In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale ex art. 1945 c.c. La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c..
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Tribunale|Castrovillari|Civile|Sentenza|4 gennaio 2020| n. 7
Data udienza 3 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 153 del R.G.A.C. 2011, promossa da:
EL. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– attrice –
contro
BA.NA. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Re.;
– convenuta/attrice in riconvenzionale –
e
CH.AL., CH.FR. e OR.RO., rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Tu.;
– terzi chiamati in causa –
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall’art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processi’, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1 comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi””.
Con atto di citazione ritualmente notificato, EL. s.r.l. ha evocato in giudizio il Ba.Na. S.p.A. assumendo che – con riferimento ai contratti di conto corrente affidati n. 2700/2822, n. 08000229 e n. 08000218 (poi trasformato in n. 330000/04) – parte convenuta, nel corso del lunghi rapporti negoziali ormai cessati, aveva operato una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto di cui all’art. 1283 c.c., con illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto.
Lamentava, inoltre, la nullità della clausola dei c.d. giorni valuta, la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali mediante riferimento al c.d. “uso di piazza” e la mancanza di una originaria pattuizione degli interessi convenzionali, non mancando – altresì – di eccepire il superamento del tasso soglia.
In ragione di tanto, invocava la declaratoria di nullità ed inefficacia delle relative clausole negoziali, con conseguente condanna dell’Istituto convenuto alla restituzione degli importi da quest’ultimo illegittimamente addebitati ed indebitamente ricevuti, oltre interessi e rivalutazione, con ristoro del pregiudizio patito in conseguenza della illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, e vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata in cancelleria in data 9.5.2011, si costituiva in giudizio il Ba.Na., il quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate e asseritamente non dovute.
Nel merito, evidenziava la piena legittimità e correttezza del proprio operato, invocando l’integrale rigetto delle domande attoree secondo le conclusioni in atti rassegnate, con il favore di spese e competenze di causa.
Spiegava, infine, domanda riconvenzionale volta al conseguimento della declaratoria di condanna della società attrice e dei fideiussori Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. – per i quali veniva accordata l’autorizzazione alla chiamata in causa – al pagamento, in solido tra loro, del saldo afferente al contratto di conto corrente n. (…)
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 2.2.2012, si costituivano in giudizio i fideiussori Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro., i quali aderivano alla prospettazione dei fatti resa dalla società attrice, associandosi alle conclusioni da quest’ultima formulate.
All’udienza del 10.2.2016 il processo veniva interrotto stante il fallimento della società attrice dichiarato dall’intestato Tribunale con sentenza resa in data 11.11.2015. Dopo tempestiva riassunzione, la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, e in data 8.6.2018 veniva resa sentenza parziale, depositata il 10.6.2018.
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio ed espletato un supplemento di indagine peritale demandato al Ctu Dott. Domenico Pisano, all’udienza del 9.10.2019 la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. A completamento di quanto già statuito con la sopra richiamata sentenza parziale – con la quale, tra le altre cose, è stata accertata e dichiarata la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto in relazione al solo contratto di conto corrente n. (…)27/2822 – par d’uopo ribadire come all’esito dell’interruzione del processo seguita al fallimento della EL. s.r.l. (dichiarato con sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari in data 11.11.2015 e depositata il 19.11.2015), il Ba.Na. S.p.A. abbia inteso limitare la spiegata domanda riconvenzionale nei soli confronti dei garanti Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro..
Con detta domanda l’Istituto convenuto ha invocato la condanna dei predetti coobbligati al pagamento della somma di Euro 418.173,79 (quale esposizione debitoria venuta a maturare in capo alla società debitrice principale con riferimento al solo contratto di conto corrente affidato n. 27/2822), avendo costoro prestato garanzia per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla EL. s.r.l. nei confronti del Ba.Na., sino alla concorrenza di Lire 775.000.000 con atto del 12.11.2001 per quanto attiene alla posizione di Ch.Fr. e Or.Ro. (il cui massimale veniva, poi, integrato con atto del 21.09.2007 sino all’importo di Euro 520.000,00), e sino alla concorrenza Euro 400.255,00 per quanto concerne il signor Ch.Al. con atto del 31.05.2005 (importo adeguato ad Euro 520.000,00, con successivo atto del 21.9.2007).
