in tema di successione c.d. necessaria, il diritto di abitazione ed uso spettante al coniuge superstite, ex art. 540 c.c., comma 2, non incide in termini quantitativi sulla determinazione dell’asse (che, com’è evidente, comprende anche il diritto in questione), occorre calcolare in primo luogo la disponibile sul patrimonio relitto, comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà, ai sensi dell’art. 556 c.c., e, quindi, determinare la quota di riserva.

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Eredità e successione ereditaria

Corte d’Appello Milano, Sezione 2 civile Sentenza 7 settembre 2017, n. 3872

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Angiola Sbordone Presidente

Gabriella Schiaffino Consigliere

Maria Grazia Federici Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2763/2016 promossa in grado d’appello

DA

BO.GI. (…), con il patrocinio dell’avv. GI.RO., elettivamente domiciliata in VIA (…) 20145 MILANO presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO

BR.AN. (…) E BR.GI.

(…), con il patrocinio dell’avv. GI.MU., elettivamente domiciliate in CORSO (…) 20122 MILANO presso il difensore

APPELLATE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l’11.2.2013, Br.An. e Br.Gi., in quanto legittime eredi del padre Br.Ot., che aveva disposto per testamento del proprio patrimonio in favore della seconda moglie Bo.Gi., chiedevano fosse dichiarato nei confronti di quest’ultima il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell’equivalente monetario della quota ereditaria loro spettante ex lege, con conseguente condanna della signora Bo. alla corresponsione di tale importo, “al netto di un congruo contributo per aver partecipato al pagamento del mutuo ” gravante sull’immobile (casa di abitazione) caduto in successione.

Costituendosi, Bo.Gi. contestava l’avversa pretesa ed, eccependo preliminarmente la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, chiedeva il rigetto della domanda, siccome infondata, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Ot.Br. e l’assegnazione in proprio favore, quale moglie convivente del defunto, dell’unico lotto costituito dall’abitazione comune, con diritto all’usufrutto vedovile e con riserva di agire in separato giudizio per la ripetizione dell’importo complessivo di Euro 54.044,48, comprendente spese di mutuo (Euro 35.658,95), spese condominiali (Euro 8.683,74) e spese funerarie (Euro 9.701,79).

Nel corso della fase cognitiva, veniva espletata CTU per la stima dell’immobile caduto in successione.

La causa, trattenuta una prima volta in decisione, era rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale del 4.6.2015 per integrazione della consulenza.

Precisate nuovamente le conclusioni, il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, pronunciava quindi la sentenza n. 876/2016, così decidendo:

“I. Accerta che le disposizioni testamentarie di Br.Ot. sono lesive della quota riservata per legge alle attrici e che tale lesione è determinata nella misura del 40% del valore del bene immobile oggetto del testamento con corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius;

Determina in Euro 24.853,88 l’equivalente monetario della quota ereditaria spettante alle attrici;

III. Condanna Bo.Gi. a corrispondere a titolo di conguaglio monetario l’importo di Euro 24.853,88;

Condanna Bo.Gi. a pagare alle attrici le spese di lite che si liquidano in Euro

458,00 per spese ed Euro 9.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso spese forfetarie ed oltre oneri accessori di legge;

Pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in corso di causa in Euro 190,00 a titolo di spese ed Euro 1950,00 a titolo di onorari, oltre oneri accessori, a carico solidale delle parti, in ragione delle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni

Proponeva appello Bo.Gi., lamentando erroneità della decisione quanto:

– alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di mutatio libelli;

– alla mancata considerazione dei riflessi giuridici generati dal contratto preliminare con cui il defunto marito si era impegnato a trasferirle il 50% della proprietà del l’appartamento (di cui era intestatario esclusivo) all’estinzione del mutuo;

– all’interpretazione degli artt. 540, 542, 720 e 728 c.c., nonché all’apprezzamento delle risultanze della CTU;

– al regolamento delle spese di lite.

