il danno da vacanza rovinata, consistente in un disagio psicologico, stress e turbamento che subisce il turista in occasione dell’inadempimento c/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato, rientra fra i “danni diversi da quelli corporali” (pur riguardando la persona), e quindi assume la natura di danno non patrimoniale di matrice contrattuale, che in quanto tale si prescrive nel termine di tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene al l’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.) ovvero in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona (artt. 44 e 45 del Codice del Turismo).
Corte d’Appello Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 26 giugno 2018, n. 1376
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Perriera Michele – Presidente
2) Dott. Mitra Gioacchino – Giudice/Consigliere
3) Dott. Famà Maria Rita – Giudice/Ausiliario C.A.
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 894/2014 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell’udienza collegiale del 22/12/2017 e promossa in questo grado
DA
(…) SPA già (…) SPA, P. IVA: (…), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, Via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Ad. che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti F.Ca.As. e An.Gr., giusta procura in atti
– appellante –
CONTRO
– (…) C. F: (…) e (…) C. F. (…), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Ma. che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– appellati –
NEI CONFRONTI DI
– (…) Spa P. IVA (…) in persona del legale rapp.te p.t.;
– (…) N. V., C. F: (…) in persona del legale rapp.te p. t.;
– appellati – contumaci –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) e (…) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, le società (…) spa oggi (…) spa, (…) spa e (…) spa, al fine di sentir dichiarare la loro esclusiva responsabilità nell’inadempimento del contratto di acquisto di un pacchetto turistico, avente ad oggetto un viaggio negli Stati Uniti (oggetto di cancellazione del volo), con conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Instauratosi il procedimento, si costituivano le parti convenute, contestando sia l’an che il quantum delle pretese avversarie ed all’esito dell’espletata istruttoria mediante l’assunzione della prova per testi sulla persona di (…), la causa veniva decisa con sentenza n. 4860/2013, con cui, in accoglimento delle proposte domande, il Tribunale adito condannava le società convenute, in solido tra di loro, al pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di Euro 8.316,00 oltre interessi legali, unitamente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre accessori di legge.
Contestualmente, l’Autorità Decidente, nel rigettare la domanda formulata dagli attori nei confronti di (…) spa, condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della predetta società, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre Iva e Cpa.
Con atto d’appello regolarmente notificato, (…) spa proponeva gravame avverso la superiore sentenza, affidandolo a tre motivi quali: l’omessa statuizione del Primo Giudice in merito all’eccezione di prescrizione sul danno patrimoniale; erroneità della pronuncia del primo giudice in merito al rigetto implicito della domanda di manleva formulata nei confronti di (…) spa; mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza ex art. 98 del codice del consumo ed infine, erronea quantificazione dei danni liquidati, con particolare riferimento alla liquidazione in via equitativa del danno da vacanza rovinata, il tutto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio, soltanto i sigg.ri (…) e (…), chiedendo il rigetto del proposto appello, perché infondato, con vittoria di spese e compensi di giudizio, ed a fronte della richiesta ad opera dell’appellante, dell’ammissione della prova testimoniale sulla persona di (…), questa Corte, con decisione riservata del 28-29.10.2014, ritenuta la stessa, indispensabile ai fini della decisione, assumeva la suddetta prova all’udienza del 16.04.2015, per come articolata, ed all’esito, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
Infine, all’udienza del 22.12.2017 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, dev’essere dichiarata la contumacia delle società (…) spa e (…) N. V. in persona dei legali rapp.ti p.t., regolarmente citate e non comparse.
Nel merito, come accennato in premessa, con il primo motivo dell’interposto gravame, parte appellante, invoca la totale riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui, il Giudice di Prime Cure non ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dagli attori, in materia di danno patrimoniale da inadempimento contrattuale ex art. 95 del codice del consumo, che in quanto tale, soggiace al termine di prescrizione annuale.
Il superiore assunto non è fondato e non merita di essere accolto per quanto si dirà appresso.
