il direttore dei lavori incorre in responsabilità professionale allorquando ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere, né il compimento di operazioni elementari o marginali, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo di verificare, attraverso visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa appaltatrice, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Le predetta responsabilità professionale del direttore dei lavori – da valutarsi alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile – sussiste, del resto, anche per fatti dannosi cagionati a terzi, in relazione ai quali il direttore dei lavori risponde a titolo extracontrattuale, in eventuale concorso con l’appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti costruttivi e con gli altri soggetti che hanno prestato a vario titolo la propria opera nella realizzazione dei lavori, contribuendo così alla determinazione dell’evento dannoso.

Tribunale|Rimini|Civile|Sentenza|7 aprile 2020| n. 260

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2015 promossa da:

CONDOMINIO (…) (C.F. (…)), ed altri, con il patrocinio dell’avv. BE.LU., elettivamente domiciliati in VIA (…) 47042 CESENATICO presso il difensore avv. BE.LU.

ATTORE/I

contro

LA.LA. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. AR.CA., elettivamente domiciliato in CORSO (…) 47921 RIMINI presso il difensore avv. AR.CA.

AN.GI. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FA.PI., elettivamente domiciliato in Via (…) 47923 Rimini presso il difensore avv. FA.PI.

LO.DO. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BE.MA. e dell’avv. AL.AL. (…) VIA (…) 29674 CESENA; elettivamente domiciliato in VIA (…) 47841 CATTOLICA presso il difensore avv. BE.MA.

DI. S.N.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BA.BA., elettivamente domiciliato in Via (…) 47853 Coriano presso il difensore avv. BA.BA.

CONVENUTO/I

SU.FO. (C.F. (…)) e MA.BE., con il patrocinio dell’avv. MO.SA., elettivamente domiciliato in VIA (…) 47042 CESENATICO presso il difensore avv. MO.SA.

TERZO CHIAMATO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio “(…)” (Via (…), Montescudo), nonché i condomini To.Fr., ed altri, convenivano in giudizio l’Ing. La.La., il Geom. Lo.Do., il Geom. An.Gi. e la società Di. S.n.c., quali, rispettivamente, progettista e direttore dei lavori strutturale, progettisti e direttori dei lavori architettonici e impresa esecutrice, rappresentando che le parti comuni del fabbricato condominiale e alcune unità immobiliari di proprietà esclusiva presentavano gravi vizi e difetti costruttivi.

Gli attori premettevano che tra le stesse parti si era svolto il procedimento per accertamento tecnico preventivo RG 4673/2013, all’esito del quale il CTU ing. Fu.Fa. aveva accertato la responsabilità dei convenuti, in diverse misure, e aveva quantificato i costi necessari per l’eliminazione dei vizi riscontrati.

Essi, dunque, agivano ex art. 1669 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., per ottenere l’accertamento della responsabilità dei tre professionisti per i vizi riscontrati al muro di cinta ed al piazzale posto sul retro del condominio, con conseguente condanna al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per una esecuzione delle opere secondo le regole dell’arte e al risarcimento dei danni conseguenti all’inutilizzabilità dei garage, nonché l’accertamento della responsabilità della società Di. S.n.c. e del Geom. Lo.Do. per ulteriori vizi riscontrati su alcune parti comuni (infiltrazioni sulle scale ed i balconi tra il pavimento e la sottostante struttura in cemento armato, con conseguenti affioramenti di umidità e distacchi di intonaco; infiltrazioni nei vari contatori; otturazione degli scarichi delle bocche di lupo e conseguenti infiltrazioni) e in alcune unità immobiliari di proprietà esclusiva, con conseguente condanna al risarcimento di tutte le somme necessarie alla eliminazione dei suddetti vizi e difetti e per una esecuzione delle opere secondo le regole dell’arte.

Si costituiva in giudizio l’ing. La Ro., contestando la domanda di parte attrice e chiedendo la chiamata in causa di Fo.Au. e Be.Ma., proprietari del terreno posto a valle del sito oggetto delle opere edilizie di cui è causa ma allo stesso tempo anche condomini del Condominio (…). In particolare, egli affermava che sarebbero state le opere di sbancamento realizzate da questi ultimi sul terreno di loro proprietà a determinare il cedimento del piano dell’area carrabile e di svincolo posta di fronte ai garage e il danneggiamento dei sottostanti impianti idraulici – fognari. Egli, dunque, chiedeva, quanto ai danni alle parti comuni, di dichiarare Fo.Au. e Be.Ma. responsabili esclusivi dei danni e dei vizi lamentati dal Condominio (…); quanto ai danni alle singole unità, di dichiarare la Ditta appaltatrice Di. Snc e il Progettista nonché Direttore dei Lavori Architettonici Geom. Lo.Do. responsabili esclusivi dei danni e dei vizi tutti lamentati dai singoli condomini.

