La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia.

Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|11 marzo 2021| n. 4361

Data udienza 27 febbraio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Pedrelli Presidente

Dott. Fausto Basile Giudice

Dott. Alfredo Landi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 63504/2017 R.G.A.C. vertente

TRA

Eu.Ca.,

elettivamente domiciliato in Roma, Largo (…), presso lo studio dell’avv. Fe.Fe., nonché rappresentato e difeso dall’avv. Eu.Fe. in virtù di procura allegata telematicamente all’atto di citazione;

ATTORE

E

Li. s.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t. Gi.Is., elettivamente domiciliata in Roma, viale (…), presso lo studio dell’avv. Cr.Pe., nonché rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Me. (Foro Crotone) in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO: diritto d’autore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eu.Ca. conveniva in giudizio la Li. s.r.l. chiedendo:

in via principale, di accertare che la fotografia in discussione rivestiva carattere di opera fotografica ex art. 2 L. 633/41;

di accertare la responsabilità esclusiva della Li. S.r.l. per violazione del diritto d’autore insistente sulla medesima fotografia ex art. 2 L. 633/41 e del diritto morale d’autore ex art. 20 L. 633/41 con riferimento alle condotte contestate;

per l’effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti da esso attore, in qualità di titolare del diritto di utilizzazione economica leso, per l’importo di Euro 1.100,00, o per la diversa somma accertata anche secondo equità;

in via subordinata, di accertare la responsabilità esclusiva della Li. s.r.l. per violazione degli artt. 87 e 88 L.d.A. e, per l’effetto, di condannare la società convenuta al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dall’attore, in qualità di titolare del diritto di utilizzazione economica leso, per l’importo di Euro 550,00, oltre accessori, o per la diversa somma determinata anche secondo equità;

in ogni caso, di ordinare che la sentenza fosse pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più quotidiani, riviste di settore locali e/o nazionali, ed anche ripetutamente, a spese della parte soccombente.

La Li. s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le domande attoree o, in subordine, di rigettare la domanda di risarcimento dei danni o, in via ulteriormente subordinata di commisurare il riconoscimento delle richieste risarcitorie nella quantificazione ritenuta di giustizia.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.

Nel merito, si rileva come la condotta lesiva contestata dalla parte attrice era la pubblicazione senza autorizzazione, sulla pagina (…) della società convenuta, della fotografia da esso scattata raffigurante una zona del centro storico della città di Frosinone ripresa in orario notturno ed a colori.

In particolare detta foto, come dedotto dalla stessa parte convenuta, era stata pubblicata in occasione dell’avvio di una partnership della società Li. con una gioielleria di Frosinone.

Nel merito, va considerato, innanzitutto, che la disciplina della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche contempla attualmente tre ipotesi:

1) le opere d’ingegno che ricadono sotto la previsione dell’art. 2 n. 7 L. D.A. e che godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 112 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.;

2) le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 887 e ss. L. D.A., come tipici diritti connessi;

3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art. 87, 2 comma L.D.A.

Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990, Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992, Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000 ), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe.

La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/2).

Nel caso in esame, si ritiene che la fotografia in oggetto non abbia carattere creativo poiché, per quanto dalla foto emerga una cura nell’inquadratura del centro storico di Frosinone, la capacità di cogliere in modo efficace l’oggetto fotografato e l’utilizzazione di tecniche che fanno in modo che l’oggetto riprodotto sembri quasi una dipinto invece che una foto, si ritiene che da detti elementi non possano trarsi quei caratteri di originalità e creatività tali da farli ritenere prevalenti sull’aspetto tecnico utilizzato per realizzare la fotografia medesima.

Si ritiene, invece, che le suddette qualità della foto la rendano non una mera foto di oggetti materiali e che sia, quindi, inquadrabile tra le opere fotografiche tutelabili ex art. 87 e seguenti LDA, in considerazione della ricerca della qualità dell’inquadratura e dell’effetto cromatico scaturente dall’elaborazione tecnica della foto.

La parte attrice ha allegato la foto in questione riportante alla base l’indicazione (…), indicazione che consentiva l’identificazione dell’autore e di verificare tutti i dati relativi alla foto.

