In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa.
Tribunale|Bolzano|Sezione 1|Civile|Sentenza|9 settembre 2022| n. 806
Data udienza 9 settembre 2022
TRIBUNALE DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
N.R.G. …/2019
in persona del Giudice Alex Tarneller ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1 grado pendente tra:
M.U. (c.f. (…)), con l’avv. (…)
PARTE ATTRICE
S.U. (C.F. (…)), con gli avv.ti …
PARTE CONVENUTA
Oggetto: divisione ereditaria e scioglimento comunione
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il testamento
Oggetto del processo è lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione del patrimonio retrolasciato da M.D.V. (C.F. (…)), nata a D. (M.), l'(…) e deceduta in Bolzano il 3.02.2018, madre delle parti in causa.
L’eredità è regolata dal testamento olografo di data 17.09.2012 (doc. 5 attrice), pubblicato (assieme ad un altro, irrilevante, del 02.02.2011) il (…) con atto del Notaio E.V. di B. (Rep. n. (…) – Racc. n. (…)). Con il testamento del 17.09.2012 la de cuius, revocando ogni sua precedente disposizione testamentaria, nominava “a eredi” i figli U.M. (attrice) e U.S. (convenuto), lasciando alla prima “oltre alla quota a lei riservata per legge a titolo di legittima tutta la quota disponibile” del proprio patrimonio, e al secondo “la sola quota a lui riservata per legge a titolo di legittima”.
Ciò significa che all’attrice M.U. spettano, in astratto, due terzi dell’eredità e al convenuto S. U. un terzo, con la precisazione però che tali quote vanno riferite non al relictum ma al patrimonio da determinare secondo il criterio della riunione fittizia di cui all’art. 556 c.c., avendo la de cuius fatto riferimento alle quote “riservate per legge” e a quella “disponibile”.
2. Relictum
Tra le parti è pacifica la seguente consistenza del relictum, anche quanto ai valori indicati: valore giacenza sul c/c Cassa risparmio Euro 58.009,27 quota indivisa di 1/3 della p.m. 12 p.ed. 3082 in P.T. 3191/IIC.C. Gries (abitazione) Euro 113.557,50 quota indivisa di 1/3 dei mobili che arredano l’abitazione Euro 10.000,00 somma Euro 181.566,77
3. Donazioni
Nella comparsa di risposta il convenuto espone che la de cuius ha effettuato delle donazioni in vita, sia dirette che indirette, di cui deve tenersi conto nella riunione fittizia.
3.1 Immobile sito in B. (donazione diretta)
È provato documentalmente che l’attrice con atto in data (…) – Notaio dr. P.P., Rep. n. (…), Raccolta n. (…) (doc. 10 convenuto) – ha ricevuto in donazione da entrambi i genitori la quota indivisa di 2/3 in comunione legale dell’immobile sito in S. M. al T. (V.), località B..
Pertanto, un terzo è riferibile alla de cuius e il relativo valore rientra nella riunione fittizia.
All’udienza del 15/04/21 le parti hanno dato per pacifico che il valore del predetto terzo ammonta a Euro 63.480,00.
3.2 Immobile sito in F. (donazione indiretta)
Nella comparsa di risposta il convenuto allegava che “con sentenza n. 1189/2017 (doc. 1), emessa nel procedimento civile sub n. …/2013 R.G., il Tribunale di Bolzano ha accertato che M.U. ha ricevuto per donazione indiretta dal padre defunto E.U. la quota di 1/2 dell’immobile sito in F. (T.), località P. (cfr. pagina 19, punto 8) e condannato la medesima a corrispondere al fratello S. Euro 33.134,94 pari ad 1/3 del corrispettivo ottenuto dalla vendita dell’immobile in argomento (cfr. pagina 20, punto 14).
Nel predetto giudizio l’esponente, così come la sorella M. e l’odierna de cuius M.D.V., rivestiva la qualifica di coerede legittimo di E.U. (padre di S. e M., nonché marito di M.D.V.). Tuttavia, mentre lo scrivente ha rivendicato nei confronti della sorella coerede detto importo vedendo accolta totalmente la propria domanda volta ad accertare la donazione indiretta, la coerede D.V., odierna de cuius, pur avendone parimenti diritto, ha rinunciato ad analoga pretesa nei confronti della figlia, arricchendo di fatto quest’ultima dell’importo di Euro 33.134,94, il quale pertanto andrà imputato in conto della legittima spettante a controparte.”