Si costituiva altresì in giudizio il geom. Gi., eccependo la decadenza e l’intervenuta prescrizione di parte attrice dalla garanzia ex artt. 1667 e 1669 c.c. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, atteso che il suo contributo alla realizzazione del progetto residenziale si era limitata alla redazione del progetto architettonico, senza alcun apporto nella redazione del progetto strutturale e/o nell’esecuzione dell’opera residenziale, per cui nessuno dei vizi lamentati era riconducibile al proprio operato. In via subordinata, chiedeva accertarsi la responsabilità degli attori Su.Fo. e Ma.Be. per i danni riscontrati al muro di cinta condominiale, in quanto ascrivibili alle opere di sbancamento del terreno di loro proprietà; in ogni caso, di condannare ciascun convenuto esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità ascritta dal CTU.

Si costituiva anche il geom. Do., eccependo l’intervenuta decadenza dall’azione e/o l’intervenuta prescrizione del diritto ex artt. 1669 e/o 2226 c.c. Nel merito, quanto alle lamentate infiltrazioni di acqua, evidenziava che nulla era stato segnalato all’ing. Fa. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo. Quanto, invece, all’insorgenza di segni di cedimento nel muro in cemento armato posto a valle del terrapieno costituente il sedime dell’area carrabile del condominio, contestava l’ascrivibilità di tali vizi e/o difetti al suo operato. Egli chiedeva, quindi, il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in via subordinata, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti dell’ing. La Ro. e della Di. S.n.c., ritenuti gli esclusivi responsabili, rispettivamente, per i difetti di natura strutturale dell’edificio e per i vizi esecutivi, nonché nei confronti di Su.Fo. e Ma.Be., ritenuti responsabili, mediante le opere di sbancamento del terreno di loro proprietà, del cedimento del muro di cinta e dell’area antistante ai garage.

Si costituiva la Di. S.n.c., eccependo la decadenza e la prescrizione di parte attrice dall’azione di garanzia e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, dal momento che in sede di ATP non era stato accertato alcun difetto costruttivo e che nulla era stato segnalato al CTU quanto alle singole unità abitative. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, chiedeva di essere manlevata dai professionisti convenuti.

Si costituivano, infine, Su.Fo. e Ma.Be., contestando le domande svolte dai convenuti nei loro confronti ed evidenziando come anche la relazione peritale dell’ing. Fa. avesse escluso una loro responsabilità per i danni lamentati dal Condominio.

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della relazione peritale a firma dell’ing. Fa., l’ammissione di ulteriore accertamento tecnico preventivo, con nomina dell’ing. Li.De., nonché le prove per interrogatorio formale e per testimoni.

Esaurita l’istruttoria e falliti i tentativi di definizione della controversia, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre rilevare che con l’atto di citazione sono state proposte due domande distinte, che andranno esaminate separatamente, una rivolta ai tre professionisti La Ro., Gi. e Do. e una rivolta nei confronti del geom. Do. e dell’impresa costruttrice Di. S.n.c.

Con la prima domanda, gli attori lamentano che, come accertato dalla perizia di parte a firma ing. Ma. del luglio 2012 (doc. 8 di parte attrice) “il piano dell’area carrabile e di svincolo posta di fronte ai garages asserviti al condominio iniziava a cedere, abbassandosi visibilmente.

Ciò danneggiava anche le sottostanti opere e gli impianti idraulico – fognari presenti. Inoltre, il muro in cemento armato posto “a valle ” del terrapieno costituente il sedime di detta area carrabile manifestava, a sua volta, segni di cedimento, tanto da inclinarsi pericolosamente verso l’esterno, oltre a presentare visibili crepe sulla sua superficie”.

Al momento dell’introduzione del giudizio si era manifestato poi un ulteriore peggioramento, tanto che parte attrice rilevava che “l’area su cui insiste il piano carrabile, posta all’apice del muro di contenimento che ha evidenziato i segni di cedimento, si è ulteriormente abbassata, compromettendo la possibilità per i condomini di transitarvi e di potere così accedere ai propri garages, dato che quell’area è asservita proprio al passaggio delle auto””.

