il principio codicistico della prevenzione è applicabile allorquando un regolamento locale si limiti a stabilire un distacco minimo tra costruzioni maggiore rispetto a quello contemplato dall’art. 873 c.c., senza prescrivere altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine o vietare espressamente la costruzione in appoggio o in aderenza, con la conseguenza che, ove lo strumento urbanistico locale non preveda la distanza minima delle costruzioni dal confine o il divieto di costruire in aderenza o in appoggio, è consentito edificare sul confine.

Corte d’Appello Cagliari, civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 7

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. Maria Teresa Spanu – Presidente

dott. Cristina Fois – Consigliere

dott. Ilaria Macchi – Giudice Ausiliare relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 396/2015 R.G.

Tra

(…) (C.F.:(…)), rappresentato e difeso dall’Avv. Ni.Fi. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzachena Via (…) come da delega e/o procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 12.1.16

Appellante

e

(…) (C.F.: (…)) e (…) (C.F.: (…)) rappresentati e difesi dall’Avv. Al.Or. e dall’Avv. En.Ga. ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Al.Or. in Sassari Viale (…) come da procura a margine della comparsa di costituzione con appello incidentale

Appellati – appellanti incidentali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 607/2014 del 18.9.2014 depositata il 26.9.2014, accoglieva parzialmente la domanda attrice e per l’effetto condannava (…) alla realizzazione di un pannello di materiale non trasparente, alto mt. 2, da posizionarsi lungo il lato della terrazza al confine con il fondo degli attori, in modo da evitare lo stillicidio sul fondo degli attori, ed al risarcimento in favore di questi ultimi stabilito in via equitativa in Euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva.

(…) e (…), premesso di essere comproprietari di una unità immobiliare con terrazzo di pertinenza sita nel Comune di Santa Teresa di Gallura, Frazione San Pasquale, collocata nel complesso del (…) C.A. – Corpo 1 confinate con quella del convenuto, affermavano che (…) in epoca precedente al 2003 aveva realizzato, nella sua area cortiva di pertinenza lungo il lato prospettante la loro proprietà, alcune opere edilizie abusive e in violazione delle distanze dal confine, inderogabili per legge e per regolamento comunale.

Pertanto chiedevano la condanna del convenuto alla riduzione in pristino dei luoghi e precisamente allo stato antecedente l’esecuzione delle opere illegittime e lesive dei diritti degli attori, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.

(…) si costituiva in giudizio, sostenendo la legittimità delle opere per cui era causa e chiedendo il rigetto delle domande degli attori.

Il tribunale riteneva che:

(I) il convenuto aveva realizzato a) un ampliamento della propria cantina posta nel piano del seminterrato di pertinenza dell’abitazione fino al confine con la proprietà degli attori, b) una sopraelevazione, per realizzare il suddetto ampliamento, di circa cm. 0,70 del muro di confine già esistente fra le due proprietà, c) la copertura della cantina con lastrico solare pavimentato in cotto in appoggio al muro di confine sopraelevato;

(II) l’ampliamento della cantina seminterrata e la sopraelevazione del muro di confine, come rilevato dal ctu geom. (…), erano stati realizzati in conformità alle norme del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Santa Teresa di Gallura, che prevedeva all’art. 49 la possibilità di edificare sul confine di proprietà;

(III) per effetto dell’unione tra il preesistente terrazzino e la copertura della cantina, il convenuto aveva ottenuto una terrazza panoramica di circa 22 mq. dalla quale era possibile esercitare una maggiore veduta verso il fondo del vicino, conseguendo un più penetrante inspicere su di questo;

(IV) spettava agli attori un rimedio diverso dalla demolizione dell’opera abusiva e precisamente un accorgimento che contemperasse i contrastanti interessi delle parti, rispondendo comunque al precetto legislativo, da attuarsi nello specifico mediante l’ordine al convenuto (…) di realizzare un pannello in materiale non trasparente di altezza pari a m.2, che preservasse il vicino dagli sguardi indiscreti;

(V) in merito alla domanda risarcitoria, premesso che in caso di violazione delle norme circa la distanza tra costruzioni il danno doveva ritenersi in re ipsa, riconosceva agli attori un risarcimento pari a Euro 5.000,00, e, trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, con esclusione del cumulo e fino al saldo.

