la denuncia di successione – avente, di per sé il contenuto di una dichiarazione ed efficacia a soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa.

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Tribunale Cagliari, Sezione 2 civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 1659

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato all’odierna udienza, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10850/2017 avente il seguente OGGETTO: usucapione, promossa da:

(…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. Ca.Pa. e dell’avv. Or.Do., elettivamente domiciliati in via (…) – Cagliari presso lo studio dei difensori giusta procura a margine dell’atto introduttivo.

ATTORI

contro

(…) (C.F. (…)), E.C. (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) e N.C. (C.F. (…)).

CONVENUTI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva, dalla documentazione in atti, l’integrità del contraddittorio e la legittimazione passiva dei convenuti.

Tutti i convenuti sono stati ritualmente citati e, non essendosi costituiti, sono stati dichiarati contumaci.

Tanto premesso, la domanda della parte attrice è fondata.

La sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 1158 c.c. in favore degli attori è infatti provata dalle concordi dichiarazioni dei testi (…) e (…), i quali hanno confermato i fatti esposti in citazione in merito al possesso ultraventennale dell’abitazione per cui è causa da parte degli attori e, prima ancora, del loro dante causa (…).

Le dichiarazioni dei testi hanno trovato riscontro nelle mancate risposte dei convenuti all’interrogatorio formale e ciò può essere valutato, avuto riguardo alle concordi risultanze istruttorie, come ammissione dei fatti loro dedotti agli effetti dell’art. 232 c.p.c.

Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro, ad colorandam possessionem, nella documentazione prodotta in causa da parte attrice, la quale prova che (…) aveva ricevuto il terreno sul quale aveva edificato l’abitazione per cui è causa in forza della scrittura privata in data 2.11.1973 (doc. 6).

Ciò deve ritenersi sufficiente a provare il diritto di proprietà, acquistato a titolo originario, in capo al loro dante causa.

Gli attori hanno inoltre documentato in causa di avere ricevuto l’abitazione in eredità da (…).

Deve in proposito essere condivisa e richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la denuncia di successione – avente, di per sé il contenuto di una dichiarazione ed efficacia a soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002 Rv. 558360).

Nel caso di specie la parte attrice non solo ha prodotto la denuncia di successione nella quale è espressamente indicato l’immobile per cui è causa, ma ha altresì dedotto prove testimoniali dalle quali emerge pacificamente il possesso ultraventennale dell’immobile in capo al loro dante causa.

Ciò trova altresì conforto, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. nel comportamento processuale dei convenuti che. non essendosi costituiti nel giudizio, non hanno contestato la domanda né il suo fondamento.

Tutto ciò induce a ritenere provato – anche mediante il ricorso all’istituto delle presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. – il diritto di proprietà in capo agli odierni attori e, prima ancora, al loro dante causa.

La mancata costituzione dei convenuti giustifica, come richiesto dalla stessa parte attrice, la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. accerta che (…), (…), (…) e (…) sono divenuti pieni ed esclusivi proprietari per intervenuta usucapione dell’immobile sito in (…) (C.), distinto al NCEU al foglio (…) particella (…);

2. ordina che la Conservatoria dei Pubblici Registri provveda alla trascrizione del titolo di acquisto;

3. dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Cagliari il 7 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

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