in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazione che compromettono l’unità la continuità e l’intensità del rapporto familiare.
Tribunale|Crotone|Sezione 1|Civile|Sentenza|30 marzo 2020| n. 326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1211/2015 promossa da:
(…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. BO.MA. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 88811 CIRO’ MARINA presso il difensore avv. BO.MA.
ATTORE/I
contro
PROVINCIA DI CROTONE (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. CI.MA. ((…)) VIA C/O LA PROVINCIA DI CROTONE VIA (…) CROTONE; TA.SI. ((…)) C/O UFFICIO LEGALE PROCINCIA DI CROTONE VIA (…) CROTONE;
CONVENUTO/I
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SP.AN., elettivamente domiciliato in VIA (…) S. GIOVANNI IN FIORE presso il difensore avv. SP.AN.
TERZO CHIAMATO
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (…), (…), (…) e (…) hanno convenuto in giudizio la Provincia di Crotone al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che, in data 19.09.2009, si è verificato un sinistro mortale nel quale è rimasto coinvolto il proprio parente (…) il quale, secondo la prospettazione attorea, avrebbe perso aderenza sul manto stradale, perdendo, così il controllo del mezzo e precipitando nel dirupo esistente in prossimità del tratto curvilineo in questione.
Ha dedotto, in diritto, la responsabilità civile della Provincia di Crotone in ragione dell’assenza di guard-rail nel tratto stradale in questione, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata per la perdita del rapporto parentale.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Crotone contestando quanto ex adverso dedotto.
Ha ritenuto, in via preliminare, prescritto il diritto azionato dagli odierni attori e, nel merito, l’esclusiva responsabilità del conducente (…) nella verificazione dell’evento dedotto in causa, in ragione della condotta gravemente colposa dello stesso.
Ha inoltre, sempre in via preliminare, formulato istanza di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per poter essere, in via subordinata, manlevata dalle eventuali conseguenze risarcitorie alla stessa eventualmente ascritte.
Si è costituita in giudizio (…) reiterando le eccezioni preliminari e di merito di parte convenuta ed eccependo, sempre in via preliminare, l’inoperatività della polizza de qua al caso di specie in forza della sospensione della copertura assicurativa discendente dall’art. 1901 c.c.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18 Dicembre 2019, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno
Preliminarmente occorre rilevare che allo scrivente Giudice è precluso il riesame di questioni già decise con provvedimento che, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, assumono la natura di sentenza (non definitiva), con conseguente esaurimento della potestas iudicandi.
In tali casi, infatti, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, lo stesso giudice non può risolvere in senso diverso quelle stesse questioni già precedentemente affrontate, pena, in difetto, la violazione del giudicato interno che si origina dal provvedimento avente natura della sentenza non definitiva (ex multis C. 18898/2009; C. 12346/2003; C. 2332/2001; C. 5860/1999; T. Bari, Sez. stralcio, 21.4.2016).
Orbene, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto, di talché “allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all’art. 279 cod. proc. civ. a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.” (tra le tante C. 8174/2006).
Nel caso di specie, considerato che con ordinanza del 05.06.2017 è stata già rigettata l’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte attrice e che tale eccezione costituisce chiaramente una questione preliminare di merito, non può che essere qualificato come sentenza il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 279 co. 2 n. 4 c.p.c., con conseguente esaurimento, in difetto di impugnazione sul punto, della relativa potestas iudicandi.
2. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie
Preliminarmente, in relazione alla qualificazione giuridica della domanda, si osserva che i profili di responsabilità addebitati all’ente convenuto sono astrattamente suscettibili di essere inquadrati nell’ambito di applicabilità dell’art. 2051 c.c..
