Ora, a differenza delle servitù volontarie, le servitù prediali coattive sono essenzialmente tipiche e nominate e non sono, quindi, ammissibili altri tipi all’infuori di quelli previsti e consentiti da una espressa norma di legge. Mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto una qualsiasi utilità, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo, le servitù coattive sono soggette ad una rigida applicazione del principio di tipicità, avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge; e poiché la previsione normativa è, a sua volta, riconducibile all’esigenza di soddisfacimento di necessità tipiche, ritenute meritevoli di tutela, non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti né può predicarsi l’estensione analogica del relativo regime a figure similari.
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Corte d’Appello|Firenze|Sezione 3|Civile|Sentenza|31 gennaio 2023| n. 201
Data udienza 10 gennaio 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Simonetta Afeltra Presidente
dott. Carlo Breggia Consigliere
dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 669/2016 promossa da: (…) SRL con il patrocinio dell’Avv. (…)
APPELLANTE/I
nei confronti di
(…) SRL (CF (…)) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF)
(…) (CF (…)) con il patrocinio dell’Avv. (…) (CF (…))
(…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF) (…) (CF (…)) con il patrocinio dell’Avv. (…) (CF (…))
(…) SPA (CF 05175700482) con il patrocinio dell’Avv. (…) (CF (…))
(…) (CF) con il patrocinio dell’Avv. (CF)
(…) (CF (…)) con il patrocinio dell’Avv. (…) (CF (…)
APPELLATO/I
avverso
la sentenza n. 829/2015 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 23/09/2015
CONCLUSIONI
In data 04/10/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 829/2015 -R.G. n. 40482/2008, Rep. n. 1670/2015 del 23.09.2015, pubblicata il 23/09/2015, emessa dal G.O.T. del Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in composizione monocratica, Avv. (…), accettare tutte le conclusioni avanzate che qui si riportano: – “condannare in solido la società (…) srl e tutti i condomini litisconsorti (e/o loro aventi causa) citati in giudizio contumaci e non oggetto di rinuncia, vista l’inesistenza di apposita transazione, alla costituzione di servitù, con conseguente indennizzo a favore della (…) srl in liquidazione, stabilito nella misura ritenuta di giustizia da corrispondersi e dividersi quota parte a carico di ogni condomino che usufruisce dei contatori (…); ” – “condannare l'(…) srl al pagamento delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed oltre al pagamento integrale e/o rimborso quota parte delle spese di Ctu e CTP”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (…) SRL conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (…) SRL, (…) SPA, (…) proponendo gravame avverso la sentenza n. 829/2015, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 23/09/2015, che aveva così deciso: “accertata la proprietà de La (…) s.r.l. del terreno contrassegnato dalla particella (…) foglio di mappa (…), come meglio identificata in atti, dichiara che non esiste vincolo di servitù a carico del terreno di proprietà di parte attrice e della corte comune relativamente al manufatto oggetto di causa costruito dalla società (…) s.r.l. illegittimamente sui terreni suddetti solo nelle misure di cm 17 e 20 e in accoglimento dell’actio negatoria servitutis avanzata condanna la sola convenuta (…) s.r.l. allo spostamento di detto manufatto e dei contatori ivi contenuti all’interno del terreno di sua proprietà per le misure indicate in motivazione a sua cura e spese rilevando indenni la società (…) s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e i sig.ri, (…) da qualunque pagamento di somma e/o ogni effetto pregiudizievole. Dichiara estinto il giudizio nei confronti della sig.ra (…). Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la convenuta (…). Condanna la (…) s.r.l. e l'(…) s.r.l., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento in solido e nella misura del 50% per ciascuna, delle spese di lite a favore dei sig.ri (…), Soc. (…) s.p.a. e (…) che si liquidano in Euro 3.833,20, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge per ciascuna parte. Si condanna inoltre La (…) s.r.l. e l'(…) s.r.l. in pari misura al pagamento delle spese relative alla CTU e CTP; respinge nel resto”. 1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – (…) s.r.l. aveva convenuto in giudizio (…) s.r.l., (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), chiedendo di: “accertare che la proprietà sulla particella n. (…) foglio di mappa n. (…) è esclusivamente dell'(…) s.r.l.; dichiarare che tale proprietà è libera da qualsiasi servitù di posizionamento di manufatto (vano contatori), o da qualsiasi altro diritto reale affermato da terzi; condannare i convenuti in solido all’immediato spostamento od alla rimozione dei contatori dell'(…) con relativo sportello od in alternativa alla costituzione di servitù, con conseguente riconoscimento di indennizzo a favore dell'(…) s.r.l. dell’importo di Euro 25.000,00 o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento danno; condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 25.000 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danno per mancata realizzazione dei posti auto e dello stradello di accesso agli appartamenti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostengo della domanda esponeva:
che (…) aveva abusivamente costruito, a servizio dell’edificio dalla stessa realizzato e composto da 16 unità immobiliari di proprietà degli altri convenuti, un vano contatori d'(…), all’interno della adiacente proprietà di essa (…) (e, precisamente, sulla part. 255), sebbene la stessa non fosse gravata da alcuna servitù;
che, pertanto, era interesse dell’attrice far dichiarare l’inesistenza di qualsiasi diritto di (…), e dei suoi aventi causa, sulla sua proprietà, ottenere la demolizione delle opere realizzate ed il risarcimento dei danni subiti.
