nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell’ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un’unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio – che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” – con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.
Tribunale|Roma|Sezione 8|Civile|Sentenza|5 luglio 2023| n. 10651
Data udienza 4 luglio 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. …/2015 e vertente tra:
L.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA …ROMA presso il difensore avv….;
ATTORE
E
C.P. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. …e dell’avv. , elettivamente domiciliato in …presso il difensore avv….;
CONVENUTO
OGGETTO: divisione
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La parte attrice L.A. ha esposto di essere coerede, insieme con il convenuto (figlio della sorella premorta dell’attore), della propria madre A.G. deceduta ab intestato.
Ha descritto i beni immobili caduti in successione, costituiti in sostanza da tre appartamenti, tre cantine, tre garage tutti appartenenti ad un unico corpo di fabbrica.
Ha esposto che il compendio era agevolmente divisibile già per come progettato da F.A. padre dell’attore e nonno del convenuto.
Ha esposto che il convenuto occupava da tempo in via esclusiva l’appartamento posto al piano terra.
Ha rappresentato di essere creditore del convenuto per le maggiori spese sostenute per la gestione del patrimonio immobiliare e per le esigenze del de cuius; segnatamente per l’utenza A., per la tariffa rifiuti, per Imu, per la denunzia di successione e altre spese.
Ha sostenuto che il convenuto aveva ricevuto in vita alcune somme alla cui collazione era, pertanto, tenuto ed in particolare: un prestito di Euro. 9.700 Euro, i canoni non versati alla de cuius dell’appartamento la cui disponibilità esclusiva il convenuto aveva mantenuto.
Ha esposto che le parti erano comproprietarie in comunione ordinaria di un altro bene immobile non caduto in successione e di un terreno dei quale pure chiedeva, distintamente, la divisione e in relazione ai quali sosteneva di avere sostenuto costi in via esclusiva.
Ha così concluso:
1) in via principale, in accoglimento della domanda di divisione della comunione ereditaria, previo accertamento della qualità di coeredi delle parti ed eventualmente delegando al nominato notaio le operazioni divisionali:
– accertata la comoda divisibilità dei beni immobiliari ereditati e ritenuto congruo il valore degli stessi indicato dall’attore con le perizie di parte, procedere alla relativa divisione nei seguenti termini:
A) riconoscimento e/o assegnazione al Sig. C.P. del diritto di proprietà sul 100% dei seguenti beni immobili:
1) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 246.000,00;
2) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 24.000,00;
3) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 11.000,00;
4) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 11.000,00;
5) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 5.000,00;
per un complessivo valore dei beni ammontante ad Euro 297.000,00;
B) riconoscimento e/o assegnazione al Sig. L.A. del diritto di proprietà sul 100% dei seguenti beni immobili:
1) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 131.000,00;
2) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 113.000,00;
3) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 14.000,00;
4) immobile sito in R. Via A. 133 censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…) – (…) il cui valore è stato stimato in Euro 30.000,00;
per un complessivo valore dei beni ammontante ad Euro 288.000,00;
C) riconoscimento e condanna del Sig. C.P. al pagamento in favore del Sig. L.A., a titolo di conguaglio della quota di beni immobiliari, della somma di Euro 9.000,00;
– procedere alla divisione del terreno sito in L. Via C. la C. censito al N.C.T. al foglio (…) n. (…) – uliveto formando due lotti uguali separati con idonea recinzione con conseguente assegnazione di ciascun lotto al Sig. L.A. ed al Sig. C.P.;
