Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo di lettera indirizzata a piu’ persone, concorre il reato di ingiuria, qualora la missiva venga inviata anche alla parte offesa.
La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 8 marzo 2019, n. 10313
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria – rel. Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di CHIETI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PICARDI ANTONIETTA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, in quanto il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.
il difensore presente si riporta ai motivi, facendo sue le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti confermava la decisione del Giudice di Pace di quella citta’ che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del reato di diffamazione in danno di (OMISSIS), commesso il (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, con il patrocinio del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento svolgendo due motivi, con i quali deduce mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 595 c.p., (ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E).
3. Assume il ricorrente che, erroneamente, e sulla base di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, il Tribunale di Chieti aveva ritenuto inquadrabile nella contestata fattispecie astratta del reato di diffamazione la condotta dell’imputato, mancando i presupposti legali di cui all’articolo 595 c.p., ed essendo, invece, il fatto, per come descritto in imputazione, e alla luce dei risultati dell’istruttoria, sussumibile nello schema legale dell’ingiuria, oggi depenalizzato; donde, la denunciata, omessa, declaratoria di cui al Decreto Legislativo n. 7 del 2016.
4. Nella memoria difensiva depositata il 30 aprile 2018, la difesa della parte civile ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il (OMISSIS) (OMISSIS), responsabile amministrativo della societa’ (OMISSIS) s.r.l, dovendo avere chiarimenti in ordine al pagamento di una fattura emessa dalla (OMISSIS), per servizi resi in favore dell’amministrazione comunale, aveva, invano, tentato di parlare con il (OMISSIS) – Dirigente dell’area finanziaria, amministrativa e contabile del Comune di (OMISSIS), poiche’ questi si era fatto negare al telefono. Pertanto, aveva contattato telefonicamente il Dott. (OMISSIS), amministratore della (OMISSIS), che sapeva trovarsi presso gli uffici comunali, in compagnia anche del (OMISSIS), chiedendogli di parlare con quest’ultimo. Il (OMISSIS), anche in tale occasione, rifiutava il colloquio con la donna, pronunciando, ad alta voce, le parole diffamanti di cui all’imputazione “Con questa zoccola che non capisce un cazzo lo non ci parlo”), le quali vennero ascoltate dalla denunciante, attraverso la linea telefonica, e anche dalla collega (OMISSIS) che si trovava con lei nella stanza, essendo attiva la modalita’ “vivavoce”. Dall’istruttoria dibattimentale e’, altresi’, emerso, che, presso gli uffici comunali, insieme al (OMISSIS) e al (OMISSIS), era presente anche l’assessore (OMISSIS), per quanto, sia l’uno che l’altro, durante l’esame dibattimentale, abbiano dichiarato di non ricordare le offese profferite all’indirizzo della (OMISSIS).
3. Il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, soprattutto con riferimento alla valutazione di attendibilita’ della persona offesa, in realta’, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimita’. Come affermato gia’ da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito. Deve, infatti, tuttora escludersi la possibilita’, per il giudice di legittimita’, di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
3.1. In sostanza, il ricorrente si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, confrontandosi in modo solo apparente con l’incedere argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, al fine di proporre una rilettura dei risultati dell’istruttoria che assecondi la prospettazione difensiva.
I vizi di motivazione evidenziati in ricorso si risolvono, quindi, in inammissibili richieste, al giudice di legittimita’, di effettuare una nuova valutazione del risultato della prova e di sostituirla a quella effettuata dal giudice di merito, valutazione, quest’ultima, che, invece, si sottrae al sindacato di legittimita’, se condotta nel rispetto dei canoni della logica e della completezza.
Cio’ che e’ riscontrabile nel caso di specie, in cui il Tribunale ha reso una plausibile argomentazione, a giustificazione della propria decisione, tanto in ordine alla ricostruzione dei fatti, desunta dalla prova dichiarativa, che con riferimento alla attendibilita’ della persona offesa.
In particolare, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti, innanzitutto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute precise e dotate di intrinseca coerenza, oltre che immuni da contraddizioni, e ne hanno evidenziato i riscontri provenienti dalle dichiarazioni della collega di lavoro, presente in ufficio, la quale ebbe modo di ascoltare le parole pronunciate dal (OMISSIS) grazie al c.d. “vivavoce”.
Quindi, hanno valorizzato gli ulteriori riscontri provenienti dalle dichiarazioni degli altri testi, i quali hanno confermato la conversazione telefonica tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la presenza nella stanza di altre persone, ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) e il rifiuto dell’imputato di parlare al telefono con la donna; hanno riferito che, gia’ in passato, il (OMISSIS) aveva rivolto analoghe parole di offesa alla (OMISSIS), sempre in presenza di terzi; e che, a seguito dell’episodio in esame, alcuni colleghi di lavoro delle parti in causa avevano tentato di favorire una riconciliazione.
Tutti elementi correttamente ritenuti, dal Tribunale, corroborativi dell’attendibilita’ della persona offesa e della veridicita’ del suo narrato.