Ed invero, la responsabilità gravante sul custode ai sensi della citata norma è ormai pacificamente applicabile anche alla pubblica amministrazione e agli enti pubblici incaricati della cura dei luoghi.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. opera anche laddove la res oggetto di custodia sia adibita ad un uso generalizzato e diretto della collettività e si presenti di notevole estensione, rilevando tali caratteristiche come circostanze idonee a concretizzare ulteriormente le ipotesi del caso fortuito e, quindi, ad escludere la responsabilità della p.a., una volta dimostrata l’esistenza del nesso causale (ex multis C. 19653/2004; C. 3651/2006).
2.1. Nesso di causalità tra il danno e la res
Tanto premesso per quel che concerne la qualificazione giuridica della fattispecie, in tema di onere probatorio l’attore è tenuto a dimostrare che l’evento lesivo si sia verificato quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocata da elementi esterni (ex multis C. 22787/2014; C. 4277/2014).
Ciò implica, conseguentemente, che laddove la res oggetto del giudizio sia un bene pubblico, è necessaria la prova dell’omessa o incompleta manutenzione da cui sia derivato il danno (C. 7937/2012).
In applicazione dei suddetti principi generali in tema di onere della prova, è stato precisato che, laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l’agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (ex multis C. 22787/2014; C. 6306/2013).
Tali peculiarità potenzialmente dannose non si limitano, per quel che concerne la custodia esercitata dal gestore della strada, ai soli aspetti intrinseci alla carreggiata (quali avvallamenti, buche ecc..) ma si estendono anche agli elementi accessori o pertinenze delle strade stesse, “ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale” (C. 9547/2015), di talché può ben essere affermata al responsabilità per danni che conseguono all’assenza o all’inadeguatezza di tali elementi di protezione (ex multis C. 6306/2013; C. 24529/2009; C. 15723/2011).
Nel caso di specie, è stato allegato dagli odierni attori la derivazione causale dell’evento morte di (…) all’inesistenza delle barriere laterali (e in particolare del guardrail) a contenere le conseguenze dannose derivanti dalla condotta di guida della vittima in corrispondenza della curva interessata dallo sbandamento del de cuius
Sul piano della dinamica del sinistro è infatti emerso, come da rapporto degli agenti intervenuti sul posto, che il conducente, “all’altezza del km 21 + 400 (curva con svolta a sinistra), progressiva (…)” perdeva aderenza sul manto stradale e, in conseguenza di ciò, usciva fuori strada precipitando in un “profondo dirupo” che costeggia il tratto di strada in questione (cfr. pag. 3 verbale Carabinieri).
Tale ricostruzione, oltre che incontestata, è acclarata dalla riscontrata presenza di “tracce di frenata … in direzione del ciglio stradale” e dalla acclarata, oltre che incontestata, circostanza che il tratto curvilineo in questione “privo di barriera metallica di protezione” era connotato dalla presenza di una “modesta siepe esistente, costituita da pali in legno e filo spinato” che si presentava, al momento dell’evento, per “una lunghezza pari a mt. 5,40 … abbattuta verso l’esterno rispetto alla sede stradale”.
Il suddetto quadro probatorio trova ulteriore riscontro nella documentazione fotografica in atti, attestante, tra le altre cose, il rinvenimento del veicolo incidentato in fondo al dirupo esistente proprio in prossimità del tratto curvilineo sopra indicato.
Orbene, rispetto al danno-evento causato dallo sbandamento e dalla conseguente caduta nel dirupo in questione del conducente poi deceduto, è stata accertata dal CTU l’astratta idoneità delle barriere laterali, ove fossero stata installate, a fungere da contenimento e/o reindirizzamento nel caso specifico rappresentato dalla fuoriuscita del veicolo atteso che, per come conclusivamente sostenuto dall’ausiliario tecnico, all’esito dei calcoli adottati per la determinazione della possibile velocità di impatto del veicolo con le barriere laterali (ove esistenti), “un guardrail progettato per una Strada Provinciale del tipo ove si è registrato il sinistro, dovrebbe avere un livello di contenimento Lc = 82 kJ Ecp = 73,49 kj e quindi la barriera avrebbe impedito al veicolo condotto dal povero (…) di finire nella scarpata”.