In corso di causa è sopravvenuta la sentenza della Corte d’appello di Trento, sez. dist. Bolzano n. 148/2019 del 21/12/2019 (doc. 33 attrice) con cui il già menzionato accertamento della donazione indiretta da parte del Tribunale di Bolzano è stato ribaltato, con rigetto del …- “la domanda riconvenzionale svolta dall’appellato S.U. … nei confronti di M.U., relativamente all’immobile p.ed. 478 in P.T. 766 CC Faver, diretta ad accertare che “l’atto con cui il de cuius e la figlia del medesimo U.M., hanno convenuto di attribuire la quota di 1/2 della proprietà dell’immobile sito in F. (T.), località P., originariamente nella titolarità esclusiva di E.U., in favore dell’attrice citata, dissimula una donazione indiretta disposta dal de cuius in favore della medesima e/o comunque che M.U. ha ricevuto il citato cespite dal defunto per donazione indirettamente.”
Contro la sentenza d’appello pende impugnazione per cassazione, ma come rilevato nell’ordinanza d.d. 14/04/2022, che si richiama integralmente, non ci sono presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non sussistendo un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, né sono ravvisabili sufficienti motivi per la sospensione facoltativa di cui all’art. 337 co. 2 c.p.c.. Essendo, per effetto della sentenza della Corte d’appello, venuta meno la statuizione dell’esistenza della donazione indiretta, viene a mancare la prova della stessa e il relativo valore non può rientrare nella riunione fittizia.
3.3 Somme prelevate dall’attrice dal conto del padre e non azionate dalla de cuius (donazione indiretta).
Sempre in base alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1189/2017, che su tale punto è invece passata in giudicato, risulta accertato che l’odierna attrice M.U. ha prelevato dal conto corrente del padre somme non rendicontate per il complessivo importo di Euro 19.490,00 (cfr. pagina 19, punto 10). M.U. è stata quindi condannata a corrispondere al fratello S. la terza parte di detti prelievi ingiustificati, ovverosia Euro 6.496,57 (cfr. pagina 21, punti 13 e 14). Mentre l’odierno convenuto S.U. aveva rivendicato nei confronti della sorella detto importo, vedendo accolta la propria domanda, la madre e odierna de cuius, pur trovandosi quale coerede per un terzo nella stessa situazione come la figlia, non ha azionato analoga pretesa.
Questi fatti sono accertati in base alla sentenza.
Il convenuto argomenta che la madre ha, in tal modo, arricchito la figlia, odierna attrice, dell’importo di Euro 6.496,57, che, pertanto, andrebbe imputato in conto della legittima spettante all’attrice.
Quest’ultima eccepisce che nella sentenza non è stato accertato il diritto della madre a ricevere l’importo di Euro 6.496,57 dalla figlia e che nella stessa sentenza è stato accertato definitivamente che tra madre e figlia non sussisteva attuale controversia relativamente alle loro rispettive ragioni in morte del padre.
Il Giudice osserva che nella sentenza effettivamente manca l’accertamento del diritto di credito della madre nei confronti della figlia, ma ciò è irrilevante e non preclude tale accertamento in questa sede, poiché la madre avrebbe, effettivamente, potuto far valere il suo diritto, analogo a quello del figlio, in quanto si trovava nella medesima posizione come coerede per la quota di un terzo. Essendo la posizione della madre la stessa di quella del figlio, è certo che anche lei avrebbe ottenuto la condanna della figlia al pagamento del medesimo importo, qualora avesse fatto valere il suo credito.
La rinuncia a far valere un diritto di credito per spirito di liberalità nei confronti del debitore può ben qualificarsi come donazione indiretta, in quanto la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità – e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento – e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto di un’attribuzione patrimoniale gratuita (cfr. Cass. 23260/2019).
Per quanto riguarda il passaggio nella motivazione della sentenza del Tribunale secondo cui “le attrici (madre e figlia – n. d.r.) hanno dichiarato di aver già tra loro risolto le questioni relative alle rispettive quote”, tale circostanza, anziché escludere lo spirito di liberalità, lo conferma, se si considera che:
– nel processo instaurato dal figlio, la madre si è schierata dalla parte della figlia, affidandosi alla stessa difesa di quest’ultima ed omettendo la proposizione di domande che avrebbero potuto nuocere alla figlia;
– il rapporto tra madre e figlio non era buono, come si desume anche dal testamento del 02/02/2011, e con ogni evidenza la madre preferiva la figlia, come emerge poi anche dal testamento del 19/09/2012;
– non essendovi, infine, alcun cenno come madre e figlia abbiano, in concreto, “risolto le questioni” tra di loro, viene a mancare ogni elemento che potrebbe deporre per una risoluzione avente carattere oneroso.