3.2. La valutazione dei giudici di merito, adeguatamente esplicitata in motivazione, e’ dunque coerente con le premesse in fatto, non essendo riscontrabile la dedotta contraddittorieta’, ne’ la sentenza impugnata, con riferimento ai punti dedotti in ricorso, e’ affetta da illogicita’ manifesta, atteso che la mancanza, l’illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimita’, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validita’, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, in cui si predica l’erroneo inquadramento dei fatti nella fattispecie legale della diffamazione, piuttosto che in quello dell’ingiuria, la deduzione non e’ fondata.
4.1. Giova ricordare che il bene giuridico tutelato dall’articolo 595 c.p. e’ l’onore di ciascuna persona, nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella societa’ e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera), e l’evento e’ costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilita’, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012; Sez. 5 n. 34178 del 10/02/2015, Rv. 264982).
Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva (Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704). Non e’ superfluo sottolineare, qui, che le espressioni incriminate risultano, oggettivamente, pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, in quanto dirette a screditarla sia professionalmente che nella sua vita di relazione sociale.
4.2. Poiche’, come premesso, il ricorrente sostiene che i fatti siano riconducibili nello schema legale della ingiuria, fondando tale prospettazione sulla ritenuta presenza della persona offesa all’atto della esternazione delle parole ingiuriose, e’ opportuno ricordare, al fine di segnare il discrimen tra le due fattispecie, che l’elemento di distinzione fra i reati di ingiuria e di diffamazione e’ costituito dal fatto che, nell’ingiuria, la comunicazione (verbale o scritto) e’ rivolta all’offeso, la cui presenza, infatti, e’ elemento costitutivo del reato, anche nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 594 c.p., comma 4, mentre, la diffamazione e’ caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall’offeso, il quale non e’ presente al compimento dell’atto lesivo della sua reputazione. (Sez. 5 n. 36095 del 03/10/2006, rv. 235483).
4.3. La questione riproposta in questa sede dal ricorrente e’ stata affrontata dal tribunale, il quale ha ritenuto non qualificabile il fatto in termini di ingiuria per l’assenza della persona offesa, che si trovava in un luogo diverso al momento della esternazione del (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione operata nel giudizio di merito, le parole offensive di cui all’imputazione, pronunciate all’interno di una stanza in cui erano presenti altre persone, non furono dirette alla persona offesa, la quale si trovava, invece, fisicamente, in tutt’altro luogo.
Sulla base di tale dinamica fattuale, deve darsi atto che, non solo la propalazione offensiva non avvenne al cospetto della persona offesa, ma neppure e’ possibile affermare che la esternazione del (OMISSIS), pure avendo a oggetto l’onore della (OMISSIS), fosse diretta alla persona offesa, la quale era impegnata in una conversazione telefonica con una terza persona, non essendo il (OMISSIS) il suo diretto interlocutore telefonico.
Il reato che qui si configura, e’, pertanto, la diffamazione, in ordine alla quale e’ proprio nell’assenza, che pone il soggetto passivo nella impossibilita’ di replicare immediatamente all’offesa, che si e’ ravvisata la ratio della maggiore gravita’ della diffamazione, rispetto all’ingiuria.
Impossibilita’ che, nel caso di specie, emerge effettivamente, ove si consideri che, dal resoconto fattuale proveniente dai giudici di merito, non si traggono elementi per ritenere che, dopo quell’esternazione, la persona offesa ebbe modo di replicare all’offesa, poiche’ non risulta che vi fu mai un momento di diretto colloquio tra i due.
4.4. Altro sarebbe, infatti, l’approdo ermeneutico nel caso, diverso, in cui la conversazione telefonica fosse direttamente intercorsa tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), poiche’, all’evidenza, la esternazione del primo avrebbe avuto come diretto destinatario il soggetto passivo, altresi’, in condizioni di interloquire con chi l’ingiuriava.
L’articolo 594 c.p., comma 2 equipara, infatti, la “presenza” della persona offesa alla “comunicazione” telefonica, proprio sul presupposto di una personale e diretta interlocuzione tra offensore e offeso.
Sorregge il ragionamento anche il precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa del ricorrente, (Sez. 2 n. 2781 del 17/10/1961, Rv. 098794) nel quale si e’ ravvisata l’ingiuria in un caso di offesa comunicata al soggetto passivo da un “intermediario”, non concorrente nel reato, incaricato dall’agente di riferire le parole ingiuriose, essendosi ritenuta parificabile, sotto il profilo logico-giuridico, l’offesa diretta al soggetto passivo mediante una terza persona, non concorrente, a quella inviata mediante la posta o un altro mezzo di trasmissione,di cui all’articolo 594 c.p., comma 2 (nello stesso senso anche Cass. n. 29221/2014).
