la norma che individua il foro del consumatore possa essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle societa’ di qualsiasi tipo in quanto le societa’, per definizione, non possono svolgere attivita’ che esulino dallo scopo sociale. A cio’ si aggiunga che la L. n. 27 del 2012, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|15 luglio 2019| n. 18914
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7214-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.
La Corte.
ESAMINATO
il ricorso per regolamento di competenza proposto da (OMISSIS) srls nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. avverso l’ordinanza in data 19.1.2018 con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla (OMISSIS), si spogliava della competenza indicando come giudice competente il Tribunale di Firenze, sulla base della clausola di esclusiva contenuta nelle condizioni generali di contratto allegate al contratto, articolo 12, per adesione di fornitura sottoscritto dalla societa’ con (OMISSIS);
vista la memoria difensiva di (OMISSIS) nonche’ la memoria illustrativa del ricorrente;
– rilevato che la ricorrente segnala che la clausola di esclusiva nel caso di specie sarebbe una clausola vessatoria, non predisposta in modo separato ed autonomo in modo da garantire il soffermarsi su di essa di una sufficiente attenzione da parte dell’aderente e non dotata di una adeguata doppia sottoscrizione, e afferma di aver introdotto l’azione presso il tribunale del luogo in cui ha la sede fruendo del foro del consumatore, utilizzabile anche dalla ricorrente in quanto microimpresa prevista dalla L. n. 27 del 2012, tra i soggetti tutelati, al pari dei consumatori, dalle pratiche commerciali scorrette;
vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.
RITENUTO
che il ricorso e’ totalmente carente sotto il profilo della necessaria completezza, in quanto non riproduce il testo della clausola di esclusiva, ne’ indica con precisione quali fossero state le modalita’ di sottoscrizione ne’ se essa fosse riportata insieme ad altre ma munita di una rubrica autonoma, che avrebbe comunque consentito di identificarne il contenuto;
che essa non e’ neppure adeguatamente localizzata sul modulo ove figurerebbe;
che pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere ritenuto inammissibile – come viene eccepito dalla parte resistente – per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, applicabile anche al regolamento di competenza v. Cass. n. 22576 del 2015);
che peraltro, la ricorrente indica come unico criterio di radicamento della competenza territoriale a Roma il fatto che in Roma si trovi la sede della societa’ ricorrente richiamando l’applicabilita’ del foro del consumatore, criterio di radicamento della competenza in ogni caso da escludersi, sulla base della cospicua giurisprudenza di questa Corte che chiarisce come la norma che individua il foro del consumatore possa essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle societa’ di qualsiasi tipo in quanto le societa’, per definizione, non possono svolgere attivita’ che esulino dallo scopo sociale (v. Cass. n. 21763 del 2013). A cio’ si aggiunga che la L. n. 27 del 2012, non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.