Chiedeva quindi che, in riforma dell’impugnata sentenza e respinte le domande di parte avversa, fosse dichiarata la propria qualità di erede e, dato l’esito della CTU, si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Ot.Br., assegnando l’unico lotto in proprio favore, quale moglie convivente del defunto, con diritto all’usufrutto vedovile. Si riservava inoltre di agire in separato giudizio al fine di ripetere “l’importo complessivo di Euro 35.658,95”, per spese di mutuo, spese condominiali e spese funerarie, salva la parte di debito già accertata nel corso del giudizio di primo grado.

Le appellate Br.An. e Br.Gi., costituendosi, insistevano per il rigetto dell’appello, evidenziandone l’infondatezza in fatto e in diritto.

Alla prima udienza del 2.11.2016 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.3.2017 e in tale data veniva trattenuta in decisione dalla Corte, con assegnazione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 – 352 per il deposito delle comparse conclusioni e delle relative memorie di replica.

L’appello è infondato e va respinto.

Con il primo motivo, Bo.Gi. denuncia Terrore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Monza per avere considerato ritualmente formulate ab initio, nell’interesse di Br.An. e Br.Gi., le domande di riduzione e di divisione ereditaria, rispetto alle quali era stata tempestivamente sollevata eccezione di inammissibilità sotto il profilo della mutalio libelli.

Si tratta di critica non condivisibile.

Nell’atto di citazione in data 28.1.2013 le odierne appellate (attrici in primo grado) affermano inequivocabilmente di ritenere il testamento redatto dal padre Br.Ot. il 26-27 febbraio 2004 e pubblicato il 6.4.2006 come integrativo di “una lesione della quota di legittima riservata alle figlie legittime” (pari al 50%), avendo egli “disposto dei propri beni oltre la quota disponibile

La conseguente richiesta di condanna della signora Bo.Gi. alla corresponsione dell’importo equivalente alla quota ereditaria di loro spettanza, in quanto fondata sul presupposto che le disposizioni testamentarie risultino lesive dei loro diritti di riservatane, non può dunque che riguardarsi quale domanda di riduzione e reintegra nella quota di riserva inevitabilmente implicante l’impugnazione del testamento.

Il che induce ad escludere che possa configurarsi come idonea a mutare o ad ampliare il thema decidendum, tanto da soggiacere alle preclusioni previste per le domande nuove, la successiva precisazione della domanda contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. I c.p.c., in cui ci si limita a richiedere che il testamento olografo in questione sia dichiarato “illegittimo … nella misura in cui lo stesso lede il diritto delle attrici a succedere al de cuius quali eredi legittime, determinandone la relativa quota, pur nel rispetto della disponibile.

Il secondo motivo si fonda sul riferimento all’esistenza del contratto preliminare stipulato il 26.2.2002, in forza del quale Br.Ot., unico intestatario dell’appartamento in Cinisello Balsamo – Viale (…), acquistato nel 1999 (quando già era convivente con la signora Bo.) ed adibito a casa coniugale, si era impegnato a vendere a Bo.Gi. il 50% di tale immobile dopo l’estinzione (nel febbraio 2009) del mutuo acceso sullo stesso, essendo il corrispettivo costituito dal contributo della signora Bo. al rimborso delle relative rate in misura del 50% e con l’ulteriore previsione che, in caso di premorienza, gli aventi causa del signor Br. avrebbero dovuto riconoscere a Bo.Gi. quanto dalla medesima versato, detratto un 30% a titolo di concorso per l’uso abitativo dell’immobile.

Secondo la prospettazione dell’appellante, “la sentenza ignora e mortifica i riflessi giuridici che tale accordo ha generato”.

La critica non merita di essere condivisa.

E’ un dato di fatto che Br.Ot. sia morto prima dell’estinzione del mutuo sulla casa e che sia perciò sempre rimasto esclusivo proprietario dell’immobile.

Sebbene dunque sia chiara la sua volontà, espressa nella scheda testamentaria redatta il 26.2.2004 e ribadita nella scheda in data 27.2.2004, di chiamare a succedergli esclusivamente la moglie, tanto da giungere a “donarle”, con lo stesso testamento, il 50% dell’immobile in questione (evidentemente sull’erroneo presupposto che ella fosse già proprietaria del restante 50%), non v’è dubbio che tale volontà si ponga in contrasto con il divieto per il testatore di ledere la quota riservata ai soggetti legittimari, nella specie da identificarsi con le figlie Br.An. e Br.Gi.