Con la memoria integrativa del 02/03/2016, parte attrice ha precisato che la responsabilità dei convenuti deve essere ricondotta in primis alla previsione dell’art. 1669 c.c., che investe, oltre all’appaltatore, anche il progettista e il direttore dei lavori, o in via subordinata nella norma generale di cui all’art. 2043 c.c.

3. Tanto premesso, occorre osservare che la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. è effettivamente predicabile nei confronti del progettista e direttore dei lavori, atteso che “ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874/13).

Con particolare riferimento al caso di specie, l’applicabilità di detta norma non appare esclusa dalla circostanza che parte attrice ha inteso rivolgere la domanda, per quanto riguarda i vizi riscontrati nel muro di cinta e nell’area carrabile prospicente all’ingresso ai garage, esclusivamente nei confronti dei professionisti La Ro., Gi. e Do., senza coinvolgere l’impresa esecutrice Di. S.n.c., dal momento che tra appaltatore, direttore dei lavori e progettista si instaura un vincolo di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., cui non consegue una situazione di litisconsorzio necessario.

Nelle rispettive comparse di costituzione e risposta il Gi. e il Do. hanno, tuttavia, eccepito la decadenza dell’azione e la prescrizione del diritto.

Sul punto, è opportuno ricordare che “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (da ultimo Cass. Sez. 2-, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020).

Ebbene, identificando la denuncia dei vizi nella raccomandata inviata dal legale del Condominio in data 21/06/2013 (doc. 9 fasc. attori), il termine suddetto appare rispettato, potendosi far risalire la possibilità di apprezzare i vizi in questione alla relazione tecnica redatta dall’ing. Da.Ma. datata 24/07/2012 (doc. 8 fasc. attori).

Anche il termine annuale di prescrizione ex art. 1669, II co., c.c. risulta rispettato, in quanto esso è stato interrotto dalla proposizione, nell’anno 2013, del giudizio per accertamento tecnico preventivo, che si è concluso con il deposito della relazione dell’ing. Fa. del 20/03/2014 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3357 del 19/02/2016: “L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato'”), cui è seguita, in data 17/03/2015, la spedizione per la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio.

4. Occorre, dunque, verificare se sussistano i gravi vizi costruttivi lamentati da parte attrice.

In sede di istruzione preventiva, l’ing. De. ha rilevato che “dai sopralluoghi effettuati è evidente come la situazione descritta dal precedente C.T.U. Ing. Fa., sia nel frattempo degenerata. Si è verificato un crollo sia del muro di sostegno, che del piazzale, che della rete e vasche di fognatura sottostanti il piazzale (…)

Il piazzale largo circa 5,00 m e lungo 28,00 m circa è stato realizzato completamente su materiale di riporto e richiedeva quindi la progettazione e realizzazione di un’opera di sostegno. In realtà nei disegni di progetto architettonico Tavola 2 di variante n. 05/05 del 25/03/2006, in SEZIONE AA (Allegato 3), l’opera di sostegno non è stata neppure indicata. È indicato nel PROSPETTO FRONTE (Allegato 4) della Tavola 2, della stessa variante, un muro di sostegno di modesta altezza poco più di 1,00 m, ciò scaturisce dall’aver erroneamente riportato in quella tavola grafica la quota dell’andamento naturale del terreno rispetto alla quota del piazzale.

Se correttamente riportato, infatti, avrebbe indotto a progettare un’opera di sostegno idonea. (…) Nell’anno 2006 una volta ultimata la costruzione degli edifici al grezzo viene realizzata nel terreno a valle di proprietà Fo. – Au. una striscia di terra armata a forma di ferro di cavallo (vedi Allegati 6a-6b-6c-6d) elevata circa 2,00 m dal piano di campagna ed infissa in profondità fino a 3,00 m. Successivamente, all’interno, veniva riportato il terreno che Fo. – Be. dichiarano proveniente in parte dagli scavi FASE 2. Su quel piano di riporto vengono poi eseguite le trivellazioni per eseguire i cinque pali di sostegno del muro e uno scavo a sezione obbligata di 30/40 cm di altezza per realizzare la trave di fondazione che li collega in testa FASE 3. Eseguiti pali e la trave di fondazione da quella quota, quindi su terreno di riporto, viene costruito il muro di sostegno. E successivamente riempito a monte con materiale di riporto fino alla quota necessaria per l’ingresso ai garages FASE 4.