Affermare che sussiste il delitto di ingiuria quando l’offesa sia comunicata all’intermediario, con espresso incarico di ripeterla all’offeso, a nome dell’offensore, e’ statuizione che si muove nel solco della necessaria instaurazione di una relazione diretta tra offensore e offeso anche attraverso moderni mezzi di comunicazione o per il tramite di un incaricato), relazione che, nel caso di specie, e’ mancata, poiche’ la ricostruzione fattuale consegnata dalla sentenza impugnata non consente di ritenere che il (OMISSIS) si sia rivolto direttamente alla (OMISSIS), nel senso che abbia indirizzato direttamente a lei la sua esternazione; al contrario, si osserva che, nel concreto contesto della fattispecie in esame, il (OMISSIS), quando pronuncio’ le parole incriminate, non poteva neppure avere contezza che la persona offesa fosse in grado di ascoltarle.
In sostanza, nella vicenda in scrutinio, non e’ possibile, alla luce del ricostruito iter fattuale, ritenere che vi sia stata una comunicazione rivolta dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), con la quale non sussisteva, invece, alcuna diretta interlocuzione, ne’ fisica ne’ virtuale, ne’ lo sviluppo dei fatti, cosi’ come registrati nelle fasi di merito, consente di inferire che il (OMISSIS) abbia ritenuto di individuare nel (OMISSIS) – che era al telefono, in quel momento, con la donna il tramite per farle pervenire direttamente le sue parole.
4.5. Al fine di meglio chiarire il discrimen tra le due fattispecie, puo’ essere utile richiamare quell’orientamento di questa Corte secondo cui, nei delitti contro l’onore, quando l’offesa sia arrecata a mezzo di uno scritto e sia indirizzata all’interessato e a terzi estranei, non si esclude il concorso tra le due fattispecie, nel caso in cui la concreta vicenda comprenda elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici.
Si e’ affermato, gia’ in una risalente pronuncia, che “Nell’ipotesi di diffamazione a mezzo di lettera indirizzata a piu’ persone, concorre il reato di ingiuria, qualora la missiva venga inviata anche alla parte offesa” (Cass. 7 luglio 1983 n. 2498; conf. Cass. 4 febbraio 2002 n. 12160).
In tale orientamento, l’argomentazione in ordine alla specificita’ degli elementi caratterizzanti i due reati (presenza o meno della persona offesa) – sicche’ la diffamazione escluderebbe l’ingiuria – viene superata proprio nel caso in cui l’offesa e’ arrecata a mezzo di uno scritto, in virtu’ della equiparazione, operata dall’articolo 594 c.p., comma 2, della “presenza” della persona offesa alla “comunicazione” con scritto “diretto” (cioe’ “indirizzato”) alla stessa.
Anche la diffamazione avviene con “comunicazione” che puo’ assumere forma orale (in presenza di terzi ed in assenza della p.o.) o scritta, purche’ rivolta a persone diverse dalla p.o. Se, pertanto, la comunicazione orale implica necessariamente presenza o assenza della persona offesa, sicche’ la diffamazione non puo’ coesistere – in tale caso – con l’ingiuria, e’ configurabile, invece, il concorso dei due reati proprio allorche’ l’offesa sia indirizzata al terzo estraneo e anche alla persona interessata, con altra modalita’ di comunicazione, diversa da quella orale.
La circostanza che lo scritto offensivo venga “indirizzato” sia alla persona offesa che a terzi, realizza, infatti, una duplicita’ di azioni, coincidenti quanto all’offesa in se’, ma difformi nell’elemento caratterizzante, sicche’, deve parlarsi non di concorso formale bensi’, reale, sempre che lo scritto possa – quanto alla diffamazione – essere concretamente letto da piu’ di una persona estranea.
4.6. Nel peculiare caso qui scrutinato, dunque, la configurabilita’ dell’ingiuria e’ esclusa dalla considerazione che l’offesa, pronunciata in un luogo in cui non era presente il soggetto passivo, non fu “rivolta” alla persona offesa, sia perche’, appunto, questa non era fisicamente presente; sia perche’ non era in corso una diretta conversazione telefonica tra l’offensore e la vittima, cosicche’ le parole ingiuriose potessero essere dirette alla persona offesa; sia perche’ nulla autorizza a ritenere che il (OMISSIS) avesse mai ricevuto l’incarico di trasmettere l’offesa alla destinataria.
In sostanza, ove il (OMISSIS), avesse ripetuto le parole offensive al telefono parlando direttamente con la (OMISSIS), si sarebbe potuto verificare un concorso di ingiuria e di diffamazione. Tutto cio’ non e’ nel caso di specie, in cui la condotta di cui si discute – per le segnalate caratteristiche concrete e alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche – e’ inquadrabile esclusivamente nello schema legale della diffamazione.
5. Essendo conforme alle regulae juris stabilite in materia, e ai canoni della logica, il ragionamento posto a fondamento del giudizio di merito che ha ritenuto sussumibile il fatto esaminato nella fattispecie astratta di cui all’articolo 595 c.p., il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
6. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla refusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dalla costituita parte civile, da liquidarsi, in ragione della concreta attivita’ svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla refusione delle spese di parte civile del grado, che liquida in Euro 1000,00 oltre accessori come per legge.