sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitrato non puo’ imperniarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato irrituale, esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volonta’ delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volonta’
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|13 marzo 2019| n. 7198
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4944/2015 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), e (OMISSIS) s.r.l. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), entrambe in persona del loro amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentate e difese, giusta procure speciali apposte in calce al ricorso, dagli Avvocati Prof.ri (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domiciliano in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), coni quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. e FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona dei rispettivi curatori;
(OMISSIS).
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con scrittura compromissoria, ex articolo 806 c.p.c., del 15 maggio 2010, (OMISSIS) s.r.l. (all’epoca in bonis), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. (anche queste ultime due allora in bonis), da una parte, e (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., dall’altra: i) diedero atto della pendenze, tra esse, di dieci controversie (ivi specificamente indicate) nascenti: a) dal contratto preliminare di vendita, stipulato il 28 ottobre 2009, con il quale (OMISSIS) s.r.l. aveva promesso di vendere a (OMISSIS) s.r.l., che aveva promesso di acquistare per se’ o per persona da nominare, un complesso immobiliare ubicato in (OMISSIS) snc, al prezzo di Euro 9.100.000,00, oltre IVA, corredato da un’articolata serie di ulteriori pattuizioni; b) dal successivo atto di compravendita del 3 dicembre 2009, con cui (OMISSIS) s.r.l., designata dalla promittente acquirente, aveva acquistato il suddetto complesso, affidandone, poi, i lavori di completamento a (OMISSIS) s.r.l., con espressa autorizzazione a subappaltarli ad (OMISSIS) s.r.l.; ii) dichiararono che era loro intenzione far decidere da arbitri il dare e l’avere delle parti in relazione a tutte le reciproche obbligazioni insorte, ragion per cui rimisero ad un collegio arbitrale la decisione in ordine ai giudizi predetti nel loro complesso.
1.1. Il nominato collegio arbitrale pronuncio’, pertanto, il relativo lodo, munito di formula esecutiva dal Tribunale di Frosinone in data 8/11 giugno 2010 e notificato il 14 giugno 2010.
2. Successivamente, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio/27 giugno 2014, ritenne inammissibile l’impugnazione per nullita’ proposta, ex articolo 828 e ss. c.p.c., da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), della (OMISSIS) s.r.l. (poi fallito in corso di giudizio) e delle curatele dei fallimenti (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., avverso il lodo predetto.
2.1. In particolare, qualifico’ l’arbitrato come irrituale, alla stregua dell’interpretazione della menzionata scrittura compromissoria del 15 maggio 2010 e delle concrete modalita’ con cui il collegio arbitrale aveva ad essa dato esecuzione, e concluse che, giusta i principi desumibili da Cass. n. 6842 del 2011 e da Cass. 24552 del 2013, una siffatta qualificazione imponesse la declaratoria di inammissibilita’ della proposta impugnazione.
3. Contro questa pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla sola (OMISSIS). Non hanno, invece, svolto difese, in questa sede, (OMISSIS) e le curatele dei fallimenti (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..
3.1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “violazione e falsa applicazione degli articoli 806, 808-ter e 824-bis c.p.c. e articolo 1362 c.c. e ss., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5,)”.
Ci si duole del fatto che la corte territoriale, dopo avere, in fase di inibitoria, sospeso la esecutivita’ del lodo seguendo l’orientamento di legittimita’ secondo cui, per valutare l’ammissibilita’ dell’impugnazione proposta, “cio’ che conta… e’ la natura di quanto in concreto posto in essere dagli arbitri, piu’ che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti” (cfr. pag. 37 del ricorso), si era poi pronunciata nel senso di ritenerlo “irrituale”, con conseguente inammissibilita’ della ivi promossa impugnazione, omettendo, peraltro, di fornire “alcuna valida ragione per una qualificazione del lodo diversa da quella data dagli arbitri stessi” (cfr. pag. 38 del medesimo atto).