A tali considerazioni si aggiunge, altresì, ad ulteriore supporto in merito alla derivazione causale dell’evento dallo stato dei luoghi (connotato dall’inesistenza di guar-rail nel tratto di strada in questione) la ulteriore circostanza rilevata dal CTU nominato secondo cui “inoltre, esaminando la foto n. 6 non v’è chi non veda come l’impatto con un ipotetico guardrail non sarebbe stato perpendicolare ma inclinato”, di talché, nel caso di specie, è ulteriormente valorizzato, dalla suddetta ricostruzione, la funzione di contenimento che l’eventuale presenza di un guard-rail avrebbe avuto nell’effettiva verificazione del danno-evento occorso al conducente (…).
Tali considerazioni appaiono condivisibili in quanto esenti da vizi logici e motivazionali oltre che supportate da un adeguato percorso scientifico/motivazionale, avendo l’ausiliario incaricato provveduto alla valutazione, per come sopra riferito, della velocità con cui il veicolo avrebbe impattato con un ipotetico guard-rail e dell’angolazione presumibile di impatto.
Una volta accertato, sul piano naturalistico della dinamica del fatto, che l’evento occorso sia ricollegabile, ancorché solo in parte (si veda meglio infra), alla suddetta omissione, punto essenziale, al fine di ritenere accertata la causalità omissiva in oggetto, è l’individuazione dell’obbligo giuridico specifico o generico che avrebbe imposto la tenuta della suddetta condotta omessa.
Si rammenta, infatti, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte (tra le tante si richiama C. 576/2008), che, ai fini della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., di talché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
Tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, trova un contemperamento nella necessità, all’interno delle serie causali come sopra determinate, di dare rilievo soltanto a quelle che appaiono ex ante idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o c.d. regolarità causale.
Ne consegue, pertanto, che, ai fini dell’accertamento della causalità omissiva, non è sufficiente la considerazione della oggettiva materiale mancanza di una certa condotta come tale, o meglio di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi effetti, dovendosi valutare, altresì, se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all’esistenza in capo ad un soggetto (id est al soggetto asseritamente danneggiante) di un obbligo giuridico o specifico di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza.
Sul punto merita osservare, in primo luogo, che non sussiste un vero e proprio obbligo di legge per gli enti proprietari di strade vetuste (come quella in esame, di cui non si conosce neppure chi ne sia stato l’artefice) di “foderarle” (per usare l’espressione di Cass. Sez. III, sentenza n.15723/11) interamente con il guard rail.
L’art. 2 lett. F) del Codice della Strada prevede infatti che ogni strada locale (urbana o extraurbana) sia “opportunamente sistemata” e quella teatro del sinistro non può non essere classificata come strada locale extraurbana comunale (dovendosi comunque ricordare che, ex art. 2 comma 6 lett. D del Codice della Strada, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali).
La stessa direttiva Ministeriale Prot. del 25/08/2004 evidenziava come, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 223 del 1992 (che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 3 giugno 1998, ha assunto forza cogente dal 30.1.99 decorsi tre mesi dalla pubblicazione dello stesso D.M. 3 giugno 1998) è prescritto, per tutte le strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, di nuova costruzione, la redazione di uno specifico allegato progettuale riguardante l’individuazione dei punti da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere complementari connesse (cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di smaltimento delle acque, ecc). Appare evidente che nel caso in esame la strada teatro del sinistro, per le sue stesse caratteristiche (raccordo di strada di montagna che collega (…)) essa non possa considerarsi come avente un velocità maggiore o uguale a 70 km/h.
Tuttavia, per come osservato dalla Suprema Corte, “la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponga in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esime la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’art. 14 cod. strad., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti” (C. 10916/2017).
Ne consegue che, in ossequio all’obbligo generale discendente dal citato art. 14 c.d.s., benché le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongano al gestore l’apposizione generalizzata di una recinzione sull’intera rete viaria, mediante guard-rail, è ravvisabile, purtuttavia, la necessità di una tale recinzione nei tratti oggettivamente pericolosi (ex multis C. 9547/2015, nonché, con statuizione desumibile a contrario, C. 6306/2013, C. 24529/2009 e C. 15723/2011).