Le spese di lite e della ctu venivano poste a carico del convenuto.

Avverso siffatta sentenza (…) ha proposto impugnazione deducendo:

(I) violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove il tribunale condannava lo S. alla realizzazione di una nuova opera edilizia (consistente nella realizzazione di un pannello non trasparente sul confine tra le proprietà limitrofe) mutando il petitum della causa e laddove condannava lo (…) al risarcimento del danno nonostante avesse ritenuto legittima la realizzazione dell’ampliamento della sua cantina;

(II) violazione dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 2043 c.c., laddove il tribunale condannava lo (…) al risarcimento del danno a) senza che i (…) avessero allegato e provato in giudizio l’esatta consistenza dei danni asseritamente subiti, b) senza tener conto che tale danno non poteva essere considerato in re ipsa poiché avrebbe eliso il requisito dell’ingiustizia di cui all’art. 2042 c.c., c) senza che i (…), ai fini dell’applicazione dell’art. 1226 c.c., avessero quanto meno allegato e provato l’impossibilità di assolvere al relativo onere probatorio;

(III) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e/o vizio di motivazione laddove il tribunale riconosceva, in conseguenza della realizzazione del lastrico di copertura dell’ampliamento della cantina, la possibilità per lo (…) di esercitare una maggior veduta verso il fondo del vicino, in quanto la questione della maggior ampiezza della veduta e dell’inspicere era del tutto nuova perché proposta tardivamente.

Lo (…) ha chiesto, altresì, la reiezione dei motivi dell’appello incidentale proposto dai (…) e (…), deducendone in via preliminare l’inammissibilità perché proposto tardivamente.

Le parti appellate (…) e (…) hanno chiesto la reiezione dei motivi dell’appello principale ed hanno altresì proposto appello incidentale deducendo:

(I) violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del codice civile sulle distanze tra edifici e delle norme del regolamento edilizio del Comune di Santa Teresa di Gallura e di quelle di attuazione, laddove il tribunale non condannava lo (…) alla demolizione dell’ampliamento della cantina, il cui mantenimento sul confine non era consentito dalle norme degli strumenti urbanistici i quali prevedevano una distanza minima dal confine pari a mt. 5,00;

(II) erronea valutazione dell’evidenza probatoria laddove il tribunale determinava la legittimità della sopraelevazione del muro di confine, in quanto detta sopraelevazione costituiva parte integrante dell’ampliamento della cantina;

(III) erronea valutazione dell’evidenza probatoria laddove il tribunale riconosceva che i lavori eseguiti dallo (…) avevano determinato una maggior possibilità di veduta verso il fondo dei coniugi (…) limitando il giudizio di illegittimità solo in merito alla violazione delle norme codicistiche sulle vedute e non anche delle norme sulle distanze delle costruzioni dal confine;

(IV) violazione e/o falsa applicazione delle norme sulle vedute laddove il tribunale, pur avendo riconosciuto profili di illegittimità nella costruzione dello (…), non lo condannava alla riduzione in pristino dei luoghi, tenendo conto che la domanda di ripristino dei luoghi per violazione delle vedute non era da considerarsi domanda nuova e per ciò inammissibile, in quanto contenuta in quella di ripristino dei luoghi per violazione delle distanze;

(V) erronea valutazione dell’entità del risarcimento del danno subito dai (…), laddove il tribunale ne limitava l’ammontare a Euro 5.000,00, mentre il pregiudizio subito aveva determinato un maggior danno da liquidare ex art. 1226 c.c.;

(vi) erronea valutazione del materiale probatorio laddove il tribunale si limitava a fare riferimento ad una ctu contraddittoria e carente, senza chiamare l’ausiliario a chiarimenti e/o senza disporre una nuova ctu.