– accertato, per quanto esposto in narrativa, che il Sig. L.A. ha corrisposto in luogo della de cuius, a titolo di spese relative all’utenza ACEA dell’intero fabbricato di Via A. n. 133, all’A. riferita all’intero fabbricato di Via A. n. 133, all’IMU riferito all’intero fabbricato di Via A. n. 133, a tutte le esigenze della Sig.ra A. sino alla sua morte, alla denuncia di successione del Sig. A.F. e A.G., alle spese per il terreno di L., come meglio dettagliate e documentate in narrativa, la complessiva somma di Euro 88.714,38 a fronte di un saldo attivo della de cuius di Euro 76.222,46, per l’effetto condannare il Sig. C.P. al pagamento in favore dell’attore del 50% della somma di Euro 12.491,92, pari alla differenza tra il totale delle spese ed il totale delle entrate, per un importo di Euro 6.245,96 anche eventualmente con imputazione a conguaglio sulle quote di divisione; – accertato, per quanto esposto in narrativa, l’avvenuta donazione disposta dalla de cuius in favore del Sig. C.P. a titolo di prestito della somma di Euro 9.700,00 e disposta la collazione in natura o per imputazione del valore del predetto atto di liberalità, condannare il Sig. C.P. alla corresponsione in favore del Sig. L.A. della somma di Euro 4.850,00 quale quota di spettanza;
– accertata la conduzione da parte del P. dell’appartamento sito in R. alla Via A. 133 dal febbraio 2004 e sino al decesso della Sig.ra A. (18.10.2012) e qualificata la stessa quale donazione disposta dalla de cuius in favore del P., disporre la collazione in natura o per imputazione del valore dell’atto di liberalità per un importo di Euro 72.800,00 (collazione in natura) ovvero di Euro 36.400,00 (collazione per imputazione), per l’effetto condannando il Sig. P. al pagamento in favore del Sig. A. della somma di Euro 36.400,00;
– accertata la conduzione da parte del P. dell’appartamento sito in R. alla Via A. 133 dal decesso della Sig.ra A. (18.10.2012) ad oggi e qualificata la stessa quale indebito esclusivo godimento dell’immobile da parte del comproprietario P., condannare il Sig. P. al pagamento in favore dell’attore del 50% dei canoni non corrisposti, ammontanti complessivamente ad Euro 22.400,00 per un importo di Euro 11.200,00;
2) in via subordinata, in accoglimento della suestesa domanda di divisione del patrimonio immobiliare ereditato e fatte comunque salve le ulteriori suestese domande di pagamento dei crediti in favore dell’attore e di collazione delle donazioni, accertato il diverso valore del patrimonio immobiliare oggetto di comunione ereditaria ed accertata altresì la comoda divisibilità dei beni immobiliari de quibus, disporre la divisione dei beni immobili tra le parti affinché ciascuna acquisti la titolarità del diritto di proprietà esclusiva di una porzione pari al 50% del complessivo patrimonio immobiliare garantendo che ciascuna porzione immobiliare sia del tutto autonoma e separata dalla porzione immobiliare assegnata all’altra parte;
3) in accoglimento della suestesa domanda di divisione della comunione ordinaria,
– disporre la divisione dell’immobile sito in R. Via P.B. n. 120 distino al NCEU al foglio (…) part. (…) sub (…) cat. (…) assegnando, ritenuto congruo il valore commerciale del bene proposto dall’attore ovvero accertato il diverso valore commerciale dello stesso, il diritto di proprietà esclusiva dell’intero immobile ad una delle parti con obbligo di conguaglio in denaro a carico dell’altra ovvero disporre la vendita del predetto bene immobile con conseguente divisione del ricavato tra le parti;
– accertato, per quanto esposto in narrativa, che il Sig. L.A. ha corrisposto, a titolo di spese relative alla gestione dell’immobile sito in R. alla Via P.B. n. 120, un importo di Euro 3.862,59, per l’effetto condannare il Sig. C.P. al pagamento in favore dell’attore del 50% delle predette spese nella misura di Euro 1.931,30 anche eventualmente con imputazione a conguaglio sulle quote di divisione; – accertato, per quanto esposto in narrativa, che risultano ancora da pagare, in relazione all’immobile sito in R. alla Via P.B. n. 120, spese relative alla gestione condominiale degli anni 2014 e 2015 per un importo di Euro 5.480,76, per l’effetto condannare il Sig. C.P. al pagamento del 50% delle predette spese nella misura di Euro 2.740,38 anche eventualmente con imputazione a conguaglio sulle quote di divisione;
Il convenuto si è costituito tardivamente contestando la domanda.
Ha esposto che i cespiti che la controparte intendeva assegnargli erano in cattive condizioni manutentive tali da renderli pressoché inutilizzabili. Ha esposto, inoltre, che il valore attribuito era ben lontano da quello effettivo.