Pertanto, valutata positivamente, per i motivi sopra esposti, l’effettiva resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo nel caso di specie, occorre accertare se il tratto di strada in questione presentasse una situazione di oggettiva pericolosità tale da giustificare la condotta omessa in ossequio al necessario controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze imposto a carico del custode del tratto stradale ai sensi dell’art. 14, co. 1, lettera b), D.Lgs. 30 agosto 1992 n. 285.
Nel caso di specie, per come rilevato sia dagli organi accertatori che dall’ausiliario tecnico nominato, “il tratto di strada in interesse è rappresentata da una curva sinistrorsa in direzione (…) con profilo altimetrico in salita accertato dal CTU in una pendenza pari al 6% senza visuale libera”, inserito in un contesto territoriale connotato da “un territorio collinare ed impervio con numerose curve e dossi” e dove è del tutto assente la segnaletica orizzontale.
Inoltre, sempre per come rilevato dal CTU, “oltre la carreggiata non esistono banchine transitabili” ma la stessa è fiancheggiata, di contro, da una profonda e “pericolosa” scarpata, atteso che la stessa presenta un dislivello maggiore di 30 m.
Tutti questi elementi, corroborati dalla documentazione fotografica in atti, rendono evidente l’obiettiva pericolosità del tratto curvilineo in questione, vista la conformazione della strada, per come sopra indicata, l’inesistenza di segnaletiche di alcun tipo e la evidente (stretta) contiguità del tratto de quo con una profonda e ripida scarpata.
Deve pertanto ritenersi formata la prova, gravante sugli odierni attori, di sussistenza del nesso di causalità tra i danni patiti da (…) e le potenzialità dannose conseguenti all’omessa installazione delle barriere laterali.
Ed invero si rammenta, come di recente statuito dalla Suprema Corte, che “la funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c’è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto” (C. 22801/2017).
In ragione di quanto testé dedotto, deve ritenersi adempiuto l’onere probatorio gravante sugli odierni attori in merito al nesso di causalità tra l’evento morte e la res in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in ragione dell’intrinseca pericolosità del tratto stradale ingenerata dallo stato dei luoghi, connotato dall’assenza del guard-rail che sarebbe stato idoneo a fungere da barriera di contenimento nel caso di specie.
3. Sul comportamento del danneggiato
Resta da esaminare il comportamento del danneggiato e la sua eventuale incidenza nella determinazione dell’evento morte.
Si rammenta infatti, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il fatto colposo del danneggiato può integrare il caso fortuito, quale esimente della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (ex multis C. 18317/2015; C. 12895/2016).
Affinché ciò avvenga, è necessario che la condotta del danneggiato si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione dell’evento lesivo, ascrivibile con efficacia causale autonoma e sufficiente alla condotta del danneggiato.
Laddove la suddetta condotta non assuma i caratteri del fortuito, quale fattore interruttivo del nesso causale tra la cosa ed il danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2056 c.c.
3.1. il caso fortuito
Orbene, se elemento comune ad entrambe le ipotesi (caso fortuito e concorso causale) è l’inosservanza del dovere di cautela del soggetto danneggiato nell’entrare in contatto con la res (con conseguente profilo colposo allo stesso ascrivibile), affinché la condotta del danneggiato produca efficacia liberatoria totale del custode, è necessario che la stessa “si atteggi – sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta – in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l’evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti” (ex multis C. 18317/2015; C. 11016/2011; C. 25029/2008; C. 11227/2008).
Nella specie, come detto, non solo la fuoruscita della vettura dalla sede stradale, nel tratto curvilineo di una carreggiata notevolmente pericolosa per pendenza e per conformazione, non costituiva evento imprevedibile, ma soprattutto – e per quanto qui precipuamente interessa – la successiva caduta della macchina “nel vuoto”, al di sotto della scarpata, era (come visto) evitabile (e dunque non “fortuita”) con la installazione (doverosa per la obiettiva pericolosità dei luoghi) di guard rail di resistenza pari a quella minima prevista dalla legge.