Queste ultime, a norma dell’art. 542 c.c., concorrendo con il coniuge, devono vedersi riconosciuto il diritto a succedere nel patrimonio paterno per la quota del 50%, mentre al coniuge è riservato il 25%, essendo di conseguenza la quota disponibile pari al 25%.

Tale quota deve certamente essere destinata alla Signora Bo., nel rispetto della volontà del testatore, ma al contempo è indubbio che debba intervenire una riduzione delle disposizioni testamentarie in modo da reintegrare le figlie nella quota loro riservata.

Del tutto condivisibile è dunque la decisione assunta dal Tribunale di Monza sotto il profilo in esame.

Nella determinazione in concreto del quantum di spettanza delle signore Br., secondo quanto denunciato dall’appellante con la formulazione di ulteriore motivo, il Giudice di prime cure sarebbe in ogni caso incorso nell’erronea interpretazione sia degli artt. 540, 542, 720 e 728 c.c., che delle risultanze della CTU.

La sentenza oggetto di gravame si sottrae tuttavia anche a tale censura.

Afferma la signora Bo. che il riconoscimento del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso degli arredi ivi contenuti, stabilito dall’art. 540 c.c., comma 2, in favore del coniuge superstite, non giustificherebbe l’insorgenza in capo a quest’ultimo di oneri economici, derivanti dall’uso di tali beni ereditari, a favore degli altri coeredi pretermessi.

In senso contrario si rileva tuttavia come, nel caso di successione necessaria, quale nella specie ricorre, la normativa risulti chiaramente ispirata all’intento di evitare che il riconoscimento dei diritti di abitazione e di uso finisca per comprimere la quota di legittima riservata al coniuge e, a ardori, la quota riservata ai figli.

Infatti, secondo la previsione dell’art. 540 c.c., comma 2, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata a norma dell’art. 556 cod. civ., mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, se anche questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari.

Poiché dunque, in tema di successione c.d. necessaria, il diritto di abitazione ed uso spettante al coniuge superstite, ex art. 540 c.c., comma 2, non incide in termini quantitativi sulla determinazione dell’asse (che, com’è evidente, comprende anche il diritto in questione), occorre calcolare in primo luogo la disponibile sul patrimonio relitto, comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà, ai sensi dell’art. 556 c.c., e, quindi, determinare la quota di riserva.

Stabilita poi la quota del coniuge a norma dell’art. 540 c.c., comma 1, e dell’art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile.

Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso vanno, anzitutto, ad incidere sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile, e, se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass. 6 aprile 2000, n. 4329).

Il Tribunale di Monza ha fatto corretto governo di tali principi, pur giustificandone l’applicazione con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, 27 febbraio 2013, n. 4847, che invece ha riguardo non alla successione intestata, ma alla sola successione legittima (nella quale “non si pone in radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto dell’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge”), rispetto alla quale, ferma restando la spettanza in favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540 c.c., comma 2, “il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.

Nel caso in esame (di successione c.d. necessaria), poiché il diritto di abitazione ed uso spettante al coniuge, ex art. 540, comma 2, cit. non riverbera in termini quantitativi sulla determinazione dell’asse relitto, è corretto partire dal valore del compendio ereditario, pari ad Euro 68.000,00, come quantificato dal C.TU (con criteri di stima esenti da possibili censure) alla data di apertura della successione.

Rispetto a tale valore, la quota delle figlie, a norma dell’art. 540 c.c., si computa nel 50% (Euro 34.000,00), mentre quella del coniuge, a norma dell’art. 540 c.c., comma 1, e dell’art. 542 c.c., si computa nel 25% (Euro 17.000,00)

A tale ultima quota, vanno aggiunti i diritti di abitazione e di uso, il cui valore risulta anch’esso correttamente rapportato dal Tribunale alla data di apertura della successione (aprile 2005) e all’età – all’epoca – dell’appellante (solo per errore materiale indicata in 68 anni, anziché in 58), con conseguente quantificazione dello stesso in Euro 40.800,00.