1.2. – Si costituivano in giudizio (…), (…), contestando le domande proposte nei loro confronti e chiedendo, in ogni caso, di essere manlevate da (…) nell’ipotesi di condanna.
Si costituiva in giudizio anche (…), deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere la stessa proprietaria di alcuna unità abitativa costruita da (…).
Si costituiva, altresì, in giudizio (…), contestando le domande avversarie; nello specifico, la società convenuta rilevava che il vano contatori era presente in loco già da diverso tempo e che la stessa si era limitata a ristrutturarlo; che, in ogni caso, detto manufatto non ricadeva nella proprietà (…) bensì nella corte comune, gravata da servitù di passo pedonale e carrabile, oltre che di attraversamento degli allacciamenti derivanti dalle opere di urbanizzazione; che, peraltro, il vano rientrava nella nozione di opere di urbanizzazione e che lo stesso costituiva, comunque, un’adminicula servitituis; che, infine, la domanda doveva essere rivolta nei confronti di (…) s.p.a. che aveva scelto il luogo per il posizionamento del vano contattori; in via riconvenzionale, chiedeva l’accertamento che il muro di recinzione eretto tra la corte 124 ed il sub 38 del mappale 803 non era stato costruito sul confine, bensì sulla proprietà di essa convenuta, con conseguente condanna dell’attrice al suo spostamento. Autorizzata l’estensione del contraddittorio, si costituiva in giudizio (…) s.p.a, eccependo la sua estraneità al giudizio.
1.3. – Alla prima udienza di comparizione, parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti della convenuta (…) la quale, nell’accettare la rinuncia, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
1.4. – La causa veniva istruita con prove orali e documentali, oltre che con l’espletamento di c.t.u.
1.5. – All’esito, il tribunale, nella impugnata sentenza, osservava, per quel che in questa sede ancora interessa:
che la particella (…) doveva ritenersi di proprietà della (…), in ragione di quanto accertato dal c.t.u. e della mancanza di contestazioni sul punto;
che, inoltre, tale proprietà doveva considerarsi libera dalla servitù di posizionamento del vano contatori;
che, poiché il predetto vano insisteva per circa 20 cm sulla proprietà (…), doveva essere ordinato il suo spostamento all’interno della proprietà dei convenuti, a cura e spese di (…);
che, invece, infondata era la domanda di risarcimento danni proposta da (…), tenuto conto dell’entità dello sconfinamento (avvenuto per pochi centimetri) e delle ridotte dimensioni del manufatto;
che, in ogni caso, i presunti danni risultavano indimostrati;
che sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra (…) ed (…), dal momento che l’iniziativa processuale dell’attrice integrava un vero e proprio abuso del processo, tenuto conto della tenuità dell’offesa da questa subita e dell’eccessività delle sue richieste;
che, infine, le predette società andavano condannate anche al pagamento, in pari misura, delle spese di c.t.u. e c.t.p., oltre che alla refusione delle spese legali nei confronti delle altre parti costituitesi in giudizio. 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello (…) s.r.l., per i seguenti motivi:
1) il tribunale aveva errato nel condannare solo (…) allo spostamento dei contatori, omettendo di considerare che anche gli altri convenuti, in quanto litisconsorti necessari, traevano vantaggio dall’abuso compiuto dalla predetta società;
2) il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale l’attrice aveva chiesto la condanna dei convenuti alla costituzione di una servitù coattiva “di posizionamento”, con conseguente riconoscimento ad essa (…) di un indennizzo; in particolare, il primo giudice non aveva preso in considerazione l’onerosità dello spostamento del vano contatori nonché i disagi derivanti agli appellati per tutto il tempo di esecuzione delle opere, dal momento che le loro abitazioni sarebbe state private, in tale arco temporale, della fornitura dell'(…);
3) il tribunale aveva errato anche nel regolamentare le spese di lite, atteso che, pur avendo accertato l’abusiva collocazione del vano contatori ed ordinato ad (…) la sua rimozione, aveva erroneamente ritenuto l’offesa alla sfera giuridica di essa (…) di scarso rilievo, senza tener conto delle effettive ripercussioni derivanti dal posizionamento del predetto manufatto; pertanto, nessun abuso del processo era stato posto in essere dall’attrice che, quindi, aveva diritto alla refusione delle spese di lite;