Peraltro, la Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella di cui è causa, ha sottolineato perentoriamente come, “ove si lamenti un danno – nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva – derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza) – la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo), occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 12/05/2015; Cass. n. 6306/2013; Cass. n. 24529/2009).
3.2. il concorso colposo del danneggiato
Orbene, tanto premesso in merito al caso fortuito, deve tuttavia ritenersi che il decesso del conducente della vettura sia da ascrivere anche al comportamento colposo di quest’ultimo che, pertanto, ha concorso nella causazione dell’evento morte ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il rapporto degli organi accertatori ha infatti evidenziato, nel ricostruire la dinamica del sinistro, che (…) ha perso il controllo del veicolo a causa della velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
Tali rilievi trovano riscontro nell’energica traccia di frenata proprio vicino all’imbocco della curva, a dimostrazione, per come confermato dallo stesso CTU, “che si era avvicinato alla stessa ad una velocità a dir poco eccessiva per il tratto di strada di che trattasi”.
Tali considerazioni sono ulteriormente avvalorate dai calcoli matematici effettuati dallo stesso ausiliario tecnico, all’esito dei quali è stato conclusivamente accertato che “il veicolo affrontava la curva con una velocità compresa tra … 64,5 km/h e 86,1 km/h”.
A tali rilievi si aggiunge, altresì, in aggravamento dei profili colposi del conducente, che lo stesso de cuius era sprovvisto di patente al momento dell’evento, con la conseguenza che al conducente, tenuto conto delle suddette risultanze istruttorie, è senz’altro imputabile la violazione del disposto di cui all’art. 141 c.d.s.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’art. 141 c.d.s., a carico dell’agente sussiste l’obbligo di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura.
La ratio sottesa alla citata norma è quella di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza in modo da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, indipendentemente dai prescritti limiti di velocità.
Inoltre, è parimenti noto sia che “l’obbligo del conducente di un veicolo senza guida di rotaie di tenere una velocita ridotta in curva non soltanto è imposto direttamente e specificamente dalla legge, ma, in particolare circostanza, può corrispondere anche ad un’esigenza di comune prudenza, attinente alla dinamica dei corpi in movimento ed agli effetti della forza centrifuga” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2457 del 20/11/1970), senza che assuma decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal C.d.S. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 165 del 11/01/1999 ), sia che “in tema di circolazione stradale, anche l’apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre che della velocità, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 721 del 16/01/2008).
Orbene, nel caso di specie, come da rilievi effettuati sia dalla polizia che dal CTU, è evidente che con tale condotta di guida – evidentemente non adeguata allo stato dei luoghi, visibilmente pericoloso per la presenza di una forte pendenza del percorso, di curve destrorse e sinistrorse e tornanti ripetuti, di inesistenza di banchina ai margini della carreggiata e di mancanza totale, lungo tutta la sua lunghezza, di barriere laterali protettive – l’automobilista ha dato l’innesco causale alla irreversibile traiettoria di marcia del veicolo da lui condotto, traiettoria dalla quale è conseguita la caduta del mezzo nella scarpata.
In un tale contesto, appare evidente il profilo colposo (discendente dal citato art. 141 c.d.s.) a carico del conducente che avrebbe dovuto adeguare la velocità allo stato dei luoghi per come sopra descritte, in modo da ridurre al minimo le potenzialità di pericolo.
Deve, di contro, ritenersi inidonea ad aggravare il profilo colposo sopra indicato l’asserita circostanza che il tratto di strada in questione fosse inibito al traffico, come da ordinanza n. 16/2005.
Ed invero, per come riferito dal CTU, da un lato, è emerso che, nonostante il divieto suddetto, “non essendoci barriere fisiche che impediscono l’accesso in ambedue le direzioni … la strada … è percorsi da numerosi veicoli”.
