In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell’imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario.
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I presupposti per la dichiarazione di fallimento
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Tribunale Pescara, civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in primo grado, iscritta al n. 589/17 R.A.C.C., vertente
TRA
AN. S.r.l. (già di An.), con sede in Montesilvano, Via (…), (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Ma.An. (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ni.Br. (…).
– attore in riassunzione –
CONTRO
FALLIMENTO ED. S.r.l. (…), in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE E
IM. S.r.l. (…) in persona del liquidatore giudiziale Dott. St.Sa. con studio in Pescara, Viale (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.D’A., giusta procura speciale in atti;
ALTRO CONVENUTO E
Im. S.r.l. (…) in persona del L. r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gi. e Ro.Mi., in virtù di procura a in calce all’originaria comparsa di costituzione e risposta;
ALTRO CONVENUTO
E
IM. S.r.l. in persona dei Commissari Giudiziali p.t., Dott. Lo.Di. e Avv. Fa.Di.;
ALTRI CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: richiesta corrispettivo contratto subappalto.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di citazione del 30 giugno 2015 la Ed. S.r.l. ha convenuto in giudizio unitamente alla Im. srl, la Ik. S.r.l. e la Im. in persona dei Commissari giudiziari – Dott. Lo.Di. e Avv. Fa.Di. – e del liquidatore giudiziale dott. St.Sa. per far:
– “accertare il credito di Ed. S.r.l. nei confronti di Im. S.r.l. pari ad Euro 501.346,29, per come riveniente dal contratto di subappalto; e, per l’effetto – previa condanna di Ik. S.r.l. a pagare il proprio debito nei confronti di Im. S.r.l. e/o della liquidazione concordataria – condannare Im. srl, e per essa e/o in solido la liquidazione Concordataria del concordato preventivo n. 25/13, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 501.346,29 oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
in via subordinata, accertato il credito di Ed. S.r.l. nei confronti di Im. S.r.l. pari ad Euro 501.346,29, condannare Ik. S.r.l. al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 501.346,29 oltre interessi e rivalutazione sino al saldo e della differenza a favore della liquidazione concordataria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2015 si è costituita la Im. srl, in persona del lrpt, per impugnare e contestare la domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto e per chiederne il rigetto.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione del 29.10.2015, la Ik. S.r.l. ha, preliminarmente, dichiarato di non accettare il contraddittorio ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio in capo a Ik. srl, in persona del lrpt, per l’effetto, rigettare tutte le domande e le eccezioni ex adverso formulate nei confronti di Ik. S.r.l. e ordinarenl’estromissione di Ik. S.r.l. dal presente giudizio. 2)Se ritenuto necessario, autorizzare, altresì, la chiamata in causa di Im. srl, in persona del lrpt, con sede in Pescara, Via Raffaello 73 bis, della Liquidazione Concordataria del concordato preventivo Im. S.r.l. n. 25/13, in persona del liquidatore giudiziale dott. Stefano Sajeva, con studio in Pescara, Viale (…) n. 139 e di Im. S.r.l. in C.P. n. 25/2013, in persona dei commissari giudiziali dott. Lo.Di. e Avv. Fa.Di. e disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione degli altri convenuti nel rispetto dei termini di cui all’art. 163,-bis c.p.c.
NEL MERITO, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale rigetti l’eccezione sub 1), senza alcun animo di rinuncia alla stessa, in via principale: 3) rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna svolta da Ed. S.r.l. in via subordinata nei confronti di Ik. S.r.l. previa, laddove ritenuta necessaria, autorizzazione alla chiamata in causa di Im. srl, in persona del lrpt, con sede in Pescara, Via (…), della Liquidazione Concordataria del concordato preventivo Im. S.r.l. n. 25/13, in persona del liquidatore giudiziale dott. St.Sa., con studio in Pescara, Viale (…) e di Im. S.r.l. in C.P. n. 25/2013, in persona dei commissari giudiziali Dott. Lo.Di. e Avv. Fa.Di. e conseguente spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione degli altri convenuti nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c.