4) il tribunale aveva, altresì, errato nel non condannare anche gli altri convenuti al pagamento delle spese di lite nei confronti di (…), atteso che gli stessi si erano associati alla linea difensiva di (…) ed erano, quindi, da considerarsi soccombenti; inoltre, gli importi liquidati, a carico dell’attrice, erano eccessivi in rapporto all’attività difensiva espletata; errata, poi, era anche la condanna alle spese legali nei confronti della (…), avendo (…) rinunciato alla domanda nei suoi confronti, con la conseguenza che poteva alla stessa essere riconosciuto solo il rimborso per l’attività difensiva relativa alla predisposizione della comparsa di costituzione e risposta, ma non anche per le altre fasi; infine, le spese legali liquidate a favore di (…) s.p.a. dovevano essere poste a carico di (…), che aveva determinato la sua chiamata in causa.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio (…) e (…), eccependo l’inopponibilità, nei loro confronti, della sentenza di primo grado (stante la mancata trascrizione della domanda giudiziale) e, nel merito, contestando integralmente l’appello del quale chiedevano il rigetto.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio (…) ed (…) s.p.a., contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio
2.4. – Non si costituivano in giudizio (…) SRL, (…).
2.5. – Con ordinanza del 5.5.2021, la Corte dichiarava “l’estinzione parziale del giudizio tra l’appellante (…) SRL da un lato e (…) SPA; (…) con spese interamente compensate”, riservandosi di provvedere in sentenza sulla rinuncia alla domanda, da parte di (…), nei confronti di (…).
2.6. – Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 15.12.2021, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
2.7. – Con ordinanza del 24-25.5.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo, a seguito delle dimissioni dall’ordine giudiziario di uno dei componenti del Collegio.
2.8. – Pertanto, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione in data 04/10/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’esame del gravame
1 – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di (…) SRL, (…), non essendosi gli stessi costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto di appello nei loro confronti.
1.1. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio nei confronti di (…), tenuto conto della rinuncia all’impugnazione da parte di (…) (cfr. verbale di udienza del 28.1.2020).
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell’appellato” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
1.2 – Inoltre, occorre dare atto del fatto che parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente rinunciato al primo motivo di impugnazione, atteso che ha insistito esclusivamente nella domanda volta ad ottenere la condanna di (…) e delle altre parti rimasti contumaci “alla costituzione di servitù, con conseguente indennizzo” con ciò, evidentemente, rinunciando alla domanda – disattesa dal tribunale – con cui era stata richiesta la condanna anche dei proprietari delle singole unità abitative allo spostamento del vano contatori (sulla quale verte, appunto, il primo motivo di gravame).
Le due domande, peraltro, si trovano in evidente rapporto di esclusione, dal momento che la costituzione della servitù implica la permanenza, sul posto, del manufatto, il che è incompatibile con la richiesta del suo spostamento.
1.3. – Infine, è necessario dare atto dell’intervenuta rinuncia, da parte dell’appellante, anche al quarto motivo di impugnazione, avendo (…), sempre in sede di precisazione delle conclusioni, richiesto la condanna della sola (…) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2 – Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il secondo motivo di appello. 2.1. – Occorre, innanzi tutto, rilevare come l’atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, fosse integralmente rivolto a far dichiarare l’inesistenza del diritto di servitù, in favore della proprietà della (…), avente ad oggetto il posizionamento del vano contatori, come più volte ribadito all’interno del predetto scritto difensivo (“E’ interesse dell'(…) s.r.l. la declaratoria di libertà del suo fondo attraverso l’accertamento dell’inesistenza della sopra descritta servitù assunta in maniera abusiva dall'(…) s.r.l. (…) La proprietà dell'(…) s.r.l. deve essere accertata come libera dal diritto di servitù di posizionamento di vano contatori, mai costituito dalle parti (…) L'(…) s.r.l. intende, tramite la proposizione della presente azione reale a carattere negatorio, far dichiarare l’inesistenza del diritto affermato sul proprio immobile dall'(…) s.r.l. e dai suoi aventi causa, visto il grave pregiudizio arrecatole, che ne menoma la propria libertà e la pienezza della proprietà (…) La presente azione negatoria servitutis tende, non soltanto all’accertamento negativo del preteso diritto di servitù, ma anche alla eventuale demolizione delle opere in cui si sostanzia l’esercizio della pretesa servitù ed al risarcimento del danno (…) Quello che in questa sede interessa è che la proprietà della (…) s.r.l. venga riconosciuta come priva di qualsiasi tipo di servitù specifica”).
