Il diritto all’oblio si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca. Cio’, con particolare riferimento alla rete Internet, implica un’azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti. Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell’interessato, di nessun interesse collettivo. Peraltro occorre anche dire che, in termini generali il diritto di ogni persona all’oblio, sebbene strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identita’ personale, deve essere poi bilanciato con il diritto della collettivita’ all’informazione, al punto che in questi limiti, anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17 Regolamento (UE) 2016/679.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|28 marzo 2022| n. 9923

Data udienza 16 febbraio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16200/2020 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 518/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, pubblicata il 04/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2022 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) riassumeva dinanzi al tribunale di Reggio Emilia il giudizio instaurato dinanzi al tribunale di Roma contro (OMISSIS), (OMISSIS) e la casa editrice (OMISSIS), nonche’ in origine anche contro (OMISSIS), per ottenere (i) l’ordine di cancellazione o di deindicizzazione della pagina web individuabile a semplice digitazione del proprio nominativo, (ii) il risarcimento dei danni per violazione del codice privacy e del dovere di verita’ di notizie a lui riferibili, oltre che per la creazione della detta pagina web, (iii) l’ordine dal ritiro dal commercio di tutte le copie del libro “(OMISSIS)” scritto dai menzionati (OMISSIS) e (OMISSIS) e edito dalla (OMISSIS).

Nella resistenza della (OMISSIS), l’adito tribunale specificava che la riassunzione aveva avuto a oggetto la sola domanda relativa alle violazioni del codice privacy, atteso il difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti a eccezione di (OMISSIS) quanto a quella di deindicizzazione, e atteso che il Tribunale di Roma, originariamente adito, aveva indicato il tribunale di Milano come in effetti competente quanto alle pretese correlate alla medesima deindicizzazione.

Rigettava peraltro la domanda di ritiro del libro dal commercio, assumendo che i convenuti avevano in effetti rispettato i parametri nell’ambito dei quali il diritto del giornalista di riferire le notizie (verita’ dei fatti, essenzialita’ dell’informazione e interesse pubblico) giustifica l’utilizzo anche di dati sensibili, quali sono quelli attinenti ad atti giudiziari di applicazione di misure cautelari.

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

La sola (OMISSIS) ha depositato un controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il ricorso e’ affidato ai seguenti mezzi:

(i) violazione dell’articolo 116 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto provata la verita’ della notizia relativa all’intervenuta condanna del ricorrente a una grave pena detentiva sulla base di semplici fotocopie di atti dal medesimo disconosciute, senza invece tener conto dei certificati del casellario giudiziale non contenenti riferimento a condanne di sorta, e comunque senza motivare sul punto;

(ii) omessa o illogica motivazione su fatti controversi e violazione dell’articolo 17 del Regolamento 2016/679-UE, non avendo il tribunale spiegato perche’ una fantomatica condanna risalente al 2009 si sarebbe dovuta considerare ancora di interesse pubblico dopo 11 anni, nonostante non la stessa non compaia nei certificati del casellario;

(iii) violazione dell’articolo 8 della Cedu e articolo 16 del TFUE, nonche’ in generale del Regolamento 2016/679-UE, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione di dati di carattere personale sotto il profilo del diritto all’oblio, non avendo il tribunale dato rilevanza al fatto che il libro in questione, gia’ risalente al (OMISSIS), narrerebbe fatti lontani di oltre 17 anni, che peraltro mai hanno avuto come epilogo una condanna per truffa, cosi’ da non poter esser diffusi su tutti i motori di ricerca Internet a compulsati a semplice digitazione del nome della persona coinvolta.

II. – Il primo motivo e’ inammissibile.

Si assume violato l’articolo 116 c.p.c., ma in cassazione la relativa doglianza e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore a essa non attribuibile (come quello di prova legale); o all’inverso ove il giudice, dinanzi a una prova soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, quando per l’appunto cio’ non poteva esser fatto per legge (v. Cass. Sez. U. n. 20867-20).