All’udienza del 9 febbraio 2018, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello e le questioni proposte vanno trattate nel loro ordine logico ed esaminate unitamente laddove necessario.

a)Sulla inammissibilità dell’appello incidentale: l’appellante principale (…) ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dai coniugi (…) perché tardivo, essendo stato proposto oltre i termini di legge e su capi della medesima sentenza non gravati dalla impugnazione principale; pertanto avrebbero dovuto essere impugnati con un autonomo tempestivo giudizio, anche in considerazione che l’impugnazione è stata proposta dopo che i coniugi (…) avevano mostrato di fare acquiescenza alla sentenza di prime cure.

Tale motivo di appello non può trovare accoglimento perché l’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (C. Cass. 2126/2006; C. Cass. 25848/2014).

Nel caso in esame si rileva che in seguito a tale iniziativa presa dallo S., che ha impugnato il capo della sentenza che lo condannava al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme sulla distanza tra fabbricati, è insorto in capo ai (…) l’interesse all’impugnazione correlato all’eventualità, in caso di accoglimento del gravame principale, di non ottenere alcun ristoro al danno subito per la suddetta violazione. L’appello incidentale è da ritenersi dunque ammissibile.

b) Sulla tardività della proposizione della questione circa l’aggravamento della servitù di veduta:

E’ fondato il rilievo circa l’inammissibilità della domanda concernente la violazione della distanza rispetto alla veduta, proposta dai (…) per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di domanda diversa da quella avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, con la conseguenza che nel caso in cui la prima non venga formulata nei termini ratione temporis applicabili è da considerarsi domanda nuove e per ciò inammissibile (C. Cass. 10622/2017); tuttavia l’appello principale non può trovare accoglimento per quanto di seguito esposto.

c) Sulla violazione delle disposizioni del codice civile e degli strumenti urbanistici vigenti nella zona de quo sulle distanze tra edifici e dal confine: (…) e (…), appellanti incidentali, hanno lamentato che il tribunale erroneamente aderiva e faceva propria la ricostruzione del fatto e l’interpretazione fornita dal ctu in materia di distanze, sostenendo al contrario che, proprio in base agli strumenti urbanistici locali, la costruzione per cui era causa non poteva essere mantenuta in essere sul confine tra le due proprietà.

Infatti, il Regolamento Edilizio del Comune di Santa Teresa di Gallura, dopo aver previsto all’art. 31.20.1 in materia di “Distanze dai confini” la distanza minima delle costruzioni dal confine pari a : “un minimo assoluto di mt.5,00, salvo diverse prescrizioni per le varie zone omogenee”, stabiliva all’art. 33.2 relativo ai piani seminterrati che: ” il perimetro del seminterrato deve essere iscritto nel perimetro del piano terra, salvo un’eccedenza nella misura massima del 20% nel rispetto delle distanze regolamentari minime dai confini”.

Inoltre l’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione precisava che: ” il piano si attua per interventi diretti su una superficie minima di intervento di mq 300″ e che il distacco dai confini: “è pari a (H-5) con un minimo assoluto di mt. 5.00; è fatta salva la possibilità di edificazione in confine di proprietà”.

Pertanto, i (…) hanno dedotto che, dal combinato disposto delle norme richiamate, si evinceva che nel Comune di Santa Teresa di Gallura non si poteva costruire in aderenza al confine di proprietà se non si attuavano interventi di ampiezza non inferiore ai 300 mq, con esclusione quindi dell’intervento realizzato dallo S. che risultava di metratura inferiore.

Al caso non poteva neanche applicarsi la disciplina codicistica di cui all’art. 873 c.c., per il quale la costruzione sul confine era consentita solo in presenza di altra costruzione, perché sul confine non risultava altra costruzione.

Inoltre dai documenti relativi al condono edilizio ottenuto dallo (…) risultava che l’intervento in contestazione superava del 20% il piano soprastante.

I (…) hanno fatto inoltre presente che tali osservazioni venivano sottoposte al CTU da parte del ct di parte attrice, senza ottenere risposta ai chiarimenti richiesti.

Inoltre, l’innalzamento del muro divisorio tra i fondi era da considerarsi parte integrante della cantina perché era il sostegno del solaio.

