se la domanda di indennizzo e’ proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevole durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo. Tale valutazione prognostica e’ infatti esclusa dalla lettera dell’articolo 2 della Legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente gia’ verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l’articolo 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo presupposto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione gia’ integrata, e facendo implicitamente salva la facolta’ di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23567
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2659/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 2042/2017, depositato in data 14.7.2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.7.2018 dal
Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto l’attribuzione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, in relazione alla durata di un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Viterbo nel 2005,volto ad ottenere il riconoscimento dell’anzianita’ di servizio in qualita’ di dipendenti pubblici.
Il giudizio di primo grado e’ stato definito nel marzo 2008, la pronuncia e’ stata appellata ed il processo di secondo grado si e’ concluso con sentenza depositata il 21.8.2012.
La domanda di equo indennizzo e’ stata proposta nel 2012 allorquando erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso in cassazione. Successivamente la pronuncia di appello relativa al giudizio presupposto e’ stata impugnata in sede di legittimita’ e il giudizio e’ stato definito in data 6.10.2015.
La Corte di Perugia ha rilevato che l’equa riparazione era stata richiesta con riferimento al solo giudizio di secondo grado e ha stabilito che esso aveva avuto una durata che eccedeva quella ragionevole di un anno e quattro mesi.
Ha liquidato un indennizzo di Euro 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo, per ciascuna parte, di Euro 850,00.
Per la cassazione di tale decreto (OMISSIS) e (OMISSIS) ha proposto ricorso in un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il controricorso e’ tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di computare l’indennizzo in base all’intera durata del processo presupposto, incluso il giudizio di legittimita’, il quale era stato definito con pronuncia di cassazione n. 19915/2015, depositata in data 5.10.2015, prima della decisione sulla domanda ex L. n. 89 del 2001, per cui il ritardo doveva considerarsi superiore a dieci anni.
Il motivo e’ infondato.
Correttamente la Corte di merito ha liquidato l’indennizzo senza considerare la durata del successivo giudizio di legittimita’, poiche’ al momento della domanda, erano ancora pendenti il termini per il ricorso in cassazione, che, a quella data, ancora non era stato proposto.
Difatti, se la domanda di indennizzo e’ proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevole durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo.
Tale valutazione prognostica e’ infatti esclusa dalla lettera dell’articolo 2 della Legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente gia’ verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l’articolo 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo presupposto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione gia’ integrata, e facendo implicitamente salva la facolta’ di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore (Cass. 23982/2017; Cass. 14980/2015; 8547/2011).
Il ricorso e’ quindi respinto.
Nulla sulle spese, stante la tardivita’ del controricorso.
Non sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, essendo il presente giudizio esente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.