Nella domanda di concessione del brevetto, ai sensi del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 28, comma 2, l’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”, per cui deve ragionevolmente ritenersi che la valutazione di insufficiente descrizione sia stata effettuata con riferimento all’indicato parametro normativo.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|12 dicembre 2022| n. 36148
Data udienza 11 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5013/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS) s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio della prima, sito in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2956/2018, depositata il 30 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. a socio unico propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 30 novembre 2018, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dai medesimi avanzata nei confronti di (OMISSIS) per contraffazione brevettuale e responsabilita’ per concorrenza sleale da imitazione servile;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, a sostegno delle domande, gli attori avevano allegato che: il (OMISSIS) era titolare di un brevetto nazionale per invenzione industriale avente a oggetto un'”apparecchiatura per la preparazione asettica di alimenti”, concesso in licenza alla (OMISSIS) s.r.l.; il convenuto (OMISSIS), ex dipendente di tale societa’, aveva commercializzato e pubblicizzato, quale titolare di un’impresa individuale, un macchinario che gli attori assumevano costituire contraffazione del brevetto suindicato; tale attivita’ costituiva, altresi’, secondo gli attori, atto di concorrenza sleale per imitazione servile;
– la Corte di appello ha riferito che il Tribunale aveva respinto le domande attoree sul fondamento dell’assenza di novita’ e altezza inventiva del brevetto, oltre che delle carenze descrittive delle rivendicazioni, ritenendo inammissibile la limitazione della privativa avanzata in corso di causa in quanto estendeva l’ambito di protezione brevettuale, non era consentita dalla legislazione vigente e, inoltre, non poteva avere luogo nei giudizi, quale quello in esame, in cui la questione della nullita’ brevettuale era introdotta in via di eccezione;
– ha, quindi, disatteso il gravame osservando che dall’esame delle rivendicazioni, valutate anche alla luce della descrizione, non era possibile evincere le caratteristiche dell’apparecchio brevettato e le sue “modalita’ di lavorazione” e confermando quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al carattere ampliativo della limitazione;
– in ordine ai motivi di appello che aggredivano la statuizione relativa alla domanda per concorrenza sleale, ha rilevato sia la distinguibilita’ dei prodotti nella forma e nella disposizione dei componenti, oltre che nell’apposizione del rispettivo marchio, sia la tardivita’ dell’allegazione della decettivita’ – peraltro, insussistente – della condotta ascritta al convenuto;
– il ricorso e’ affidato a un unico motivo;
– resiste con controricorso (OMISSIS);
– i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO
CHE:
– con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli articoli 51, 52, 76, 79 e 244 cod. prop. ind.;
– con tale doglianza, dopo aver premesso l’erronea applicazione da parte della Corte di appello della disciplina previgente rispetto a quella dettata dal codice della proprieta’ industriale, estendendo quest’ultima la sua sfera di operativita’ anche ai brevetti che, come quello in esame, erano stati rilasciati in epoca antecedente all’entrata in vigore del predetto codice, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il brevetto in oggetto fosse privo di sufficiente descrizione, benche’ un esperto del ramo fosse in grado, anche alla luce dei disegni che corredavano la descrizione dell’invenzione, di comprenderne le caratteristiche tecniche e funzionali;
– con il motivo di ricorso critica, altresi’, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non poter tener conto della riformulazione delle rivendicazioni effettuata in corso di causa sul fondamento che con la stessa si estenderebbe l’ambito della protezione del brevetto, allegando la necessita’ di procedere a una “valutazione sinergica delle rivendicazioni, della descrizione e del disegno”;
– il motivo e’ inammissibile;
– va premesso che i ricorrenti non indicano se e in che termini l’applicazione della disciplina prevista dal codice di proprieta’ industriale in luogo di quella stabilita dalla previgente legge invenzioni, posta dalla Corte di appello a fondamento della sua decisione, conduca a una diversa valutazione della questione controversa, per cui la doglianza, sul punto, pecca della necessaria specificita’;
– in ogni caso, si osserva che le norme del codice di proprieta’ industriale aventi ad oggetto i requisiti per il rilascio di un brevetto e le relative cause di nullita’ non trovano applicazione alle domande presentate e ai brevetti rilasciati – come quello in esame – in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, avuto riguardo all’operativita’ del principio di irretroattivita’ delle leggi nel tempo (articolo 11 preleggi) e al loro carattere sostanziale;
– cio’ posto, la Corte di appello ha evidenziato che la domanda di concessione del brevetto, valutata alla luce della descrizione dell’invenzione allegata e del tenore delle relative rivendicazioni, non consentiva di poter individuare le caratteristiche e le modalita’ di funzionamento del macchinario oggetto della domanda, affermando, per l’esattezza, che la descrizione si limitava a indicare “un elenco di componenti del trovato attoreo, con l’aggiunta di alcuni esempi di preparazione di sostanze alimentari” e che era “del tutto assente… una parte narrativa del brevetto che lo descriva, oltre a cosa il trovato puo’ fare, anche come lo realizzi e grazie a quali caratteristiche”;
– ha operato tale valutazione richiamando espressamente il contenuto (anche) del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 28, comma 2 secondo cui “L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche’ ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”, per cui deve ragionevolmente ritenersi che la valutazione di insufficiente descrizione sia stata effettuata con riferimento all’indicato parametro normativo;
– pertanto, la censura prospettata dai ricorrenti si risolve, sul punto, in una contestazione della valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla insussistenza del requisito della sufficiente descrizione dell’invenzione;
– orbene, l’accertamento della validita’ o meno di un’invenzione e dei suoi requisiti e’ rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimita’ se giustificato da motivazione logicamente congrua – ora nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2435);
– la mancata prospettazione di vizi motivazionali osta, dunque, alla possibilita’ di esaminare la censura;
– ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al profilo della doglianza relativo alla dichiarata inammissibilita’ della procedura di limitazione del brevetto a seguito della riformulazione delle rivendicazioni operata dal titolare in corso di causa;
– la sentenza impugnata, infatti, ha motivato la sua decisione con il fatto che con la riformulazione proposta il titolare estendeva la protezione conferita dal brevetto concesso oltre i limiti del contenuto della domanda, in violazione dell’articolo 79, comma 3, cod. prop. ind.;
– evidenzia, in particolare, che la riformulazione proposta “aggiunge particolari di funzionamento del macchinario che avrebbero potuto costituire legittime rivendicazioni ove fossero state originariamente trasposte nella domanda di brevetto per invenzione (salva ogni verifica circa l’implicazione di un’attivita’ inventiva nel trovato descritto)”;
– i ricorrenti allegano l’errata valutazione da parte della Corte di appello delle rivendicazioni originarie e di quelle successive alla riformulazione, ritenendo sussistente tra le due la necessaria relazione di inclusione stretta, oltre alla carenza di motivazione;
– orbene, la valutazione da parte del giudice di merito in ordine all’interpretazione delle rivendicazioni e alla relazione esistente tra quelle originarie e quelle oggetto della riformulazione sfugge al sindacato di questa Corte, rientrando nel potere discrezionale del predetto giudice;
– non sussiste, poi, la denunciata carenza motivazionale, atteso che, come riferito, la sentenza ha dato evidenza delle ragioni per cui ha ritenuto che la riformulazione delle rivendicazioni non rispettasse il limite della domanda originaria;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link