Dalla lettura della sentenza impugnata, unitamente all’esame delle risultanze istruttorie e documentali acquisite in primo grado, emerge in maniera incontestata, che (…) e (…), acquistavano in data 13.08.2008, un pacchetto di viaggio comprendente un volo di andata e ritorno da Roma a San Francisco (con prosecuzione per Las Vegas e rientro da Chicago), organizzato da (…) spa e assicurato (…) spa, e che a causa della cancellazione del volo per motivi tecnici non meglio precisati, senza alcuna riprotezione su un altro volo per via dell’intenso traffico aereo del mese di Agosto, si vedevano costretti a rinunciare al viaggio programmato.
A fronte del summenzionato annullamento del pacchetto turistico, rettamente il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, il dettato di cui all’art. 92 del Codice del Consumo, a mente del quale “Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.
Fermi i predetti obblighi, il successivo art. 93 del Codice del Consumo, recita testualmente, che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assume con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Orbene, alla luce delle superiori disposizioni normative, a fronte altresì, dei differenti obblighi sussistenti in capo all’organizzatore ed al venditore nei confronti del consumatore, produttivi a loro volta, di differenti tipologie di responsabilità in capo agli stessi, ne consegue che nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, avendo la cancellazione del volo, fatto sorgere in capo al tour operator sia l’obbligo di effettuare, in via alternativa, in favore degli odierni appellati-attori, una delle prestazioni indicate nell’art. 92, sia anche un obbligo risarcitorio per essersi servito del vettore per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, non essendo stata raggiunta la prova del caso fortuito o del caso di forza maggiore cui ancorare l’inadempimento de quo, legittimamente, il Tribunale decidente ha dichiarato la responsabilità solidale dell’odierna appellante (…) spa e del vettore (…) spa, con il conseguente riconoscimento del chiesto diritto al risarcimento del “danno da vacanza rovinata”, senza alcun profilo di decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria avanzata.
Sul punto infatti, anche la più recente giurisprudenza è orientata nel senso di riconoscere l’esistenza di “due regimi di responsabilità strutturalmente diversi, in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni gravanti sull’organizzatore ed il venditore di pacchetti turistici.” e segnatamente, riconosce in capo al tour operator un’obbligazione di risultato con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere anche se si avvale di altri prestatori di servizi” (Cass. 24 aprile 2008 n. 10651)
Ne consegue pertanto, che a fronte della riconosciuta responsabilità del tour operator (…) spa e del vettore (…) spa (ma non anche della società assicurativa (…) Spa, stante la mancata prova di un valido rapporto contrattuale intercorso tra le parti), legittimamente il Giudice di Prime Cure ha correttamente rigettato la domanda di manleva sollevata dall’odierna appellante nei confronti di (…) spa, e non si ritiene dover, in questa sede, provvedere alla riforma del predetto capo della sentenza.
Peraltro, dalle stesse dichiarazioni testimoniali rese in questo grado di giudizio, da (…) n. q. di responsabile del servizio clienti della (…) spa (non ammessa in primo grado), è emerso che nei casi di ritardi o cancellazioni, dev’essere il tour operator a mettersi in contatto con il vettore per risolvere il problema, aggiungendo altresì, che dev’essere il vettore a dover garantire il servizio di assistenza nell’immediatezza, in caso di problemi al volo, ciò confermando il diritto del consumatore di rivolgersi all’organizzatore al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, anche laddove il danno sia stato in tutto o in parte determinato da inadempienza del prestatore di servizi di cui l’organizzatore si è avvalso.
Devesi pertanto escludere, l’asserita decadenza ex art. 98 II co. del Codice del Consumo per come eccepita dall’appellante, essendo stato dimostrato attraverso l’istruttoria svolta in primo grado, che gli appellati (…) – (…) hanno immediatamente contattato il Tour Operator affinché lo stesso potesse attivarsi con sollecitudine, e ciò in perfetta esecuzione di quanto previsto dall’art. 98 Codice del Consumo, ai sensi del quale “ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio”.
Ritenuto che il menzionato reclamo di cui al secondo comma della superiore disposizione normativa, da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza, mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, rappresenta una facoltà riconosciuta al consumatore, avente la chiara funzione di denunciare degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione in via stragiudiziale della controversia (Cass. Civ. Sez. III n. 3256/12), ne consegue che il mancato reclamo scritto entro dieci giorni, non determina una decadenza dall’azione giudiziale contro il venditore o l’organizzatore di un pacchetto turistico, né rappresenta un termine di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, come invece erroneamente vuol far credere l’appellante.