È evidente che nell’esecuzione della terra armata e del muro di sostegno per come si sono susseguite le operazioni vi è stata un’unica regia. (…) L’opera di contenimento realizzata è un muro in conglomerato cementizio armato dello spessore di 25 cm alto in parte 2,00 m in parte 2,50 m fino ad arrivare a 4,00 m in un tratto nell’angolo di sinistra, guardando verso valle. Si fonda su 5 pali del diametro 60 di cui non si conosce esattamente l’armatura, né la profondità di infissione, non essendoci alcun elaborato esecutivo allegato all’Autorizzazione Sismica. I pali sono collegati in testa da trave di fondazione alta 40 cm (le misure sono rilevate sul posto dallo scrivente C.T.U.). (…) Si evince dalla Sezione/Prospetto XX (Allegato 6a) che per contenere tutto il riporto, il muro avrebbe dovuto essere più profondo e cioè partire dal piano naturale di campagna e così pure la testa dei pali sottostanti il muro, si sarebbe dovuta essere eseguita dal piano di campagna e non sul terreno di riporto, come in effetti è stata eseguita. Così facendo la spinta del terreno di riporto sottostante la testa dei pali, e sottostante la trave di collegamento in testa ai pali, è andata a gravare sulla terra armata realizzata a valle.

Nell’anno 2012 iniziano i primi segni di dissesto del piazzale con il manifestarsi di fessure nell’asfalto e di deformazioni del muro di sostegno che inizia a spanciare (foto 23-24-25-26 Appendice B). In conseguenza l’acqua piovana proveniente dal piazzale si infiltra tra le fessure e penetra negli strati sottostanti innestando un processo rovinoso. Nel luglio 2012 probabilmente nel tentativo di porre rimedio al dissesto che stava iniziando a verificarsi viene eseguito uno scavo a valle del muro di sostegno per realizzare un drenaggio (foto 27-28-29 Appendice B). Lo scavo di circa 1,60/1,80 m di profondità ha fatto si che il terreno di riporto sottostante il manufatto, non essendo contenuto, fluisse verso valle ed accelerasse il processo di sprofondamento del piazzale (foto 30-31-32-33-34 Appendice B). Da rilievo eseguito oggi, la deformazione subita dal muro e dai pali è una rototraslazione che li ha spostati fino a 4,00 m dall’originaria posizione, il che fa presumere che questi pali non siano stati incastrati 4,00/5,00 m nel substrato, come prescritto a pagina 5 della relazione geologica del Geologo Cu. (…).

Il sottoscritto C.T.U. non è in possesso di alcun elemento che attesti la lunghezza dei pali e le dichiarazioni in merito dei tecnici progettisti e direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice sono fra loro contradditori. I ferri di armatura del muro (oggi in vista dopo il crollo) sono palesemente insufficienti e mal disposti, le armature raggiunto lo snervamento si sono tranciate tanto erano sottodimensionate; e negli angoli E e F (Allegato 6a) l’assenza dei ferri di ripresa di diametro e lunghezza adeguati, ha fatto si che il muro si staccasse dai due muri laterali. I ferri di armatura dei pali, appare (da ciò che è oggi in vista) non avessero adeguata presa nella trave di fondazione (foto 35-36 Appendice B). I diametri dei ferri di armatura del muro (oggi in vista) sono orizzontali 08 e verticali 010 con interasse 20025 cm, vi è in testa un cordolo con 4012 staffati.

Non è stata trovata traccia alcuna di tiranti di collegamento, tra l’edificio principale ed il muro di sostegno. Il che fa presumere che non ci siano mai stati altrimenti, oggi che tutte le strutture dopo il crollo sono in vista, si rileverebbero. Invece vi è soltanto la presenza di 3 tondini del diametro di circa 012 tranciati a livello della trave di fondazione del fabbricato principale in corrispondenza di due pali, che forse potevano fungere da tirante; il loro diametro è oltremodo insufficiente rispetto alle sollecitazioni di trazione a cui sono stati sottoposti. (. ). Il lato a valle del muro si è completamente staccato dai laterali, ed è crollato per una lunghezza di 8,00 m circa, la restante parte è rototraslata fino a 4,00 m più a valle della fondazione originaria.

Anche l’intervento di terra armata, è traslato più a valle, ma ciò è di difficile quantificazione. Rilevatele dimensioni e l’armatura dell’opera di sostegno si è proceduto ad una verifica della stessa. (…) La verifica eseguita ha dato esito negativo essendo le tensioni a cui sono sottoposti l’armatura ed il calcestruzzo del muro di contenimento, di gran lunga superiori a quelle ammissibili. Quindi il muro non aveva né le dimensioni, né l’armatura, né le fondazioni idonee. Ed è la sua fattura la causa del crollo. La tesi sostenuta da alcuni C.T.P. che all’intervento di terra armata sia da imputare il fattore scatenante il crollo, non è dimostrata; tanto più che lo scavo per realizzare la terra armata è stato eseguito almeno 10,00 m più a valle della posizione del muro in oggetto”.