Di contro, l’appellante principale (…) ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata ove veniva affermato che lo (…) con la realizzazione del manufatto in contestazione non aveva violato alcuna disposizione normativa in materia di distanze, lamentando a sua volta che il tribunale non aveva tratto da ciò le dovute conseguenze ed aveva erroneamente condannato lo (…) al risarcimento del danno, ed aveva altresì condannato il medesimo alla realizzazione di un pannello divisorio non richiesto dagli attori, i quali insistevano per la demolizione delle opere ritenute abusive.

Orbene, dagli atti di causa si ricava che la descrizione dei fatti era pacifica tra le parti. Le due unità immobiliari erano situate a quota differente a causa della conformazione del terreno sottostante e quella dello (…) si trovava ad una quota un poco più alta rispetto all’immobile degli attori. Sotto gli immobili erano state realizzate delle cantine e proprio la cantina dello (…) era stata ampliata in un secondo tempo. Prima della realizzazione dell’intervento l’immobile dello (…) era dotato di un’area verde come quella dei (…), divisa da un muro di recinzione di circa 50 cm. dal piano di calpestio dello (…), su cui si trovava una rete metallica di altezza circa un metro. Il muro divisorio era stato sollevato di circa un metro e l’intero corpo di fabbrica della cantina era stato costruito in appoggio al muro di confine.

Per dare soluzione alla controversia occorre premettere che l’innalzamento del muro di confine e la costruzione in aderenza della cantina non possono essere considerati come due interventi distinti e effettuati per scopi e in tempi diversi, ciò in quanto risultava pacifica tra le parti la circostanza che l’innalzamento del muro era stato realizzato nel corso dell’esecuzione dell’ampliamento della cantina per l’appoggio del solaio, e quindi i suddetti interventi devono essere considerati facenti parte del medesimo intervento edilizio volto alla realizzazione della nuova costruzione. Ciò veniva confermato anche dal ctu geom. (…) che, nel suo elaborato del 4.11.2010, laddove venivano descritte le opere edilizie in contestazione realizzate dallo (…), affermava: “A seguito dei lavori di ampliamento, il muro divisorio viene sollevato di circa un metro, al fine di poter realizzare il lastrico solare, della cantina, facendo risultare l’intero corpo di fabbrica costruito in pratica in appoggio al muro di confine”.

Pertanto, tutte le opere per cui è causa (innalzamento del muro di confine, ampliamento della cantina, realizzazione del solaio di copertura) devono essere considerate come un nuovo e unitario corpo di fabbrica e valutate in tal modo ai fini della conformità o meno alle norme che disciplinano le distanze.

Ciò detto, la normativa applicabile al caso in esame risulta essere il Regolamento Edilizio del Comune di Santa Teresa di Gallura, per il quale all’art. 30.10.1, in materia di “Distanze dai confini”, veniva previsto: “E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà. Si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra il confine del lotto e la superficie coperta del fabbricato. Essa è pari a H-5 con minimo assoluto di mt. 5.00, salvo diverse prescrizioni per le varie zone omogenee”.

Si precisa che le “Norme Tecniche Attuative” in relazione alle “Sottozone residenziali di completamento”, ove prevedevano all’art. 49 la possibilità di costruire sul confine della proprietà, si riferivano a “interventi edilizi diretti su una super4ficie minima di intervento di mq. 300, salvo il caso in cui la proprietà alla data di Dicembre 1989, risulti essere inferiore a tali misure”, quindi non potevano essere applicate al caso in esame, visto che l’intervento edilizio per cui è causa aveva riguardato una superficie pari a mq. 17,64, come risultava dalla Relazione Illustrativa esaminata dalla Commissione Edilizia del Comune di Santa Teresa di Gallura (documento presente nel fascicolo di primo grado dei (…)), costruzione di minore entità rispetto a quella prevista in detto articolo.

Si rammenta che le norme concernenti le distanze legali tra le costruzioni, essendo integratrici della disciplina dell’art. 873 c.c., ancorché inserite in strumenti che di regola contengono solo disposizioni volte a tutelare interessi generali, quali il paesaggio o l’assetto del territorio, assolvono inevitabilmente anche allo scopo di disciplinare i rapporti di vicinato, incidendo sui limiti di utilizzazione dei suoli privati.

