Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non e’ il bene in se’, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilita’ ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben puo’ essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda puo’ essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16910

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24460-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;

– intimate –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante, dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 95/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

RILEVATO

che:

Con sentenza del 14 luglio 2008 il Tribunale di Caltanissetta accoglieva la domanda proposta ai sensi dell’articolo 2901 c.c. da (OMISSIS) S.p.A. dichiarando inefficace la compravendita di un terreno, venduto da (OMISSIS) – persona deceduta, di cui erano stati convenuti gli asseriti eredi, tra i quali fu attribuita legittimazione passiva come erede a (OMISSIS) – a (OMISSIS) S.r.l..

(OMISSIS) S.r.l. proponeva appello principale e (OMISSIS) appello incidentale adesivo; si costituiva resistendo (OMISSIS) S.r.l., cessionaria dei crediti del (OMISSIS). La Corte d’appello di Caltanissetta rigettava le impugnazioni con sentenza del 2 settembre 2014.

Ha presentato ricorso (OMISSIS), affidandolo a due motivi. Si e’ difesa con controricorso (OMISSIS) S.r.l., che compie una “adesione motivata” ai due motivi del ricorso principale e propone, per l’ipotesi di rigetto del ricorso principale, un ricorso incidentale consistente in un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Deve essere anzitutto esaminato il ricorso principale.

1.1 Il primo motivo, per quanto afferma la rubrica, denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 484, 528 e 1350 c.c.nonche’ articolo 115 c.p.c. sulla portata precettiva delle suddette norme; denuncia altresi’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’onere probatorio di parte attrice, e, sempre ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 102 c.p.c. a causa di difetto di integrita’ del contraddittorio; denuncia infine, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

La corte territoriale avrebbe ritenuto erede pura e semplice la ricorrente perche’ ella avrebbe accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario ma non avrebbe poi dimostrato di avere depositato l’inventario. Questo sarebbe un presupposto di fatto, infondato, non menzionato negli atti d’appello, nella sentenza di primo grado e nelle domande delle parti e nelle produzioni documentali. Il giudice d’appello avrebbe dato per provata l’accettazione beneficiata, ma ai sensi degli articoli 484 e 1350 c.c. occorrerebbe allo scopo un atto formale ad substantiam, ovvero una dichiarazione a un notaio o al cancelliere dove si e’ aperta la successione. Sarebbe incomprensibile ritenere cio’ “presunto o incontestato”. Non vi sarebbe neppure motivazione su tale presunta circostanza “pacifica”.

Colui che conviene in giudizio i chiamati all’eredita’ ha onere ai sensi dell’articolo 2697 c.c.di dimostrare la loro qualita’ di eredi; violando la legge, entrambi i giudici di merito avrebbero ritenuto invece onere dell’attuale ricorrente dimostrare di non essere erede. Nel suo appello incidentale (OMISSIS) aveva addotto la mancanza di prova (che avrebbe dovuto dare l’attrice) della sua accettazione dell’eredita’, e negato pure che fosse provato (come apoditticamente affermato dal Tribunale) che ella fosse nel possesso di beni ereditari ex articoli 485 e 486 c.c.; anzi cio’ sarebbe stato smentito dalla pendenza di un procedimento ex articolo 481 c.c. che presuppone l’inapplicabilita’ degli articoli 485c.c. e ss.. Il giudice di legittimita’ potrebbe quindi cassare la sentenza dichiarando il difetto di legittimazione passiva della ricorrente e quindi la nullita’ del giudizio per violazione dell’articolo 102 c.p.c. a causa di difetto di integrita’ del contraddittorio. La corte territoriale d’altronde avrebbe violato pure l’articolo 112 c.p.c. per avere, in sostanza, omesso di statuire sul motivo d’appello proposto dalla (OMISSIS) secondo il quale sarebbe stato onere probatorio attoreo dimostrare che ella era erede, prospettandosi invece il suo difetto di legittimazione passiva.

1.2 Il secondo motivo, seguendo ancora la rubrica, denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 697 e 2901 c.c. in ordine alla prova e ai presupposti dell’azione revocatoria, nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullita’ della sentenza e del procedimento in riferimento all’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello “formulati dalle parti”; denuncia altresi’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo.

Nell’atto di citazione di primo grado, il (OMISSIS) avrebbe addotto dei suoi determinati crediti nei confronti di (OMISSIS); (OMISSIS) li avrebbe contestati e avrebbe contrapposto la capienza del di lui patrimonio all’epoca dell’atto di compravendita. Il Tribunale avrebbe ritenuto fondata l’azione del (OMISSIS) senza tenere conto dell’esistenza e della misura del credito, del valore del bene ceduto determinato dal c.t.u. e del valore del patrimonio di (OMISSIS) nel 1993, ovvero all’epoca della vendita.