La CTU ha quindi concluso che “Nella corte sul fianco a valle dell’edificio posto più in basso si è riscontrato un grave difetto sia al muro di contenimento, che al piazzale di accesso ai garages. Infatti il lato a valle muro di contenimento del terrapieno di riporto si è completamente staccato dai due muri laterali che sono rimasti integri e si è in parte rovesciato adagiandosi sul terreno ed in parte è rototraslato di oltre 4,00 m inclinandosi verso valle notevolmente. Tutto il piazzale antistante i garages si è abbassato di oltre 1,50 m ed è crollato impedendo l’accesso ai garages e rovinando tutti gli impianti fognari sottostanti il piazzale. I vizi relativi al muro ed al piazzale, già rilevati dall’Ing. Fa. sussistono e si sono notevolmente aggravati tanto da rendere tutti i garages ed il piazzale inagibile”.

Quanto all’origine dei vizi, essa è stata individuata dalla CTU “in primo luogo in un’errata progettazione e realizzazione delle opere di contenimento del materiale di riporto sottostante il piazzale. Tale opera non è stata correttamente progettata e dimensionata per contenere tutto il materiale che necessariamente occorreva riportare per realizzare un piazzale che consentisse l’accesso ai garages e quindi posizionato alla stessa quota del pavimento dei garages. Inoltre è stata errata la scelta di posizionare il muro di sostegno e la testa dei pali su terreno di riporto piuttosto che sul terreno di campagna. Si può senz’altro affermare, in accordo con il C.T.U. Ing. Fa., che il muro è stato realizzato in modo approssimativo e con imperizia tecnica. Ed è la fattura del muro, che ha provocato il dissesto dello stesso e degli impianti che giacevano sotto il piazzale”.

5. Le conclusioni della CTU, sostanzialmente coincidenti con quelle cui era pervenuto in sede di ATP l’ing. Fa., devono essere condivise in quanto rese all’esito di un esame completo dei fatti di causa, congruamente motivate e prive di vizi logici.

Alla luce di tali conclusioni, occorre rilevare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 1669 c.c.: i vizi costruttivi accertati dal CTU, infatti, si sono manifestati entro il termine decennale dal compimento dell’edificio previsto dalla norma (v. comunicazione di fine lavori del 26/5/2009 di cui al doc. 3 di parte attrice) e hanno determinato la rovina del muro di contenimento, con un importante cedimento del piazzale, il danneggiamento degli impianti fognari sottostanti e l’inutilizzabilità dei garage.

Deve peraltro escludersi, alla luce delle conclusioni della CTU, che vi sia stato un concorso causale, nella realizzazione dei danni in questione, da parte dei lavori realizzati dagli attori/terzi chiamati Fo. e Be. nel terreno posto a valle del muro di cinta. In particolare, in sede di risposta alle osservazioni dei CTP (pag. 28-29 della relazione), l’ing. De. ha affermato che “in merito influenza della terra armata occorre considerare che, se il muro di contenimento, fosse stato eseguito correttamente e cioè con adeguate dimensioni (doveva partire dal terreno vergine naturale e non da quello di riporto) e se avesse avuto adeguate fondazioni che fungessero da palificata infissa, (se cioè si fosse progettato e realizzato la necessaria opera di contenimento), qualunque fossero state le vicissitudini dell’intervento di terra armata, non avrebbero in alcun modo interferito con l’opera di contenimento e con il piazzale sovrastante. L’intervento di terra armata interessa uno strato superficiale che arriva al massimo a 3,00 m sotto il piano di campagna ed è questo strato di terreno che si è movimentato ed è traslato verso valle. La palificata dell’opera di sostegno doveva essere infissa negli strati profondi e fungere da barriera di contenimento del materiale sotto il piazzale; indipendentemente da ciò che esisteva a valle. La traslazione della terra armata è dovuta alla spinta che il terrapieno di riporto del piazzale ha impresso, e tale traslazione non è quindi certamente la causa del crollo del piazzale e del muro”.

A quanto sopra occorre aggiungere che la circostanza che la terra armata posta “a valle” del fondo sui cui si trova il Condominio “(…)” sia stata costruita in un tempo antecedente rispetto alla realizzazione del muro di contenimento è stata confermata dai testimoni Pl., Ca. e Ta., esaminati all’udienza del 14/02/2018.

