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ai fini della dichiarazione di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche se non imputabili all’imprenditore; esso va condotto in relazione a fatti certi, effettivamente avvenuti, non in base a elementi ipotetici, essendo rilevante allo scopo soltanto l’oggettiva sussistenza della condizione di insolvenza; il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile, atteso che dalla sentenza risulta esplicitamente che la curatela reclamata si era costituita in giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13163/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 76/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS), soci della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, proponevano reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa del fallimento della societa’, emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
la corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo ritenendo per un verso idonei alla determinazione della situazione patrimoniale della predetta societa’ i dati contabili emergenti dai bilanci dei due anni precedenti, ancorche’ le relative delibere di approvazione fossero state oggetto di impugnazione dinanzi al tribunale delle imprese, e per altro verso irrilevanti le eccezioni relative alla ipotetica possibilita’ per i soci reclamanti di ripianare le perdite sociali attraverso una delibera di aumento di capitale;
i soci hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi;
la curatela non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
i ricorrenti propongono censure cosi’ articolate: (1) omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, non essendo stata valutata la circostanza della sospensione delle delibere di approvazione dei bilanci della societa’, intervenuta nell’ambito del giudizio di impugnazione pendente dinanzi al tribunale delle imprese; (2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e L. Fall., articolo 6, stante l’indebita inversione dell’onere della prova nella parte riferita a un presunto onere di dimostrare la non veridicita’ dei dati emergenti da bilanci invalidi e inefficaci; (3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2447 c.c., avendo l’impugnata sentenza fatto malgoverno della previsione attinente all’obbligo di adozione della delibera di aumento di capitale, in vero supponente la convocazione dell’assemblea da parte dell’organo amministrativo; (4) violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., attesa la contumacia della parte reclamata;
il ricorso e’ manifestamente infondato;
in ordine ai primi due mezzi, tra loro connessi, e’ sufficiente osservare che, ai fini della valutazione relativa all’insolvenza della societa’, il giudice puo’ analizzare i dati emergenti dalle scritture contabili anche se oggetto di contestazione; in particolare lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneita’ solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, che quanto ai debiti suppone che il computo non si limiti alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estenda a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili (o ai debiti in altro modo riscontrati), anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza e l’entita’ (v. Cass. n. 23437-17; Cass. n. 5215-08);
nel caso concreto l’impugnata sentenza ha stabilito che i profili di impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci riguardavano esclusivamente la legittimazione degli amministratori giudiziari a esercitare il diritto di voto nelle assemblee all’uopo convocate, in quanto custodi del complesso aziendale e non anche delle quote sociali, con conseguente deduzione di profili di criticita’ non coinvolgenti il dato di bilancio in se’ e per se’ considerato;
in quanto correlata unicamente a siffatti profili del procedimento assembleare, la sospensione delle delibere di approvazione dei bilanci non possedeva (e non possiede) rilievo alcuno ai fini del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; ed essendo stata dalla corte d’appello effettuata una valutazione diretta dei dati contabili desunti dai bilanci, non e’ dato discorrere di ipotetica inversione dell’onere della prova;
il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile poiche’ non calibrato sulla ratio della sentenza;
infatti la situazione patrimoniale della societa’ e’ stata correttamente desunta dai dati contabili emergenti e ivi concretamente riscontrati, sicche’ e’ astratta, e come tale assolutamente irrilevante, la questione relativa alla eventualita’ di ripianare i debiti societari mediante una possibile delibera di aumento di capitale in concreto mai adottata; ai fini della dichiarazione di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche se non imputabili all’imprenditore (v. Cass. n. 441-16; Cass. n. 925312); esso va condotto in relazione a fatti certi, effettivamente avvenuti, non in base a elementi ipotetici, essendo rilevante allo scopo soltanto l’oggettiva sussistenza della condizione di insolvenza; il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile, atteso che dalla sentenza risulta esplicitamente che la curatela reclamata si era costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.