il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel piu’ ampio diritto all’identita’ personale, la cui lesione legittima il titolare all’esercizio dei rimedi speciali apprestati dall’articolo 8 della legge sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall’ordinamento, tra cui vi e’ anche il rimedio risarcitorio. Si e’ infatti affermato che vi e’ una distinzione tra le due categorie di illecito, quello che da’ luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi contro la diffamazione (riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza: rispettivamente, articolo 12 e articolo 9 legge sulla stampa), e quello che da’ luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi contro l’inosservanza dell’obbligo di rettifica (ordine giudiziale di pubblicazione: articoli 8 e 21 legge sulla stampa): il primo trova fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell’onore e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto all’identita’ personale della persona ed e’ una forma di riparazione indipendente dal primo in quanto puo’ sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in relazione alla quale la rettifica e’ richiesta. Sotto il profilo processuale, poi, tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per petitum e causa petendi.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3719

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13279/2016 proposto da:

(OMISSIS) SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 893/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 20/05/2017 (OMISSIS) s.c.a.r.l. ricorre per cassazione della sentenza numero 893-2016, pubblicata il 22 marzo 2016, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in sede di appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Torre Annunziata, numero 7852014, con la quale erano state accolte le domande di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa spiegate dagli agenti di polizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Gli intimati si sono costituiti con notifica di controricorso.

2. Il giudizio di primo grado era stato avviato dagli agenti qui resistenti nei confronti di (OMISSIS) s.c.a.r.l., societa’ editrice del quotidiano (OMISSIS), per ottenere la condanna al risarcimento del danno conseguente alla pubblicazione di un articolo diffamatorio per il quale il Tribunale di Salerno aveva gia’ accertato la commissione del reato di diffamazione in capo al direttore della testata, (OMISSIS) e al giornalista (OMISSIS). Il procedimento penale, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione penale, era stato definito con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato; tuttavia, erano state confermate le statuizioni civili emesse in primo grado nella forma di condanna generica, “non essendo possibile la determinazione dell’entita’ dei danni subiti dalle parti civili, sulla scorta degli elementi acquisiti”.

3. La sentenza civile oggetto della presente impugnazione, in particolare, ha ritenuto infondate le censure della casa editrice appellante laddove aveva affermato che gli attori in primo grado avrebbero omesso di allegare o provare il danno patito per la diffamazione correlata alla pubblicazione, in data (OMISSIS), di un articolo sul quotidiano (OMISSIS) in cui veniva falsamente riportata la notizia che erano stati ordinati accertamenti bancari patrimoniali nei confronti di alcuni uomini del commissariato di (OMISSIS), accusati di aver favorito una cosca capeggiata da un soggetto appartenente alla “camorra”.

In particolare, il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello, in parte riformando la sentenza del giudice di pace adito dalle parti civili, aveva ritenuto che nel giudizio avviato a seguito della pronuncia di condanna generica al risarcimento conseguente al reato di diffamazione, pronunciata dal giudice penale, il giudice civile e’ tenuto ad accertare, prima ancora del quantum, l’an debeatur e che dunque il giudice di primo grado non avrebbe dovuto concentrarsi solo sull’accertamento del quantum.

Affermava, poi, che “e’ giudicato civile e non puo’ essere messo in discussione in questa sede che la condotta incriminata abbia leso l’onorabilita’ dei poliziotti appartenenti all’epoca dei fatti al Commissariato di (OMISSIS)”, nonche’ aggiungeva che la condanna generica ha natura delibativa, provvisoria ed e’ insuscettibile di passare in giudicato in sede civile, perche’ destinata ad essere travolta dalla liquidazione definitiva, rimanendo impregiudicato l’accertamento, riservato al giudice civile, della liquidazione e dell’entita’ del danno.

Quanto alla quantificazione del danno confermava le statuizioni di prime cure aggiungendo che”il danno e’ costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benche’ non patrimoniale, della persona umana. In altri termini, il danno e’ insito nella lesione della reputazione e, trattandosi di danno pressoche’ impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, si utilizza un criterio equitativo puro ex articoli 1226 e 2056 c.c.”.

4. Riteneva quindi sussistente la lesione nell’an debeatur e, in ordine al quantum debeatur, confermava la pronuncia di primo grado con la quale era stata condannata la societa’ a risarcire il danno nella misura di Euro 2.500 a favore di ciascuna parte lesa. Il ricorso e’ affidato a otto motivi. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di declaratoria della nullita’ dell’atto di citazione del giudizio di primo grado ai sensi dell’articolo 164 c.p.c..

