i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono (come nella specie l’indennità di mancato preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto.

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Tribunale|Roma|Sezione L|Civile|Sentenza|18 gennaio 2023| n. 397

Data udienza 18 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Lavoro

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri all’udienza del 18 gennaio 2023 seguito della disposta trattazione scritta ex art. 221 comma 4 D.l.34/20 conv. in L. 77/20 e successive proroghe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell’art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 19180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2022, vertente

TRA

(…) s.r.l., – in persona del legale rappresentante pro tempore, -elettivamente domiciliata in Perugia presso lo studio dell’Avv.to (…) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

E

(…) – in persona del legale rappresentante pro tempore – elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. (…) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione verbale di accertamento ispettivo e accertamento negativo di debito

Motivi in fatto e diritto

Con ricorso depositato l’8 giugno 2022 e ritualmente notificato, la società in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di accertare l’insussistenza del debito a suo carico contenuto nel verbale ispettivo prodotto in atti (doc. 1)dal quale risultava che, sulla premessa della qualifica di proponente della società in epigrafe e di agente della società (…) srl. aveva quantificato in euro 8.844,12 l’omesso adempimento all’obbligo contributivo e le sanzioni dovute dalla parte ricorrente.

Ha contestato al riguardo l’assunzione di obblighi da parte della (…) srl assunti nei propri confronti ed ha dedotto che gli elementi raccolti in sede di accertamento ispettivo, non erano sufficienti a supportare la dedotta qualifica di agente in capo alla società (…) srl, avendo dato atto lo stesso ispettore di vigilanza che ” il rapporto risulta costituito attraverso accordi verbali”; ha altresì eccepito che le fatture contabili prodotte non erano dirimenti perché aventi ad oggetto diverse attività di consulenza svolte nel proprio interesse sul mercato americano dalla predetta società e non denotavano la continuità e stabilità del rapporti commerciale instaurati come di agenzia, che secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità non fanno riferimento ad un mera ripetizione di attività nel tempo ma alla ” presenza perdurante di obbligo fra le parti in ordine alla promozione di affari” (pag. 4 del ricorso).

Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande eccependo che dalla visura camerale la sede legale della (…) srl quest’ultima risultava essere in Italia,

che la stesa era iscritta alla Camera di Commercio di Ravenna con codice “consulenza aziendale o ricerca di mercato ed oggetto sociale “assunzione di rappresentanze per qualsiasi prodotto alimentare..” ed era già censita come agente di commercio presso la (…). Ha altresì eccepito che dalle fatture prodotte in atti dal 2015 al 2019 con cadenza mensile o bimestrale emergeva la prova del rapporto di agenzia instaurato tra le parti per la continuità delle stesse ed il loro rilevante importo. Ha richiamato altresì la dichiarazione resa dal l.r. della società ricorrente all’Ispettore secondo cui sarebbero stati alcuni clienti a richiedere l’intermediazione della (…), con ciò escludendosi attività di procacciamento di affari intercorsa tra le parti.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali in atti e decisa all’odierna udienza, all’esito del deposito di note scritte di trattazione, con sentenza depositata telematicamente.

Al fine di risolvere la presente controversia appare necessario premettere che secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di accertamento di obblighi contributivi (fra le altre Cass. 19762/08) sussiste in capo all’ente previdenziale l’onere probatorio di allegare gli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza del diritto a pretenderne adempimento, anche nelle controversie di accertamento negativo del debito quale è la presente.

Il verbale di accertamento ispettivo in quanto infatti non redatto sulla scorta di raccolte informazioni da soggetti in grado di riferire sull’avvenuta instaurazione del rapporto commerciale non ha valore di prova legale, restando sempre a carico dell’ente previdenziale l’onere di provare i tratti qualificanti del rapporto, in questo caso di agenzia, ex art. 1742 c.c..