Pertanto si deve ritenere che questa “risoluzione” sia consistita semplicemente nel fatto che la madre non avrebbe fatto valere le sue ragioni ereditarie in morte del marito contro la figlia; la madre avrebbe, in sostanza, rinunciato alle sue ragioni nei confronti della figlia, arricchendola in tal modo.
In conclusione, l’importo di Euro 6.496,57 va ricompreso nella riunione fittizia come donazione indiretta.
3.4 Donazioni in favore di G.O. (figlio dell’attrice)
Il convenuto allega nella comparsa di risposta che il sig. G.O. ha ricevuto in donazione il complessivo importo di Euro 88.700,00, (in larga parte) mediante bonifici a cadenza mensile effettuati dal conto corrente n. (…), intestato alla defunta presso C.R. s.p.a., nel periodo da gennaio 2008 a gennaio 2018 (docc. 2 – 3 – 4), chiedendo che detta somma venga considerata ai fini della riunione fittizia.
Il Giudice dà atto che i bonifici di tale somma, oltre a non essere stati contestati dall’attrice, trovano riscontro nella documentazione bancaria dimessa dal convenuto (v. anche riepilogo specifico nella memoria autorizzata del convenuto d.d. 15/04/2021).
In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha aumentato il petitum in parte qua a Euro 91.800,00, e tale aumento deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass. 2641/2006) alla luce del fatto che il convenuto ha precisato nella memoria 183 n. 1 che “la quantificazione operata in comparsa di costituzione e risposta, sulla base degli estratti bancari disponibili, rimane tutt’ora provvisoria, con espressa riserva di modificarla allorché gli istituti di credito avranno evaso le richieste avanzate.” Dalla documentazione, depositata successivamente dal convenuto, la quale altrimenti sarebbe stata acquisita -a fronte di tempestiva istanza- dall’Ufficio ai sensi dell’art. 210 c.p.c., emergono ulteriori bonifici bancari della de cuius per spese scolastiche dei figli di G.O., per un ammontare di complessivi Euro 3.100,00. Si tratta di bonifici effettuati direttamente all’istituto scolastico (v. memoria autorizzata del convenuto d.d. 15/04/2021 e doc. 23).
Sentito come teste, il sig. G.O., seppur non ricordando l’importo complessivo, ha confermato che la de cuius aveva effettuato i pagamenti in suo favore, precisando che le somme erano destinate per l’istruzione dei suoi figli, come desiderato dalla dante causa.
L’attrice contesta che si sia trattato di donazioni (a), eccepisce la mancata chiamata in causa del donatario (b) e, infine, l’esclusione di spese di educazione dalla collazione (c).
Il Giudice osserva (a) che lo spirito di liberalità è desumibile dal rapporto familiare e dalla sicura assenza di corrispettività, ricavabile dal fatto che si è trattato di pagamenti formalmente al nipote G.O., ma di fatto destinati ai suoi figli, pronipoti della de cuius, per la loro istruzione scolastica. Il teste O. ha spiegato come alla de cuius, già dirigente scolastica, stava particolarmente a cuore la migliore istruzione dei nipoti.
Sotto il secondo profilo (b) va dato atto che non è necessaria la chiamata in causa del donatario, venendo la donazione in rilievo solo come accertamento incidenter tantum, ai meri fini della riunione fittizia.
Infine (c), le spese di educazione in esame rilevano qui solo per la riunione fittizia e non anche per la collazione (art. 742 c.c.), essendo state corrisposte non all’attrice ma al di lei figlio, il quale rimane soggetto terzo, non essendovi domanda di riduzione nei suoi confronti, né partecipando egli alla divisione ereditaria.
In conclusione, l’importo di Euro 91.800,00 va considerato nella riunione fittizia.
