in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creativita’, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, articolo 1 non coincide con quello di creazione, originalita’ e novita’ assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettivita’ appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’articolo 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Di conseguenza la creativita’ non puo’ essere esclusa soltanto perche’ l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creativita’ non e’ costituita dall’idea in se’, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettivita’, di modo che la stessa idea puo’ essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creativita’ soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|16 gennaio 2023| n. 1107

Data udienza 9 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2315/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) c/o Studio (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1066/2020 depositata il 11.11.2020.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal

Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 18.7.2018 l’architetto (OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la (OMISSIS) s.p.a. (di seguito semplicemente (OMISSIS)), assumendo di essere la creatrice dell’opera grafica “(OMISSIS)”, lamentando la violazione del proprio diritto d’autore sull’opera, utilizzata dalla (OMISSIS) come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016, e chiedendo il risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della (OMISSIS) e la pubblicazione della sentenza.

La (OMISSIS) si e’ costituita, chiedendo la reiezione delle avversarie domande in quanto infondate.

Il Tribunale di Genova con sentenza del 6.6.2018 ha accertato la paternita’ dell’opera in capo a (OMISSIS) e la violazione del diritto d’autore ad ella spettante da parte della (OMISSIS), ha conseguentemente condannato la (OMISSIS) al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in Euro 40.000,00, e ha disposto altresi’ la rimozione del programma dal sito internet e la pubblicazione della sentenza.

Secondo il Tribunale, la titolarita’ dell’opera poteva essere ricondotta all’attrice sulla base delle stampe dei siti internet da essa prodotte e di una rapida ricerca on line, nonche’ di un libro edito da (OMISSIS) che conteneva l’immagine con l’attribuzione alla (OMISSIS); l’opera doveva considerarsi creativa; la manifestazione del Festival di Sanremo aveva carattere commerciale; il danno poteva essere liquidato equitativamente in Euro 20.000,00 per danno emergente e in Euro 20.000,00 per lucro cessante.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellata (OMISSIS).

La Corte di appello di Genova con sentenza del 11.11.2020 ha respinto il gravame, con aggravio di spese.

La Corte di appello ha ritenuto che numerose prove confermassero l’attribuzione dell’opera alla (OMISSIS), mentre il reperimento dell’immagine su alcuni siti, non accompagnata dall’attribuzione, non fosse significativo; ha ritenuto il carattere creativo dell’opera, del resto valorizzata dalla stessa (OMISSIS); ha ritenuto che il Festival di Sanremo, non fosse solo una manifestazione culturale, ma avesse tutti i crismi della commercialita’ e dello scopo di lucro; ha ritenuto tempestiva la reazione dell’interessata il 12.2.2016 nei confronti del Festival, andato in onda dal 9.2.2016 al 13.2.2016; ha infine confermato come adeguata e proporzionata la liquidazione del danno effettuata in primo grado.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 12.11.2020, ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) con atto notificato il 11.1.2021, svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 19.2.2021 ha proposto controricorso (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione,

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente (OMISSIS) denuncia nullita’ della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..

4.1. La (OMISSIS) assume che la Corte di appello abbia errato nel postulare il carattere creativo dell’immagine senza in alcun modo indicare il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e rendere cosi’ percepibile il fondamento della decisione.

4.2. In seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non e’ piu’ deducibile quale vizio di legittimita’ il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Tale obbligo e’ violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perche’ perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, cosi’, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullita’ processuale deducibile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020; Sez. 6 – 5, n. 13977 del 23.5.2019; Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25.9.2018; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014).

4.3. Nel caso di specie la Corte di appello e’ partita dall’esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creativita’, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, articolo 1 non coincide con quello di creazione, originalita’ e novita’ assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettivita’ appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’articolo 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Di conseguenza la creativita’ non puo’ essere esclusa soltanto perche’ l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creativita’ non e’ costituita dall’idea in se’, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettivita’, di modo che la stessa idea puo’ essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creativita’ soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).

4.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l’opera e’ creativa allorche’ esprime una idea originale, proveniente solo dall’ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l’immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, percio’ meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo (pag.11, primo periodo).

La Corte di appello, poi, ha rafforzato tale valutazione, dando conto dell’ampia valorizzazione impressa all’opera da parte della stessa (OMISSIS) in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali. Ha infine considerato quale ulteriore indizio confirmativo il grado di notorieta’ raggiunto dall’opera sul web, dando conto di visualizzazioni, preferenze e commenti.