Si evidenzia, in proposito, che gli arbitri avevano qualificato il lodo come “rituale” e che, inoltre, esso conteneva pure statuizioni rivolte alla Conservatoria dei registri immobiliari di cancellare alcune trascrizioni pregiudizievoli, da ritenersi (come riconosciuto dalla stessa decisione della corte capitolina) compatibili con l’equiparazione del lodo alla sentenza pronunciata dall’autorita’ giudiziaria, non anche con una determinazione contrattuale scaturente dall’arbitrato irrituale;
II) “violazione e falsa applicazione degli articoli 806, 808-ter, 824-bis, 825 c.p.c. e articolo 1362 c.c. e ss. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, sostenendosi l’erroneita’ della sentenza impugnata anche nella parte in cui, interpretando la volonta’ delle parti, era giunta alla conclusione che queste ultime avessero voluto dare luogo ad un arbitrato irrituale.
4. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, con decreto n. 20512/2018, del 27 luglio/3 agosto 2018, il Presidente di questa Sezione ha dichiarato “parzialmente estinto il processo… limitatamente al ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.”: tanto sul presupposto che la indicata ricorrente aveva notificato al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. atto di rinuncia al ricorso (a spese compensate).
4.1. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che, dall’intestazione del ricorso introduttivo, si desume agevolmente che proponenti lo stesso sono la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l., in persona dei rispettivi amministratori unici e legali rappresentanti, per entrambe individuato nella persona di (OMISSIS), che ha anche sottoscritto le relative procure ad litem in calce al ricorso stesso. La contraria argomentazione di cui alla pagina 31 del controricorso della (OMISSIS), e le conseguenze ivi invocate, si rivelano, dunque, prive di fondamento.
5. Venendo al merito, le prospettate doglianze, scrutinabili congiuntamente perche’ evidentemente connesse, si rivelano infondate alla stregua delle argomentazioni di cui appresso.
5.1. La “scrittura compromissoria” sottoscritta dalle parti il 15 maggio 2010 recava (come agevolmente desumibile dalla decisione oggi impugnata, in parte qua riprodotta anche nel ricorso), nell’intestazione, l’indicazione delle odierne parti in causa ((OMISSIS) s.r.l. era in bonis) nonche’ degli Avvocati (OMISSIS), “i quali sottoscrivono la presente scrittura ai fini delle rinunce ai giudizi promossi e pendenti fra le parti, nonche’ per l’espressa e reciproca autorizzazione alla produzione di documenti scambiati fra le parti e contenenti la dicitura “riservata personale non riproducibile in giudizio” o dicitura similare”.
Elencava, poi, i giudizi pendenti tra le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone, all’esito sancendo che “e’ intenzione delle parti far decidere da arbitri il dare e l’avere dalle parti in relazione a tutte le reciproche obbligazioni insorte”.
Prevedeva che “la decisione in ordine ai giudizi innanzi indicati, nel loro complesso, viene rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri” indicati nelle persone ivi specificamente designate da ciascuna delle due parti e quale Presidente. Specificava, inoltre, per quanto qui di interesse, che:
i) il collegio arbitrale si sarebbe riunito in Vigevano, a partire dalle ore 12 del 17 maggio 2010;
ii) le parti avrebbero potuto produrre documenti, memorie, ove ritenute necessarie all’integrazione degli atti e della documentazione processuale gia’ acquisita, nonche’ formulare richieste di prova, entro e non oltre le ore 17 del giorno 17 maggio 2010;
iii) le parti erano espressamente autorizzate a depositare comunicazioni, proposte transattive e quant’altro, anche se scambiate riservatamente fra i difensori;
iv) il collegio arbitrale con l’emanando lodo, avrebbe dovuto “esclusivamente determinare, tenendo presente tutte le obbligazioni delle parti, i rispettivi importi di dare e avere e le inerenti obbligazioni, ivi compresa la determinazione delle rispettive spese legali, indicando i tempi e modalita’ di ciascun adempimento, che diventera’ immediatamente esecutivo e non impugnabile dalle parti”;
v) il lodo arbitrale doveva essere depositato entro sette giorni decorrenti dal giorno 17 maggio 2010, sarebbe stato immediatamente esecutivo e non impugnabile dalle parti;
vi) con l’inizio della procedura arbitrale, tutti i giudizi innanzi richiamati, sarebbero stati demandati alla competenza del collegio arbitrale, con espressa esclusione di reviviscenza di quella del Giudice naturale all’esito del deposito del lodo.
