la delibera che imputi delle spese necessarie per l’acquisto e la installazione di singole caldaie, che non rientrino fra i beni comuni, debba essere dichiarata nulla e non annullabile, trattandosi di una delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese, con conseguente non assoggettabilità al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c..
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Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 14 febbraio 2019, n. 1490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d’appello iscritta al r.g. n. 38307/2017, decisa nella camera di consiglio del 7.02.2019, vertente
tra
(…) (C.F. (…)),
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato AN.NE., che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell’atto di citazione di primo grado,
APPELLANTE
contro
COND. VIA (…) (C.F. (…)),
elettivamente domiciliato in MILANO, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato AL.UN., che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
OGGETTO: rapporti condominiali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.12.2015, (…) conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano il Condominio di via (…), 10 di M. affinché fossero dichiarate nulle le delibere condominiali adottate in data 9.07.2013 e in data 23.07.2014, nella parte in cui addebitavano la somma di Euro 1.321,00 per l’acquisto di una caldaia, non avendo il Condominio mai effettuato tale spesa in favore di parte attrice.
Il Condominio di via (…) si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 3020/2017, depositata il 6.04.2017, ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite tra le parti.
Contro tale sentenza, (…) ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO LEGITTIMA LA DECISIONE DEL CONDOMINIO DI DECIDERE IN ORDINE ALLA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE CHE SI TROVAVANO ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA DEI SINGOLI CONDOMINI;
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RITENUTO IMPROCEDIBILE LA DOMANDA PER NON ESSERE STATA IMPUGNATA NEL TERMINE DI 30 GIORNI.
Il Condominio di via P. B., 10, di M. si è costituto in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 4.12.2018, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7.02.2019.
Oggetto dei motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha affermato che:
“A prescindere dal merito delle deliberazioni impugnate, i vizi denunciati dall’attrice appartengono all’alveo delle “annullabilità”, in quanto il Condominio, godendo di autonomia negoziale e per il carattere non tassativo dell’art. 1135 c.c., era legittimato a valutare, prima, ed approvare, poi, i lavori relativi alla sostituzione nelle singole unità abitative delle caldaie, risultati necessari a seguito dell’ordinanza del Comune di Milano (cfr doc. 5 fasc. convenuto).
Peraltro, per quanto concerne l’ultima delle due delibere impugnate, non v’è dubbio nella giurisprudenza di legittimità che “è solo annullabile la delibera con la quale erroneamente si applichi il criterio legale di riparto delle spese condominiali” (Cass. 23 gennaio 2014 n. 1439).
Pur essendo vero che dalla documentazione prodotta dalla (…) è emersa certa la prova documentale che il Condominio convenuto ha erroneamente addebitato a quest’ultima (melius: al coniuge L.) il costo di una caldaia che in realtà l’attrice aveva acquistato autonomamente (costo che con Delib. del 31 maggio 2016 è stato riaccreditato all’attrice ed addebitato ad altro condomino), la domanda attrice va respinta in quanto proposta oltre al termine di cui all’art. 1137 c.c. L’attrice, infatti, avrebbe dovuto (come peraltro aveva già fatto) impugnare le delibere nel termine di trenta giorni dalla loro adozione, innanzi all’autorità giudiziaria”.
Secondo l’appellante tale decisione sarebbe errata, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la domanda era improcedibile, in quanto le delibere non erano state impugnate nel termine di trenta giorni, potendo esse essere solo annullate e non dichiarate nulle.
L’appello è fondato nei limiti di quanto segue.