Di contro nel caso concreto semplicemente si assume che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; sicche’ la censura resta inammissibile in rapporto alla violazione dell’articolo 116, essendo suscettibile di esser composta solo come vizio motivazionale, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5.

Di tale vizio, in rapporto al giudizio di legittimita’, sono oggi stabiliti rigorosi limiti (v. Cass. Sez. U. n. 8053-14), dei quali il ricorrente non tiene alcun conto.

In particolare non e’ specificato perche’ il fatto storico, associato alle asserite risultanze del certificato del casellario giudiziale, sarebbe stato da considerare decisivo a fronte di cio’ che dalla sentenza si evince, vale a dire che vera doveva ritenersi la notizia circa l’intervenuta sottoposizione del (OMISSIS) a misura cautelare menzionante la condanna per truffa. E in ogni caso quel fatto – delle risultanze del casellario – e’ stato valutato, seppure implicitamente, dal tribunale nel contesto di un distinto giudizio di prevalenza da accordare agli elementi storici essenziali per la prioritaria tutela dell’attivita’ d’informazione giornalistica rispetto al diritto alla riservatezza dell’interessato, secondo le previsioni contenute nel titolo XII del cod. privacy.

III. – Il secondo e il terzo mezzo, suscettibili di esame unitario, sono egualmente inammissibili e in parte anche infondati.

Innanzi tutto giova dire che non rileva nel caso concreto, ratione temporis, il Regolamento UE citato dal ricorrente (cd. GDPR), poiche’ i fatti oggetto di doglianza sono collocabili in relazione alla pubblicazione del libro di indagine giornalistica “(OMISSIS)”, che lo stesso ricorrente indica come avvenuta nel (OMISSIS).

Di nessuna rilevanza e’ poi il riferimento al diritto all’oblio, dal momento che non e’ minimamente avversata la prioritaria affermazione del Tribunale di Reggio Emilia a proposito dell’oggetto del processo, limitato alla questione del risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali avvenuto mediante la pubblicazione del libro.

Il diritto all’oblio si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca (v. tra le piu’ recenti Cass. n. 20861-21).

Cio’, con particolare riferimento alla rete Internet, implica un’azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti. Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell’interessato, di nessun interesse collettivo.

IV. – Peraltro occorre anche dire, a confutazione del complessivo argomentare dell’istante, che in termini generali il diritto di ogni persona all’oblio, sebbene strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identita’ personale, deve essere poi bilanciato con il diritto della collettivita’ all’informazione, al punto che in questi limiti, anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17 Regolamento (UE) 2016/679, e’ stato ritenuto dalla giurisprudenza della Corte.

Nei detti limiti, rispetto a persone che non rivestano la qualita’ di personaggi pubblici noti a livello nazionale, puo’ – si e’ detto – essere disposta la deindicizzazione di articoli dai motori ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (v. Cass. n. 15160-21, e v. pure, con ancor piu’ specifiche delimitazioni, Cass. n. 395322).

Ai fini che occupano, discorrere di oblio non possiede alcun fondamento, poiche’ l’oggetto del processo e’ costituito esclusivamente dall’asserito illecito trattamento dei dati personali compiuto mediante la pubblicazione del libro; di quel libro di cui unicamente e’ stato chiesto, in pregiudizio dei convenuti in riassunzione, il ritiro dal commercio.

Cio’ suppone doversi contenere l’indagine nel contesto dei limiti dell’attivita’ di informazione giornalistica, e dunque nel perimetro dell’esimente dettata dal codice della privacy, che consente il trattamento dei dati personali per finalita’ giornalistiche anche senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice privacy, purche’ con modalita’ tali da garantire il rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, della dignita’ dell’interessato, del diritto all’identita’ personale, e anche del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dal detto Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 139 (v. Cass. n. 29584-20, Cass. n. 18006-18).

V. – L’accertamento relativo al non superamento dei suddetti limiti integra una questione di fatto, in ordine alla quale il giudice del merito ha svolto una motivazione congruente; la quale, proprio perche’ tale, si sottrae al sindacato di legittimita’.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.