Deduce la ricorrente che la controparte aveva limitato l’oggetto della pretesa alla mera quantificazione del danno senza provare e, soprattutto senza neanche descrivere, nemmeno in via generica, in che cosa fosse consistita la lesione subita. Pertanto denuncia l’omissione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione di legge in ordine all’articolo 164 c.p.c., laddove il Tribunale non si e’ pronunciato sull’eccezione di declaratoria della nullita’ dell’ atto di citazione di primo grado, espressamente riproposta come motivo di appello.

Il motivo e’ inammissibile.

Il motivo, da una parte, si dimostra inammissibile perche’ non tiene conto della ratio decidendi che ha inteso riformare in parte la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata valutata l’ampiezza del thema decidendum, riferito all’an debeautur, e non solo al quantum debeatur; dall’altra, e’ infondato nella parte in cui non considera che il giudice di seconde cure, in virtu’ degli ampi poteri conferiti 1 dall’ordinamento processuale al giudice d’appello nel rivalutare le questioni poste a motivo dell’impugnazione, ha ritenuto del tutto infondate le censure dell’appellante laddove affermava che gli attori in primo grado avevano omesso di allegare e provare il danno patito, procedendo a riesaminare il contenuto degli atti e delle allegazioni (cfr. p. 5 sentenza impugnata).

Per consolidato orientamento di questa Corte, a norma dell’articolo 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, per cui non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali pero’ appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, e come tali comprese nel thema decidendum (v., tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 26374 del 2014; sentenza n. 2973, 10 febbraio 2006, Sentenza n. 443, 11 gennaio 2011, e l’ordinanza n. 7789, 5 aprile 2011).

1.2. Il motivo, sotto un ulteriore ma altrettanto importante profilo formale di ammissibilita’, non rispetta i requisiti di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, cosi’ come indicati da questa Corte in relazione i vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto omette di riportare “come e dove” siano state dedotte eccezioni non adeguatamente valutate dal giudice dell’appello. L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, disposta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui e’ deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, inoltre, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione),

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in quanto il Tribunale si sarebbe contraddetto nell’affermare da un lato che la sentenza di primo grado era da riformare nella parte in cui non aveva considerato se il danno fosse sussistente, e dall’altro che nell’atto di citazione vi erano le allegazioni in merito al danno subito.

2.1. Il motivo e’ parimenti inammissibile per quanto sopra detto al § 1.2.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2696 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, deducendo che il Tribunale “dimenticando di stare giudicando in sede di gravame” non ha riesaminato il capo della sentenza impugnata, andando a valutare elementi derivanti direttamente dal giudizio di primo grado.

3.1. Il motivo e’ inammissibile per quanto sopra detto al § 1.1. in ordine all’effetto devolutivo dell’appello, nell’ambito degli specifici motivi di impugnazione, non potendosi equiparare il giudizio di appello al giudizio di legittimita’ “a critica vincolata” che ha invece ad oggetto la decisione impugnata, e non l’esame della vicenda sottostante.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce ulteriore contraddittorieta’ e omissione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e l’ulteriore violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2696 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove denuncia la contraddittorieta’ della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che gli attori appellati abbiano allegato chiaramente il danno subito quale conseguenza dannosa direttamente riconducibile alle frasi diffamatorie contenute nell’articolo pubblicato; sempre con tale motivo denuncia il fatto che il Tribunale, per quanto abbia “letto”, pur dandone una personalissima interpretazione, l’atto di citazione di primo grado, abbia omesso, del pari, di considerare la sentenza d primo grado.

4.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non considera adeguatamente che il Tribunale ha riformato la sentenza proprio nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto di omettere la valutazione dell’an debeatur, e ha proceduto quindi a riesaminare il contenuto dell’atto di citazione e le allegazioni ivi svolte. Sul punto, valgono le medesime considerazioni svolte al § 1.1 in tema di natura ed effetti devolutivi dell’appello.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce ulteriore contraddittorieta’ omissione di un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – ulteriore violazione articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2696 c.c. – violazione articolo 1226 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3. Sostiene infatti che il Tribunale ha male interpretato il dettato normativo di cui all’articolo 1226 c.c., in tema di liquidazione in via equitativa, dimostrando “di ridurre tale precetto a una sterile standardizzazione e automatizzazione del pregiudizio non patrimoniale e’ risarcibile”.