Ha esposto altre ragioni di contestazione della divisione proposta dall’attore e dedotto che laddove il Tribunale avesse inteso attribuire al sig. P. la esclusiva proprietà dell’appartamento in cui egli attualmente abita, avrebbe dovuto assegnare a quest’ultimo – non soltanto ai fini di una corretta valutazione delle quote ma anche per ragioni squisitamente pratiche – tutta l’area cortilizia/giardinata esterna al fabbricato
Ha prospettato una diversa ipotesi di divisione.
In ordine alle ragioni creditizie avanzate dall’attore ha esposto che la concessione del bene in uso era avvenuta non a titolo di donazione ma al più di contratto di comodato d’uso gratuito.
Ha esposto che anche l’attore faceva uso gratuitamente di beni caduti in successione.
Con riferimento all’immobile di via B. n. 120, R., ha esposto che dette spese – in quanto relative ad utenze e spese di manutenzione ordinaria – erano da imputare ai soli effettivi fruitori dell’immobile, di cui egli non faceva parte non avendo mai avuto le chiavi del bene.
Ha contestato le altre richieste e concluso per il rigetto delle domande di condanna; quanto alla divisione ha chiesto:
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, assegnando alle medesime la proprietà esclusiva degli immobili che verranno loro attribuiti secondo quote di ugual valore, ed in particolare, fatti salvi i dovuti conguagli, assegnando in proprietà esclusiva al sig. L.A.:
i due immobili siti al primo piano del fabbricato di via A. n. 133 R. (censiti al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…)- (…) e sub (…) – (…)), il lastrico solare, la torretta/torrino, il disimpegno posto nel vano scala, lo sgabuzzino ivi esistente, i locali box/cantine/garages dallo stesso sinora utilizzati e l’area cortilizia giardinata posta nella zona antistante a detti immobili ed, ancora, il terreno sito in L. Via C. la C. censito al N.C.T. al foglio (…) n. (…) – uliveto;
al sig. C.P.:
l’appartamento sito al piano terra del fabbricato di via A. n. 133 R. (censito al N.C.E.U. al foglio (…) n. (…) sub (…)- (…)), i locali box/cantine/garages dallo stesso sinora utilizzati, tutta l’area cortilizia giardinata (ad eccezione di quella da assegnare all’A. per come sopra individuata), nonché l’immobile di via B. n. 120 (distinto al NCEU al foglio (…) part. (…) sub (…) cat. (…).
Ha chiesto, inoltre: condannare il sig. L.A. a rifondere al sig. C.P. la somma che il Tribunale riterrà corretta, comunque non minore ad Euro 62.000,00 (Euro 1.000,00 per 62 (ad oggi) mensilità a far data dal decesso della sig.ra G.A. avvenuta il 18.10.2012), a titolo di indennità occupazione dell’immobile sito in R. nella via B. n. 120 nonché delle porzioni di immobile del fabbricato di via A. n. 133 dallo stesso utilizzate e dunque la torretta, il terrazzo, il lastrico solare, il pozzo, il disimpegno e lo sgabuzzino posti all’interno del vano scala, precisando che in detto computo non viene ricompresa l’indennità di occupazione dei due appartamenti siti al primo piano, da intendersi interamente conguagliata con quella del sig. P. con riferimento all’immobile sito al piano terra;
condannare il sig. L.A. al pagamento in favore del sig. C.P. di Euro 1.368,07, pari al 50% di Euro 2.736,14 corrispondenti alle spese da quest’ultimo sostenute per il pagamento delle bollette/fatture ACEA allegate in atti ed afferenti il fabbricato sito in Roma nella via A. n. 133;
condannare il sig. L.A. al pagamento in favore del sig. C.P. di Euro 3.010,00, pari alla differenza tra Euro 12.710,00 prelevati dal sig. L.A. in data 16.07.2010 dal libretto postale del sig. F.A. ed Euro 9.700,00 prelevati in pari data e dallo stesso libretto dal sig. C.P.;
autorizzare sin d’ora il sig. C.P. a depositare gli estratti conto relativi ai conti correnti bancari e postali (ivi compresi i libretti) intestati al sig. F.A. e alla sig.ra G.A. e in ogni caso si chiede di disporne l’acquisizione, a mezzo dei provvedimenti che il Tribunale riterrà opportuni, al fine di dimostrare se e .. in quale misura il sig. L.A. si è appropriato del denaro dei propri genitori, così sottraendolo all’asse ereditario; in ogni caso al fine di stabilire la reale consistenza dello stesso.