Deriva, da quanto precede, pertanto, che ciascun privato è obbligato all’osservanza di tali disposizioni e ha interesse a che tali norme siano osservate anche dal vicino e detto interesse assurge a rango di diritto soggettivo che integra la disciplina specifica dettata dal codice civile, pur se le norme in questione siano inserite in un piano regolatore generale e assolvano quindi, contemporaneamente, anche alla tutela di interessi generali (C. Cass. 12464/2004, 213/2006, 17338/2009, 1073/2009)).

Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, deriva che nei regolamenti locali possono essere stabilite distanze maggiori, a seconda delle particolari esigenze urbanistiche dei singoli territori. Nel caso in esame si controverte sulla liceità del mantenimento sul confine del copro di fabbrica edificato dallo (…), e ciò implica la verifica dell’applicabilità del criterio della prevenzione previsto all’art. 873 c.c.

Si rammenta che nel sistema delineato dagli artt. 873 c.c. e ss., il principio della prevenzione comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.

Al preveniente, invero, è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, sia sul confine, sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

A fronte alla scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch’esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877 c.c., comma 1); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.

Nella terza ipotesi considerata, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo avere interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 c.c.); in alternativa, può costruire in aderenza (art. 877 c.c., comma 2) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente.

Ciò detto, allo scopo di comporre il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità sull’applicabilità o meno del principio di prevenzione nell’ipotesi in cui le disposizioni di un regolamento edilizio locale prevedano esclusivamente una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica, senza imporre altresì il rispetto di una distanza minima delle costruzioni dal confine, le sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che il principio codicistico della prevenzione è applicabile allorquando “un regolamento locale si limiti a stabilire un distacco minimo tra costruzioni maggiore rispetto a quello contemplato dall’art. 873 c.c., senza prescrivere altresì una distanza minima delle costruzioni dal confine o vietare espressamente la costruzione in appoggio o in aderenza” (C. Cass. s.u. 10318/2016), con la conseguenza che, ove lo strumento urbanistico locale non preveda la distanza minima delle costruzioni dal confine o il divieto di costruire in aderenza o in appoggio, è consentito edificare sul confine.

Di contro, sempre in considerazione della portata integrativa delle norme di regolamenti edilizi che fissano la distanza tra costruzioni in misura diversa da quelle stabilite dal codice civile, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità per i regolamenti locali di escludere l’applicazione del principio della prevenzione laddove venga prescritta una distanza minima delle costruzioni dal confine o venga negata espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza: “tale portata non si esaurisce nella sola deroga alle distanze minime previste dal codice, ma si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione, che i regolamenti locali possono eventualmente escludere, prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza. Ne discende che un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, nè al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 c.c.” (C.Cass. sez. unite 10318/2016; cfm. C.Cass. 14139/2016).

Orbene, nel caso in esame, il Regolamento Edilizio del Comune di Santa Teresa di Gallura aveva stabilito all’art. 31.10.1 una distanza minima dal confine di 5 mt,, senza prevedere la possibilità di costruire sul confine; quindi, in applicazione dei principi di diritto sopra menzionati, nella zona su cui sorgevano gli edifici in questione non poteva applicarsi il principio della prevenzione, con la conseguenza che allo (…) restava preclusa la possibilità di costruire sul confine.

Pertanto, la costruzione realizzata dallo (…) sul confine era da considerarsi effettuata in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, con la conseguenza che l’appello incidentale dei (…) deve essere accolto.

Allo scopo di scongiurare l’abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima, non può essere considerata efficace la circostanza che lo (…) aveva ottenuto il condono edilizio, in quanto in tema di proprietà, l’obbligo di rispettare le distanze legali – previste dagli strumenti urbanistici per le costruzioni legittime non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse – deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi; pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche, ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima nonostante sia intervenuto il condono edilizio (C. Cass. 18728/2005).