Il Tribunale altresi’ avrebbe ritenuto non rilevanti le contestazioni in ordine al credito prospettato dall’attore, reputando che importava solo che fosse “reclamato un credito (apparentemente quale che fosse la sua entita’”. Non sarebbe comprensibile allora come “sarebbe stato possibile dimostrare la capienza del patrimonio del debitore a fronte di un credito indeterminato”: su questo “mistero” la (OMISSIS) avrebbe proposto quindi motivo d’appello e la corte territoriale per “correggere il tiro” avrebbe attribuito al Tribunale accertamenti e ragionamenti che non avrebbe mai compiuto, ovvero avrebbe confermato la prima sentenza con una motivazione diversa.

La corte territoriale in particolare affermerebbe che il primo giudice avesse evidenziato che l’immobile era di ingente valore e che incideva fortemente sulla consistenza del patrimonio, nonostante che cio’ non fosse stato mai dichiarato dal Tribunale; e il bene in realta’ sarebbe stato stimato dal c.t.u. attribuendogli un valore di 160 milioni di lire, mentre nel 1993 il patrimonio di (OMISSIS) sarebbe stato almeno di 2 miliardi di lire.

La corte avrebbe ritenuto che la vendita avesse creato una riduzione consistente della garanzia generica, laddove poco prima avrebbe dichiarato non provato che gli altri immobili richiamati nell’atto d’appello fossero sufficienti a soddisfare i creditori (per determinare la cui consistenza la (OMISSIS) avrebbe peraltro chiesto fosse espletata c.t.u.); non avrebbe potuto allora valutarsi la garanzia generica, essendo stato provato – “in contrario a quanto statuito” – il valore di immobili specifici cui anche il giudice d’appello si sarebbe riferito. Si indicano a questo punto i beni che avrebbero composto il patrimonio di (OMISSIS), patrimonio che sarebbe stato incontestato per un valore di due volte e mezzo quello del bene per cui e’ stata proposta l’azione revocatoria.

Avrebbe comunque errato il giudice d’appello quando avrebbe in sostanza ritenuto revocabile ogni vendita “perche’ diminuisce la garanzia generica o rende piu’ difficoltoso il recupero del credito”.

Entrambi i giudici di merito, iuxta alligata et probata, invece “non avrebbero che potuto statuire” che non vi fosse pregiudizio per gli eventuali creditori, ne’ vi fosse consapevolezza del debitore di diminuire il proprio patrimonio, ne’ infine vi fosse conoscenza del terzo acquirente che l’atto avrebbe potuto danneggiare il creditore. “Non si tratta di una richiesta di riesame del fatto a fronte di motivazione apparente e avulsa dal processo, in quanto i vizi della sentenza sono molteplici”, sostiene a questo punto la ricorrente.

Nel caso in esame vi sarebbe stata la prova della mancanza dell’eventus damni; e per l’azione ex articolo 2901 c.c. e’ sufficiente una ragione di credito in senso lato, ma nel caso in cui il convenuto dimostri la sufficienza del patrimonio residuo l’attore dovrebbe provare l’entita’ del suo credito. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto che il bene venduto sarebbe stato ipotecato a favore di altri creditori; e il credito del (OMISSIS) sarebbe stato “comunque garantito da ipoteca su altri rilevanti beni”.

Tutti questi fatti storici addotti chiaramente dagli appellanti e costituenti motivi del gravame sarebbero stati obliati dai giudici di merito, con conseguente violazione dell’articolo 112 c.p.c. e nullita’ della sentenza del procedimento.

Essi costituirebbero anche punti decisivi, oggetto del contraddittorio tra le parti. E sarebbero stati violati pure gli articoli 2901 e 2697 c.c., cosi’ giungendosi a evidenti e ingiustificate omissioni da parte del giudice d’appello sull’esistenza dei presupposti costitutivi dell’azione revocatoria: in effetti vi sarebbe stata insussistenza dell’eventus damni (essendo stata provata la sufficienza del patrimonio residuo all’epoca della vendita), del consilium fraudis del debitore e della scientia fraudis del terzo.

1.3 I due motivi appena sintetizzati patiscono la medesima conformazione inammissibile. Invero, come ben emerge dalla loro illustrazione, essi adducono una quantita’ di argomenti eterogenei, che sovente ripetitivamente ritornano dopo essere gia’ stati in precedenza prospettati e argomentati e che anche per questo, nel complesso, divengono di disagevole estrazione se si tenta di isolarne l’effettivo contenuto come submotivi.