6. Venendo, quindi, ad esaminare la posizione dei singoli soggetti a vario titolo coinvolti nella costruzione dell’edificio oggetto di causa, con esclusione dell’impresa appaltatrice (in quanto non destinataria di alcuna domanda quanto ai vizi in questione), va senz’altro affermata – come riconosciuto dallo stesso C.T.U. – la responsabilità dell’ing. La Ro., in qualità di progettista e direttore dei lavori strutturale, “per la mancata ed adeguata progettazione di una vera e propria opera di sostegno, come era necessario, data l’entità dei carichi in gioco; e la mancata vigilanza delle opere durante tutta l’esecuzione dei lavori”; nonché del geom. Do. e del geom. Gi. (il quale riconosce espressamente di aver svolto la funzione di Direttore dei Lavori Architettonici unitamente al Do.), in qualità di progettisti e direttori dei lavori architettonici, in particolare per non aver previsto nel progetto un’opera di sostegno di tutto quanto il riporto necessario a realizzare il piazzale di accesso ai garage e, in quanto direttori dei lavori, pur se non competenti per i calcoli del cemento armato, per non aver rilevato per tempo i gravi difetti delle opere.

D’altra parte, è principio consolidato che il direttore dei lavori incorre in responsabilità professionale allorquando ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere, né il compimento di operazioni elementari o marginali, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo di verificare, attraverso visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa appaltatrice, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. n. 10728/2008; in senso conforme anche: Cass. 20557/2014; Cass. n. 4398/2012; Cass. n. 4366/2006; Cass. n. 15255/2005).

Le predetta responsabilità professionale del direttore dei lavori – da valutarsi alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile – sussiste, del resto, anche per fatti dannosi cagionati a terzi, in relazione ai quali il direttore dei lavori risponde a titolo extracontrattuale, in eventuale concorso con l’appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti costruttivi e con gli altri soggetti che hanno prestato a vario titolo la propria opera nella realizzazione dei lavori, contribuendo così alla determinazione dell’evento dannoso (v. Cass. 3/5/2016, n. 8700).

Relativamente all’eccezione svolta dai convenuti La Ro. e Gi., circa il concorso degli attori nell’aggravamento del danno ex art. 1227, 2 comma cod. civ., per non essersi attivati per compiere lavori urgenti dopo le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, essa non può essere esaminata in quanto tardiva, essendo stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, quando già in atto di citazione era stato allegato il peggioramento della situazione successivamente all’accertamento svolto dall’ing. Fa..

In conclusione, quindi, i convenuti La Ro., Gi. e Do. devono essere ritenuti responsabili in solido, ex art. 2055 c.c., per i danni causati a parte attrice.

Per quanto riguarda la ripartizione interna tra i convenuti condannati in solido ai sensi dell’art. 2055 c.c., all’ing. La Ro. deve essere attribuita una percentuale di responsabilità del 60% e ai geometri Do. e Gi. del 20% ciascuno, ciò in ragione della maggior gravità della colpa del progettista e direttore dei lavori strutturale, autore principale degli errori di progettazione e competente ad eseguire i calcoli del cemento armato.

7. Tanto premesso in punto di responsabilità dei convenuti, occorre ora trattare dell’identificazione delle conseguenze dannose di cui parte attrice chiede il risarcimento. Tali conseguenze sono individuate dagli attori nelle somme necessarie all’eliminazione dei vizi e difetti accertati e per una esecuzione delle opere secondo le regole dell’arte, nonché ai danni conseguenti alla mancata utilizzabilità, ovvero parziale utilizzabilità, dei garage di pertinenza degli attori condomini.

Quanto alla prima voce, si deve tener presente che “l’ambito della responsabilità ex art. 1669 c.c., posta a carico dell’appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in assenza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel contratto di appalto, purché utili a che l’opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione, tenuto conto che la liquidazione dei danni deve ispirarsi ai criteri dettati in materia dagli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c.” (Cass. n. 4319/16).

Il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato i costi di ripristino dei vizi direttamente riscontrati in Euro 127.587,90 compresa IVA per le opere e in Euro 12.688,00 per oneri professionali, cassa previdenza e IVA comprese, per un totale di Euro 140.275,00.

Quanto, invece, alla seconda voce di danno, la domanda non può trovare accoglimento, essendosi parte attrice limitata ad una richiesta generica, senza allegare alcun elemento concreto (per esempio, le somme spese dai condomini per procurarsi un ricovero diverso per le loro autovetture o il mancato guadagno per non aver potuto locare a terzi i garage di loro proprietà) idoneo a dimostrare i danni subiti e a quantificarne l’ammontare.