Non essendo la disponibile ( Euro 17.000,00) manifestamente sufficiente, i diritti di abitazione e di uso vanno dunque a gravare sulla quota di riserva della signora Bo. (Euro 17.000,00) e, poiché neppure tale quota si dimostra sufficiente, tali diritti vanno ulteriormente a gravare (in misura di Euro 6.800,00) sulla riserva delle figlie totalmente pretermesse Br.An. e Br.Gi. (Euro 34.000,00), con conseguente sacrificio di tale quota in ragione di Euro 27.200,00 (Euro 34.000,00 – Euro 6.800,00).

Poiché tale importo corrisponde al 40% del valore attuale dell’immobile, correttamente il Tribunale ha riconosciuto il diritto di Br.An. e Br.Gi. ad essere reintegrate nella quota di riserva per l’importo complessivo di Euro 32.000,00, appunto corrispondente al 40% del valore attuale dell’immobile quantificato dal CTU in Euro 80.000,00.

Né è censurabile, sotto il profilo di un eventuale vizio di ultrapetizione, siccome denunciato dall’appellante, la decisione ulteriormente assunta dal Tribunale di decurtare tale importo “della quota parte delle spese condominiali e delle spese di mutuo sostenute per intero dalla convenuta (Euro 10.089,24 per spese di mutuo ed Euro 1556,88 per spese condominiali secondo i conteggi eseguiti dal consulente e non contestati dalle pari), pari ad Euro 11.646,72”, avendo Br.An. e Br.Gi. richiesto fin dalla propria costituzione in giudizio la condanna di controparte alla corresponsione dell’equivalente monetario della quota loro spettante “al netto di un congruo contributo per aver partecipato (la signora Bo., n. d.E.) al pagamento del mutuo di cui in narrativa”, ancorché l’odierna appellante abbia invece dichiarato di voler definire la questione relativa a dette spese in separato giudizio.

Correttamente f importo spettante alle appellate è stato dunque ridotto ad Euro 20.350,88 in presenza di apposita domanda ed altrettanto correttamente a tale importo è stata aggiunta la somma di Euro 4.500,00, corrispondente al 50% del saldo del c/c (Euro 9,000,00) del defunto Br.Ot. al momento della morte e che la signora Bo. assume – senza peraltro in alcun modo dimostrarlo – di avere destinato al pagamento delle spese funerarie.

Deve quindi in definitiva confermarsi la condanna dell’appellante alla corresponsione in favore di Br.An. e di Br.Gi. dell’importo di Euro 24.853,88 per i titoli dedotti nel presente giudizio.

Con la proposizione di un ultimo motivo, l’appellante si duole infine della condanna al pagamento integrale delle spese di lite, inflitta a suo carico dal primo Giudice.

Tale condanna trova tuttavia piena giustificazione nell’applicazione del principio di soccombenza, attesa la ritenuta infondatezza delle tesi difensive sviluppate dalla signora Bo. rispetto alla legittima pretesa avanzata nei suoi confronti dalle sorelle Br..

Respinto l’appello anche sotto tale profilo, l’impugnata sentenza n. 876/2016 emessa dal Tribunale di Monza in data 10 marzo 2016/ 6 aprile 2016 deve dunque trovare integrale conferma.

La reiezione del gravame comporta condanna dell’appellante, in applicazione del disposto dell’articolo 91 c.p.c., a rifondere in favore delle appellate le spese del presente grado, come in dispositivo liquidate tenuto conto del valore della controversia e della mancanza di fase istruttoria.

Bo.Gi., in quanto soccombente, deve dichiararsi anche tenuta al versamento di somma pari all’importo del contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando; ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) respinge l’appello proposto da Bo.Gi. nei confronti di Br.An. e Br.Gi. e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza n. 876/2016 emessa dal Tribunale di Monza in data 10 marzo 2016/ 6 aprile 2016;

2) condanna l’appellante Bo.Gi. a rimborsare in favore di Br.An. e Br.Gi. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro

3.777,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Bo.Gi., di somma pari all’importo del contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2017.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.