2. Quanto alla lamentata nullità dei predetti contratti di fideiussione, parte eccipiente richiama, a sostegno del proprio assunto, il principio di diritto sancito da Cassazione civile, sez. I, con pronuncia n. 13846 del 22/05/2019, secondo cui “in tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
Ed infatti, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia ha disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90 “, puntualizzando – altresì – che “le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Nello specifico, nel predetto schema ABI, gli articoli censurati dalla Banca d’Italia giacché ritenuti in contrasto con la normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato, così disponevano:
– Art. 2: “Il fideiussore s’impegna, altresì, a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
– Art. 6: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
– Art. 8: “Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Detto che intese di tal fatta sono da ritenersi nulle “a ogni effetto” secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n. 287/1990, e che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell’intesa vietata (essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, sicché la nullità dell’intesa a monte prevista “a ogni effetto” non può che comportare la nullità delle clausole oggetto dell’accordo illecito e trasposte nel negozio fideiussorio, così consentendo una immediata difesa del soggetto vittima della condotta anticoncorrenziale e della pretesa abusiva), ritiene questo Tribunale che le omologhe pattuizioni convenute dalle odierne parti in causa nei regolamenti negoziali versati in atti – che, nella sostanza, riproducono le sopra trascritte clausole ABI censurate dalla Banca d’Italia – debbano essere dichiarate nulle.
Tuttavia, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1419 c.c., interpretato in conformità al principio generale di conservazione dei negozi giuridici, la loro invalidità non determina anche quella dell’intera fideiussione, non essendo stato financo allegato (e, tanto meno, provato) che le parti non avrebbero concluso il negozio de quo senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità.
D’altra parte, la nullità parziale non si estende all’intero contenuto della disciplina negoziale se – come nel caso di specie – permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. L’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce un’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa a un elemento essenziale del negozio o a una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza e inscindibilità.
Siffatta prova, evidentemente, difetta nella fattispecie in esame stante la genericità delle allegazioni in parte qua sollevate da parte eccipiente, motivo per cui deve concludersi che la pur accertata nullità delle clausole numero 2, 6 e 8 non vale ad inficiare l’intero negozio e, dunque, a porre in discussione l’esistenza e la validità delle obbligazioni di garanzia assunte da Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. a beneficio del Ba.Na. nei rapporti da quest’ultima intrattenuti con EL. s.r.l..
3. Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità – ormai consolidatosi a partire dalla nota sentenza n. 3947, resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 18 febbraio 2010 – il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’assoluta identità, anche qualitativa, tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
In particolare, la causa concreta del contratto autonomo di garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione – nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà – è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia – schema atipico atto al perseguimento di interessi meritevoli di tutela – si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo, laddove l’accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, l’onere per il garante di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell’art. 1952, comma 2 c.c., all’evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore
(così la sopra richiamata Cassazione a Sezioni Unite: “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta del Garantievertrag, la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo (non quella di assicurare l’adempimento della prestazione dedotta in contratto ma) semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento; per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta: ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all’autonomia privata nei limiti fissati dall’art. 1322, comma 2 c.c. ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante”).
In altri termini, atteso che il vincolo di accessorietà tra l’obbligazione del garante e quella del debitore principale è elemento qualificante ed indefettibile della fideiussione, laddove, in forza di specifiche clausole e previsioni contrattuali (con qualunque formula espressa), risulti, invece, previsto l’obbligo del garante di pagare al creditore immediatamente e senza poter sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante si è, evidentemente, in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Peraltro, “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4717).
3.1 A tanto va, altresì, aggiunto come l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite – oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis (basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale) – nelle seguenti altre ipotesi:
a) quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
b) quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
c) quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
d) quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
Infatti, come sottolineato dalla cit. Cass. Sez. UU., 18 febbraio 2010, n. 3947, l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Appare, dunque, condivisibile il principio secondo cui “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta” (in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, n. 371); le clausole che, nel regime anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, prevedevano una capitalizzazione degli interessi sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative.
Detto altrimenti, non essendovi ragione per discostarsi dall’insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo è da ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità non solo della clausola anatocistica (sempre che non ricorrano le condizioni legittimanti di cui all’art. 1283 c.c.), ma anche di ogni altra pattuizione affetta da nullità per violazione di una norma cogente, quale quella avente ad oggetto la previsione di interessi usurari, ma non quella concernenti i meri interessi ultralegali (“si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non è contraria all’ordinamento”, Cassazione civile, sez. III, 03/03/2009, n. 5044). Opinando diversamente, infatti, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall’ordinamento.