L’art. 1226 c.c., infatti, consente il ricorso alla valutazione equitativa da parte del giudice solo qualora il creditore abbia provato l’esistenza del danno, ma non sia in grado di quantificarne con esattezza l’ammontare, ma non può invece essere invocata per eludere i principi dettati dalla legge in materia di onere della prova, che tanto nella responsabilità contrattuale quanto in quella extracontrattuale impongono al creditore/danneggiato di dimostrare l’esistenza dei danni di cui si chiede il risarcimento (da ultimo Cass. Sez. 2, n. 4310 del 22/02/2018: l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno).

8. Venendo ora alla domanda rivolta dagli attori nei confronti del geom. Do. e dell’impresa costruttrice Di. S.n.c., occorre rilevare che nella nozione di gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. possono rientrare anche quelle alterazioni che, anche se non totalmente impeditive dell’uso dell’immobile, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, come quelle relative alla presenza di infiltrazioni e umidità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018).

Anche rispetto a tale domanda, le eccezioni di decadenza e prescrizione non possono trovare accoglimento: invero, la presenza di infiltrazioni nei garage è stata riconosciuta dall’impresa appaltatrice fin dal dicembre 2012, come dimostrato dalla missiva inviata nel gennaio 2013 dalla Di. S.n.c. (doc. 7 fasc. parte attrice), e successivamente denunciata, anche con riferimento ad alcune abitazioni, con la raccomandata inviata dal legale del Condominio in data 21/06/2013 (doc. 9 fasc. parte attrice).

Il termine annuale di prescrizione ex art. 1669, II co., c.c. è stato poi interrotto dalla proposizione, nell’anno 2013, del giudizio per accertamento tecnico preventivo, è rimasto sospeso fino al deposito della relazione conclusiva ed è stato, infine, rispettato con la notifica dell’atto di citazione.

9. Venendo al merito della domanda, in sede di accertamento tecnico preventivo, l’ing. Fa. aveva affermato che “i vizi ed i difetti lamentati interessano esclusivamente il muro a valle del fabbricato ed il piazzale adibito a parcheggio, mentre nessun vizio o difetto risulta essere presente su altri elementi del complesso edilizio”.

Diversamente, nell’accertamento svolto in corso di causa la CTU De. ha rilevato “danni alle proprietà esclusive dell’edificio condominiale e precisamente nei garage di proprietà De. sub (…), Ca. sub (…), To. Sub (…), To. sub (…), Da. sub (…), Ma. sub (…), Fr. sub (…), Ta. sub (…), Fo.Ga. sub (…) e Fo.Au. sub (…). In tutti i garages vi sono infiltrazioni di acqua, in alcuni a soffitto, in altri nella zona alta delle pareti esterne in c.a., a contatto tra la parete ed il solaio di copertura del garage. Rilevati vizi pure negli appartamenti di proprietà: De. sub (…), Da. sub (…), Fo.Au. sub (…), Ca. sub (…), To. sub (…), To. sub (…), Fr. sub (…) e Fo.Ga. sub (…). Si sono rilevati difetti nelle proprietà comuni ed esclusive degli edifici. Trattasi di infiltrazioni d’acqua provenienti dalle terrazze, dai balconi e dalle scale esterne, ballatoi scale comuni e cortili dovute a dei difetti di impermeabilizzazione”.

La domanda merita accoglimento: la presenza di infiltrazioni, infatti, è stata documentata dalla perizia di parte a firma dell’ing. Ma., redatta nell’ottobre 2014 (doc. 12 fasc. attrice) e poi puntualmente riscontrata dalla CTU dell’ing. De..

Quanto alla relazione redatta dall’ing. Fa., dalla stessa emerge che non è stato eseguito il sopralluogo nelle singole unità immobiliari (seppur con una diversa ricostruzione dei fatti da parte del CTU e del CTP degli attori): dunque sul punto appare sicuramente maggiormente attendibile l’elaborato dell’ing. De., che ha visionato anche i singoli garage e le singole unità immobiliari.

La causa di tali infiltrazioni è stata attribuita dall’ing. De. ad una “non corretta direzione lavori ed esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle solette scala e dei ballatoi esterni comuni. Sono inoltre dovuti ad una non corretta direzione lavori ed esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle terrazze, dei balconi, delle solette di scala esterne degli appartamenti di proprietà esclusiva, e così pure dei muri che perimetrano i garages e dei solai che coprono i garages esternamente”.

