la nozione di “costruzione”, ai fini della disciplina delle distanze legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni, ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri della solidita’, della stabilita’ e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente manufatto, e cio’ indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformita’ e continuita’ della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua forma e dalla sua destinazione.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|29 maggio 2019| n. 14711

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3981-2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1007/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal Consigliere, Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi nella qualita’ di eredi legittimi del padre (OMISSIS) (deceduto il (OMISSIS)), hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1007/2014 della Corte di Appello di Catania depositata in data 8 luglio 2014.

Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre rimangono intimati, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

I. Con citazione del 2 febbraio 2006, (OMISSIS) convenne (OMISSIS) e (OMISSIS) davanti al Tribunale di Ragusa, chiedendone la condanna a rimuovere il fabbricato ad uso deposito e vano attiguo, nonche’ la tettoia, in quanto realizzati a confine tra i fondi delle parti, o comunque in violazione delle distanze minime stabilite dal regolamento edilizio comunale, in territorio del comune di (OMISSIS), (OMISSIS).

I convenuti, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, chiamarono in causa i loro danti causa (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). Con sentenza n. 562/2009 del 26 giugno 2009, il Tribunale di Ragusa condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) ad abbattere le costruzioni ed anche a rimuovere un albero, giacche’ tutti posti a distanza illegale rispetto all’immobile di (OMISSIS), ordinando altresi’ di sgomberare la stradella di accesso alla proprieta’ dello (OMISSIS) dal materiale depositato.

La causa venne rimessa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria sulla domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei venditori chiamati in garanzia.

(OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello in via principale, mentre appello incidentale formularono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

La Corte di Appello di Catania accolse soltanto in parte l’appello di (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando la domanda proposta da (OMISSIS) per lo sgombero della stradella di accesso alla sua proprieta’.

La Corte di Catania rilevo’ come, con atto del 28 novembre 1980, (OMISSIS), dante causa di (OMISSIS), avesse ceduto ai danti causa di (OMISSIS) e (OMISSIS) una porzione del suo appezzamento di terreno, comprendendo nella vendita il diritto alla utilizzazione della concessione edilizia n. (OMISSIS) del (OMISSIS), la quale prevedeva la realizzazione della costruzione ad una distanza di 5,10 metri dal confine tra i due lotti divisi, distanza inferiore a quella minima di m. 7,50 stabilita dal regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS).

I giudici di appello, ritenendo comunque estranea alla controversia in esame la legittimita’ di tale accordo, chiarirono come lo stesso fosse riferibile alla sola costruzione oggetto della concessione edilizia n. (OMISSIS) del 1980 ceduta, e non anche ad ulteriori costruzioni future, da intendere sottoposte alla regolamentazione delle distanze fissata dallo strumento urbanistico.

La Corte di Appello di Catania considero’, inoltre, come “costruzioni”, ai fini della distanza minima regolamentare, tutti i manufatti in questione (fabbricato ad uso deposito, casotto attiguo, tettoia di mq. 20,40 con fondazioni in calcestruzzo e struttura portante in legno munita di pannelli di copertura).

II. La memoria depositata dai ricorrenti in data 21 febbraio 2019 non ha osservato il termine non inferiore a dieci giorni prima dell’adunanza ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce l’omesso ed insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nonche’ la violazione dell’articolo 1362 c.c..

Secondo i ricorrenti, la Corte di Catania avrebbe superato l’eccezione in merito all’accordo operante tra le parti sulla deroga del distacco dal confine, ritenendo immotivatamente l’efficacia dell’atto limitata alla costruzione di cui alla concessione edilizia ceduta, e non estesa, percio’, alle ulteriori costruzioni realizzate successivamente.

L’atto, piuttosto, a dire dei ricorrenti, era volto alla costituzione di una servitu’ derogatoria della misura regolamentare rispetto a tutto il confine tra le due porzioni di terreno oggetto di separazione, e non soltanto ad un piccolo tratto dello stesso; la Corte avrebbe dunque dovuto accertare la comune intenzione delle parti, ex articolo 1362 c.c., attraverso l’esame dell’intero contesto contrattuale.

Il secondo motivo di ricorso denunzia “la violazione dell’articolo 873 c.c., del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, articolo 9, n. 2, della disciplina in tema di distanze integrativa di quella codicistica di cui alla tav. n. 29 del Piano Regolatore Generale del Comune di (OMISSIS) approvato con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 2 dicembre 1974, n. 183, pubblicato nella G.U.R.S. del 1 marzo 1975 n. 9, dell’articolo 100 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omesso esame, sotto un altro profilo, di un punto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, articolo 9, il quale prescrive la distanza minima che deve intercorrere tra due costruzioni, senza, pero’, nulla disporre in ordine al distacco minimo dal confine.

Avvertono i ricorrenti come l’unico riferimento alla distanza minima dal confine di 7,5 metri fosse rinvenibile nella tavola n. (OMISSIS) allegata al P.R.G. del Comune di (OMISSIS).