3.2 Tanto premesso, osserva questo Tribunale come – pur imponendo ai garanti l’art. 7 di ambo i contratti di garanzia de quibus di “pagare immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto del debitore per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio – gli stessi nulla stabiliscano in ordine alla opponibilità delle eccezioni contro il creditore ex art. 1945 c.c., non recando affatto la rinuncia dei primi alla proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale in deroga al disposto di cui all’art. 1945 c.c. (a tenore del quale “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità”); né può essere interpretata quale clausola derogativa, a tali fini, la locuzione “indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore ” (contenuta nell’art. 7 del solo contratto intercorso con Ch.Al.).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale ex art. 1945 c.c. (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 17/06/2013, n. 15108: “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”).
Pertanto, alla luce di tale ordine di considerazioni e stante anche la sopra acclarata nullità delle disposizioni di cui all’art. 2 (noto anche come “clausola di reviviscenza”), art. 6 (recante rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c. c.) ed art. 8 (che sancisce l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca), è da ritenere che le garanzie prestate da Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. siano estranee al paradigma dell’obbligazione autonoma di garanzia, come invece allegato dall’istituto bancario, con il conseguente corollario che è facoltà di costoro sollevare le specifiche eccezioni per lo scrutinio delle quali si è inteso demandare al Ctu il disposto supplemento di indagine.
3.3 Ritiene opportuno questo Tribunale prendere le mosse dalle risultanze della espletata consulenza tecnica d’ufficio integrativa, disposta da questo Giudice con ordinanza del 8.6.2018, i cui esiti appaiono condivisibili in quanto ragionevoli ed immuni da vizi o profili di contraddittorietà, non avendo peraltro le parti prospettato elementi di valutazione ulteriori e diversi tali da validamente contrastare le considerazioni e valutazioni peritali.
Ebbene, avendo l’Ausiliario del Giudice determinato in Euro 367.811,76 la somma dovuta dai fideiussori Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro., va da sé che la domanda riconvenzionale spiegata da Ba.Na. S.p.A. va accolta per quanto di ragione, con conseguente condanna dei predetti terzi chiamati in causa al pagamento – in solido tra loro e nei limiti della prestata garanzia – della predetta somma, cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati dall’11.11.2011 e fino al soddisfo.
4. Nel senso della reiezione della domanda risarcitoria azionata da parte attrice e dai terzi chiamati in causa depone, infine ed in senso assorbente e dirimente, la circostanza che i predetti istanti non abbiano adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) il pregiudizio che sarebbe loro derivato dalla condotta contra legem asseritamente posta in essere dalla società convenuta e la specifica incidenza che siffatta condotta avrebbe avuto nella propria sfera patrimoniale e non patrimoniale, limitandosi – di contro – alla generica ed indimostrata allegazione di un non meglio precisato danno, invero rimasto totalmente indimostrato. Ed infatti, incombeva evidentemente sui presunti danneggiati l’onere di allegare (prima ancore che provare) specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio asseritamente patito.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite – visto l’art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile al caso di specie, e tenuto conto degli esiti della espletata consulenza e del solo parziale accoglimento della domanda riconvenzionale – ritiene questo Tribunale che sussistano i presupposti per disporne la compensazione per metà, dovendo la restante metà essere posta a carico di Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro., mentre gli esborsi concernenti la ctu vanno definitivamente posti per metà a carico di costoro e per metà a carico della Banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 153/11 – ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita – così provvede:
1. A parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Ba.Na. S.p.A., condanna Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. al pagamento – in solido tra loro, nella qualità innanzi spiegata e nei limiti della prestata garanzia – della somma di Euro 367.811,76 a beneficio dell’Istituto convenuto, oltre interessi come in motivazione.
2. Condanna Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. a rifondere – in favore di Ba.Na. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore – la metà delle spese di lite del presente giudizio, che viene liquidata in Euro 6.000,00, di cui Euro 165,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
3. Pone gli oneri della espletata ctu per metà a carico di Ch.Al., Ch.Fr. e Or.Ro. e per metà a carico di Ba.Na. S.p.A.
Così deciso in Castrovillari il 3 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2020.