Deve essere, dunque, affermata la responsabilità in via solidale dell’impresa appaltatrice, per la non corretta esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, e del direttore dei lavori architettonici geom. Do., per non aver adeguatamente vigilato sull’operato dell’appaltatore.

Quanto al geom. Do., è sufficiente richiamare quanto esposto al punto 6 circa la responsabilità del direttore del lavori; quanto alla Di. S.n.c., occorre considerare che, secondo un orientamento consolidato, poiché la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell’attività costruttiva, si da potersi configurare una sua attrazione nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, dal crollo o dalla rovina di un edificio deriva, a carico di chi quell’edificio abbia costruito, un presunzione “juris tantum” di responsabilità, che può essere vinta dall’appaltatore attraverso la prova dell’ascrivibilità del fatto al fortuito o all’opera di terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15488 del 06/12/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 17/01/2013).

L’appaltatore, inoltre, essendo soggetto specializzato tenuto ad osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è responsabile dei gravi difetti della costruzione persino quando essi derivino da errori di progetto o da erronee direttive impartite dal committente o dal direttore dei lavori, essendo l’appaltatore comunque tenuto a effettuare un controllo sulle istruzioni eterodeterminate. Pur in presenza di un potere di vigilanza e di controllo esercitato dal committente o dal direttore dei lavori, l’appaltatore va esente da responsabilità solo ove abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alle prescrizioni di tali soggetti e, nondimeno, tali prescrizioni gli siano state imposte da tali soggetti (v. in tal senso Cass. 2/2/2016, n. 1981; Cass. 21/5/2012, n. 8016; Cass. 13/3/2009, n. 6202).

Per quanto riguarda la ripartizione interna tra i convenuti condannati in solido ai sensi dell’art. 2055 c.c., deve concordarsi con le valutazioni della CTU, che ha attribuito la responsabilità al 60% all’impresa appaltatrice, da ritenersi prevalentemente responsabile per le carenze riscontrate nell’esecuzione dei lavori, e al 40% al geom. Do..

10. Venendo, quindi, alla liquidazione dei danni, da identificarsi nelle spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti accertati, il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato i costi di ripristino dei vizi direttamente riscontrati in Euro 25.000,00.

11. Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni andranno corrisposti – in quanto debiti di valore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25015 del 06/11/2013) – previa devalutazione dalla data di deposito della CTU dell’ing. De., l’ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data di introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.

A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.

12. Quanto alle spese di lite, occorre premettere che la proposta transattiva avanzata prima della precisazione delle conclusioni dai convenuti (con la quale l’ing. La Ro. si era dichiarato disponibile a corrispondere la quota di Euro 60.000,00 oltre al 40% delle spese di lite, il geom. Gi. la somma di Euro 14.000,00, la Di. S.n.c. per la propria quota aveva offerto la manodopera della realizzazione delle opere, la difesa del geom. Do. si era riservato di formulare un’offerta) si è rivelata inferiore alla cifra riconosciuta a titolo di risarcimento del danno e, pertanto, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 91, comma I, seconda parte, c.c.

Sulla base della soccombenza, quindi, i convenuti saranno tenuti in solido alla rifusione favore di parte attrice e dei terzi chiamati delle spese del presente giudizio e dell’accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo. Le spese di CTP non possono essere riconosciute perché non documentate.

Analogamente, a carico dei convenuti andranno posti anche i compensi dei CTU ing. Fu.Fa. ed ing. Li.De., già liquidati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna:

a – i convenuti La Ro., Gi. e Do. in solido tra loro a corrispondere a favore di parte attrice la somma di Euro 140.275,00, oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione; b – i convenuti Do. e Di. S.n.c. in solido tra loro a corrispondere a favore di parte attrice la somma di Euro 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;

2. dichiara che, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, l’obbligazione risarcitoria debba essere ripartita, quanto alla condanna sub a, al 60% a La Ro. e al 20% ciascuno a Gi. e Do.; quanto alla condanna sub b, al 60% a Di. S.n.c. e al 40% a Do.;

3. rigetta la domanda nei confronti dei terzi chiamati;

4. condanna i convenuti in solido a rifondere a parte attrice e ai terzi chiamati le spese del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano complessivamente per parte attrice in Euro 952,26 per spese ed Euro 16.725,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge; per i terzi chiamati in Euro 13.253,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;

5. pone i compensi dei CTU nominati nel presente giudizio e nel procedimento RG 4673/2013 definitivamente a carico dei convenuti;

6. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Rimini il 6 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2020.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.