La prova della captatio benevolentiae, ossia della disposizione testamentaria affetta da dolo, puo’ avere anche natura presuntiva, ma essa deve, comunque, fondarsi su fatti certi, che consentano di identificare ricostruire l’attivita’ captatoria, la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volonta’ del testatore ed. Le relative valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimita’, se sorretti da congrua motivazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:
Il testamento olografo, pubblico e segreto.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|23 luglio 2019| n. 19836
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11932-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 536/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione del 18.12.2002, convenivano avanti al Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Chivasso, (OMISSIS) chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la loro qualita’ di eredi universali della signora (OMISSIS), nata a (OMISSIS) e deceduta, nubile e senza prole, in (OMISSIS), in forza del testamento olografo pubblicato il 05.02.2002 e, conseguentemente, nel merito, di dichiarare tenuto e condannare il convenuto a consegnare agli attori l’immobile sito in (OMISSIS), con tutti gli arredi e le suppellettili in esso contenuti e a pagare un importo mensile a titolo di indebita occupazione dell’immobile, oltre interessi legali dal 01.02.2002 alla pronuncia della sentenza.
Costituendosi in causa, (OMISSIS) impugnava il testamento prodotto da controparte, contestandone la validita’ e rivendicando per se’ la qualita’ di erede della signora (OMISSIS), in forza dei testamenti olografi del 31.07.96, 24.10.99 e 22.11.99: chiedeva, quindi, in via principale, di respingere, perche’ infondate per mancanza di un valido testamento, le domande tutte degli attori ed, in via subordinata, nell’eventualita’ di una verifica positiva dell’autenticita’ del testamento, previa sospensione del giudizio, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in attesa dell’esito dei procedimenti penali avviati in odio alla (OMISSIS), di annullare il testamento prodotto dagli attori per errore della testatrice causato da dolo degli stessi (articolo 624 c.c., comma 1) e/o, comunque, per incapacita’ di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione di tale testamento, e/o, comunque, per vizio di errore essenziale.
Proponeva, poi, domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che il convenuto era l’unico successore mortis causa della signora (OMISSIS) in forza dei citati testamenti che lo costituivano erede e, conseguentemente, a condannare la (OMISSIS) al rimborso della somma di Euro 51.646,00 indebitamente prelevata dal conto bancario n. (OMISSIS) (presso l’istituto (OMISSIS)), nonche’ delle somme corrispondenti al controvalore del deposito titoli n. 952651 (anch’esso intrattenuto presso l’istituto Bancario (OMISSIS)) e a condannare entrambi gli attori al rilascio al convenuto di tutti i beni, mobili ed immobili, e di tutti i titoli e/o diritti di credito, nel possesso degli stessi attori, gia’ facenti parte del patrimonio della de cuius.
Il Giudice, nominava un CTU al fine di accertare l’autenticita’ della scheda testamentaria ed un custode. Depositata la consulenza, che concludeva per la falsita’ del testamento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con il rigetto dell’istanza attorea di rinnovazione della consulenza e di ammissione delle prove.
Tuttavia, ritenuta la propria incompetenza, rimetteva la causa avanti al Tribunale di Torino in composizione collegiale che, con ordinanza, disponeva la rinnovazione della consulenza affidandola, ad un collegio di esperti, depositata la quale, dopo l’interruzione e la riassunzione per il decesso del convenuto (OMISSIS), la sospensione per consentire il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della (OMISSIS) per diffamazione ai danni dello stesso (OMISSIS). Successivamente, con sentenza n. 5085 del 5.7.11 dep. il 22.7.11 il Tribunale di Torino respingeva la domanda degli attori di accertamento della qualita’ di eredi di (OMISSIS) e quella inerente la restituzione di un immobile facente parte dell’asse ereditario, respingeva, altresi’, la domanda riconvenzionale dei convenuti di nullita’ per difetto di autografia del testamento redatto da (OMISSIS) in data 31.10.2001, pubblicato il 5.2.2002, e accoglieva la domanda di annullamento dello stesso per dolo degli attori.
Avverso questa sentenza interponevano appello i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse dichiarato valido il testamento olografo redatto da (OMISSIS) in data 31.10.2001, pubblicato il 5.2.2002 e per l’effetto accertare la qualita’ di eredi universali in capo ai sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS); conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i convenuti a consegnare agli attori l’immobile sito in (OMISSIS), con tutti gli arredi suppellettili in esso contenuti.
Condannare, altresi’, i convenuti a restituire agli attori tutti i beni facenti parte dell’asse ereditano ricevuti dal custode in adempimento delle disposizioni della sentenza di primo grado.
Ordinare al custode di consegnare agli appellanti tutti i beni ereditari ancora in sua custodia.