Ma soprattutto l’inammissibilita’ li inficia proprio sotto il profilo del loro contenuto sostanziale, che cade, alla fin fine, per entrambi su un diretto piano fattuale: a parte le evidenti falle di autosufficienza che vi si rinvengono, il primo motivo tenta di offrire una valutazione alternativa del compendio probatorio in ordine alla qualita’ di erede pura e semplice della (OMISSIS) in considerazione dello svolgimento delle vicende dopo l’apertura della successione di (OMISSIS); e il secondo mira allo stesso scopo in ordine alla fondatezza dell’azione revocatoria, insistendo a dimostrare che non ne sussisteva nessuno dei requisiti. Nel modo confuso e disordinato in cui i motivi sono stati, quindi, proposti – come gia’ preannunciavano le “globali” rubriche riversanti nei rispettivi motivi doglianze di ogni genere – si persegue, in ultima analisi, un terzo grado di merito dinanzi al giudice di legittimita’, il che conduce a dichiarare inammissibile il ricorso.

2.1 Il ricorso incidentale propone un unico motivo, che denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. e articolo 345 c.p.c., nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento riguardo all’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ammissibile domanda, e, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame su fatto discusso e decisivo.

Il giudice d’appello avrebbe “negato di trattare la richiesta svolta da (OMISSIS)” di sostituire il bene venduto con il suo valore, come stimato nel giudizio, essendo stata questa richiesta proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, e quindi ritenuta tardiva. Si oppone, in sintesi, che la giurisprudenza di legittimita’ si esprime nel senso che la domanda revocatoria, sia ordinaria sia fallimentare, include, “nella domanda di declaratoria di inefficacia dell’atto, quella diretta a conseguire il controvalore monetario del bene che ne fu oggetto”, in considerazione della identita’ di causa petendi e petitum, onde non vi sarebbe alcuna tardivita’ della proposizione della domanda in questione. Al contrario, “la richiesta di condanna al tantundem”, essendo compresa nell’originaria domanda di revoca, e’ ammissibile anche in appello; e la condanna al pagamento, appunto, del controvalore del bene potrebbe essere pronunciata anche d’ufficio. Non ne deriverebbero, infatti, “effetti piu’ ampi di quelli che l’azione esecutiva sul patrimonio del debitore avrebbe consentito”.

2.2 Il motivo e’ manifestamente infondato, dal momento che tutta l’argomentazione su cui si sorregge e’ da rapportarsi a chi ha proposto la domanda ex articolo 2901 c.c. – ovvero la domanda ab origine inclusiva di quel che la ricorrente ha voluto chiedere in appello -, e non invece alla difesa della sua controparte, anche la pronuncia d’ufficio dovendo quindi essere logicamente rapportata all’interesse di chi ha agito per la revocatoria.

Tale, per cosi’ dire, polifunzionalita’ dell’azione revocatoria discende dal fatto che oggetto della domanda non e’ il bene di per se’, bensi’ la reintegrazione della garanzia patrimoniale; essa e’ quindi calibrata sull’interesse del creditore, come e’ sempre stato evidenziato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, con un insegnamento a proposito dell’azione revocatoria fallimentare che e’ agevolmente estensibile all’azione ordinaria (da ultimo Cass. sez. 6-1, ord. 8 novembre 2017 n. 26425: “Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non e’ il bene in se’, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilita’ ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben puo’ essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda puo’ essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa.”; sulla stessa linea: Cass. sez. 6-1, ord. 23 maggio 2014 n. 11440; Cass. sez. 1, 17 giugno 2009 n. 14098 e Cass. sez. 1, 9 febbraio 2007 n. 2883 – citate anche dalla ricorrente -; Cass. sez. 1, 10 novembre 2006 n. 24051; Cass. sez. 1, 22 ottobre 2002 n. 14891).

Non e’ pertanto prospettabile una “appropriazione” da parte del convenuto della posizione e dell’interesse dell’attore, onde non e’ stata ammissibile la proposizione da parte dell’attuale ricorrente incidentale della domanda di conversione in controvalore del bene in sede di precisazione delle conclusioni nel grado di appello e dunque, come correttamente reputato dalla corte territoriale, tardivamente.

In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Poiche’ le parti ricorrenti non hanno interesse contrapposto – ma anzi, come si e’ visto, coincidente – non vi e’ luogo a condanna delle spese, la intimata controinteressata, (OMISSIS) S.r.I., non essendosi difesa e non avendone quindi sostenute.

Sussistono Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Nulla per spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.