4) accertare e dichiarare che Ik. S.r.l. ha già pagato il proprio debito nei confronti di Im. S.r.l. in concordato preventivo e per l’effetto:
5) Condannare, in forza dell’art. 14 del contratto di appalto, Im. srl, in persona del lrpt, con sede in Pescara, Via Raffaello 73 bis e/o in solido la Liquidazione Concordataria del concordato preventivo n. 25/13, in persona del liquidatore giudiziale dott. St.Sa., con studio in Pescara, Viale (…) n. 139, al pagamento a favore di Ed. S.r.l. dell’importo di Euro 501.346,29, ovvero della diversa somma che risulterà alla stessa dovuta all’esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo e, in alternativa, 6) condannare, Im. srl, in persona del lrpt, con sede in Pescara, Via (…) bis e/o in solido la Liquidazione Concordataria del concordato preventivo n. 25/13, in persona del liquidatore giudiziale dott. St.Sa., con studio in Pescara, Viale (…) n. 139 alla restituzione a favore di Ik. S.r.l. dell’importo di Euro 501.346,29 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta ad Ed. S.r.l. all’esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo.
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, secondo comma, del D.M. 10/03/2014 n. 55, oltre IVA e CPA”.
In data 10.03.2016 si è costituita la Im. srl, in persona del liquidatore dott. Sa. per impugnare e contestare quanto ex adverso dedotto dalla Ed. S.r.l. e dalla Ik. S.r.l. chiedendo di: “rigettare ogni domanda formulata dalla Ed. S.r.l. nei confronti della Im. S.r.l. in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata dalla Ik. S.r.l. nei confronti della Im. S.r.l. in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte; Con vittoria di spese, onorari, rimborso spese generali ed accessori”
In particolare, quest’ultima, ha dedotto che:
“la Ik. srl, in data 5 ottobre 2015, ha provveduto ad effettuare il versamento dell’importo di Euro 833.733,46 a saldo del proprio debito nei confronti della Im. srl. Va scrutinata, conseguentemente, la sussistenza di un interesse della Ik. S.r.l. a proporre le conclusioni subordinate, articolate nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare quella della condanna della Im. alla restituzione in favore della stessa Ik. della somma di Euro 501.346,29. Infatti, non può non tenersi conto del fatto che l’attrice, con l’atto di citazione ha rassegnato – per prima – la conclusione secondo la quale Ik. avrebbe potuto provvedere al pagamento degli importi richiesti a favore della Im..
Ciò, sicuramente, in dipendenza del fatto che il subappaltatore, con lo stesso atto di costituzione, ha esplicitato il consenso liberatorio, ammesso e non concesso che detto consenso fosse necessario.
Per modo che, la domanda restitutoria, limitatamente alla domanda subordinata, non appare ammissibile e, comunque, fonte di responsabilità alle spese di lite conseguenti alla vocatio”.
All’udienza del 05.04.2016 il precedente assegnatario, dopo aver preso atto della ingiustificata opposizione dell’attrice alla richiesta di estromissione di Ik. Srl, ha invitato quest’ultima a valutare l’opportunità di formalizzare una rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di Ik. rinviando la causa all’udienza del 12.05.2016.
All’udienza del 14.07.2016 la Ed. srl, in adesione alle riflessioni sollecitate dal Giudice, ha depositato l’atto di rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di Ik., con la relativa accettazione di quest’ultima, con spese compensate.
Anche la Im. (in persona del lrpt e del liquidatore) ha confermato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.
Il precedente assegnatario ha, quindi, dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente alla causa proposta dall’attrice Ed. nei confronti di Ik. ed alle domande proposte da Ik. S.r.l. nei confronti di Im. S.r.l. in concordato e della liquidazione concordataria della stessa S.r.l. ed ha concesso i termini di cui all’art. 183 comma 6, rinviando la causa all’udienza del 17.11.2016.
