Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3289

anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non puo’ mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass., ord., 12/04/2011, n. 8421). Questa Corte ha pure avuto gia’ modo di affermare che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, non puo’ mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3289

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7775/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1531/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata in data 8/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Nel 2010 (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pescara, (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale – da liquidarsi in via equitativa e quantificato nella somma di Euro 2.000,00 – che assumeva di aver subito per effetto della commissione, da parte del convenuto, del delitto di minaccia di cui all’articolo 612 c.p..

Il Giudice adito, con sentenza n. 791/2011, rigetto’ la domanda e compenso’ per intero tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza il (OMISSIS) propose gravame cui resistette il (OMISSIS).

L’appellante lamento’, in particolare, l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 612 c.p., nonche’ la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c. e articolo 185 c.p. e concluse chiedendo che il Tribunale riconoscesse integrato il reato di minaccia ex articolo 612 c.p., da parte del (OMISSIS), con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale ex delicto in favore dell’appellante, da liquidarsi in via equitativa in Euro 2.000,00 o in quell’altra somma di giustizia, oltre alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

L’appellato si costitui’ chiedendo il rigetto dell’impugnazione perche’ infondata, col favore delle spese del doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, del solo grado di appello, nonche’ la condanna dell’appellante al pagamento di Euro 1.000,00 per lite temeraria.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza pubblicata in data 8 settembre 2015, rigetto’ l’appello, condanno’ l’appellante alle spese di quel grado e confermo’ l’integrale compensazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado.

Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso.

La proposta del relatore e’ stata comunicata agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c., articolo 185 c.p. e articolo 612 c.p., il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza del reato di minaccia, nessun risarcimento potrebbe essere riconosciuto all’attore per non aver questi “in alcun modo allegato e provato la sussistenza e l’entita’ del danno da risarcirgli, che non puo’ essere assolutamente liquidato in via equitativa, posto che tale liquidazione, com’e’ noto, presuppone comunque che detto danno sia effettivamente sussistente”, in quanto “non sussiste il danno evento, quale danno derivante automaticamente dal reato, ma solo il danno conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo richiede”.

Ad avviso del ricorrente, l’articolo 2059 c.c., riconosce e garantisce la risarcibilita’ del danno non patrimoniale nei casi stabiliti dalla legge e segnatamente, per quanto rileva in questa sede, nei casi stabiliti dall’articolo 185 c.p., con la conseguenza che, nell’ipotesi di commissione di reato, il danno non patrimoniale deve essere risarcito dal colpevole. Sostiene il (OMISSIS) che l’affermazione del Tribunale, secondo cui il danno, anche se ex delicto, puo’ essere apprezzato solo quale danno conseguenza e non quale danno identificabile automaticamente con l’evento, potrebbe essere condivisa in relazione ai danni ulteriori e indiretti che non siano conseguenza necessaria della lesione del bene giuridico protetto dall’incriminazione penale e non sarebbe, invece, fondata con riferimento “ai danni che si identifichino e si sostanzino nei beni giuridici stessi che costituiscono l’oggetto giuridico del reato, e cioe’ quei beni/interessi che il legislatore ha specificamente inteso tutelare mediante il presidio della sanzione penale”. Sostiene il ricorrente che, in tali casi, “la sussistenza di un danno risarcibile si pone come conseguenza necessaria dell’accertata commissione del reato per effetto della esplicita e specifica previsione della legge penale, che ritiene inevitabilmente lesi i beni giuridici oggetto del reato tutte le volte in cui quest’ultimo si manifesti e risulti accertato”; cio’ sarebbe “particolarmente evidente nel caso di delitto di minaccia di cui all’articolo 612 c.p.”, sicche’, “laddove la legge penale ritenga accertato il reato, e con esso leso il bene giuridico della liberta’ morale, tale lesione – proprio in quanto ritenuta tale direttamente dalla legge non potra’ non integrare anche un danno rilevante ai sensi della legge civile, tipicamente di carattere non patrimoniale ex articolo 2059 c.c., per effetto della illegittima compromissione della liberta’ morale dell’individuo minacciato”.

2.1. Il motivo e’ infondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non puo’ mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass., ord., 12/04/2011, n. 8421). Questa Corte ha pure avuto gia’ modo di affermare che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, non puo’ mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. 13/05/2011, n. 10527).

Il Tribunale, nella specie, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.

3. Con il secondo motivo rubricato “Nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che il Giudice del secondo grado, ritenendo irrilevante, per quanto gia’ rappresentato con il primo mezzo, l’accertamento della sussistenza o meno, nel caso all’esame, del delitto di minaccia di cui all’articolo 612 c.p., abbia completamente omesso ogni pronuncia sul motivo di appello con cui il (OMISSIS) aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace aveva escluso la sussistenza del reato di minaccia nei fatti ascritti al (OMISSIS).

4. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)”, il ricorrente deduce che l’assenza assoluta di motivazione nella sentenza impugnata circa la sussistenza o meno, nel caso di specie, del delitto di minaccia integrerebbe il vizio denunziato, in quanto “il Tribunale, sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza del fatto di reato (quand’anche accettato) mostr(erebbe) di aver completamente evitato l’indagine sulla effettiva commissione – o meno – da parte del (OMISSIS) del reato di minaccia, fatto dal quale invece… la decisione del presente giudizio appariva profondamente condizionata”, cosi’ pretermettendo completamente l’esame del primo motivo di appello proposto sul punto.

5. I motivi secondo e terzo, i quali, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili e, comunque, infondati.

Ed invero i motivi all’esame risultano generici, non essendo stato stata riportata nei mezzi in scrutinio la testuale formulazione delle domande proposte, onde consentire a questa Corte di verificare che la domanda volta all’accertamento del reato di cui si discute in causa fosse autonoma e non meramente strumentale in funzione di quella di risarcimento dei danni (Cass. 4/07/2014, n. 15367; Cass. 3/02/1971, n. 252).

A quanto precede va aggiunto che, in ogni caso, risulta evidente che il Tribunale ha correttamente deciso in base alla ragione piu’ liquida (Cass. 28/05/2014, n. 12002).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.