In tema di diritto al compenso del professionista, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell’incarico), nonché dell’accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.

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Tribunale|Napoli|Sezione 11|Civile|Sentenza|8 settembre 2022| n. 7887

Data udienza 8 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dott.ssa A. Maria Cappiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33228 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2016 avente ad oggetto: prestazione d’opera intellettuale;

TRA

(…), nato (…), codice fiscale: (…), residente in Giugliano in Campania (Na), alla via (…), elettivamente domiciliato in Napoli, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Lu.Am., che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto introduttivo;

ATTORE

E

(…) S.R.L., C.F. (…), con sede in Napoli, alla via (…) n. 25-27-29, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. An.Va., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via (…), presso lo studio dell’avv. Pa.Re., che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. (…) conveniva in giudizio la società (…) s.r.l. al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di Euro 14.400,00, oltre I.V.A. e Cassa nella misura di legge, a titolo di compensi professionali maturati per l’attività espletata come commercialista. A tal fine esponeva:

– di aver espletato in favore della convenuta la propria attività professionale a partire dall’anno 2005 sino al 31-12-2014;

– di essere creditore dell’importo complessivo di Euro 14.400,00, per compensi mai corrisposti relativamente alla collaborazione fiscale ed amministrativa per gli anni 2012, 2013, 2014;

– di aver sollecitato il pagamento con missiva del 04-05-2015 e, solo al fine di addivenire ad un bonario componimento il dott. (…) si rendeva disponibile alla riduzione dei compensi dovuti, sino ad un importo di Euro 10.000,00 oltre accessori di legge, che chiedeva essergli corrisposti nell’arco di sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo;

– con comunicazione pec del 25-05-2015, la (…) s.r.l. riconosceva il debito nei confronti del dott. (…) pur rappresentando contingenti problematiche dovute alla situazione di crisi del settore. Con la richiamata missiva, quindi, la società convenuta proponeva quale piano di pagamento “sostenibile” il pagamento dell’importo di Euro 1.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo transattivo ed il residuo importo di Euro 9.000,00, da corrispondere in 12 rate mensili di Euro 750,00 cadauna;

– nonostante le manifestate intenzioni, ad esse non seguiva nulla di concreto;

– pertanto, sebbene sollecitata a procedere al pagamento dei compensi richiesti, così come pattuiti e riconosciuti tra le parti, la società convenuta non aveva ancora provveduto al pagamento degli stessi.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09-03-2017 si costituiva la società convenuta la quale eccepiva, in via principale, l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto in subordine, chiedeva condannarsi la società (…) s.r.l. al pagamento del minor importo spettante al dott. (…) a titolo di compenso per le prestazioni effettivamente svolte in suo favore negli anni 2012, 2013 e 2014, nella misura quantificata dal giudice e ritenuta dovuta per legge.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione senza termini. La domanda dell’attore di condanna della società (…) s.r.l. al pagamento del compenso professionale maturato è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Come noto, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. In tema di diritto al compenso del professionista, la Suprema Corte altresì ha precisato che il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (cfr. Cass. 2345/1995; 1244/2000; 3016/2006). Pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell’incarico), nonché dell’accettazione (in genere espressa per facta concludentia) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.

Nel caso de quo, la società convenuta non ha contestato di aver conferito al dott. (…) l’incarico di svolgere l’attività di collaborazione fiscale ed amministrativa per gli anni 2012, 2013 e 2014. Pertanto deve ritenersi provato il titolo negoziale.

In punto di quantum, l’istruttoria espletata ha consentito di accertare che tra il legale rappresentante della società convenuta ed il professionista era stato concordato un compenso mensile di Euro 400,00.

Invero il teste Albano Vincenzo escusso all’udienza del 04-02-2019, ha confermato la circostanza precisando di esserne a conoscenza in quanto “amico e collega di lavoro dell'(…) da più di 30 anni (…) prima di accettare l’incarico il dott. (…) mi chiese la tariffa professionale da applicare ed io gli suggerii che trattandosi di una s.r.l. di chiedere un compenso di almeno di Euro 600,00 mensili, mentre poi il collega (…) mi confermò di aver richiesto l’importo di Euro 400,00 mensili, (…). Ho visto fatture emesse per importi effettivamente percepiti dal dott.(…) almeno fino al 2010-11 per l’importo di Euro 400,00 mensili’. Del resto l’attore ha versato in atti fatture da cui si evince che effettivamente per gli anni pregressi al 2012 il professionista ha percepito un compenso mensile di Euro 400,00 (cfr. fatture anno 2006 e 2007 prodotte unitamente alla memoria ex art. 183 VI co, II termine).

Inoltre è documentale che in data 25-05-2015 la (…) s.r.l. ebbe ad inoltrare al dott. (…) una pec, in risposta alla messa in mora del 04-05-2015 (avente ad oggetto il pagamento delle spettanze professionali per l’importo di Euro 14.400,00 per cui è causa), da cui emerge testualmente quanto segue:

“(…), dalla lettera inviataci, vogliamo far presente che abbiamo tutta la nostra intenzione saldare il debito che abbiamo nei tuoi confronti. A seguito della situazione di crisi, che ha colpito anche il nostro settore, come tu sei a conoscenza, non abbiamo potuto portare a termine i Nostri impegni nei termini previsti. Quindi ti chiediamo ulteriormente di valutare la nostra proposta ai fini di concludere nei migliori dei modi questa spiacevole situazione. Il piano di pagamento che possiamo sostenere è il seguente: alla sottoscrizione dell’accordo possiamo emettere assegno di Euro 1.000,00, il restante in 12 rate mensili di Euro 750,00 entro il giorno 30 di ogni mese con bonifico bancario. (…)” cfr. all. 3 produzione di parte convenuta. Lo scritto che precede esprime indubbiamente un riconoscimento del debito atteso che la sua espressione lessicale reca la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito da parte della società convenuta, tanto vero che quest’ultima ha volontariamente rappresentato di avere l’intenzione di saldare il debito di cui alla missiva del 04-05-2015 che, come innanzi rilevato quantifica l’importo in Euro 14.400,00. Quanto precede consente di ritenere accertato il diritto al compenso dell’attore maturato per l’attività svolta dal 2012 al 31-12-2014. Ragion per cui la società (…) s.r.l. va condannata al pagamento in favore del dott. (…) della somma complessiva di Euro 14.400,00, oltre IVA e Cassa nella misura di legge.

Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, in base il principio della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

a) condanna la società (…) s.r.l. al pagamento in favore del dott. (…) della somma complessiva di Euro 14.400,00 oltre IVA e Cassa nella misura di legge;

b) condanna la società (…) s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del dott. (…) che si liquidano in complessivi Euro 5.100,00 di cui Euro 265,00 per spese ed Euro 4.835,00 per competenze oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Napoli l’8 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria l’8 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.