In via subordinata; revocare in ogni caso la condanna a (OMISSIS) a restituire agli eredi di (OMISSIS) la somma di Euro 113.620,52, oltre interessi legali, in quanto tutte le somme facenti parte dell’asse ereditario erano state affidate al custode in corso di causa e di conseguenza al medesimo andranno richieste, non avendo piu’ l’appellante la disponibilita’ di alcuna somma ereditaria.
Costituendosi in giudizio i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedevano il rigetto dell’impugnazione ed in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui poneva a loro carico integrale le spese di CTU e, subordinatamente, e nel solo caso di accoglimento dell’appello principale sull’inesistenza del dolo, la nullita’ del testamento per difetto di autografia.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 536 del 2014, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale, correttamente, il Tribunale aveva accertato la sussistenza del dolo, civilisticamente rilevante, valorizzando le deposizioni rese dai terzi e, correttamente, aveva annullato il testamento, di cui si dice.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo. (OMISSIS) ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano articolo 360 c.p.c., n. 5 Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di Appello di Torino omesso di esaminare la parte della testimonianza di (OMISSIS) che, individuando la ragione della modifica della volonta’ testamentaria da parte della (OMISSIS), consentiva di escludere con certezza la sussistenza della captazione da parte della (OMISSIS) e per l’effetto di decidere il giudizio, respingendo la domanda riconvenzionale di annullamento per dolo del testamento.
1.1.= Il motivo e’ infondato.
Va qui premesso che l’articolo 360 c.p.c., nuovo testo n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Con l’ulteriore specificazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Piuttosto, dal vaglio delle risultanze istruttorie i giudici di merito torinesi sono giunti alla conclusione opposta rispetto a quanto prospettato dai ricorrenti che chiedevano il riconoscimento della validita’ del testamento olografo per mancanza di dolo e l’accertamento dello status di eredi universali, ritenendo che la sussistenza del dolo in capo alla (OMISSIS) avesse rilevanza civilistica per effetto, non della qualificazione dell’illecito penale quale delitto di diffamazione, bensi’ per effetto delle dichiarazioni dei testi, dalle quali poter desumere con chiarezza la costanza e reiterazione delle parole della (OMISSIS), volte a suggestionare, coartare e sovvertire la volonta’ testamentaria della defunta di disporre dei suoi beni a favore del (OMISSIS), che prima che tale condotta si concretizzasse era ferma e consapevole, come comprovato da una serie di elementi di fatto (quali la redazione di ben tre testamenti olografi, che nominavano come erede universale il sig. (OMISSIS), il rapporto di affettivita’ con la de cuius, la destabilizzazione dello stato d’animo della testatrice, dopo aver appreso dalla (OMISSIS), in un contesto temporale eziologicamente in linea con l’azione determinante il revirement, le notizie su asseriti comportamenti disdicevoli di (OMISSIS) in ambito familiare e su atti di disposizione del patrimonio).
Nel caso in esame l’attivita’ fraudolenta e’ stata ricavata in via presuntiva sulla base dell’analisi degli esiti delle dichiarazioni dei testi escussi in sede dibattimentale nonche’ delle persone informate sui fatti sentite nel corso del procedimento (tra cui la stessa (OMISSIS), badante della defunta), evidenziati in sentenza con dettagliato richiamo all’accertamento a mezzo testi compiuto in sede penale. Sulla scorta di cio’, i giudici di merito hanno ritenuto grave, precisa, concordante la contiguita’ temporale con il revirement e l’idoneita’, sotto il profilo logico e eziologico, della condotta volta a sovvertire la volonta’ testamentaria con il turbamento emotivo di cui hanno parlato i testimoni, che la testatrice, complice l’eta’ avanzata, la condizione psicofisica non ottimale, ha attraversato a seguito dell’attivita’ “diffamatoria”.
La prova della captatio benevolentiae, ossia della disposizione testamentaria affetta da dolo, afferma la Cassazione (Cass. civ., Sez. Ili, 11.04.2017, n. 9309), puo’ avere anche natura presuntiva, ma essa deve, comunque, fondarsi su fatti certi, che consentano di identificare ricostruire l’attivita’ captatoria, la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volonta’ del testatore ed, in tal senso, si e’ districato l’iter logico giuridico della Corte di Appello.
Le relative valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimita’, se sorretti da congrua motivazione (ex multis, Cass. civ. 14.06.2001, n. 8047; Cass. civ. 28.05.2008, n. 14011; Cass. civ. 16.01.2014, n. 824; Cass. civ.11.04.2017, n. 9309; Cass. civ., 28.02.2018, n. 4653).
Pertanto, il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado e il suo convincimento cosi’ formatosi in sede di apprezzamento delle risultanze istruttorie, sono inattaccabili dal motivo di doglianza.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannati in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro. 3.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.