Le domande delle parti sono fondate per quanto di ragione.
In via preliminare occorre rilevare che nel caso di specie sussistono due comunioni, una di natura ereditaria ed una di natura ordinaria. La parte attrice ha chiesto procedersi allo scioglimento distinto delle due comunioni e, pertanto, i beni non possono essere considerati quale unica massa da dividere.
In tal senso Cassazione Sez. 2 – , Sentenza n. 15494 del 07/06/2019 secondo la quale nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell’ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un’unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio – che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” – con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello (nel medesimo senso Sez. 2 – , Ordinanza n. 27645 del 30/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2231 del 30/03/1985).
Avuto riguardo, pertanto, alla comunione ereditaria, allo scioglimento della stessa può giungersi in forza delle conclusioni cui è giunto il ctu, che ha svolto indagini accurate e approfondite e ha fornito convincenti chiarimenti alle osservazioni delle parti.
I beni risultano stimati correttamente e nel progetto divisionale n. 1 di cui alla relazione i beni risultano così distribuiti in due lotti:
LOTTO A
R. via A. 133, foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) valore Euro 10.182,00
C. B, via A. 133 foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) Valore Euro 14.736,00
C. A, via A. 133 foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) valore Euro 19.376,00
Appartamento A/2, via A. 133 P.T., foglio (…), particella (…), subalterno (…) Valore Euro 200.696,00
B.E., via A. 133foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) Valore Euro. 17.934,00
Totale Euro 262.924,00
LOTTO B
Appartamento via A. 133A/2 P.P., foglio (…), particella (…), subalterno (…) Valore Euro. 117.855,50
Appartamento via A. 133A/2 P.P., foglio (…), particella (…), subalterno (…) Valore Euro. 99.487,50
G.S. VIA D., foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) Valore Euro 16.398,00
G.S. VIA A., foglio (…), particella (…), subalterno (…), categoria (…) Valore Euro 24.948,00
Totale Euro 258.689,00.
Il ctu ha risposto a tutte le osservazioni sollevate dalle parti.
Segnatamente il ctu ha indicato ragionevoli motivi per i quali ha stimato diversamente due beni di uguale metratura, ha spiegato che il lastrico e così anche il torrino hanno funzione comune e non servono solo un appartamento ed ha chiarito che il pozzo non è un bene immobile. Infine, quanto al locale destinato a garage ha evidenziato di essersi basato unicamente sulla destinazione indicata denunzia alla Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Roma Territorio effettuata dagli stessi proprietari.
Infine, avuto riguardo alla corte pertinenziale, l’ausiliario ha evidenziato come la stessa è per sua natura comune a tutte le unità immobiliari in esso comprese indipendentemente dai singoli accessi ad essa.
Tale specificità – successivamente alla definizione delle quote spettanti ai singoli eredi non esclude – a giudizio del C.T.U. – la possibilità, come nel caso in ispecie, di poter frazionare la corte con lavori murari previa richiesta di frazionamento congiunta alla Agenzia delle Entrate -Ufficio Provinciale di Roma Territorio- con rappresentata graficamente la reale situazione divisoria.
Pertanto, la formazione dei due lotti appare sicuramente corretta, anche tenuto conto della omogenea distribuzione dei beni e della presenza di un ridotto conguaglio.
La parte convenuta ha contestato i lotti del ctu e proposto un proprio progetto divisionale
La parte attrice ha chiesto l’assegnazione del lotto corrispondente sostanzialmente a quello B) del progetto divisionale del ctu e tale richiesta così come formulata non può essere accolta.
È noto che la previsione del sorteggio di cui all’art. 729 c.c. in caso di quote eguali può essere derogata solo in presenza di comprovate ragioni.