3.5 Somme percepite dall’attrice mediante plurimi bonifici
Il convenuto allega nell’atto di citazione che l’attrice, mediante plurimi bonifici effettuati dal conto corrente n. (…), intestato alla defunta presso C.R. s.p.a. (docc. 2 – 3 – 4), ha percepito l’importo complessivo di Euro 14.889,93. Mentre nell’atto di citazione le singole disposizioni non erano individuate, nella memoria autorizzata d.d. 16/04/2021 il convenuto ha indicato le singole operazioni per un importo complessivo di Euro 13.263,21, di cui Euro 11.773,94 si riferiscono al predetto conto ed Euro 1.489,27 alla quota del libretto postale cointestato, medio tempore acquisito. Il giudice osserva che quest’ultimo importo non può, per le ragioni già evidenziate al capo precedente, considerarsi extra thema decidendum né ultra petitum.
Nella memoria 183 n. 1 l’attrice, pur stigmatizzando genericamente come errata l’allegazione avversaria, si è resa disponibile a riconoscere il minor importo di Euro 10.869,93, come soggetto all’applicazione nei propri confronti (e per equivalente) dell’istituto della collazione, precisando che l’importo complessivo di 4.020,00, per n. 5 operazioni (v. elenco a pag. 11 memoria 183 n. 1) andrebbe sottratto, essendovi specifica indicazione di una causale di rimborso.
Confrontando i due elenchi delle parti (memoria d.d. 16/04/2021 del convenuto e memoria 183 n. 1 dell’attrice), il Giudice osserva che l’importo di Euro 13.263,21 non comprende gli importi dichiarati dall’attrice come supportati da idonea giustificazione, tranne che quello di Euro 450,00 d.d. 05/05/2014. Quest’ultimo importo non può ritenersi donazione in favore dell’attrice in quanto la de cuius ha indicato nel bonifico una precisa e plausibile causale di un rimborso di spese anticipate dall’attrice.
Pertanto, l’importo da considerare come donazione ammonta a Euro 12.813,21.
4. Calcolo quota disponibile e di riserva
In considerazione di quanto finora accertato, la massa di cui la de cuius poteva disporre va determinata come segue:
Relictum Euro 181.566,77
Donatum (3.1+3.3+3.4+3.5) Euro 174.589,78
Somma Euro 356.156 55
La quota disponibile, come anche la quota di riserva, ammonta rispettivamente ad un terzo, quindi Euro 118.718,85.
5. Determinazione, in concreto, delle quote; collazione
Il testamento presenta la particolarità che esso richiama i criteri della successione necessaria, che coinvolge tutte le donazioni effettuate in vita, mentre con il testamento viene, di regola, disposto dei beni presenti al momento dell’apertura della successione. Nel testamento non è, tuttavia, espressa alcuna volontà nel senso che la quota di riserva del figlio dovrebbe essere soddisfatta con beni presenti nel relictum e il riferimento alle quote di riserva dei figli nonché a quella disponibile può essere interpretato nel senso che la de cuius aveva in mente una divisione di due terzi contro un terzo, senza specifico riferimento al relictum, ciò anche in considerazione del fatto che opera, in ogni caso, la collazione, non essendovene stata dispensa.
Come già rilevato sopra, il testamento attribuisce al convenuto la quota a lui riservata per legge, ammontante in concreto a Euro 118.718,85.
La collazione attiene alla divisione ereditaria e non vengono in rilievo tutte le donazioni, ma solo quelle a determinati soggetti (art. 737 c.c.). Nel caso di specie rilevano solo quelle all’attrice e non anche quella al nipote O..
L’attrice argomenta, a torto, che il convenuto non avrebbe chiesto in modo rituale la domanda di collazione.
Si ricorda sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23403 del 27/07/2022: In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa.
Al relictum di Euro 181.566,77 vanno sommate le donazioni, che l’attrice deve conferire alla massa a titolo di collazione per imputazione (complessivi Euro 82.789,78 = 63.480,00+ 6.496,57+ 12.813,21) e si ottiene, in questo modo, la massa ereditaria da dividere, per un controvalore di Euro 264.356,55.
Questo valore va suddiviso mediante assegnazione di beni pari ad un valore di Euro 118.718,85 al convenuto (quota di riserva) e di Euro 145.637,70 all’attrice.
Si ricorda che in base a Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n.9282 “nella divisione ereditaria, così come nella divisione delle cose in comunione, non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell’ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero a una quota e altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti a una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se l’anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili a ogni condividente, salvo conguaglio.