Le parti non hanno espletato alcuna ulteriore attività istruttoria. All’udienza del 17.11.2016, in assenza di richieste istruttorie, il precedente assegnatario ha rinviato la causa, per la discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 07.03.2017, assegnando alle parti termine fino a 20 giorni prima per il deposito di note conclusive. All’udienza del 07.03.2017 il precedente assegnatario, non potendo decidere la causa, ha rinviato per i medesimi incombenti all’udienza del 10.10.2017.
Con sentenza del 23.03.2017 il Tribunale di Pescara ha dichiarato il fallimento della ED. SRL.
Nel mese di luglio 2017, con rituale atto di intervento, la società An. snc S.r.l. (già di An.) interveniva nel procedimento per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
in via preliminare: dichiarare l’ammissibilità dell’intervento spiegato nel presente giudizio;
nel merito: accertare il credito di An. snc di Ed. S.r.l. nei confronti di Im. S.r.l. pari ad Euro 501.346,29, per come riveniente dal contratto di subappalto; e per l’effetto condannare Im. srl, e per essa e/o in solido la Liquidazione Concordataria del concordato preventivo n. 25/13, al pagamento in favore di An. S.r.l. della somma di Euro 501.346,29 oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
in via istruttoria, nel fare proprie tutte le istanze e produzioni documentali della Ed. Srl.
Con invito alle società convenute di volersi costituire nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata in citazione ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c. ed a voler comparire dinanzi al giudice che verrà designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.
Con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.”.
All’udienza del 10.10.2017 il procuratore della Ed. S.r.l. ha depositato la sentenza dichiarativa di fallimento della Ed. Srl, le società convenute hanno impugnato e contestato il contenuto e le richieste dell’atto di intervento della An., mentre la società intervenuta si è riportata al proprio atto di intervento ed ha insistito per la estromissione della Ed. srl.
Il giudice ha dichiarato l’interruzione del procedimento.
Con ricorso di riassunzione, depositato in data 22.12.2017, la An. snc di Ed. S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., la fissazione di udienza per la riassunzione del giudizio, rassegnando le medesime conclusioni riportate nell’atto di intervento.
Il giudice con decreto del 22.03.2018 ha fissato l’udienza per la riassunzione del processo alla data del 22.05.2018 assegnando alla parte ricorrente il termine sino al 20.04.2018 per la notifica.
Con comparsa del 26 aprile 2018 si è costituita in giudizio la Im. Srl, in persona del legale rappresentante, per impugnare e contestare le domande di cui al ricorso per riassunzione della An. Snc di Ed. Srl; in particolare la Im. Srl, in persona del legale rappresentante, ha concluso:
– per la declaratoria di carenza di interesse e/o legittimazione all’intervento ed alla riassunzione nel presente giudizio da parte della An. Snc di Ed. Srl;
– perché il giudizio sia dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 c.p.c.;
– perché la domanda, infondata in fatto ed in diritto, sia dichiarata inammissibile e/o nulla e, comunque, rigettata;
– con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si è, altresì, costituita in giudizio, a seguito del ricorso per riassunzione, anche la Im. Srl, in persona del liquidatore, con comparsa del 17.5.2018.
All’udienza del 22 maggio 2018 il Giudice, verificata la regolarità di notifica al Fallimento della Ed. Srl, che non si è costituita nel giudizio riassunto, ha rinviato per la discussione ai sensi dell’art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c., al 22 novembre 2018.
Sulla legittimazione e tempestività dell’intervento di An. Snc di Ed. Srl.