In tal senso Cass Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 12/02/2013 secondo la quale in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione (nel medesimo senso Sez. 2, Sentenza n. 1091 del 18/01/2007).
Nel caso di specie l’attore ha dedotto di avere chiesto il lotto sostanzialmente corrisponde al lotto B) anche considerando che il lotto A) contiene l’appartamento nel quale la parte convenuta vive da lungo tempo; tuttavia, quest’ultima ha contestato l’esatta configurazione del lotto e le valutazioni compiute dal ctu, per cui la richiesta di attribuzione non determinerebbe il soddisfacimento del soggetto che usa quella parte di proprietà.
Per contro lo stesso attore chiede l’attribuzione del lotto sulla base di una stima dello stesso non corrispondente a quella del ctu. Dunque, in realtà, manca in senso proprio una richiesta di attribuzione di uno dei lotti del progetto divisionale.
Pertanto, l’unica soluzione esperibile è quella del sorteggio, cui si procederà all’esito del passaggio in giudicato della sentenza sulla base dei due lotti indicati in ctu nel progetto divisionale n. 1; l’altro progetto non può essere preso in esame perché contiene anche i beni in comunione ordinaria.
Per quanto riguarda la comunione ordinaria (avente ad oggetto un immobile in R. via B. e un terreno in L.) i beni sono stati congruamente stimati dal ctu, non sono divisibili e nessuna parte ne ha chiesto l’assegnazione. I beni, pertanto, andranno venduti all’asta. L’immobile di via B. è stato stimato dal ctu in Euro 119.614,50, il valore del terreno in L. è pari ad Euro. 29.850,00.
Venendo all’esame dei reciproci rapporti di debito e credito tra i comproprietari, si osserva che la parte attrice ha sostenuto di avere anticipato a partire da un certo momento somme per le diverse esigenze della de cuius; ha dedotto che quest’ultima nel periodo in questione ha incassato somme da pensioni e indennità di accompagnamento pari ad Euro. 76.222,46 e ha dedotto che le esigenze documentate della de cuius erano pari ad Euro. 88.714,38 e che la differenza pari ad Euro. 12.491,92 era stata anticipata da lui.
Ha chiesto, pertanto, sotto questo profilo, la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro. 6.245,96 pari al 50% di quanto anticipato.
Gravava sulla parte attrice fornire la prova del versamento della somma pari ad Euro. 12.491,92 e tale prova è stata fornita.
Risultano, infatti, spese per l’utenza ACEA del fabbricato di Via A. documentate da quietanze intestate alla parte attrice e così a dirsi per le spese relative all’A. riferita al fabbricato di Via A..
Risultano, altresì provate l’anticipazione delle spese funebri in occasione del decesso prima del Sig. A.F. e, successivamente, della Sig.ra A. e quelle per la denuncia di successione.
In ragione di quanto premesso la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro. 6.245,96 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
La parte attrice ha sostenuto anche che il convenuto avrebbe beneficiato di una somma da parte della de cuius a titolo di donazione pari ad Euro. 9.700,00 (Doc. 41) e sostenuto che detta somma deve essere oggetto di collazione alla massa ereditaria, ovvero imputata alla stessa nella formazione delle quote ereditarie tra le parti.
Si tratta di una richiesta che non può essere accolta posto che il documento posto a sostegno di questa non contiene alcun riferimento alla de cuius, in esso si attesta unicamente che il convenuto riceve l’importo di Euro. 9.700,00 da un libretto intestato al nonno (peraltro nello stesso documento si legge che dal medesimo libretto la parte attrice, unitamente alla de cuius, preleva la restante somma di Euro. 12.710,00.
Non vi è quindi alcuna prova di una donazione della de cuius al convenuto.
La parte attrice ha chiesto ancora la condanna del convenuto al pagamento dei canoni di locazione per l’uso esclusivo dell’appartamento di Via A. n. 133.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento di somme a tale titolo con decorrenza dal 2004 fino alla notifica dell’atto di citazione così specificate: per l’uso dell’appartamento sito in R. alla Via A. n. 133 dal 2004 sino al decesso della Sig.ra A. (18.10.2012) quale donazione disposta dalla de cuius in favore del P., e l’uso per il periodo dal decesso della de cuius ad oggi disponendo per il primo caso, la collazione in natura o per imputazione del valore dell’atto di liberalità per un importo di Euro 72.800,00 (collazione in natura) ovvero di Euro 36.400,00 (collazione per imputazione), mentre nel secondo caso dovrà essere disposto il pagamento in favore dell’attore del 50% dei canoni non corrisposti, ammontanti complessivamente ad Euro 22.400,00 per un importo di Euro 11.200,00.