4.5. La motivazione e’ pertanto esistente e non meramente apparente e rende ragione del percorso seguito dai giudici genovesi: l’opera non e’ una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione; la stessa (OMISSIS) l’ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione; gli utenti hanno reagito positivamente con acquisizione di un buon grado di notorieta’.

4.6. V’e’ ancora da aggiungere che la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalita’ e della creativita’, consistente non gia’ nell’idea che e’ alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettivita’, presupponendo che l’opera rifletta la personalita’ del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimita’ soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).

5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2575 e 2576 c.c. e alla L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 1, 2 e 6.

5.1. La (OMISSIS) si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.

La ricorrente sostiene che l’opera dell’arch. (OMISSIS) e’ una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. “frattale”, ossia caratterizzata da autosimilarita’, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed e’ stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer.

5.2. Il motivo appare inammissibile, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, perche’ volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimita’ una questione nuova non trattata nel giudizio di merito.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimita’, onde non incorrere nell’inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016).

5.3. La questione e’ nuova perche’ non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l’avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello.

Non e’ certamente sufficiente a tal fine l’ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, e’ pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creativita’ che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (cfr ricorso, pag.17), se, com’e’ avvenuto nel caso concreto, la (OMISSIS) non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione.

E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa.

Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessita’ di affrontare in questa sede i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital articolo o computer art) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. dell’articolo 97 disp. att. c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..

6.1. In particolare, la ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello abbia reputata provata la paternita’ dell’immagine in capo all’arch. (OMISSIS) sulla base di documentazione estranea al processo e reperita dal giudicante sulla rete telematica di propria iniziativa.

6.2. Secondo la (OMISSIS), il giudice si sarebbe sobbarcato, in contrasto con il divieto di utilizzo di scienza privata, una indagine sul web, che sarebbe spettata all’attrice, per accertare la riconducibilita’ dell’opera all’arch. (OMISSIS) sulla base di siti internet di immediato reperimento e di informazioni anteriori al festival di Sanremo del 2016 per cui e’ causa.

Cosi’ facendo, la Corte avrebbe violato sia il divieto di scienza privata, sia il principio di disponibilita’ delle prove, sia in ultima analisi le regole del giusto processo.

6.3. Il motivo e’ inammissibile.

La Corte di appello ha fondato il proprio accertamento di fatto sulla paternita’ dell’opera in capo all’attrice sulla base di una pluralita’ di prove univocamente convergenti: le stampe dei siti Internet prodotte dall’attrice (doc. 2 e 3), la ricerca on line effettuata dal Tribunale, la copertina di un libro edito da (OMISSIS) che riporta l’opera attribuita espressamente a (OMISSIS) (doc. 19 attrice), l’immagine prodotta da (OMISSIS) e associata allo pseudonimo ((OMISSIS)) della (OMISSIS) (doc. 10 (OMISSIS)).

Fa quindi difetto il requisito della decisivita’ della prova asseritamente illegittimamente acquisita poiche’ la Corte di appello ha fondato la propria decisione sul punto sulla base di altre tre prove ritenute convergenti.

Ne’ certamente le contestazioni, oltretutto sommamente generiche, di tali altre evidenze probatorie, formulate dalla (OMISSIS) in nota 3 di pag.20 del ricorso, possono consentire a questa Corte di ingerirsi nell’accertamento di fatto espletato dal giudice di merito e di ribaltarne le conclusioni.

6.4. In secondo luogo, la ricerca on line menzionata dalla Corte di appello e’ stata eseguita dal Tribunale.

Il ricorso non da’ assolutamente conto di presupposti e modalita’ con cui il Tribunale avrebbe condotto la predetta ricerca on line, che per quanto e’ dato sapere ben avrebbe potuto essere condotta nel contraddittorio o su richiesta delle parti o ancora per verificare de visu una evidenza probatoria segnalata dalle parti; cosa questa tanto piu’ grave, visto che la controricorrente assume che il Tribunale abbia semplicemente verificato i siti indicati da entrambe le parti (controricorso, pag.39).

Tantomeno la ricorrente da’ conto del contenuto della sentenza di primo grado sul punto e riferisce di aver proposto al riguardo un motivo di impugnazione circa l’inammissibilita’ dell’acquisizione della predetta prova.

Il che vizia di inammissibilita’ il mezzo per non autosufficienza.

7. Il ricorso deve quindi esser complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 10.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione € (min €1.00)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.