il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. Il veicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

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Tribunale Torre Annunziata, Sezione 2 civile Sentenza 27 febbraio 2019, n. 509

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata

Sezione Seconda

in composizione monocratica, in persona del dott. Angelo Scarpati

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4438/2017

TRA

(…), rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, dall’avv. Ca.Di., ed elett.te dom.to presso lo studio di detto difensore in Castellammare di Stabia alla via (…)

ATTORE

E

(…) Sas di (…), in pers. del legale rapp.te p.t., con sede come in atto di citazione

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHE’

(…) Syr (…), in pers. del legale rapp.te p.t., in nome e per conto della (…) spa, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall’avv. Gi.Fl., ed elet.te dom.ta presso lo studio di detto difensore in Napoli al C.so Umberto I n. 14

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni a cose da circolazione stradale.

FATTO E MOTIVI

La domanda attorea è fondata e va accolta, nei limiti ed in ragione di quanto appresso si dirà.

In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia, nel presente giudizio, della convenuta (…) Sas di (…), in pers. del legale rapp.te p.t.,, la quale, pur regolarmente evocata, non si è costituita né è altrimenti comparsa.

Venendo al merito del giudizio, l’attore deduce che, in data 2.1.2017, circolava con la vettura (…) in G. alla via A. allorquando, suo malgrado, veniva tamponato da un autocarro (…) targato (…), di proprietà della società convenuta e condotto, al momento del sinistro, da (…); orbene, in seguito all’impatto, assume l’istante che il veicolo da egli condotto sbandava ed andava a collidere con la parte anteriore laterale destra contro un muro limitrofo posto al margine destro della carreggiata.

Di qui, appunto, la richiesta di risarcimento dei danni occorsi al veicolo attoreo, in conseguenza della condotta imprudente del conducente del veicolo convenuto; detta istanza, come anticipato, è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato, e ciò considerato che ritiene chi scrive che la prova raccolta permette di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 C., con affermazione della esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente del veicolo convenuto.

Invero, il teste (…), escusso all’udienza del 3.4.2018, così descrive la dinamica del sinistro: ” un Furgone bianco (…) Scudo, con a bordo una persona più o meno sulla quarantina, tamponava mio padre con la parte anteriore nella parte posteriore, e l’auto di mio padre, sbandando, perdeva il controllo e finiva con la parte laterale anteriore destra contro un muro limitrofo …;

preciso che la (…) Scudo proveniva da tergo a velocità non consona al centro abitato e comunque sostenuta e, non mantenendo la distanza di sicurezza, provocava l’impatto inevitabilmente, nonostante mio padre cercasse di evitare l’impatto anche perché procedeva ad andatura regolare”.

È evidente, allora, sulla scorta di quanto dichiarato dalla teste, che il sinistro ebbe a verificarsi in ragione della condotta posta in essere dal conducente del veicolo convenuto, il quale, non riuscendo ad arrestare in tempo il veicolo da sé condotto, impattava il veicolo attoreo.

Va precisato, peraltro, sul punto, che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, per il disposto dell’art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili ( v. Cass. n. 19493/2007).

Quanto ai danni occorsi al veicolo attoreo, essi sono stati, in primo luogo, analiticamente descritti dal cennato teste (…), il quale, all’udienza del 3.4.2018, ha espressamente riconosciuto nelle foto esibitegli i danni occorsi al veicolo; inoltre, il nominato CTU ha precisato che ” si è potuto determinare la coerenza altimetrica dei danneggiamenti rilevati dai rilievi fotografici con conseguente compatibilità degli stessi” rispetto alla dinamica del sinistro ( v. pag. 11 della ctu).

In ordine alla concreta quantificazione dei danni occorsi veicolo di parte istante, sulla scorta della documentazione fotografica versata in atti, della resa dichiarazione testimoniale, nonché della CTU versata in atti a firma del p.a. S.C., essi vanno liquidati in Euro 18.368,76 ( iva compresa), nonché, per danno da fermo tecnico, in Euro 1.708,00; il tutto, per complessivi Euro 20.076,76;

trattandosi di debito di valore, su detta somma decorreranno gli interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l’indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( 2.1.2017) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo su detta ultima somma.

Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all’attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.

Quanto all’avvenuta liquidazione, va detto, per esigenze di completezza, che il giudice di legittimità ha di recente ribadito che compete al creditore l’I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta ( v. Cass. n. 6111/2013);

nello stesso senso anche i giudici di merito, secondo cui “….il risarcimento del danno, liquidato sulla base delle spese necessarie per la riparazione del veicolo, estendendosi anche agli oneri accessori, deve comprendere anche l’i.v.a., pur se la riparazione non sia ancora avvenuta e manchi la relativa fattura, in quanto è la stessa legge ad imporre all’autoriparatore di addebitare l’imposta a titolo di rivalsa al committente, sicché essa costituisce parte integrante del costo dei materiali e della manodopera e, pertanto, non è necessaria a tal fine la prova del suo avvenuto pagamento” ( v. Tribunale Bari, sez. III, 25 maggio 2005, n. 1164).

In ordine al cd. danno da fermo tecnico, va altresì chiarito che la S. C. si è espressa più volte in materia, precisando, anche a modifica di un suo pregresso orientamento, che è consolidato nella attuale giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale:

il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato ( v. Cass. n. 13215/2015).

Il veicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04).

Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano a loro carico, in solido, come da dispositivo di sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda e disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, così provvede:

– Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna la (…) Sas di (…), in pers. del legale rapp.te p.t., e la (…) Syr (…), in pers. del legale rapp.te p.t., in nome e per conto della (…) spa, al pagamento, in solido fra loro, in favore di (…), della somma di 20.076,76, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l’indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro (2.1.2017) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto per complessivi Euro 20.493,25 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di Euro 20.493,25;

– Condanna la (…) Sas di (…), in pers. del legale rapp.te p.t., e la (…) Syr (…), in pers. del legale rapp.te p.t., in nome e per conto della (…) spa, al pagamento, in solido fra loro, in favore di (…), delle spese di lite, che si liquidano in Euro 310,00 per spese vive ed Euro 5.850,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione;

– Pone definitivamente a carico della (…) Sas di (…), in pers. del legale rapp.te p.t., e della (…) Syr (…), in pers. del legale rapp.te p.t., in nome e per conto della (…) spa, in solido fra loro, le spese dell’espletata CTU.

Così deciso in Torre Annunziata il 27 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.