5.2. Poiche’ e’ stata posta dalle ricorrenti, con le formulate doglianze contro la sentenza della corte distrettuale che ha deciso l’impugnazione avverso il lodo arbitrale, la questione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato de quo, questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell’arbitrato medesimo e non limitarsi alla verifica della “tenuta”, sotto il profilo motivazionale, della opzione ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito: invero, la qualificazione dell’arbitrato incide sul problema processuale dell’ammissibilita’ della impugnazione del lodo per nullita’, atteso che il lodo irrituale non e’ soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli articoli 827 c.p.c. e ss., bensi’ alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validita’ dell’accordo compromissorio sia all’attivita’ degli arbitri, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr., ex multis, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. 24552 del 2013; Cass. n. 7574 del 2011; Cass. n. 178 del 2008; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 16718 del 2006; Cass. n. 874 del 1995).
5.2.1. In altri termini, questa Corte, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, come giudice del fatto (attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volonta’ delle parti espressa nella suddetta scrittura compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilita’ della impugnazione della decisione arbitrale (cfr. in tal senso, tra le piu’ recenti, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 26135 del 2013; Cass. n. 3933 del 2008, che richiama l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, espresso a partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Unite – seguita, tra le altre, da Cass. n. 10705 del 2007, Cass. n. 10935 del 2001, Cass. n. 5527 del 2001, Cass. n. 1191 del 2001, Cass. n. 562 del 2001, Cass. n. 13654 del 2000 – il quale trova fondamento nell’esatta considerazione che il giudizio sull’ammissibilita’ dell’impugnazione, ossia la decisione su una questione processuale, coincide con l’ambito del giudizio di merito, come avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza, che si pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio, sicche’ ricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni per le quali, come si ritiene pacificamente, la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sulla competenza in base agli atti, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito).
5.2.2. Non gioverebbe, quindi, il tentativo di inquadrare le censure formulate dalle ricorrenti nelle violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione, e di metterne in dubbio l’ammissibilita’ poiche’ riguarderebbero, in realta’, non questioni di legittimita’ ma il merito della controversia interpretativa insorta tra le parti. Nel caso in esame, non si tratta (soltanto) di procedere all’interpretazione della clausola compromissoria, giacche’ l’indagine da compiere sul punto viene a incidere, in primo luogo, su un profilo di carattere processuale, ossia sulla stessa ammissibilita’ dell’impugnazione per nullita’ ex articoli 827 c.p.c. e ss..
5.2.3. Peraltro, nell’indagine volta ad individuare la natura dell’arbitrato, oltre che dell’intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti anche nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall’articolo 1362 c.c. che, come e’ noto, consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell’interpretazione letterale e logico – sistematica non siano appaganti (cfr. Cass. n. 3933 del 2008).
5.3. Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, entrambe riconducibili all’autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite (cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da Cass., SU, n. 527 del 2000), e’ stato affermato nella giurisprudenza di legittimita’, che posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitrato non puo’ imperniarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato irrituale, esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volonta’ delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volonta’ (cfr., ex aliis, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 24552 del 2013; Cass. n. 14972 del 2007; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 14223 del 2006).
5.4. Alla stregua di detti principi, dunque, va interpretata la scrittura compromissoria di cui si tratta, ed al riguardo ritiene il Collegio, all’esito del suo complessivo esame, che le parti abbiano certamente inteso dare vita ad un arbitrato irrituale.
5.4.1. Ad una siffatta conclusione inducono due, decisive considerazioni riguardanti: l’assenza dell’elemento della terzieta’ che deve contraddistinguere la figura dell’arbitro rituale; l’oggetto dell’attivita’ concretamente affidata al collegio arbitrale.