Dall’altro lato, per come è emerso all’esito degli accertamenti peritali, non è risultato in alcun modo esistente il divieto suddetto alla data di verificazione del sinistro atteso che “dalle immagini Google sotto riportate, del novembre 2009, quindi appena due mesi dopo il sinistro, i pannelli non erano esistenti”.
Inoltre, sempre per come riferito dal CTU nominato, all’esito degli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Viabilità della Provincia di Crotone, è stato possibile verificare che “l’ordinanza n. 16/2005 di chiusura del tratto di strada di che trattasi non esiste proprio fra gli atti presenti in archivio Concessioni dell’Ente Provincia. Addirittura non esiste nessuna ordinanza relativa al km 21 della S.P. n. 7 dall’anno 2000 all’anno 2009”.
In considerazione di tutte le argomentazioni testé esposte, deve pertanto riconoscersi a carico del conducente un concorso colposo nella causazione del danno (rappresentato dall’evento morte) nella misura del 70%, in considerazione del fatto che, con la imprudente ed imperita condotta di guida sopra descritta, il conducente ha dato luogo alla iniziale situazione di pericolo che ha dato l’innesco agli eventi successivi; conseguentemente la causazione dell’evento morte deve imputarsi alla Provincia di Crotone nella misura del restante 30% per avere colpevolmente omesso di proteggere quel tratto di strada delle necessarie barriere di protezione, con una omissione nella specie tanto più grave, in termini di ascrizione della responsabilità, posto che quelle barrire- se fossero state installate – avrebbero attutito la velocità di fuoruscita stradale del veicolo ed impedito che lo stesso cadesse nella sottostante scarpata.
4. sul quantum debeatur
Sotto il profilo del quantum, per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale lamentato dagli odierni attori, si rammenta, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, che “in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazione che compromettono l’unità la continuità e l’intensità del rapporto familiare” (C. 14655/2017).
Per quanto concerne l’onere della prova del danno da perdita del rapporto parentale, pertanto, l’evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell’esistenza di un vincolo riconosciuto dall’ordinamento giuridico tra la vittima e l’attore e, il secondo, di fatto, rappresentato dalla sussistenza di un vincolo affettivo tra gli stessi.
Orbene, da un lato, il presupposto di diritto è certamente integrato con riferimento a tutti gli attori atteso che costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che gli attori siano rispettivamente madre e fratelli del deceduto.
Dall’altro lato, deve ritenersi altresì presuntivamente provato anche la sussistenza del suddetto presupposto di fatto con riguardo a ciascuno degli attori.
Si rammenta, infatti, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, che tale pregiudizio “va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vito basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è collegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare” (ex multis C. 29784/2018; C. 4253/2012; C. 12146/2016; C. 3764/2018).
Ne consegue, in ragione di quanto testé dedotto, che il dato legalmente rilevante della parentela stretta all’interno della famiglia nucleare costituisce elemento presuntivo idoneo ad inferire, secondo un elevato grado di probabilità logica, dal fatto noto, rappresentato dalla morte di un prossimo congiunto, il fatto ignoto che i familiari stretti dello scomparso, in quanto privati di un valore non economico ma personale rappresentato dal godimento della presenza del congiunto, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un’alterazione della loro vita di relazione che, nel caso di detto legame parentale stretto, proprio per l’intensità del vincolo, “prescinde già in sé dalla convivenza” che “non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio” (C. cit.). Ne consegue che “anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’indifferenza dei familiari – madre, padre, fratelli – alla morte del congiunto – figlio, fratello – trattandosi di elemento neutro” (ex multis C. 29784/2018; C. 3767/2018).
