La domanda diretta ad accertare l’avvenuta usucapione della comproprieta’ pro indiviso in favore degli attori compossessori obbliga, allora, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., al fine di evitare giudicati contrastanti sulla contitolarita’ del diritto controverso tra soggetti gia’ parti della causa. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina, pertanto, la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1426
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5799-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3400/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone ricorso, articolato in unico motivo per violazione e falsa applicazione degli articoli 1165 e 2944 c.c., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3400/2017 del 19 luglio 2017.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.
Il giudizio inizio’ con citazione del 10 giugno 2015, notificata al Comune di Milano da (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali domandarono di accertare l’acquisto per usucapione in loro favore di immobile urbano e terreno siti in (OMISSIS), dichiarando gli attori “comproprietari in pari misura” di tali beni. L’adito Tribunale di Milano respinse la domanda con sentenza del 27 giugno 2016. Propose gravame la sola (OMISSIS) nei confronti del Comune di Milano.
La Corte d’Appello di Milano rigetto’ l’impugnazione, evidenziando come, al di la’ della questione oggetto delle restanti censure (circa la contestata natura demaniale dell’immobile in contesa e l’utilizzo privatistico dello stesso), la domanda di usucapione non poteva comunque essere accolta alla luce della natura di riconoscimento della proprieta’ del Comune di Milano da attribuire all’atto di regolarizzazione dell’occupazione inoltrato da (OMISSIS) al Comune in data 17 febbraio 2002. Secondo i giudici di secondo grado, l’avvenuto riconoscimento della proprieta’ del Comune da parte del compossessore (OMISSIS), il quale si era reso attore insieme a (OMISSIS) per sentir dichiarare l’usucapione, ed era percio’ “compartecipe della dichiarata situazione di fatto”, doveva estendersi all’attuale ricorrente, non avendo quest’ultima neppure chiesto il riconoscimento del suo diritto pro quota.
L’unico motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1165 e 2944 c.c., invocando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti interruttivi dell’usucapione, relativi ad uno soltanto dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere definito nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Si impone un rilievo pregiudiziale pronunciando sul ricorso in esame.
La causa inizio’ con citazione proposta (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali domandarono di accertare di essere divenuti “comproprietari in pari misura per usucapione” degli immobili di (OMISSIS). Rigettata la loro pretesa in primo grado, venne proposto da (OMISSIS) appello nei confronti del solo Comune di Milano e non anche dell’altro soccombente (OMISSIS), il quale, a dire della Corte d’Appello di Milano, “prestava acquiescenza” alla sentenza di primo grado. L’appellante (OMISSIS) domando’ anche in appello di accertare che ella stessa fosse “divenuta comproprietaria per usucapione” dell’immobile urbano di (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Milano ha evidenziato come (OMISSIS) non avesse mai chiesto diversamente, neppure nel corso del giudizio, di riconoscerle la proprieta’ pro quota degli immobili, essendo oggettivamente differente la pretesa del comproprietario che invochi l’acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso per effetto di una situazione di possesso esclusivo e non di compossesso (arg. da Cass. Sez. 2, 06/12/2011, n. 26241).
La situazione processuale delineatasi nel presente procedimento e’ altresi’ differente da quella in cui il giudizio volto all’accertamento dell’usucapione sia direttamente promosso da uno soltanto dei piu’ compossessori, evenienza in cui si esclude il litisconsorzio necessario, in quanto l’azione rimane diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro (cfr. Cass. Sez. 2, 14/08/2012, n. 14522; Cass. Sez. 2, 20/03/2006, n. 6163).
La domanda formulata in primo grado deduceva, piuttosto, che sugli immobili di proprieta’ del Comune di Milano si fosse creata una situazione di compossesso pro indiviso tra gli attori (OMISSIS) e (OMISSIS), con il conseguente acquisto per usucapione, in favore di entrambi, della comproprieta’ pro indiviso del medesimo bene nella misura corrispondente al possesso esercitato (cfr. Cass. Sez. 2, 02/08/2011, n. 16914).
La domanda diretta ad accertare l’avvenuta usucapione della comproprieta’ pro indiviso in favore degli attori compossessori obbliga, allora, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., al fine di evitare giudicati contrastanti sulla contitolarita’ del diritto controverso tra soggetti gia’ parti della causa.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di (OMISSIS) ha determinato, pertanto, la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’.
Va conseguentemente dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata e va rinviata la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale provvedera’, prima di ogni altro atto, a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), regolando altresi’ tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.