Posto che entrambe le parti – essendo già proprietarie rispettivamente di un terzo indiviso dell’immobile – chiedono l’assegnazione del restante terzo, presente nella massa, al fine di conseguire la maggioranza delle quote, è necessario individuare l’assegnatario della quota contesa in base ad un criterio oggettivo. Tale criterio può essere ravvisato in quello della maggioranza, consacrato anche nell’art. 720 c.c., e pertanto la quota di un terzo dell’immobile va assegnata all’attrice.
La quota spettante al convenuto (Euro 118.718,85) può, pertanto, essere così determinata:
assegnazione giacenza sul c/c Cassa risp. – per intero (art. 751 c.c.) Euro 58.009,27
assegnazione in natura di 1/9 dei beni mobili (1/3 di 1/3) Euro 3.333,33
conguaglio per 1/3 della quota di 1/3 del bene immobile Euro 37.852,50
importo da conferire dall’attrice a titolo di collazione Euro 19.523,75
Somma Euro 118.718,90
La quota spettante all’attrice (Euro 145.637,70) risulta in via speculare e per differenza:
assegnazione in natura di 2/9 dei beni mobili (2/3 di 1/3) Euro 6.666,67
assegnazione della quota del terzo dell’immobile Euro 113.557,50
detrazione del conguaglio per l’immobile – Euro 37.852,50
somme da imputare a titolo di collazione Euro 82.789,78
detrazione dell’importo da pagare alla controparte – Euro 19.523,75
Somma Euro 145.637,70
6. Sullo scioglimento della comunione
6.1 Abitazione
Si è già disposta l’assegnazione della quota indivisa di 1/3 della p.m. 12 p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries, facente parte della massa, all’attrice.
Le parti hanno chiesto, oltre alla divisione ereditaria, anche lo scioglimento della comunione in relazione all’intera p.m. 12 p.ed. 3082.
L’immobile non è comodamente divisibile e il diritto all’assegnazione spetta all’attrice, la quale detiene, in forza dell’assegnazione di cui al capo precedente, con due terzi la maggioranza delle quote (art. 720 c.c.), mentre il convenuto è proprietario del terzo residuo.
A scioglimento della comunione sulla p.m. 12 p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries, l’attrice deve conseguente al convenuto quale conguaglio l’importo di Euro 113.557,50.
Va dato atto che il ctu ha acquisito i titoli urbanistico-edilizi dell’immobile, accertando che lo stato di fatto è “pressoché conforme” a tali titoli. Il ctu ha pure indicato i dati catastali completi e le relative planimetrie depositate in catasto, accertando che le stesse corrispondono alla situazione post-sanatorie. Il giudice rimanda a riguardo alla relazione del ctu in p.c.t. (deposito 14/12/2021 con allegati).
6.2. Beni mobili
In relazione ai beni mobili le parti sono già rispettivamente proprietarie per la quota indivisa di un terzo, derivante dalla morte del padre, mentre ora chiedono lo scioglimento della comunione, tenuto conto anche di quanto pervenuto dall’eredità della madre.
In considerazione di quanto statuito sopra, l’attrice dispone ora della quota di 5/9 (1/3+2/9) e il convenuto di quella di 4/9 (1/3+1/9).
I beni sono divisibili e richiamando la proposta di divisione contenuta nella consulenza tecnica assunta, si assegna il lotto n. 1, corrispondente alla quota di 5/9, all’attrice e quello n. 2, corrispondente alla quota di 4/9, al convenuto.
Omissis
7. Altre domande di rimborso
L’attrice chiede di “accertare l’esistenza in favore di U.M. di un diritto di credito nei confronti di U.S. nell’ammontare di complessivi Euro 1.435,17, rappresentato da Euro 1.006,58 (pari ad Euro 396,65 + Euro 609,93) rispettivamente per oneri sostenuti dall’attrice per conto del convenuto a titolo di imposta di successione in morte di D.V.M. e per spese di competenza della defunta e sostenute dall’attrice anche per conto del convenuto coerede testamentario, nonché ulteriormente Euro 429,17 da riconoscersi come dovuti da parte del convenuto all’attrice per avere provveduto quest’ultima a pagare spese condominiali di competenza del fratello, con conseguente condanna di U.S. a pagare in favore di U.M. la somma di complessivi Euro 1.435,17”.