Nell’ambito della liquidazione equitativa riconosciuta in forza dei suddetti principi giurisprudenziale, tuttavia, non si ravvisa alcuna ragione per personalizzare il risarcimento dovuto nella misura prossima ad un valore prossimo al massimo previsto dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, non avendo gli odierni attori allegato, né tantomeno inteso articolare prove, il benché minimo elemento che consentisse, nell’ottica di un adeguamento del risarcimento del danno alla fattispecie concreta, una valutazione presuntiva della unità, continuità e profondità del rapporto familiare in questione.
In difetto assoluto di allegazioni ulteriori, nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno esistenziale atteso che, “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che il prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza che ne costituisce una componente intrinseca” (C. 30997/2018).
Al fine della risarcibilità di un danno ulteriore a quello già insisto nel pregiudizio discendente dalla mera perdita del rapporto parentale, infatti, non sufficiente che il superstite lamenti la mera perdita delle abitudini quotidiane, “ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita che è onere dell’attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 21060/2016).
Infine, sempre ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito iure proprio dai familiari della vittima primaria dell’illecito, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la relativa liquidazione deve essere ridotta in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a se stesso (alla stregua della percentuale sopra indicata). Ciò non in quanto l’art. 1227, comma primo, c.c. si applichi direttamente, bensì in quanto la lesione del diritto alla vita, colposamente cagionata da chi la vita la perde, non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra per mancanza del requisito dell’ingiustizia del danno (C. 9349/2017).
Alla luce di tutto quanto testé dedotto, tenuto conto della mancanza di elementi di personalizzazione del pregiudizio patito e tenuto presente che la responsabilità del sinistro deve essere ascritta per il 70% a (…) e che quindi, per i motivi sopra esposti, il risarcimento va ridotto nella misura corrispondente, il danno risarcibile subito da (…), quale madre del defunto, deve essere quantificato nella somma finale di Euro 49.788,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell’illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo, mentre quello subito da (…), (…) e (…), fratelli del defunto, deve essere quantificato, per ciascuno, in Euro 7.206,00, somma già attualizzata secondo le vigenti Tabelle di Milano, oltre interessi al tasso di legge sulla somma devalutata alla data dell’illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Del tutto inconsistenti, in quanto sfornite della benché minima allegazione (nei limiti del maturare delle preclusioni assertive, ossia nei limiti della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) e prova, le ulteriori voci di danno reclamate solo in sede di memoria di replica per asserita contrazione/perdita di utilità economiche e per asserito danno morale terminale patito dal defunto.
L’assoluta genericità e superficialità con cui tali pregiudizi vengono lamentati, peraltro tardivamente, solo in sede di memoria di replica, non merita alcuna ulteriore considerazione giuridica ed il relativo rigetto, unitamente all’accertato concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento lesivo, è suscettibile di essere preso in considerazione ai fini della liquidazione delle spese (sul punto si veda infra).
Ad abundantiam si evidenzia, anche volendo prescindere dalla tardività delle deduzioni di parte attrice, che il danno morale terminale è, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, un “danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell'”exitus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (C. 26727/2018).
Priva di pregio, quindi, la sola deduzione di parte attrice, secondo cui il danneggiato sarebbe rimasto in vita per circa due ore.
Parimenti, con riferimento all’asserito danno patrimoniale subito da perdita dell’utilità economica, si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante (Cass. Civ. Sez. III, 03.07.2014, n. 15238).
Ai fini della sua quantificazione, infatti, è onere degli attori, in ragione della natura patrimoniale di tale danno, dimostrare la perdita dei redditi e/o utili verificatisi in conseguenza del sinistro, anche in via prognostica rispetto agli anni futuri, e quindi anche sotto il profilo del lucro cessante, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ.
Si rammenta infatti che la valutazione equitativa di cui alla citata norma non riguarda la prova dell’esistenza del danno ma solo l’entità del danno stesso, di talché il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’evento lesivo, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito tramite l’esercizio della propria attività lavorativa, dovendosi pertanto escludere la liquidazione equitativa del lucro cessante per i guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte (ex multis C. 23304/2007; C. 11254/2011; C. 5997/2007; C. 7896/2002; C. 8711/1997; C. 188/1996; C. 11202/1994; C. 3794/2008).