Assume An. Snc di Ed. S.r.l. di essere intervenuta in virtù di asserito contratto di conferimento di azienda nell’ambito del quale veniva disposta la cessione del contratto di subappalto del quo ed in tale prospettiva tale intervento non può che essere qualificato quale intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Il conferimento di una azienda costituisce infatti cessione di azienda e, sul piano processuale, configura un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cassazione civile, sez. II, 13/09/2016, n. 17959). l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. può essere praticato addirittura anche nel giudizio di rinvio.
Per Cass. 9/4/1993 n. 4333 del 1993 e da ultimo Cassazione civile, sez. VI 05/03/2015 n. 4536 infatti l’art. 111 c.p.c. a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudico di rinvio senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudico, dato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti.
L’intervento di An. Snc di Ed. Srl, nella sua asserita qualità di cessionaria del contratto de quo, effettuato all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è pertanto tempestivo e legittima e rituale deve essere, conseguentemente, ritenuta l’istanza di riassunzione dalla stessa formulata successivamente alla dichiarazione di interruzione del procedimento.
L’atto di intervento era motivato, secondo la prospettazione della interveniente, sulla base dei seguenti presupposti, di fatto e di diritto.
In data 16 aprile 2014 le società “An. Srl” da un lato e “Ed. Srl” dall’altro, costituivano la società “An. snc di An.” per Rogito Notaio Gi.Pl., rep. n. 1688, racc. n. 1276 (doc. n. 1).
La società neo costituita assumeva come oggetto sociale le attività di costruzione e manutenzione di edifici residenziali e non, la costruzione e manutenzione di opere edili in genere, stradali, idrauliche, la realizzazione e manutenzione di pavimentazione industriale, ecc.
Le società costituenti conferivano, entrambe, la piena proprietà dei rispettivi rami d’azienda aventi ad oggetto l’attività di realizzazione di pavimentazione industriale, nello stato di fatto e di diritto in essere al momento del conferimento.
In particolare la società Ed. S.r.l. conferiva il predetto ramo d’azienda garantendo “la piena proprietà e l’immunità da pesi, privilegi, sequestri, gravami, assicurando altresì le garanzie di legge per i casi di evizione o molestia” (art. 6, pag. 22, atto costitutivo).
Nella medesima previsione si stabiliva altresì che “con effetto a partire dalla data odierna, la parte conferitaria subentrerà nei contratti in corso, stipulati dalla parte conferente, relativi alla gestione ordinaria per l’esercizio dell’azienda, all’uopo precisandosi che, in relazione ai contratti di durata e/o a prestazione periodica e/o differita, la società venditrice si impegna a provvedere al pagamento dei ratei scaduti o relativi a prestazioni già effettuate alla data odierna. (…)
Gli effetti del presente atto, sia per gli utili che per gli oneri, decorrono dalla data odierna; le parti, quindi, danno atto che la parte venditrice ha consegnato l’Azienda alla società cessionaria; la società cedente, comunque, si impegna a prestare la più ampia collaborazione per il sub – ingresso della parte acquirente, in tutti i contratti, autorizzazioni amministrative, licenze e permessi mediante presentazione delle necessarie documentazioni” (doc. n. 1).
Atteso il chiaro riferimento ai “contratti in corso stipulati dalla parte conferente, relativi alla gestione ordinaria per l’esercizio dell’azienda”, contenuto nell’atto di conferimento de quo, era specifico onere della interveniente ex art. 111 c.p.c. di allegare e comprovare ex art. 2697 c.c. che il contratto de quo fosse appunto ancora in essere alla data di stipula della convenzione di conferimento del 16 aprile 2014 e, prima ancora, che si vertesse in ipotesi di contratto relativo alla gestione ordinaria per l’esercizio dell’azienda.
Sul punto allora non può che prendersi atto della circostanza che ancora in sede di conclusionale, quella parte nulla abbia dedotto e tantomeno comprovato.