La domanda non può essere accolta in questi termini; non vi è, infatti, prova che il godimento dei beni fino alla morte della de cuius sia stato il frutto di una donazione. Gravava sulla parte attrice fornire la prova dell’intento donativo e tale prova non è stata fornita, manca sul punto ogni documentazione e neppure è stata articolata prova per testi. La mancanza di un corrispettivo non comporta alcuna presunzione di liberalità. Gli atti a titolo gratuito, infatti, non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (Sez. 2, Sentenza n. 21781 del 28/08/2008).
Spettano, invece, gli importi per il periodo successivo alla morte della proprietaria: l’uso esclusivo da parte di uno dei comproprietari, infatti, comporta il pagamento della indennità da mancato utilizzo in favore dell’altro comproprietario.
La parte convenuta non ha contestato l’occupazione; ha solo dedotto che anche l’attore fa pari uso di altri beni in comproprietà ma tale deduzione allo stato non può rilevare posto che il convenuto costituitosi tardivamente non può eccepire un controcredito in compensazione.
L’importo richiesto a titolo di canone, calcolato sulla base della ctp di parte, non espressamente contestata, appare comunque congruo.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro. 11.200,00 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo
Da ultimo con riferimento alle spese di gestione dell’immobile comune in R. via B., la richiesta di parte attrice appare parzialmente sorretta dalla documentazione allegata.
Segnatamente risultano documentate le seguenti spese: gestione condominiale, per un importo di Euro 2.112,56 (cfr. Doc. 43); utenza T. per un importo di Euro 725,79 (cfr. Doc. 44); utenza ACEA per un importo di Euro 337,44 (cfr. Doc. 45); riparazione di un radiatore, per un importo di Euro 125,40 (cfr. Doc. 46), ICI e IMU per un importo di Euro 561,40 (cfr. Doc. 47), per complessivi Euro. 3.862,59; pertanto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento del 50% degli importi sopra riassunti pari ad Euro. 1.931,29 oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo
Non possono essere invece, riconosciute le somme relative alle spese arretrate relative alla gestione condominiale dell’anno 2014 (Doc. 48) e dell’anno 2015 (Doc. 49) poiché la parte attrice non ha provveduto ad anticiparle per cui non ha diritto al rimborso, né ovviamente è legittimata a chiederle per conto del condominio.
Le domande riconvenzionali di rimborso avanzate dalla parte convenuta non possono essere prese in esame stante la costituzione tardiva della parte.
In ragione di quanto premesso deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria con rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la vendita dei beni, e lo scioglimento della comunione ereditaria mediante sorteggio dei lotti da effettuarsi all’esito del passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono compensate per 2/4 in ragione della natura del giudizio di divisione; nel residuo sono poste a carico del convenuto in relazione alla sua parziale soccombenza sulle domande di condanna alla restituzione di somme.
Vanno poste a carico di entrambe le parti in uguale misura le spese di ctu liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria in conformità al progetto divisionale n.1 formulato dal ctu arch. P.G. nella ctu depositata nel presente procedimento e dispone, previo passaggio in giudicato di questo capo della sentenza, il sorteggio dei due lotti fra i condividenti;
2) Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti in R. via P.B., 120 (in catasto foglio (…), particella (…), subalterno (…) Categoria (…)) e sul terreno sito in L. (Foglio (…), Particella (…) mq. 4975) e dispone procedersi alla vendita degli stessi come da separata ordinanza;
3) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro. 19.377,255 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo;
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto.
5) Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento dell’altra metà; metà che liquida in complessivi Euro. 4.000,00 per compensi ed Euro. 500,00 per spese oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
6) Pone a carico di entrambe le parti in uguale misura le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2023.
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