Non a caso, il menzionato termine non è espressamente indicato come “a pena di decadenza” e ciò in quanto mal si concilierebbe con la sanzione stessa della decadenza in danno del consumatore, quale contraente debole a cui prestare la massima tutela, in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale, fermo restando comunque, che nel caso de quo, è stato raggiunto lo scopo previsto dalla norma stessa, avendo gli attori-appellati (…) – (…) tramite l’agenzia venditrice del pacchetto turistico, contestato nell’immediatezza, le inadempienze oggetto di causa, in aeroporto, giusta dichiarazione resa in primo grado dalla teste escussa (…), quale dipendente dell’agenzia di viaggio (…) s.r.l.
In particolare, la stessa ha riferito che la compagnia aerea non ha dato la possibilità ai clienti di arrivare in tempo a Roma per poi proseguire il tour programmato negli Stati Uniti e che lei stessa ha parlato telefonicamente con l’operatore (…) e con (…).
Conseguenza diretta di quanto ex adverso dedotto ed eccepito, è il rigetto del summenzionato motivo di appello, unitamente all’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 45 del Codice del Consumo.
A tal uopo, si osserva infatti, come nel nostro ordinamento, il danno da vacanza rovinata, consistente in un disagio psicologico, stress e turbamento che subisce il turista in occasione dell’inadempimento c/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato, rientra fra i “danni diversi da quelli corporali” (pur riguardando la persona), e quindi assume la natura di danno non patrimoniale di matrice contrattuale, che in quanto tale si prescrive nel termine di tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene al l’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.) ovvero in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona (artt. 44 e 45 del Codice del Turismo).
Nella fattispecie in esame, l’espletata istruttoria in primo grado, ha provato l’omessa dovuta assistenza e/o informazione ad opera del vettore aereo e del tour operator, a seguito dell’intervenuta cancellazione del volo, nonché la mancata offerta del rimborso del prezzo del biglietto o la proposta di un volo alternativo, in violazione di quanto previsto e disciplinato dalla normativa comunitaria Regolamento CE n. 261/04 dell’11.02.2004. entrato in vigore in Italia il 17.02.2005 e che in abrogazione del previgente Regolamento 295/91 CE, prevede nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il diritto in capo al passeggero, di scegliere tra: il rimborso del prezzo del biglietto, la riprotezione su un volo alternativo, all’assistenza consistente in pasti, bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche, ed alla compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta.
Nella fattispecie in esame, non avendo i passeggeri ottenuto la dovuta assistenza, rettamente il Tribunale decidente ha riconosciuto loro il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, sia sotto il profilo del danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti, liquidandolo in Euro 6.316,00 (pari al rimborso del prezzo del biglietto), sia anche sotto il profilo del danno non patrimoniale causato da delusione e stress, per non aver potuto visitare i luoghi oggetto del viaggio, liquidati in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in Euro 2.000,00.
Nessuna censura può dunque, muoversi al superiore capo della sentenza impugnata, con conseguente rigetto anche dell’ultimo motivo di appello, poiché a fronte della difficoltà per il viaggiatore – turista, di dimostrare il danno esistenziale subito, consistente in stress e delusione, necessariamente, nelle ipotesi in cui il pregiudizio pur essendo certo, non può essere determinato nel suo ammontare, il Giudice deve determinarlo in via equitativa e discrezionale, tenendo conto del caso concreto e delle nozioni di comune esperienza.
Alla luce di quanto ex adverso dedotto ed eccepito, questa Corte non ritiene l’appello proposto meritevole di accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore delle sole parti costituite (…) e (…), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) spa in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. 4860/13 del 28.11.2013, depositata in cancelleria il 04.12.2013 e resa dal Tribunale di Palermo.
– Rigetta l’appello proposto
– Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di (…) e (…) nella misura di Euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono i requisiti per la condanna dell’appellato al pagamento del doppio del contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per come aggiunto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Palermo il 22 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.