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Errato e’ parimenti, a quest’ultimo proposito, l’assunto secondo cui il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attivita’ pericolosa.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1931
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9628/2012 proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di titolare dello Studio professionale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);
– intimate –
nonche’ da:
(OMISSIS) SOC. COOP., subentrato nei rapporti attivi e passivi della (OMISSIS) S.P.A. per fusione per incorporazione (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di titolare dello Studio professionale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 19282/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilita’ o accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. – (OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (OMISSIS) S.p.A., oggi (OMISSIS) Soc. coop., nonche’ la (OMISSIS), e, agendo in forza del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, ha chiesto disporsi l’immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, categoria “sofferenze”, ivi inserito a seguito di illegittima segnalazione effettuata dalla banca convenuta, oltre al risarcimento danni e alle spese.
§2. – Nel contraddittorio con la (OMISSIS) S.p.A. e con la (OMISSIS), che hanno con argomenti diversi resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta, ritenendo, in breve, che la segnalazione fosse stata legittimamente effettuata, essendo incontestata l’erogazione di somme da parte della banca e la restituzione non integrale di esse.
§3. – Contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione per tre mezzi, cui hanno resistito sia la (OMISSIS) S.p.A. che la (OMISSIS), e che questa Corte, con sentenza del 10 aprile 2009, numero 7958, ha accolto limitatamente ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassando la sentenza e rinviando.
La cassazione, in particolare, e’ stata disposta sul rilievo che il Tribunale non aveva correttamente individuato il presupposto della segnalazione a sofferenza da effettuarsi in base ad una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, valutazione – da rapportarsi ad una nozione levior rispetto a quella dell’insolvenza fallimentare, insolvenza cosi’ da concepire lo stato di e le situazioni equiparabili intermini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficolta’ economica – che non puo’ scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, mentre cio’ che rileva e’ la situazione “oggettiva” di incapacita’ finanziaria, nessun rilievo assumendo la manifestazione di volonta’ di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca, tanto piu’ che, nel caso esaminato, il Tribunale non aveva considerato che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall’attore e che la pretesa di pagamento era fondata, sebbene subordinatamente, sull’articolo 2033 c.c. ossia su un rapporto non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione.
§4. – Riassunto il giudizio da parte dell’originario attore, nel contraddittorio con le due convenute, il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2011, ha dichiarato l’illegittimita’ del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della (OMISSIS) S.p.A. ed ha ordinato alla (OMISSIS) l’immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla centrale rischi, categoria “sofferenze”, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dal (OMISSIS) e regolando le spese di lite.
Il Tribunale, per quanto rileva, ha osservato:
-) che non risultava provata dalla (OMISSIS) S.p.A. l’esistenza del contratto di finanziamento da essa stipulato con il ricorrente e collocato all’origine della segnalazione a sofferenza, sicche’, in difetto di tale prova, la segnalazione era da considerarsi del tutto illegittima ed arbitraria;
-) che, quanto alla domanda di risarcimento del danno, la cui sussistenza andava verificata nel quadro di applicazione dell’articolo 2050 c.c., l’attore aveva allegato di aver richiesto la concessione di linee di credito per la propria attivita’ e di non averle potute ottenere a causa della segnalazione alla centrale rischi, ma detta allegazione era rimasta sfornita di prova, con la conseguenza che la domanda risarcitoria doveva essere rigettata.
§5. – Contro tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo.
Il (OMISSIS) Soc. coop. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, che a pagina 36 si chiarisce essere spiegato in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, per due motivi.
Al ricorso incidentale il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La (OMISSIS) non ha spiegato attivita’.
Il (OMISSIS) ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – Il ricorso principale contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione da parte del Tribunale di Roma del combinato disposto dell’articolo 2050 c.c. e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 15. Sull’erronea esclusione, da parte del Tribunale di Roma, della responsabilita’ risarcitoria della (OMISSIS). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
Il motivo, che si protrae da pagina 8 a pagina 19, e’ in breve volto a sostenere che il Tribunale, una volta riconosciuta l’illegittimita’ della segnalazione a sofferenza, avrebbe dovuto condannare la (OMISSIS) S.p.A., oggi (OMISSIS) Soc. coop., al risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 2050 c.c., ponendo esso una fattispecie di responsabilita’ oggettiva e dovendosi considerare il danno, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione, in re ipsa, comunque comprovato dal testimoniale ed in ogni caso suscettibile di liquidazione equitativa.
§7. – Il ricorso principale e’ infondato.
