gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale.
Tribunale Siracusa, Sezione 2 civile Sentenza 24 gennaio 2019, n. 145
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Vincenzo Cefalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3439/2013 R.G.
promossa da:
(…) e (…), attori,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Sa.La. e Fr.La.;
contro
(…) S.R.L., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro – tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’avv. Em.Li.;
e contro
(…) S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’avv. Em.Li.;
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3/9/2013, (…) e (…) convenivano in giudizio (…) S.r.l. per la sentenza dichiarativa di usucapione di un box auto sito in S., viale (…), posto al piano cantinato, distinto in Catasto di Siracusa al foglio (…), p.lla (…), sub. (…) contrassegnato dal civico 31, int. 54, dagli stessi acquistato con preliminare risalente al lontano 1979 da (…), a loro dire interamente pagato e consegnato il 30/4/1980.
Sostenevano gli attori di averlo sempre utilizzato da effettivi proprietari locandolo periodicamente a terzi e pagandone i relativi oneri condominiali.
Si costituiva (…) S.r.l. precisando di essere subentrata in tutte le attività del fallimento di (…) in qualità di assuntore del concordato fallimentare e che, fra gli immobili oggetto di trasferimento vi era anche quello oggetto di causa.
Rilevava, poi, che l’immobile era stato ceduto alla (…) S.r.l. ed in ragione di tale trasferimento, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva contestando comunque l’acquisto per usucapione.
Integrato il contraddittorio nei confronti della (…) S.R.L., detta società contestava la fondatezza della domanda giudiziale rilevando che parte attrice era stata mera detentrice qualificata del box avendolo ricevuto in consegna con preliminare di vendita, e quindi il possesso non era utile ai fini della maturazione dell’acquisto ad usucapionem.
Formulava inoltre domanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di danni per illegittima occupazione.
La causa è stata istruita con esame di testi, produzione documentale e assunta in decisione all’udienza del 17/5/2018.
La domanda di usucapione è fondata per il seguente motivo che assorbe tutte le altre questioni poste in discussione.
Il possesso valido ai fini dell’usucapione è quello pieno, pacifico ed ininterrotto protratto per almeno 20 anni.
Per l’interruzione del periodo utile il codice rinvia alle disposizioni generali della prescrizione (art. 1165 c.c.).
L’interruzione della prescrizione si verifica nel momento in cui il titolare pone in essere un atto mediante il quale esercita, di fatto, il diritto o quando il medesimo diritto viene riconosciuto dal debitore e il termine prescrizionale ricomincia il suo decorso ex novo alla fine dell’interruzione.
In materia di usucapione ai fini dell’interruzione non è sufficiente diffidare il possessore per interrompere la prescrizione né metterlo in mora, sono necessari invece degli atti qualificati.
Sono pertanto atti idonei ad interrompere la decorrenza dell’usucapione il riconoscimento espresso operato dal possessore del diritto del proprietario e la notifica dell’atto di citazione con cui il proprietario richieda la materiale consegna di tutti i beni immobili.
Per la giurisprudenza “gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale” (Cassazione civile, sez. II, 06/05/2014, n. 9682, Cass., n. 14197 del 2001; Cass., n. 9845 del 2003; Cass., n. 18004 del 2004; Cass., 14564 del 2006).
Con l’occasione si osserva anche che, in base all’art. 1141 c.c., “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”
In base alla seconda ipotesi è consentita l’interversione del possesso quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, affermando di essere proprietario della cosa e facendo constare al possessore in maniera espressa o tacita (mediante il compimento di attività materiali) la sua intenzione di tenere la cosa come propria.
Fatte queste premesse, nel caso specifico si osserva che, secondo l’opinione delle parti convenute, gli attori avrebbero incominciato a possedere come meri detentori il box per effetto della consegna quali promissari acquirenti e quindi il lungo periodo in cui hanno posseduto l’immobile non sarebbe utile per l’usucapione.
Risulta invece provato dalla documentazione prodotta:
in primo luogo che gli attori si sono comportati, nel lungo periodo, uti domini con riguardo alla locazione del box, percezione della rendita e pagamento delle spese condominiali;
in secondo luogo che la detenzione si è mutata in possesso quando la curatela del fallimento (…) ha chiesto la restituzione del box dichiarando di sciogliersi dal contratto preliminare e ciò è avvenuto con la diffida del 6/6/1990 (doc. 5 di parte attrice), non ottenendola per fatti concludenti dei possessori;
che l’interruzione della prescrizione è stata validamente esercitata solo in data 13/7/2011 con il decreto di trasferimento a (…) S.r.l. del giudice delegato del fallimento(doc. 7 di parte attrice).
Entrambi i suddetti provvedimenti sono connotati dall’autorità derivante dall’essere atti giudiziali e dunque idonei a interrompere la prescrizione secondo quanto sopra detto, oltre che a integrare l’interversio possessionis in presenza di opposizione anche tacita.
Però nel periodo ultraventennale dal 6/6/1990 al 13/7/2011 non sono stati provati altri atti interruttivi medio tempore e dunque può concludersi che l’usucapione è stata utilmente compiuta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
dichiara l’acquisto per usucapione ventennale in favore di (…) e (…) dell’immobile distinto in catasto fabbricati del Comune di (…), viale (…), posto al piano cantinato, foglio (…), p.lla (…), sub. (…) contrassegnato dal civico (…), int. (…).
Ordina al Direttore dell’Agenzia del territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità in merito.
Condanna entrambe le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori che liquida in Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, spese vive Euro 214,00.
Così deciso in Siracusa il 23 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2019.