Pertanto, l’azione spiegata dall’originaria attrice (qui appellante) è senz’altro qualificabile come actio negatoria servitutis (in conformità alla definizione data dalla medesima (…)) in quanto finalizzata ad ottenere l’accertamento della libertà del proprio fondo da diritti altrui.
2.2. – Per converso, la domanda con la quale era stata chiesta la condanna dei convenuti “in solido” alla costituzione della servitù, con conseguente riconoscimento di indennizzo a favore dell'(…), era stata proposta solo nelle conclusioni nell’atto di citazione (“in alternativa” a quella con cui era stata chiesta la condanna dei convenuti alla rimozione del vano contatori) e risultava completamente priva della parte argomentativa.
Inoltre, anche nei successivi scritti difensivi la società attrice aveva omesso qualsiasi considerazione su tale domanda, la quale era stata soltanto riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Significativo, in proposito, si presenta anche il contenuto della memoria di replica del 19.1.2015, dove la (…) espressamente afferma che “tramite la proposizione della presente memoria, intende rinnovare l’azione reale a carattere negatorio, al fine di far dichiarare l’inesistenza del diritto affermato sul proprio immobile dall'(…) s.r.l. e dai suoi aventi causa”.
2.3. – Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia lamentato dall’appellante, avendo il tribunale correttamente preso in considerazione solo l’actio negatoria servitutis, tale essendo la domanda effettivamente proposta da (…), come desumibile dal contenuto dei suoi scritti difensivi.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalità che la parte intende perseguire” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza n. 19435 del 20/07/2018).
2.4. – In ogni caso, anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido, alla costituzione di servitù, con conseguente riconoscimento di un indennizzo, si presenta inammissibile per una pluralità di ragioni.
2.4.1. – In primo luogo, come sopra esposto, la predetta domanda risulta completamente priva della parte argomentativa, con specifico riferimento alla causa petendi e ciò, di per sé, è sufficiente a giustificare la pronuncia di inammissibilità.
Difatti, solo in questo grado di giudizio l’appellante ha, per la prima volta, esposto le ragioni poste a fondamento della suddetta domanda, il che, tuttavia, non può valere a sanare l’originario vizio di inammissibilità, stante l’intervenuta formazione delle preclusioni assertive.
2.4.2. – In secondo luogo, la domanda proposta da (…) è, per sua stessa ammissione, finalizzata alla costituzione di una servitù coattiva (sul proprio fondo).
Ora, a differenza delle servitù volontarie, le servitù prediali coattive sono essenzialmente tipiche e nominate e non sono, quindi, ammissibili altri tipi all’infuori di quelli previsti e consentiti da una espressa norma di legge (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.1.1992, n. 820). In particolare, la giurisprudenza ha precisato, in proposito, che mentre le servitù volontarie possono avere ad oggetto una qualsiasi utilità, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo, le servitù coattive sono soggette ad una rigida applicazione del principio di tipicità, avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge; e poiché la previsione normativa è, a sua volta, riconducibile all’esigenza di soddisfacimento di necessità tipiche, ritenute meritevoli di tutela, non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti né può predicarsi l’estensione analogica del relativo regime a figure similari (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.6.2016, n. 11563).
Ne deriva che non conoscendo il nostro ordinamento la figura della servitù coattiva “di posizionamento” (di un vano contatori) – così come definita dall’appellante (cfr. atto di appello, pag. 9) – la domanda, anche sotto tale angolo prospettico, si presenta inammissibile. 2.4.3. – Sotto altro versante, risulta completamente difettare anche il requisito della predialità, non essendo possibile desumere quale tipo di utilitas potrebbe derivare, dalla costituzione della servitù, al proprietario del fondo dominante.
In proposito, infatti, le ragioni esposte dall’appellante (risparmio dei costi derivanti dallo spostamento del vano contatori; possibilità, per gli abitanti delle singole unità abitative, di continuare ad usufruire dell’erogazione dell'(…) durante il tempo necessario all’esecuzione dei lavori), attengono a considerazioni meramente personali, come tali inidonee a ritenere integrato il suddetto requisito.
