in riferimento al danno morale occorre far riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ., alla luce del “diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (Cass. sez. un., n. 26972/08), ossia secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, e cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che in quest’ultima ipotesi (come in quella di espressa previsione legislativa), il danno non patrimoniale sarà risarcibile anche se derivante da inadempimento contrattuale.
Giudice di Pace Milano, Sezione 8 civile Sentenza 14 settembre 2018, n. 7595
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO – SEZ. VIII CIVILE in persona dell’avv. Antonella Mencherini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. RG. 69226/17 e discussa all’udienza del 05.07.2018
VERTENTE TRA
CA.CR., elettivamente domiciliata in Roma, Largo (…) presso lo studio dell’abogado Ri.Di. che agisce d’intesa con l’avv. Da.Ga., che la rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione
– ATTRICE –
CONTRO
BR.AI. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via (…)
– CONVENUTA CONTUMACE –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la sig.ra Cr.Ca. conveniva in giudizio la compagnia aerea Br.Ai. per sentirla condannare al pagamento dell’importo complessivo di Euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria e di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Assumeva fattrice di avere acquistato un biglietto aereo da Bruxelles a Milano Malpensa con partenza il 22.05.2017 sul volo SN 3159.
Precisava parte attrice che giunta in aeroporto, aveva appreso che detto volo era stato cancellato, con riprotezione su un altro volo in partenza il giorno successivo.
Concludeva la sig.ra Cr.Ca. che alcuna spiegazione le era stata fornita dalla compagnia aerea convenuta, alla quale era stata richiesta la corresponsione della compensazione pecuniaria, senza ricevere riscontro.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio ed il Giudice di Pace, verificata la ritualità del contraddittorio, ne dichiarava la contumacia.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 05.07.2018, ove era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione consiste nella richiesta avanzata da una passeggera nei confronti della compagnia aerea ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261/04 per la cancellazione del volo, oltre al ristoro del danno non patrimoniale.
Ai sensi del predetto art. 7 del Regolamento CE n. 261/04, in caso di negato imbarco o cancellazione del volo al passeggero (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica) spetta una compensazione pecuniaria, il cui ammontare varia a seconda della distanza tra il luogo di partenza e quello di arrivo.
Nel regolamento si specifica, altresì, che la compagnia può ridurre l’ammontare della partecipazione del 50% se il volo alternativo ha un orario di arrivo non superiore alle 2 ore (per i voli fino a 1500 Km), 3 ore (per i voli tra 1500 e 3500 Km) o 4 ore (per i voli oltre 3500 Km) rispetto al volo originariamente prenotato.
L’art. 7 prosegue spiegando, inoltre, che nel caso di cancellazione del volo la compensazione pecuniaria è concessa ai passeggeri a meno che: I) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure II) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure III) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Fatte tali premesse, entrando nel merito, deve ritenersi provata la sussistenza delle circostanze che originerebbero il sorgere in capo all’attrice del diritto alla compensazione pecuniaria.
In ordine a tale ultimo punto, infatti, si richiama il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1584 del 23,01,2018, con la quale ha stabilito che: “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dai ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve forum la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi Imitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrale l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.
Accertato, pertanto, il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per un viaggio prevedente tra il luogo di partenza e quello di arrivo una distanza minore di 1.500 km.
Riguardo al capo di domanda inerente la condanna della compagnia aerea convenuta al risarcimento del danno morale, da liquidarsi in via equitativa, deve osservarsi quanto segue.
Nel caso di specie, in riferimento al danno morale occorre far riferimento alla disciplina dettata dall’art. 2059 cod. civ., alla luce del “diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (Cass. sez. un., n. 26972/08), ossia secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, e cioè nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Con l’ulteriore precisazione che in quest’ultima ipotesi (come in quella di espressa previsione legislativa), il danno non patrimoniale sarà risarcibile anche se derivante da inadempimento contrattuale.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all’art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, etc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale, e che va provato ex art. 2697 c.c., e non già solamente enunciato, come viceversa emerge dagli atti di causa.
Difatti, nel caso in esame l’attrice, pur onerata della relativa prova, non ha dato dimostrazione della lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Da ciò consegue il rigetto di tale capo di domanda.
Per la natura determinata della somma dovuta a titolo di compensazioni pecuniaria, la stessa è da ricondurre nell’ambito del debito di valuta, con il conseguente non riconoscimento della richiesta valutazione monetaria in assenza di prova, mentre gli interessi devono applicarsi dalla domanda, mancando allegazioni dimostrative dell’invio della messa in mora.
Le spese di lite vengono liquidate in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della modesta entità della lite e della sua non complessità, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla sig.ra Ca.Cr., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
– condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 250,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
– condanna la convenuta medesima al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite, che liquida in Euro 243,00, di cui Euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa Avvocati, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano il 9 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2018.