5.1. Il motivo e’ inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 4.

5.2. Esso non tiene conto della ratio decidendi ove il Tribunale ha riferito, in cio’ riprendendo le motivazioni dei giudici penali, che il danno e’ insito nella lesione della reputazione e che, trattandosi di un danno pressoche’ impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, ai fini liquidatori si debba utilizzare il criterio equitativo “puro” di cui all’articolo 1226 c.c., ove la somma di danaro e’ intesa quale misura compensativa di un pregiudizio non economico che incide in termini di diminuzione o privazione di un valore della persona umana, citando le sentenze della Corte di Cassazione n. 6507-2001 e n. 20.120-2009.

5.3. Il criterio-guida adottato si pone in linea con quanto statuito da questa Corte.

La liquidazione del danno non patrimoniale “presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non e’ censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (v. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 13153 del 25/05/2017; Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007).

5.4. Il motivo, oltretutto, non rispetta neanche il principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto non riporta neanche la misura di risarcimento cui la ricorrente e’ stata condannata, al fine di consentire una delibazione sulla proporzionalita’ e corrispondenza ad equita’.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l’omissione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed il vizio di ultrapetizione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove il Tribunale ha confermato elementi non allegati dalla controparte, ma arbitrariamente individuati dal Giudice di prime cure ed assunti ad insindacabili criteri di liquidazione, con riguardo alla tiratura del quotidiano ed alla diffusione della notizia.

6.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto spinge questa Corte a dovere svolgere nuove valutazioni in fatto, per giunta senza alcun riferimento alla motivazione data dal giudice di secondo grado.

7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce l’omissione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed il vizio di extrapetizione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove il Tribunale ha indicato i criteri adottati per la liquidazione, noncurante del petitum e della causa petendi propri del giudizio di appello.

7.1. Il motivo e’ inammissibile ex articolo 366 c.p.c., n. 4, in quanto deduce solo in astratto, e genericamente, che il Tribunale non ha tenuto conto dei singoli motivi di censura nell’esaminare le “singole frasi diffamatorie”, senza far riferimento ne’ alla motivazione ne’ alle deduzioni svolte dagli attori che hanno denunciato i fatti come diffamatori.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia l’omissione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e, a motivo di ulteriore contraddittorieta’, che le sentenze di merito non hanno tenuto conto del comportamento degli attori successivo alla pubblicazione, consistito nel non avere mai chiesto una rettifica, comportamento valevole ai sensi dell’articolo 1227 c.c. e tale fatto sarebbe stato omesso dal Giudice di pace e non considerato dal Tribunale in sede di impugnazione.

8.1. Il motivo e’ principalmente inammissibile ex articolo 366 c.p.c., comma 6, perche’ non indica in quale punto, negli atti del giudizio, sia stata contestata tale circostanza, che la parte controricorrente rileva essere nuova e inammissibile argomentazione.

8.2. Rileva anche osservare che la eventuale richiesta di rettifica non vale a elidere il diritto al risarcimento comunque dovuto in caso di offesa all’onore e al decoro.

Questa Corte ha chiarito che il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel piu’ ampio diritto all’identita’ personale, la cui lesione legittima il titolare all’esercizio dei rimedi speciali apprestati dall’articolo 8 della legge sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall’ordinamento, tra cui vi e’ anche il rimedio risarcitorio (Cass. 24/04/2008, n. 10690).

8.3. Si e’ infatti affermato che vi e’ una distinzione tra le due categorie di illecito, quello che da’ luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi contro la diffamazione (riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza: rispettivamente, articolo 12 e articolo 9 legge sulla stampa), e quello che da’ luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi contro l’inosservanza dell’obbligo di rettifica (ordine giudiziale di pubblicazione: articoli 8 e 21 legge sulla stampa): il primo trova fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell’onore e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto all’identita’ personale della persona ed e’ una forma di riparazione indipendente dal primo in quanto puo’ sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in relazione alla quale la rettifica e’ richiesta. Sotto il profilo processuale, poi, tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per petitum e causa petendi (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13520 del 30/05/2017).

9. Conclusivamente il ricorso e’ inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.