Indice dei contenuti
il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma 2 del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Tribunale Velletri, Sezione 2 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 1908
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. SECONDA CIVILE
Il Presidente di sezione Dr. Marcello Buscema, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6543 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2008, decisa all’udienza del giorno 11 settembre 2018 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
– (…)
elettivamente domiciliato in Velletri, via (…) presso lo studio dell’avv. Ro.Di. che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione
PARTE APPELLANTE
E
– (…) – contumace
– (…) SpA, in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Borgo (…) presso lo studio degli avv. Gi.Ca. e Ma.Ca. che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello Giudice di Pace di Velletri.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 (…) ha impugnato la sentenza n. 617/07 emessa il 3/10/2007 e depositata il 5/11/2007 con la quale il Giudice di Pace di Velletri ha deciso, rigettandola, la sua domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro accaduto il 16/7/2004 in V., via (…) all’interno del complesso condominiale “(…)” allorquando la sua autovettura (…) tg. (…) veniva a collisione con il veicolo (…) tg. (…) di proprietà di (…) con alla guida (…).
2 Con l’odierno gravame l'(…) ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi all’esclusiva colpa dell’appellante e, al riguardo, ha dedotto che la stessa dinamica ricostruita in corso di causa portava ad affermare, al contrario, che la sua autovettura, nel percorrere la carreggiata di marcia, aveva il diritto di precedenza rispetto alla strada laterale dalla quale proveniva l’altro veicolo.
3 Si è costituita nell’odierno giudizio la compagnia assicuratrice dell’autovettura del (…), la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza.
4 Ciò brevemente premesso in fatto, va scrutinata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello.
A tale riguardo, occorre precisare che la sentenza qui gravata, nel ricostruire i fatti salienti dell’incidente, ha precisato che la fattispecie non poteva ricondursi nell’ambito della disciplina contenuta negli artt. 122 e 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, poiché l’evento era accaduto all’interno di aree private e non su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, conseguendone la carenza di azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della società assicuratrice.
Contro tale decisione la parte appellante non ha spiegato alcun motivo di impugnazione e, pertanto, la domanda proposta in primo grado contro detta compagnia, in virtù dell’art. 346 c.p.c., deve intendersi rinunciata.
Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della compagnia non coglie nel segno, per due ordini di ragione.
In primo luogo, il testo dell’art. 342 del codice di rito vigente alla data di proposizione dell’appello (2008), recitava, testualmente, che: “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163” – norma poi sostituita dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012 – derivandone che l’atto qui scrutinato deve ritenersi conforme a tale disposizione in quanto contiene sia l’esposizione sommaria dei fatti che il motivo specifico dell’impugnazione.
Rispetto a quest’ultimo requisito la difesa dell’appellante ha ben chiarito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, recriminando l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di pace nell’affermare la sua responsabilità nella causazione del sinistro a fronte di una dinamica che, al contrario, avrebbe dovuto portarlo a riconoscere come esclusivo responsabile il conducente dell’altra vettura.
In secondo luogo, è comunque assorbente il rilievo che la difesa della compagnia, alla luce della mancata impugnazione del capo di sentenza che ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell'(…) a proporre domanda diretta, non abbia alcun interesse a contraddire rispetto all’unico motivo di impugnazione che, come già evidenziato, è rivolto esclusivamente contro la sola posizione del (…), quale proprietario del veicolo coinvolto nella collisione.
5 Entrando nel merito, ritiene questo Giudice di dover confermare la sentenza, anche se con diversa motivazione.
La collisione tra i due veicoli, come rappresentato dalle parti e come confermato dai testi escussi ((…), (…) e (…)), è avvenuta ad un incrocio tra due strade interne al complesso residenziale, prive di segnaletica stradale e il punto d’urto tra i mezzi, per quanto emerge dalle deposizioni e dai danni subiti, può collocarsi in prossimità della linea di intersezione delle due strade, quella percorsa dalla (…) con a bordo la teste (…) e l’altra percorsa dal furgone (…) con alla guida il teste (…).