Erra anzitutto doppiamente il ricorrente nel porre l’accento sull’assunto secondo cui la responsabilita’ per attivita’ pericolosa di cui all’articolo 2050 c.c., alla luce della giurisprudenza di questa Corte, costituirebbe ipotesi di responsabilita’ oggettiva:
-) per un verso, infatti, l’indirizzo prevalente (il quale fa leva sulla prova liberatoria prevista dalla norma, ossia la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e trova conforto nella relazione al codice civile) e’ nel senso opposto (di recente Cass. 20 maggio 2016, n. 10422; Cass. 22 settembre 2014, n. 19872; nel senso dell’inquadramento della responsabilita’ per l’esercizio di attivita’ pericolose nell’ambito della responsabilita’ oggettiva si rinviene Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, sulla scia di Cass. 4 maggio 2004, n. 8457);
-) per altro verso, ricostruita in termini di colpa presunta o di responsabilita’ oggettiva, non v’e’ dubbio che l’affermazione della responsabilita’ dell’esercente l’attivita’ pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 c.c., richieda comunque l’accertamento della sussistenza del un nesso di causalita’ tra l’attivita’ e il danno patito dal terzo (p. es. Cass. 10 marzo 2006, n. 5254) e, dunque, richieda ineluttabilmente che un danno vi sia, danno che, per converso, il Tribunale – con ineccepibile motivazione, come tra breve si dira’ – ha ritenuto non provato.
Errato e’ parimenti, a quest’ultimo proposito, l’assunto secondo cui il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attivita’ pericolosa.
Quantunque la locuzione “danno in re ipsa” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell’articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell’interesse protetto per li rami del nesso di causalita’.
Bastera’ allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilita’ civile.
Puo’ semmai ammettersi che non gia’ il danno, ma la sua prova sia per cosi’ dire in re ipsa, e cioe’ – piu’ precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l’id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato.
Nel caso in esame, cio’ che il (OMISSIS) risulta aver dedotto, alla lettura della sentenza del Tribunale, e’ la compromissione dell’accesso al credito, giacche’ egli avrebbe richiesto a tre banche finanziamenti che gli sarebbero stati negati proprio in ragione della segnalazione alla centrale rischi. A tal riguardo il ricorrente sostiene, per vero incomprensibilmente, che “ben tre istituti di credito operanti sulla piazza di Bergamo hanno rifiutato in piu’ occasioni di concedere linee di credito al ricorrente”, giungendo a sostenere che il diniego di concessione di linee di credito sarebbe “pacificamente emerso in sede di escussione testimoniale” (pagina 18 del ricorso), omettendo cosi’ di rammentare un dato macroscopico in senso contrario, e cioe’ che nessuno dei tre testi sentiti dal giudice di merito sul punto, (OMISSIS) di (OMISSIS), (OMISSIS) del (OMISSIS) e (OMISSIS) di (OMISSIS), ha riferito di richieste di finanziamento del (OMISSIS) respinte, mentre essi hanno solo genericamente dichiarato che la segnalazione a sofferenza costituisce, di regola, ostacolo alla concessione di finanziamenti.
Va da se’ che del tutto plausibilmente il giudice di merito ha giudicato non provato il danno sotto tale profilo lamentato.
Per il resto il ricorrente, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al credito, ha confusamente denunciato un “irrimediabile danno morale” nonche’ una “lesione della reputazione personale e commerciale” (fenomeni tra loro invero profondamente eterogenei ed ingiustificatamente sovrapposti), ma ha totalmente omesso di chiarire come e quando simili pregiudizi, ai quali la sentenza impugnata non accenna neppure alla lontana, fossero stati dedotti nella fase di merito, con l’ulteriore conseguenza che, per tale aspetto, la censura e’ inammissibile per la sua novita’, avuto riguardo al principio in forza del quale, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, per evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).
Il che esime dall’osservare ulteriormente che i pregiudizi in discorso sono stati indicati del tutto genericamente, non risulta in che cosa sarebbero consistiti e non risulta come sarebbero comprovati.
Del tutto fuor d’opera, infine, e’ il richiamo del ricorrente alla liquidazione equitativa, sia perche’ questa puo’ aver luogo soltanto se il danno e’ provato nell’an, sia perche’ la possibilita’ della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall’offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell’ipotesi in cui il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell’articolo 1226 c.c. (ex multis da ult. Cass. 8 gennaio 2016, n. 127).
§8. – E assorbito il ricorso incidentale della banca, che, come si e’ detto in espositiva, stato spiegato condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, e che e’ volto a rimettere in discussione l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine all’illegittimita’ della segnalazione alla centrale rischi, giacche’ il Tribunale non avrebbe fatto applicazione del principio di diritto formulato da questa Corte, non avendo considerato la complessiva situazione economica del (OMISSIS).
§9. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del (OMISSIS) Soc. coop., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.