Sono allora le parti convenute ad allegare e comprovare documentalmente che invece alla data dell’atto per Notar Pl. (16 aprile 2014) non vi fosse alcun contratto di subappalto in corso fra la Im. S.r.l. e la Ed. S.r.l. e ciò in quanto la proposta di concordato preventivo della Im. Srl, depositata in data 25 settembre 2013, esponeva un credito nei confronti della Ik.Pr. S.r.l. di Euro 686.111,76 generato proprio in virtù dell’ultimo SAL, quello n. 12, emesso all’esito dell’emissione del Verbale di Accettazione Provvisorio dei Lavori (17.1.2013) e del certificato finale approvato dalla Direzione dei Lavori (18.3.2013), a conferma della avvenuta esecuzione delle prestazioni subappaltate (doc.ti nn. 15 e 16 dell’originaria comparsa di costituzione) oggetto del contratto di appalto.
D’altra parte, e prima ancora, sembra essersi completamente al di fuori della fattispecie di “contratto relativo alla gestione ordinaria per l’esercizio dell’azienda” richiamata nel suddetto atto di conferimento, apparendo tale fattispecie relegabile ad esempio ai contratti di lavoro o di fornitura in essere a quella data e non ai contratti che costituiscono l’oggetto dell’azienda stessa, quale appunto era il contratto di subappalto de quo.
Che non vi sia stata alcuna cessione del contratto di subappalto Im./Ed. S.r.l. da parte di questa sembra altresì confermato dal fatto che la Ed. Srl, pur dopo l’atto per Notar Pl. (16 aprile 2014), ha proposto reclamo (11 maggio 2015 – doc.to n. 8 della originaria comparsa di costituzione e risposta) avverso il decreto di omologa del concordato preventivo della Im. ed ha richiesto la notifica dell’originario atto di citazione (30.6.2015).
Ai fini peraltro della ricostruzione della comune intenzione delle parti si deve procedere – in via prioritaria – alla individuazione del senso letterale delle clausole contrattuali, interpretandole sia singolarmente che le une per mezzo delle altre, mentre si attribuisce carattere sussidiario agli altri criteri ermeneutici, segnatamente a quello fondato sul comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, subordinandone la utilizzazione alla dimostrazione – con argomenti convincenti – della impossibilità e non già della mera difficoltà, di conoscere la predetta intenzione attraverso la interpretazione letterale (Cassazione civile, sez. I, 19/01/2015, n. 746).
Nella fattispecie al vaglio, sia il senso letterale che il comportamento successivo della asserita cedente depongono per la chiara esclusione del contratto di subappalto de quo dal conferimento in favore della interveniente.
In relazione alla statuizione relativa alle spese di lite, non resta che rilevare quanto segue.
In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell’imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario (Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2006, n. 17159)
Ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, ed il creditore agisca chiedendo non solo l’accertamento del proprio diritto, ma anche l’immediato ed integrale soddisfacimento di esso, senza assoggettamento alla “falcidia” concordataria, la legittimazione passiva rispetto alla relativa domanda deve essere riconosciuta pure al commissario giudiziale nonché al liquidatore della cessione, in considerazione dell’interferenza della domanda medesima sulle posizioni degli altri creditori, nonché sulle operazioni di liquidazione e gli adempimenti connessi (Cassazione civile, sez. I, 29/09/1993, n. 9758)
Non risultando costituiti nella presente fase successiva alla riassunzione i commissari giudiziali, si provvede alla adozione dei provvedimenti relativi alle spese di lite a carico della interveniente ed in favore delle convenute costituite.
P.Q.M.
dichiara l’improcedibilità di ogni richiesta nei confronti di FALLIMENTO ED. S.r.l. (…), per essere riservata la cognizione della stessa al tribunale fallimentare; rigetta ogni altra domanda;
condanna la parte interveniente AN. S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di IM. S.r.l. (…) in persona del liquidatore giudiziale e di Im. S.r.l. (…) che liquida per compensi professionali in Euro 21.387,00 complessivi, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, in favore di ciascuno dei due.
Così deciso in Pescara il 7 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.