In base alle considerazioni sopra esposte, (…) deve essere condannato all’arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine della costruzione realizzata illegittimamente nell’area di sua proprietà posta in Santa Teresa di Gallura Frazione San Pasquale identificata in catasto nel mappale (…) sub (…) del (…), confinante con quella di proprietà dei (…) posta in Santa Teresa di Gallura Frazione San Pasquale identificata in catasto nel mappale (…) sub (…) del (…), a cura e spese del medesimo (…).

d) Sul risarcimento del danno: l’appellante principale (…) ha lamentato che il tribunale erroneamente condannava il medesimo al risarcimento del danno conseguito dai (…) quantificato in via equitativa in Euro 5.000,00, in considerazione che:

(I) i presunti danneggiati non avevano provato la sussistenza e l’entità del danno subito, anche in considerazione che la ctu aveva dichiarato insussistente la lesione e il danno contestati dai (…);

(II) il danno non poteva essere considerato in re ipsa perché era venuto meno il requisito dell’ingiustizia di cui all’art. 20143 c.c.;

(III) anche in ipotesi di riconoscimento del danno in re ipsa, ciò non esimeva la parte richiedente dall’onere di provare la concreta entità del danno e la specifica ripercussione economica.

Di contro, gli appellanti incidentali (…) hanno lamentato che erroneamente il tribunale limitava il danno subito alla somma di Euro 5.000,00, perché i medesimi avevano subito non solo il danno derivante dalla illegittima realizzazione della terrazza panoramica ma anche quello derivante dall’ampliamento della cantina sul confine.

Orbene, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria (C. Cass. 21501/2018).

Ciò detto, nel caso in cui viene disposta la demolizione dell’opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell’immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione (C. Cass. 19132/2013).

Quindi, si deve tenere conto che, se è pur vero che i (…) riportavano a far data dal 2003 una diminuzione di visuale, esposizione, luce e aria, tale diminuzione non risulta di particolare intensità.

Inoltre il Regolamento edilizio del Comune di Santa Teresa di Gallura prevedeva all'”Art. 50. RECINZIONI E INFISSI Fatte salve le diverse eventuali disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi, le recinzioni devono essere realizzate a giorno, con uno zoccolo inferiore di muratura piena, avente altezza di un metro, e con una parte superiore formata da elementi costruttivi discontinui, tali da non impedire la visuale, infissi nella muratura sottostante, ed elevata fino alla altezza massima di metri 2,50 dal terreno sistemato, pubblico o privato. In tutte le zone omogenee, è consentito di delimitare aree interne ai lotti, le quali siano pertinenti ad unità immobiliari diverse, con le recinzioni a giorno sopra descritte. Gli elementi costruttivi discontinui possono essere utilizzati come sostegno di piante, anche rampicanti”, consentendo l’altezza della recinzione con i materiali sopra descritti fino a mt. 2,50.,

Nel caso in esame, l’altezza del manufatto per cui è causa, pur essendo non conforme agli strumenti urbanistici per le ragioni sopra esposte, risultava maggiore di circa mt. 1,00 dell’altezza del muro divisorio preesistente (che era pari a cm. 50,00 dal piano di calpestio dello (…), come da ctu del geom. (…) innanzi riportata), e quindi non avrebbe superato l’altezza massima prevista dal regolamento edilizio per le recinzioni tra proprietà.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la liquidazione effettuata in primo grado sia congrua e conforme ai principi sopra espressi.

e)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo e del secondo grado del giudizio sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2001 per l’appellante principale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

A) Respinge l’appello proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 607/2014;

B) In accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto da (…) e (…) avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 607/2014, condanna (…) all’arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine della costruzione realizzata illegittimamente nell’area di sua proprietà posta in Santa Teresa di Gallura Frazione San Pasquale, via (…) S.n.c., identificata in catasto nel mappale (…) sub (…) del (…), confinante con quella di proprietà dei (…) posta in Santa Teresa di Gallura Frazione San Pasquale identificata in catasto nel mappale (…) sub (…) del (…), a cura e spese del medesimo (…), rigettando nel resto;

C) Condanna (…) alla rifusione a favore di (…) e (…) delle spese di lite, che liquida per il primo grado in Euro 3.623,00 di cui Euro 3.283,00 per compensi, e per il secondo grado in Euro 4.085,00 di cui Euro 3.308,00 per compensi, oltre a quanto dovuto per legge in ambedue i gradi di giudizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 2001 per l’appellante principale.

Così deciso in Sassari il 13 dicembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.