5.4.1.1. Quanto alla prima, va ricordato che, se e’ vero che il procedimento arbitrale e’ ispirato alla liberta’ delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all’osservanza delle regole del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell’incarico arbitrale, e’ parimenti innegabile che lo stesso deve, comunque, essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale (cfr. Cass. n. 4808 del 2014; Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007), tra i quali certamente rientra, oltre quello del contraddittorio (cui si riferiscono le appena riportate pronunce di legittimita’), il rispetto della terzieta’ del giudice, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’attivita’ degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, e dal Decreto Legislativo n. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (cfr. Cass. SU, n. 24153 del 2013. In senso sostanzialmente analogo, si vedano, altresi’, le successive Cass. n. 17908 del 2014; Cass. n. 23176 del 2015). Nella specie, come pure condivisibilmente sottolineato dalla decisione impugnata (cfr. pag. 15-16), uno dei componenti il collegio arbitrale era l’Avv. (OMISSIS), designato da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) ed (OMISSIS), tutti soggetti di cui egli pacificamente risultava essere anche difensore, che, dunque, per i propri clienti, sarebbe stato chiamato a sottoscrivere anche la quantificazione del reciproco dare/avere tra i contendenti: circostanza, quest’ultima, sicuramente piu’ coerente con la natura di mera determinazione contrattuale delle contrapposte pretese affidata a quegli stessi soggetti che, quali legali delle parti stesse ed in loro rappresentanza, avrebbero concorso alla determinazione contrattuale richiesta.
5.4.1.2. Circa la seconda, invece, e’ utile rimarcare (come, ancora una volta condivisibilmente, rilevato dalla corte distrettuale. Cfr. pag. 15 della sua sentenza) che alcuni dei giudizi indicati nella suddetta scrittura compromissoria – quelli, cioe’, riguardanti i procedimenti cautelari, le istanze di fallimento e le denunce/querele in sede penale – erano palesemente non compromettibili in arbitri, sicche’ il loro inserimento in quella scrittura, assolutamente inutile in una previsione di arbitrato rituale, ben altro significato assumeva nell’ottica di una determinazione contrattuale deferita agli arbitri, dovendo questi ultimi non gia’ rendere una decisione in sostituzione dell’autorita’ giudiziaria, bensi’ stabilire esclusivamente il dare e l’avere tra le parti in relazione ai rapporti negoziali posti a fondamento di tutti i procedimenti allora pendenti, compresi, dunque, quelli non compromettibili in arbitri.
5.4.2. A fronte dell’inequivoca interpretazione della scrittura predetta secondo il dettato dell’articolo 1362 c.c. e ss., nessuna valenza di segno contrario puo’ attribuirsi a quello che e’ stato il comportamento del collegio arbitrale (che, giova ribadirlo, sarebbe un mero criterio interpretativo sussidiario), con le scelte procedimentali dal medesimo seguite, ne’, infine, potrebbe giustificarsi il riferimento all’orientamento recentemente inaugurato da Cass. n. 6909 del 2015, di favor nei confronti dell’arbitrato rituale, atteso che, nella specie, non residuano dubbi sull’effettiva scelta dei contraenti.
5.5. La sancita natura irrituale dell’arbitrato nascente dalla scrittura compromissoria predetta comporta, pertanto, la non impugnabilita’, ex articolo 827 c.p.c. e ss., del lodo reso dal collegio arbitrale (cfr. Cass. n. 24552 del 2013), e la conseguente correttezza della pronuncia di inammissibilita’ della corte distrettuale oggi impugnata.
6. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimita’ sostenute dalla sola (OMISSIS) a carico delle societa’ ricorrenti, in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza (nessuna pronuncia necessitando quanto ai rapporti riguardanti le altre parti rimaste solo intimate), dandosi atto, altresi’, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico delle medesime ricorrente, in via solidale, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le societa’ ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale, da parte delle medesime ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso articolo 13, comma 1 bis.