il custode si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilita’ influire la condotta della vittima, la quale, pero’, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilita’ fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione e’ sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20194
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4490-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4420/2016 della CORTE, D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, il Condominio di (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei patiti a causa della caduta in una buca esistente sul tratto di marciapiede appartenente al convenuto.
Si costitui’ in giudizio il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale rigetto’ la domanda con compensazione delle spese.
2. 1 a pronuncia e’ stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’i 1 luglio 2016, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste il Condominio di (OMISSIS) con controricorso. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente interpretato i principi in ordine agli obblighi gravanti sul custode.
1.1. Rileva il Collegio che questa Corte, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483, coordinando e rielaborando i principi in materia di violazione degli obblighi di custodia, ha affermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.; ne consegue che, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
A tali principi l’odierna decisione intende dare convinta continuita’.
1.2. La Corte d’appello, tuttavia, pur avendo richiamato in motivazione alcuni pronunce di questa Corte e, in particolare, il fatto che l’onere della prova del nesso di causalita’ tra la cosa in custodia e il danno grava sulla parte danneggiata (rilievo corretto), non ha poi fatto buon governo della citata giurisprudenza in relazione al caso concreto.
Nella sentenza impugnata, la cui motivazione in ordine alla ricostruzione in fatto e’ estremamente stringata, si legge che la strada teatro del sinistro “versava in uno stato di diffuso dissesto”; subito dopo, a completamento della motivazione, la Corte romana ha aggiunto che “lo stato di generale evidente dissesto della strada da un lato non richiedeva apposita segnalazione o transennamento delle singole buche, essendo appunto lo stato di dissesto una condizione di generale normalita’”; di talche’ detta situazione “avrebbe imposto alla lannibbelli particolare cautela nello scendere dalla sua vettura, essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso”.
1.3. Tali argomentazioni non sono corrette e non possono essere condivise.
Ed infatti da un lato non e’ pensabile che uno stato di “generale evidente dissesto della strada” non debba essere in alcun modo segnalato; dall’altro – e a maggior ragione – che tale dissesto possa essere ritenuto “una condizione di generale normalita’”; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, e’ evidente che l’incuria del custode non puo’ essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all’obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilita’.
Le recenti ordinanze del 2018 sopra citate hanno affermato, tra l’altro, che, “ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensita’ del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa esclusiva dell’evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest’ultimo e la fattispecie non puo’ piu’ essere sussunta entro il paradigma dell’articolo 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale”. Analogamente hanno pero’ precisato che “il custode si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilita’ influire la condotta della vittima, la quale, pero’, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilita’ fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell’evento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione e’ sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Nel caso in esame il comportamento della vittima, la quale stava scendendo dalla macchina, non aveva in se’ nulla di imprevedibile; ne’ il giudice di merito prospetta elementi dai quali possa dedursi, alla luce delle citate ordinanze di questa Corte del 2018, che la danneggiata abbia violato il dovere di solidarieta’ che impone all’utente della strada un’attenzione collaborativa con i pubblici poteri, al fine di evitare danni alla propria incolumita’. Ed e’ palese che la sentenza impugnata non ha affrontato correttamente il profilo della responsabilita’ della danneggiata ai fini dell’articolo 1227, comma 1, cit., poiche’ non ha considerato il limite tra la violazione del dovere di cautela da parte di quest’ultima e la sicura inottemperanza del custode agli obblighi di protezione che gravano su di lui.
Deriva da tutte le considerazioni svolte fin qui come il motivo di ricorso sia fondato.
2. La sentenza impugnata, pertanto, e’ cassata e il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale decidera’ attenendosi ai principi sopra enunciati, valutando in particolare i limiti del concorso di colpa della danneggiata in rapporto alla situazione non segnalata di dissesto stradale.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.