Si deduce altresi’ che il fondo di proprieta’ (OMISSIS) non avesse piu’ alcuna suscettibilita’ edificatoria a seguito della concessione edilizia n. (OMISSIS) del (OMISSIS), con conseguente impossibilita’ di erigere nuovi fabbricati rilevanti ai fini delle distanze tra costruzioni e percio’ pure con difetto di interesse ad agire di (OMISSIS) a far valere le violazioni oggetto del presente giudizio.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. R. Sicialiana 16 aprile 2003, n. 4, articolo 20, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. R. 14 aprile 2006, n. 15, avendo la Corte di Catania errato nel considerare quale costruzione anche la tettoia.

II. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi; essi rivelano comuni profili di inammissibilita’ e sono comunque infondati.

Nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non e’ configurabile il vizio di insufficiente esame di un fatto, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi che non puo’ ricorrere quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza lo abbia valutato in maniera diversa da quelle che erano le prospettazioni difensive, ed i corrispondenti auspici, della parte interessata.

Il ricorso fa poi riferimento a questioni di fatto o di diritto (comunque postulanti indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito e non eseguibili nel procedimento di cassazione), le quali non sono affatto affrontate dalla sentenza impugnata, ne’ sono denunciate in sede di legittimita’ sotto il profilo dell’omessa pronuncia da parte della Corte di Catania rispetto al thema decidendum ad essa devoluto in forza di specifici motivi di appello ex articolo 342 c.p.c., ovvero di utile riproposizione nel giudizio di gravame, ex articolo 346 c.p.c., di domande ed eccezioni.

Ci si riferisce al profilo della residua suscettibilita’ edificatoria della particella (OMISSIS) di proprieta’ (OMISSIS), per essere stato lo stesso interamente asservito alla costruzione di cui della concessione edilizia n. (OMISSIS) del (OMISSIS); ovvero al profilo della esclusione dalla nozione di costruzione prevista dalla legislazione regionale siciliana per le tettoie-pensiline e similari purche’ aperte almeno da un lato, assumendosi che la tettoia oggetto di causa sia aperta da tre lati.

Ora, il ricorrente per cassazione, che, come nella specie, proponga questioni giuridiche nuove – che implicano accertamenti di fatto e delle quali non si faccia menzione alcuna nella sentenza impugnata -, ha l’onere (nella specie inosservato), al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, agli effetti dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono poi fondati sull’assunto della portata derogatoria della convenzione relativa alla realizzabilita’ di una costruzione posta a distanza dal confine inferiore a quella regolamentare (ovvero dell’atto del (OMISSIS) cui si accenna in sentenza) e sugli effetti della concessione edilizia n. (OMISSIS) del (OMISSIS).

I ricorrenti intendono denunciare errori o vizi nell’interpretazione del contenuto dell’accordo e della portata dell’asservimento discendente dalla concessione edilizia, ma di tali atti non viene specificato in ricorso nemmeno minimamente il contenuto, come impone l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, al fine di orientare il giudizio di questa Corte sul riferimento documentale che sia essenziale per la verifica di fondatezza delle censure proposte.

D’altro canto, i primi due motivi di ricorso si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione dei ricorrenti e quella accolta nella sentenza impugnata circa la portata del contratto del (OMISSIS).

Per la Corte d’Appello di Catania quell’accordo, che prevedeva la realizzazione della costruzione ad una distanza di 5,10 metri dal confine tra i due lotti divisi (distanza inferiore a quella minima di m. 7,50 stabilita dal regolamento edilizio del Comune di (OMISSIS)), si riferiva alla sola costruzione oggetto dei diritti edificatori compresi nella concessione edilizia n. (OMISSIS) del (OMISSIS), rimanendo in ogni caso soggette alle distanze dello strumento urbanistico vigente eventuali ulteriori costruzioni future.

I ricorrenti propongono che i contraenti volessero, in realta’, costituire una servitu’ derogatoria della distanza regolamentare rispetto all’intero confine tra i due fondi confinanti.

L’interpretazione di un contratto, come di ogni atto di autonomia privata, configura, pero’, un’attivita’ riservata al giudice di merito, ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o per nullita’ della sentenza, ex articolo 132 c.p.c., n. 4, se nella stessa sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

I ricorrenti, invece, postulando che la Corte di Catania dovesse accertare la comune intenzione delle parti, non precisano il modo e le considerazioni attraverso i quali la Corte d’Appello se ne sia discostata, ne’ trascrivono il testo della regolamentazione pattizia in contestazione, in modo da consentire una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorso pretende di attribuire.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicche’, quando di una clausola siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. Sez. 1, 22/02/2007, n. 4178).

