e comunque, a rigore, non proporzionata né conforme a buona fede e inidonea a paralizzare in toto la domanda di parte convenuta opposta, come richiesto, anche qualora si considerassero sussistenti le carenze indicate dal direttore lavori (…) a pag. 6 del verbale di constat, posto che, in base al SAL settembre 2017 doc. 2, il corrispettivo per i lavori nel locale wc risultante da tale documento ammonterebbe a circa Euro 1000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri medi per tutte le fasi, scaglione di valore da Euro 5200,01 a Euro 26000.
Non sussistono esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE L’OPPOSIZIONE E, per l’effetto, CONFERMA il decreto opposto n. 2197/2019; Condanna (…) S.A.S. IN LIQUIDAZIONE al pagamento, a favore della (…), dell’importo di Euro 4835 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge.
Torino, 21 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto
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