Si premette altresì che per indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità, “il libero procacciatore di affari è un collaboratore del preponente che raccoglie proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e le trasmette al preponente. Si tratta quindi di una figura molto simile all’agente senza rappresentanza dal quale tuttavia si distingue per la mancanza della stabilità, ossia dell’obbligo di svolgere stabilmente un’attività di promozione della conclusione di contratti. La figura del libero procacciatore d’affari non è regolata espressamente dal codice. Si tratta quindi di un contratto atipico che non ha una disciplina sua propria e al quale, secondo l’opinione più autorevole, debbono essere applicate le norme del contratto di agenzia in quanto compatibili con le caratteristiche dell’attività svolta dal procacciatore. Il procacciatore d’affari ha pertanto diritto a un compenso provvigione sui contratti da lui promossi, come stabilito dall’art 1748 cod. civ.; e le relative controversie sono di competenza del giudice del lavoro qualora ricorrano i requisiti di cui all’art. 409 n. 3 codice di procedura civile. Questo, come è noto, prevede la competenza per materia del Pretore quale giudice del lavoro nelle controversie relative a rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La prestazione deve dunque avere tre caratteri necessari: la continuità, ossia non deve avere carattere occasionale, ma deve perdurare nel tempo; la coordinazione, ossia deve esser funzionalmente connessa con le finalità perseguite dalla controparte, con la conseguente ingerenza di quest’ultima nelle attività del prestatore; la personalità, ossia il lavoro personale del presupposto (sic!) deve prevalere sull’opera svolta dai collaboratori e sulla utilizzazione di una struttura di tipo materiale (Cass. 2 luglio 1996 n. 6752). Per quanto riguarda il carattere della continuità, occorre osservare che essa non va confusa con il concetto di stabilità. La stabilità, difatti, significa che la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, come nella prestazione continua, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale (art. 1742, comma primo, cod. civ.). La differenza è ben evidente nel caso dell’agente e del procacciatore d’affari. La prestazione del primo è stabile in quanto egli ha l’obbligo di svolgere un’attività di promozione di contratti; la prestazione del secondo, invece, è occasionale nel senso che non corrisponde ad una necessità giuridica, ma dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore. La mancanza di stabilità non significa, tuttavia, che di fatto la prestazione dell’agente non possa essere continua o svolgersi periodicamente nel tempo” (così, in motivazione, Cass. 8.8.1998, n. 7799; v. anche Cass., 9.12.2003, n. 18736).

Tali principi sono stati ribaditi con sentenza 24.6.2005, n. 13629, secondo cui “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d’affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono (come nella specie l’indennità di mancato preavviso, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di cessazione del rapporto)”.

Da ultimo con la sentenza del 9 febbraio 2018 n.448 la Suprema Corte ha ribadito che la stabilità non è mera ripetizione nel tempo degli incarichi, atteso che essa presuppone l’assunzione di obbligo per l’agente a concludere contratti, mentre il procacciatore di affari è libero di segnalare o mendo l’affare al preponente (Cass. 31 luglio 2020 n. 16565).

In base ai principi sopra indicati, quindi, laddove vi sia dubbio circa la qualificazione da attribuire al rapporto, appare determinante accertare se lo stesso sia stato caratterizzato dalla stabilità non essendo sufficiente la mera ripetizione nel tempo della trasmissione di ordini commerciali in quanto anche il procacciatore può essere legato alla ditta da un rapporto coordinato e continuativo che tuttavia non assume il connotato della stabilità (v. Cass. 12.4.1989, n. 1740), essendo appunto rimesso esclusivamente all’iniziativa del procacciatore attivarsi per reperire clienti o affari.

Infine sempre la Suprema Corte ha avuto modo di recente di ribadire nella materia de qua, (Ordinanza Cass.22 giugno 2020 n. 12197) che la sola percezione di compensi provvigionali non è indice di conclusione di contratto di agenzia, essendo compatibile detto aspetto anche con i rapporti di procacciamento di affari, privi di stabilità.

Poiché il carattere della stabilità consiste in una qualificazione di natura giuridica, in quanto sussiste se il collaboratore ha assunto l’obbligo di svolgere un’attività di promozione di contratti in favore dell’imprenditore, occorre che vi siano circostanze di fatto – dalle quali possa desumersi che appunto tale obbligo vi sia stato -ulteriori e diverse rispetto alla mera ripetizione nel tempo di affari conclusi per opera del procacciatore o all’ammontare dei compensi corrisposti.

Ad avviso della scrivente, gli elementi indiziari indicati nel verbale ispettivo di carattere spiccatamente contabile, contestati da parte opponente nel costituirsi, non sono sufficienti ad affermare che tra la (…) srl e la società ricorrente abbiano avuto carattere di stabilità, nel senso sopradetto, contenendo tra l’altro gli stessi documenti contabili posti a fondamento della pretesa creditoria indicazioni di segno opposto alla allegata conclusione di contratto di agenzia, atteso che si legge in esse come causale “consulenza sul mercato americano” e “provvigioni per procacciate vendite sul mercato americano”.

In assenza di articolate prove orali sulla sussistenza e contenuto di obblighi assunti dalla (…) srl per la conclusione di contratti quanto ad es. a istruzioni impartite dalla ricorrente e rispetto di obiettivi di vendita, non avendo neppure svolto allegazioni in memoria parte (…) in tal senso, non risulta assolto adeguatamente l’onere di allegazione e prova incombente su detta parte per pretendere l’adempimento dell’obbligo contributivo nei confronti della società ricorrente.

In definiva le domande proposte meritano di essere accolte e alla soccombenza della parte resistente segue per legge sua condanna alle spese di lite che si liquidano in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell’attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 8 giugno 2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede;

1. – Accerta e dichiara non dovuto dalla ricorrente alla resistente l’importo pari ad euro 8.844,12;

2. – Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2424 oltre rimborso C.U.

versato iva e cpa.

Roma 18 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.