L’art. 88 LDA prevede che “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia” diritto che non si perde solo per il fatto che l’autore avesse concesso l’utilizzazione della foto ad altri soggetti tra cui un altro fotografo.

A conferma di ciò, va evidenziato che l’art. 89 LDA collega la presunzione della cessione dei diritti di sfruttamento della fotografia alla cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia e non nel caso di cessione gratuita o a titolo oneroso del diritto di utilizzare la foto medesima.

Lo stesso articolo 88 LDA prevede la possibilità di sfruttamento della foto del terzo quando sia stato il committente della foto ed abbia versato un equo compenso al fotografo.

Si ritiene, quindi, che la pubblicazione della fotografia in discussione abbia comportato la lesione del diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, riconosciuto dall’art.88 LDA all’autore, e la conseguente lesione dei diritti patrimoniali naturalmente connessi al predetto diritto di utilizzazione.

La circostanza che la società convenuta abbia tratto la foto su una pagina (…) dell’ACLI di Frosinone che non conteneva l’indicazione del sito dell’autore (a seguito di probabile taglio della parte inferiore della foto) non esclude la responsabilità della società convenuta la quale, prima di utilizzare la fotografia tratta su pagine internet che non garantiscono che le foto ivi pubblicate non siano oggetto di diritti autoriali, doveva effettuare adeguati accertamenti al riguardo.

Il Tribunale ritiene, poi, che anche l’autore delle fotografie non creative goda di un diritto morale connesso o, quantomeno, un diritto alla paternità in considerazione del generale diritto di ogni individuo alla paternità delle proprie azioni, nonché in considerazione della tutela prevista per il fotografo dagli artt. 87 e segg. LDA.

In particolare, l’importanza che emerge dall’art.90 comma I, LDA, della presenza sulla foto del nome dell’autore, nonché la necessità, prevista dall’art.91 LDA, dell’indicazione del nome dell’autore, se risulta sulla foto riprodotta, in caso di riproduzioni fotografiche in antologie per uso scolastico o, comunque, per uso scientifico e didattico e l’analoga previsione contenuta nell’at.98 LDA in caso di ritratto fotografico, consentono di ritenere la rilevanza giuridica del diritto alla paternità anche nel caso dell’autore di fotografie non creative.

Riguardo, poi, alla concreta lesione del diritto alla paternità, questo Tribunale ritiene di condividere la giurisprudenza della Suprema Corte (espressa in tema di diritto morale d’autore – Cass., Sez. I, sent. n. 18220/2019) che considera come il diritto di rivendicare la paternità dell’opera” consiste non soltanto in quello di impedire l’altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato”.

Ritenuta assorbita ogni altra questione, considerato, per quanto detto, la responsabilità della parte convenuta, la stessa va condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla parte attrice.

In relazione alla determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, va premesso che il valore della foto non può essere equiparato a quelle consistenti in mere foto panoramiche di centri storici di città, in considerazione al particolare lavoro effettuato sulla foto, sopra evidenziato, al fine di valorizzare l’immagine in esso ritratta.

Rilevato, poi, il limitato utilizzo della foto in termini temporali e considerata l’esigenza di evitare che l’utilizzatore abusivo si possa avvantaggiare del suo comportamento illecito e la necessità di non equiparare la condotta lecita con la condotta illecita, si ritiene congrua la somma richiesta da parte attrice per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale indicata in Euro 550,00, somma da ritenersi già attualizzata.

Su detto importo sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Pertanto, la parte convenuta va condannata, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, dell’importo già attualizzato di Euro 550,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Ritenuta la limitata durata della violazione dedotta si ritiene di non accogliere la richiesta di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione che ha funzione prevalentemente sanzionatoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all’effettivo valore della causa (e quindi tenuto conto della somma concretamente liquidata a titolo di danno).

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertato l’illegittimo utilizzo ad opera della parte convenuta della fotografia scattata dalla parte attrice in questione, condanna la Li. s.r.l. al pagamento, in favore di Eu.Ca., dell’importo, già attualizzato di Euro 550,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; rigetta la residua domanda attorea;

condanna la Li. s.r.l. alla rifusione, in favore di Eu.Ca., delle spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro 743,00,di cui Euro 630,00, per compensi ed Euro 113,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2021.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.