In estrema sintesi, non è sufficiente la dimostrazione che il danneggiato svolgesse una determinata attività lavorativa ma si richiede quella della riduzione/perdita della capacità di guadagno (cfr. Cass., Sez. lav., 25 gennaio 2008, n. 1690).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova (in relazione ad eventuali redditi percepiti o altro) in ordine alla circostanza che il danneggiato abbia subito una perdita del proprio reddito lavorativo.
5. Sulla domanda di manleva
Non meritevole di accoglimento è da ritenersi altresì la domanda di manleva formulata dalla Provincia di Crotone nei confronti della propria compagnia assicurativa, stante l’inoperatività della polizza de qua al caso di specie.
Si rammenta, infatti, che, per come invocato dalla compagnia assicuratrice convenuta, l’art. 1901 c.c. prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute.
Tale istituto, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., di talché la stessa non può essere opposta dall’assicuratore quando sia contraria a buona fede (ex multis C. 5639/2004)
Affinché la condotta processuale della compagnia assicuratrice sia valutabile come contraria a buona fede non basta, contrariamente a quando dedotto da parte convenuta, l’accettazione di un pagamento avvenuto tardivamente, essendo tale comportamento solo idoneo ad impedire la risoluzione di diritto del contratto (C. 23901/2015).
A tale condotta è necessario, infatti, al fine di ritenere sussistente la volontà tacita di rinunciare alla sospensione, un ulteriore comportamento concludente della compagnia assicuratrice “ad esempio tramite ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro” (C. 5944/2014).
Nel caso di specie, da un lato, parte convenuta non ha neanche dedotto il verificarsi di una delle suddette fattispecie essendosi limitata ad evidenziare la tempestiva denuncia del sinistro (ossia essendosi limitata ad allegare l’asserita correttezza del proprio comportamento stragiudiziale), dall’altro lato, le stesse condizioni suddette non risultano neanche documentalmente provate, essendosi, la Provincia di Crotone, limitata a produrre la propria denuncia di sinistro e non già l’eventuale risposta formulata dalla compagnia assicuratrice da cui evincere il comportamento concludente suddetto.
Ne consegue, pertanto, in difetto assoluto sia di allegazione che di prova degli elementi suddetti, l’infondatezza della domanda di manleva.
6. Sulle spese
La reciproca soccombenza tra parte attrice e parte convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
Di contro, nei confronti del terzo chiamato, l’applicabilità del principio di soccombenza, da interpretarsi alla stregua della corretta applicazione del principio di causalità, implica, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012); di contro, il rimborso delle spese del terzo rimane a carico del chiamante laddove l’iniziativa del chiamante si sia rivelata infondata (C. 4195/2018).
Alla luce dei suddetti consolidati principi giurisprudenziali, andranno poste a carico della Provincia di Crotone le spese nei riguardi di (…) atteso che la chiamata in causa della compagnia assicuratrice ad opera della convenuta, non risulta giustificata stante l’inoperatività della polizza de qua al caso di specie in ragione dell’art. 1901 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
– Accertato il concorso di (…) nella misura del 70% per il sinistro occorsogli in data 19.09.2009, condanna la Provincia di Crotone a pagare, a titolo risarcitorio:
– a (…) la somma complessiva di Euro 49.788,00, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
– a (…) la somma complessiva di Euro 7.206,00, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
– a (…) la somma complessiva di Euro 7.206,00, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
– a (…) la somma complessiva di Euro 7.206,00, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo
– Rigetta ogni residua domanda degli odierni attori
– Rigetta la domanda di manleva della Provincia di Crotone nei confronti di (…)
– Compensa le spese tra gli attori e la convenuta
– Condanna parte convenuta a rifondere a (…) le spese di lite che liquida in Euro 7795,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
– pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, ciascuno per la quota del 50%.
Così deciso in Crotone il 30 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2020.