Peraltro, per mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non e’ sufficiente una scrittura unilaterale del proprietario del fondo vicino che autorizza la corrispondente servitu’, ma e’ necessario un contratto – essendo inidoneo, per i diritti reali, un atto ricognitivo – che dia luogo alla costituzione di una servitu’ prediale, ex articolo 1058 c.c., risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l’immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio (arg. da Cass. Sez. 2, 29/04/1998, n. 4353).

Ed allora, per l’esistenza di una valida volonta’ costitutiva di servitu’ in deroga alle distanze delle costruzioni o vedute, pur non occorrendo alcuna formula sacramentale, e’ comunque indispensabile che detta volonta’ sia deducibile da una dichiarazione scritta da cui risultino i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l’accordo faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che cosi’ acquista la facolta’ di invadere la sfera esclusiva del fondo servente (cfr. Cass. Sez. 3, 29/01/1982, n. 577; Cass. Sez. 2, 14/06/1976, n. 2207; Cass. Sez. 2, 19/06/1984, n. 3630).

La Corte di Appello di Catania ha negato l’univocita’ dell’esistenza di un generale accordo tra le parti, in deroga alle distanze legali, operante per l’intero confine tra i fondi in questione, in forza del contratto del (OMISSIS), e l’indagine sull’effettiva volonta’ dei contraenti in ordine all’eventuale costituzione di una servitu’ prediale, ovvero sulla individuabilita’ del fondo dominante, di quello servente e del contenuto dell’assoggettamento di quest’ultimo all’utilita’ del primo, costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’ se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Per altro verso, i ricorrenti non considerano che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre le deroghe pattizie sono consentite relativamente alle norme sulle distanze di cui all’articolo 873 c.c., dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi dei singoli, non altrettanto puo’ dirsi in relazione alle disposizioni regolamentari in materia di distanze, poiche’ in tal caso la concessa azione di riduzione in pristino e’ volta a mantenere in vita un potere privato, concorrente con quello amministrativo, idoneo ad assicurare, attraverso la rimozione dell’opera illegittima, lo stesso risultato pratico perseguibile con i propri mezzi dalla P.A. e la completa attuazione dell’interesse generale alla realizzazione del modello urbanistico prefigurato: cio’ a maggior ragione quando la norma regolamentare imponga di calcolare la distanza dal confine tra i fondi.

Ne consegue che, ove pure l’atto del (OMISSIS) fosse inteso come esplicitante la volonta’ delle parti di derogare alle norme in tema di distanze dal confine contenute nel P.R.G. del Comune di (OMISSIS), si tratterebbe comunque di convenzione senz’altro invalida, trattandosi di norme inderogabili perche’ non si limitano a disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato, ma mirano a tutelare anche interessi generali (cfr. Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734; Cass. Sez. 2, 28/09/2004, n. 19449; Cass. Sez. 2, 04/02/2004, n. 2117; Cass. Sez. 2, 23/11/1999, n. 12984; Cass. Sez. 2, 29/04/1998, n. 4353; Cass. Sez. 2, 16/11/1985, n. 5626).

Qualora, inoltre, i regolamenti edilizi stabiliscano espressamente la necessita’ di rispettare determinate distanze dal confine, come nel caso del Comune di (OMISSIS), non ha nessun rilievo se sussista, o meno, in concreto la facolta’ per il vicino di sfruttare la residua suscettibilita’ edificatoria del fondo contiguo (come oppongono i ricorrenti), in quanto l’imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l’assetto urbanistico di una certa zona e la densita’ degli edifici in relazione all’ambiente, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini fra edifici frontistanti nocive all’igiene, alla salute ed alla sicurezza.

Ne’ e’ comprensibile la sovrapposizione che fanno i ricorrenti nel terzo motivo fra il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, comma 1, n. 2, quanto alla distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, stabilita con fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, e le disposizioni regolamentari comunali che impongano, invece, una determinata distanza dal confine.

In ordine, infine, al terzo motivo, la Corte d’Appello attribui’ comunque natura di costruzione, agli effetti dell’articolo 873 c.c., anche alla tettoia, descritta come di mq. 20,40, con fondazioni in calcestruzzo e struttura portante in legno munita di pannelli di copertura.

La decisione impugnata neppure sul punto merita censure, in quanto la nozione di “costruzione”, ai fini della disciplina delle distanze legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni, ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri della solidita’, della stabilita’ e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente manufatto, e cio’ indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall’uniformita’ e continuita’ della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua forma e dalla sua destinazione (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 2, 06/03/2002, n. 3199; Cass. Sez. 2, 29/12/2017, n. 31172, non massimata).

Questa nozione di costruzione, ai sensi dell’articolo 873 c.c. in tema di distanze legali, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidita’ ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, e’ unica, e non e’ modificabile con Legge Regionale, in quanto la disciplina delle distanze tra costruzioni attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e percio’ rientra nella materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte Cost., sentenza n. 232 del 2005).

III. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente (OMISSIS), nell’ammontare liquidato in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attivita’ difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.