Esclusa la presenza di una strada principale e di una strada secondaria, perché non risultante dalle carte processuali (tale dato è stato riferito solo dalla teste (…) e, non essendo una mera circostanza fattuale, deve ritenersi del tutto inconferente), l’art. 145, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede che “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Come la Cassazione ha avuto modo di precisare, “tale disposizione si rivolge a tutti i conducenti, anche al conducente favorito: il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma, recata dal comma 2 del medesimo art. 145, che impone di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione (Cass., 13 luglio 2006, n. 15928; Cass., 27 giugno 2000, n. 8744; nonché, nel vigore dell’art. 105 del codice della strada previgente, che recava una norma di analogo tenore, Cass., sez. III, 8 settembre 1986, n. 5480).
Questa norma di comportamento presuppone che ogni veicolo, incluso quello del conducente col diritto di precedenza, nell’avvicinarsi all’intersezione, debba tenere una condotta di guida e una velocità tali da consentirgli un tempestivo rallentamento o un’adeguata manovra di emergenza, a fronte dell’avvistamento dell’irregolare sopraggiungere di un altro veicolo, il quale, a sua volta, non rallenti la corsa e violi l’obbligo di dare la precedenza (Cass., 6 febbraio 1978, n. 552; Cass., sez. III, 17 ottobre 1968, n. 3335).
Nel caso di specie, assodato che il veicolo dell’appellante proveniva da destra rispetto al senso di marcia dell’altro mezzo, nulla risulta per poter ritenere che il conducente del furgone (…), nell’atto di immettersi sulla strada percorsa dalla (…), abbia usato quella condotta di guida richiesta dall’art. 145 del codice della strada.
Non è del tutto vero che il teste (…) abbia dichiarato che il veicolo del (…) procedeva a bassa velocità, come scritto nella motivazione della sentenza, ma è vero invece che la dichiarazione del teste è stata di altro tenore, e cioè che “nessuno dei due procedeva velocemente”, circostanza che, pertanto, non porta a favorire la condotta di guida della (…), ma semmai ripropone la tematica della massima prudenza che entrambi i conducenti devono usare nel momento in cui impegnano un incrocio.
Alla luce di tali elementi, dunque, si ravvisa un concorso di responsabilità tra i due veicoli, che si reputa al 50%, in applicazione della regola contenuta nell’art. 2054 c.c., operante anche per i sinistri avvenuti su aree private adibite al traffico di pedoni o di veicoli (Trib. Roma, 19 settembre 1984), non essendo stata fornita dalle parti coinvolte nell’incidente la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o di aver tenuto una condotta rispettosa delle norme del codice della strada ed esente da colpa.
6 Per quanto concerne il quantum debeatur la parte attrice ha prodotto un preventivo con data 13/3/2006 (quasi due anni dopo l’incidente) dei costi di riparazione di Euro 1.614,86 compilato dalla carrozzeria Se.Fa. (doc. 2 fasc. primo grado), mentre la prova testimoniale tesa a confermare l’entità di tali danni, richiesta in citazione e respinta dal Giudice di pace (ordinanza 27/9/2006), non è stata più invocata, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, dove l’attore si è rimesso al potere equitativo del Giudice e/o ad una eventuale CTU estimativa.
In tema, va rammentato l’orientamento della Cassazione in base al quale “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l’atto d’appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (da ultimo, Cass. n. 5028/18; Cass. n. 16886/16).
Nel caso di specie, la parte reclamante non ha neppure reiterato la prova testimoniale negata dal Giudice di pace, derivandone che l’unico dato acquisito per dimostrare l’entità del danno è rimasto il cennato preventivo che, come è noto, non costituisce prova del danno (Cass., n. 26693/13) – di recente, la Cassazione ha anche escluso valore probatorio alla fattura del carrozziere, tanto più se non accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (Cass., n. 3293/18; Cass., n. 15176/15) – ma deve essere corredato da ulteriori elementi indiziari idonei, come il listino prezzi, le fotografie del mezzo in data immediatamente successiva al sinistro e altri del genere.
Né può sopperire a tale carenza probatoria l’invocata ctu estimativa, che in questo caso sortirebbe una funzione meramente esplorativa e suppletiva dell’onere probatorio.
In definitiva, la domanda risarcitoria articolata dalla parte appellante è carente sul piano probatorio e, pertanto, l’appello va respinto.
Le spese processuali del presente grado vanno interamente compensate, tenuto conto della contumacia del (…) e della posizione della società assicuratrice, oltre che dell’accertamento della corresponsabilità del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l’appello.
2) Compensa le spese processuali.
Così deciso in Velletri l’11 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2018.