Il tribunale ritiene in via preliminare che deve essere rilevata la intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che è pacifico che, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado, con delibera condominiale del 31.05.2016, tenutasi nelle more, è stata superata ogni questione, atteso che con l’approvazione del consuntivo relativo all’esercizio 2015 è stata riaccreditata contabilmente all’attrice la somma relativa alla fornitura della caldaia e addebitata ai condomini F./D.V., i quali effettivamente si erano avvalsi del condominio per acquistare una propria caldaia personale (doc. 21 e 22 del fascicolo di parte appellante). Nessuna rilevanza assume la circostanza che la somma riaccreditata sia stata solo di Euro 1.221,00, anziché di Euro 1.321,00, atteso che è pacifico che si tratti della medesima somma e che tale indicazione sia stato frutto di un mero errore materiale.
Alla luce di ciò, pertanto, deve essere riformata la sentenza n. 3020/2017, emessa dal Giudice di Pace di Milano, in data 6.04.2017, laddove ha “rigettato la domanda di parte attrice in quanto tardivamente proposta”, essendo venuta meno ogni controversia al riguardo.
Ciò precisato, ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, a cui si applica il principio della soccombenza virtuale, il tribunale ritiene che sia fondata la domanda di parte appellante svolta nel giudizio di primo grado e volta a dichiarare la nullità delle delibere del 9.07.2013 e del 23.07.2014, laddove, sia in sede di approvazione del bilancio consuntivo della gestione straordinaria delle canne fumarie e relativo riparto che in sede di approvazione del bilancio anno di gestione 2014 è stata indicata come dovuta la somma di Euro 1.321,00 per la fornitura di una caldaia da apporre nel proprio appartamento, invero, mai ordinata e installata presso l’appartamento di parte appellante.
Il tribunale osserva, infatti, che non sono oggetto di specifica contestazione il fatto che i costi relativi all’acquisto e alla installazione di una caldaia, illegittimamente addebitati a parte appellante, riguardassero una spesa relativa a un bene di proprietà individuale, non facendo parte delle parti comuni del Condominio e il fatto che, tenuto conto di ciò, solo alcuni condomini avevano incaricato il Condominio di acquistare le proprie caldaie, forse al fine di ottenere un prezzo più vantaggioso, senza che sussistesse un mandato generale di acquisto in capo a parte appellata, così come era pacificamente avvenuto nel caso di parte appellante, la quale aveva provveduto all’acquisto della propria caldaia da apporre nella propria proprietà.
In considerazione di ciò, dunque, e in considerazione che la somma di Euro 1.321,00 è stata pacificamente addebitata a parte appellante illegittimamente, essendo stata riconosciuta come tale anche da un consuntivo successivo in cui si è provveduto a riaccreditare tale somma e addebitarla ai condomini effettivamente debitori, il tribunale ritiene che la delibera che imputi delle spese necessarie per l’acquisto e la installazione di singole caldaie, che non rientrino fra i beni comuni, debba essere dichiarata nulla e non annullabile, trattandosi di una delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese, con conseguente non assoggettabilità al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c..
Ne consegue, quindi, la piena procedibilità delle domande svolte e volte a chiedere la nullità delle delibere assembleari nella parte in cui hanno addebitato illegittimamente delle spese relative a delle parti private e non condominiali, avendo esse deliberato su diritti individuali dei singoli.
Alla luce di ciò è dunque non condivisibile la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto che le delibere impugnate, con particolare riferimento a quella adottata in data 23.07.2014, fossero solo annullabili, avendo a oggetto esclusivamente un erronea applicazione del criterio legale di riparto delle spese condominiali, atteso che, come sopra motivato, le spese in oggetto non riguardano in alcun modo delle spese inerenti beni comuni del Condominio.
Alla luce di ciò, dunque, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della mancanza di istruttoria.
Resta ferma la statuizione circa le spese di lite del giudizio di primo grado in cui è stata disposta la loro compensazione, in difetto di uno specifico motivo di impugnazione sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio;
– condanna il Condominio di via P. B., 10 di M. al pagamento in favore di (…) delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 187,00 per spese e in Euro 1.620,00 per competenze del difensore, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CPA come per legge; resta ferma la statuizione delle spese di lite della sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano il 7 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.