Senza pretermettere che tali considerazioni si appalesano anche indebite, in quanto l’esistenza dell’utilitas – necessaria alla costituzione della servitù – deve ritenersi rimessa all’apprezzamento esclusivo del proprietario del fondo dominante, al quale soltanto l’art. 1079 c.c. attribuisce la legittimazione alla proposizione della relativa azione di accertamento. Per quanto esposto, si impone il rigetto del motivo di appello in esame. 3 – Il terzo motivo di appello è fondato.
Ritiene Collegio che il parziale accoglimento della domanda proposta dalla (…), pur essendo astrattamente idoneo ad integrare una soccombenza reciproca, non può automaticamente giustificare una compensazione, neppure parziale, delle spese processuali. Difatti, l’art. 92 co. 2° c.p.c. impone al giudice unicamente di valutare la reciproca soccombenza, non anche di farne automaticamente conseguire una compensazione parziale o totale (… il giudice può compensare …).
Il criterio al quale agganciare l’esercizio del potere suddetto è quello di causalità della lite e, nella presente fattispecie, è agevole constatare che la domanda risarcitoria rigettata (che concentra l’unico profilo di soccombenza della (…) nei confronti della (…)) non ha avuto, in concreto, il benché minimo ruolo causale sull’insorgere e sullo svolgersi della causa. Il motivo vero del contendere, che ha portato le parti dinanzi al giudice, era lo sconfinamento all’interno della proprietà (…); l’istruttoria si è concentrata, principalmente, su questo tema e non è stata in alcun modo impegnata dalla domanda risarcitoria, né gli sforzi difensivi ne sono stati aggravati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, alcun abuso del processo è possibile rinvenire nell’iniziativa giudiziale posta in essere da (…), atteso che lo sconfinamento avvenuto all’interno della sua proprietà certamente giustificava la sua reazione a tutela della stessa, a prescindere dall’entità della lesione subita.
Ciò tanto più se si considera che (…), prima della notifica dell’atto di citazione, aveva chiesto anche in via stragiudiziale lo spostamento del vano contatori, senza che però seguisse positivo riscontro da parte di (…) (cfr. missive del 6.3.2007 e del 20.1.2008) Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste integralmente a carico di (…).
3.1. – Il mezzo è, altresì, fondato nella parte in cui lamenta la condanna di (…) al pagamento delle spese di c.t.u. in solido con (…).
Difatti, essendo (…) risultata integralmente vittoriosa sulle questioni oggetto dell’accertamento peritale, la stessa, sempre in ossequio al principio di causalità, non può esser e chiamata a concorrere alle relative spese che, invece, devono essere poste a carico proprio di (…).
3.2. – Non possono, invece, riconoscersi le spese di c.t.p., in quanto non documentate.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
4 – Per quanto concerne, invece, le spese del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti per la compensazione per 1/2, essendo l’appello risultato solo in parte fondato, mentre il residuo deve essere posto a carico di (…).
5 – Tali spese vengono liquidate secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, Par. 12, (valore Euro 1.101-5.200):
A) spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 425,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: Euro 851,00
Fase decisionale, valore medio: Euro 851,00
Compenso tabellare: Euro 2.552,00, oltre Euro 348,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
B) spese del giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: Euro 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: Euro 536,00
Fase decisionale, valore medio: Euro 851,00
Compenso tabellare: Euro 1.923,00, oltre Euro 174,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si esclude la fase di trattazione in quanto non svolta.
6 – Per quanto riguarda, infine, la posizione di (…), non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la rinuncia alla domanda nei suoi confronti e la mancata costituzione della parte in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull’appello proposto da (…) SRL avverso la sentenza n. 829/2015 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 23/09/2015, così provvede:
1) dichiara la contumacia di (…) SRL, (…);
2) dichiara l’estinzione del presente giudizio nei confronti di (…);
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna (…) s.r.l. al pagamento, a favore di (…) s.r.l., delle spese del primo grado di giudizio che liquida nei termini di cui in motivazione;
4) rigetta il secondo motivo di appello;
5) dichiara non luogo a provvedere sul primo e sul quarto motivo di appello;
6) conferma, per il resto, l’impugnata sentenza;
7) compensa per 1/2 le spese del presente grado di giudizio tra (…) s.r.l. ed (…) s.r.l., ponendo il rimanente 1/2 a carico di (…) s.r.l. che, per l’intero, liquida in Euro 174,00 per esborsi ed in Euro 1.923,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
8) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di (…) s.r.l.
Firenze, 10 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2023.
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