Il Giudice osserva che l’attrice ha provato di aver pagato Euro 1.189,95 per tassa di successione ed Euro 6.820,81 (doc.12) per una serie di spese legate alla successione (elenco pag. 3 s. atto di citazione e doc. 15), dando atto di aver prelevato dal conto della defunta l’importo di Euro 5.000,00 per far fronte parzialmente a tali spese. L’attrice chiede un terzo della tassa di successione e un terzo dell’importo differenziale tra 6.820,81 e 5.000,00.
Si rileva che delle spese complessive di Euro 8.010,76, il convenuto era tenuto a sostenere un terzo, quindi Euro 2.670,25, di cui Euro 1.666,66 devono ritenersi già da lui pagati con la quota, a lui spettante, di un terzo dei 5.000,00 prelevati. Quindi residua un debito di Euro 1.003,59.
Per quanto riguarda la domanda relativa l’importo di Euro 429,17, la stessa è stata proposta in termini poco specifici solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., senza indicare un documento da cui risultava il pagamento. Posto che non è dato accertare che si tratta di una domanda relativa all’eredità della madre o solo al rapporto di comunione tra le parti, riconducibile ancora all’eredità del padre, la domanda non può ritenersi formulata a modificazione o precisazione di domande già proposte (art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), di tal ché si rivela inammissibile.
8. Conclusioni e spese
Il dispositivo fornisce adeguata soluzione concreta delle domande proposte dalle parti in termini di spostamenti patrimoniali. Non è il caso di pronunciarsi, per difetto di interesse, sulle numerose domande di dettaglio che devono ritenersi meramente teoriche o solo prodromiche ad altre e, quindi, senza autonomia vera e propria.
Stante la natura del giudizio di divisione e l’assenza di vera e propria soccombenza, le spese di lite relative al compenso vanno dichiarate interamente compensate.
Le spese di ctu vanno ripartite tra le parti in ragione delle quote astratte e si conferma, pertanto, l’allocazione come disposta nel decreto di liquidazione depositato il 22/03/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta che eredi di M.D.V. (C.F. (…)), nata a D. (M.), l'(…) e deceduta in Bolzano il 3.02.2018, sono i suoi figli M.U. (c.f. (…)) e S.U. (C.F. (…)), come da testamento del 17/09/2012 per la quota di rispettivamente due terzi e un terzo, con le precisazioni come in motivazione;
2. dispone, previo accertamento delle donazioni come in motivazione e tenuto conto dell’obbligo scaturente dalla collazione, la divisione ereditaria in morte di M.D.V. come segue:
a. le giacenze liquide pari ad Euro 58.009,27, esistenti sul rapporto di conto corrente di cui al n. (…) esistente presso la C.R. S.p.a ed intestato alla defunta, sono assegnate per intero a S.U.;
b. la proprietà della quota di 1/3 indiviso dell’immobile sito in B., Piazza M. n. 19/12, tavolarmente identificato dalla p.m. 12 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries, appartenente a M.D.V. (anche se del caso ancora intavolata a E.U.), è assegnata a M.U., con obbligo di pagare a titolo di conguaglio a S.U. l’importo di Euro 37.852,50;
c. M.U. è tenuta a pagare a S.U. l’ulteriore importo di Euro 19.523,75;
d. la quota indivisa di un terzo relativa ai beni mobili della defunta presenti nella casa di abitazione in B., Piazza M. n. 19/12, è assegnata per la quota di due terzi a M.U. e per quella di un terzo a S.U.;
3. dispone, a scioglimento della comunione, formatasi anche in base a quanto statuito ai precedenti capi 2.b) e 2.d):
a. la proprietà dell’immobile sito in B., Piazza M. n. 19/12, tavolarmente identificato dalla p.m. 12 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries, viene assegnata per intero a M.U., con obbligo di pagare a titolo di conguaglio a S.U. l’importo di Euro 113.557,50;
b. la comunione relativa ai beni mobili tutti, presenti presso l’abitazione sita in B., Piazza M. 19/12, viene sciolta mediante assegnazione del lotto 1 a M.U. e del lotto 2 a S.U., come da motivazione e individuazione nella relazione del CTU, Dr. …, datata 12.12.2021;
4. condanna il convenuto a corrispondere all’attrice, a titolo di rimborso di spese anticipate, l’importo di Euro 1.003,59;
5. conferma l’allocazione delle spese di ctu come disposta nel decreto di liquidazione;
6. dichiara compensate le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Bolzano, il 9 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2022.
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