a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la controparte invochi l’eccezione di inadempimento o in quello di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto, il giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.
Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 25 gennaio 2019, n. 1907
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DICIASETTESIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli – Presidente,
dott. Fausto Basile – Giudice rel.,
dott. Vittorio Carlomagno – Giudice,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 375 del R.G.A.C.C. dell’anno 2016, e vertente
tra
(…) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio degli Avv.ti Fr.Mo., Fe.Mo. e An.Mo. che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all’atto di citazione;
ATTRICE
e
(…), elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio degli Avv.ti Lo.At., An.An. e Lu.Gu., che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTA
OGGETTO: nullità o risoluzione contratto rappresentazione opera teatrale e risarcimento danni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2015, la (…) S.r.l. (in seguito, anche, “(…)”) ha evocato in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, (…) chiedendo, in via principale, la nullità del contratto di rappresentazione intercorso tra le parti in data 02/12/2013 (di seguito, anche “Contratto”), per mancanza e/o indeterminatezza dell’oggetto, e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 50.000,00 versatale sine titulo alla stipula del contratto stesso.
In via subordinata, nel caso di ritenuta validità ed efficacia del Contratto, la (…) ha chiesto di accertare il grave inadempimento di (…) agli obblighi dal medesimo derivanti, e, segnatamente, per aver ella omesso di consegnare l'(…) ai sensi dell’art. 137 della LdA e, per l’effetto, di dichiarare risolto il citato Contratto e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificati in Euro 84.712,80 o nella diversa somma che risulterà di giustizia.
A sostegno delle domande, parte attrice ha esposto e dedotto quanto segue.
Con scrittura privata sottoscritta il 2.12.2013, (…) (di seguito, anche “Artista”) aveva concesso alla (…) licenza esclusiva dei diritti di pubblica rappresentazione e produzione in occasione di spettacoli ed eventi per il periodo di due stagioni teatrali, dell'(…) teatrale che la stessa Artista aveva dichiarato di aver autonomamente creato, provvisoriamente intitolata “(…) (di seguito, anche “(…)”), nonché i diritti spettanti all’Artista in qualità di interprete ed esecutore degli spettacoli e degli eventi.
In occasione della sottoscrizione dell’accordo, (…) aveva versato a (…) la somma di Euro 50.000,00.
Tuttavia, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, contrariamente a quanto dichiarato dalla (…), emergeva che l'(…) teatrale non era affatto pronta, ma era in corso di scrittura, tanto che la previsione inizialmente fatta relativamente all’inizio della tournee nell’estate 2014 si era rivelata non perseguibile e l’inizio della tournee era stato spostato per ben due volte, fino ad arrivare ad ipotizzarne la realizzazione nella primavera del 2015.
Sennonché, in fase di organizzazione preliminare del tour, mentre la (…) stava procedendo alla collocazione delle date presso i diversi promoter, la (…), senza avvertire la produzione, aveva pubblicato sul proprio profilo pubblico di (…) un video nel quale manifestava ai propri fans il dubbio se debuttare o meno con lo spettacolo teatrale per la data prevista del 15/04/15. In detto video, la convenuta dichiarava apertamente che il testo teatrale non era ancora pronto e che la medesima non lo avrebbe potuto terminare in tempo per l’inizio del tour se fosse stata impegnata – come lo era in quei giorni – nella promozione del suo nuovo film appena uscito “(…)” (video depositato agli atti su supporto hardware previa autorizzazione del 07/12/16).
Le dichiarazioni della (…) avevano di fatto comportato l’impossibilità, da parte della (…), di portare a termine l’organizzazione del tour, dal momento che la maggior parte dei promoter contattati per la collocazione dello spettacolo nei teatri locali aveva ritirato la disponibilità manifestata non disponendo neanche del titolo dello spettacolo (elemento minimo necessario per avviare tutte le attività organizzative del caso) e avendo interpretato le dichiarazioni della (…) contenute nel video nel senso di una indisponibilità dell’Artista alla rappresentazione dell'(…), soprattutto in considerazione del fatto che la stessa aveva affermato di non aver ancora scritto il testo.
(…) aveva contestato alla (…) l’accaduto, evidenziandole la situazione ormai compromessa e, qualche settimana dopo, aveva ricevuto una lettera con la quale la (…) la invitava all’organizzazione del tour per la primavera, ma ometteva di inviare la sceneggiatura dello spettacolo, di cui peraltro neppure indicava il titolo definitivo.
A fronte di tale comportamento inadempiente, essendo falliti tutti i tentativi esperiti per un bonario componimento della insorgenda controversia e per la restituzione dell’importo di Euro 50.000,00 incassato dall’Artista, (…) aveva agito in giudizio nei confronti della (…), chiedendo l’accoglimento delle domande sopra indicate.
Previa rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, si è costituita in giudizio la (…) mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
In via pregiudiziale di rito, la convenuta ha eccepito l’incompetenza funzionale del Giudice adito in favore di quella della Sezione Specializzata in materia di l’Impresa del Tribunale di Roma; nel merito, ha chiesto l’integrale rigetto delle avverse domande e doglianze, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del Contratto per grave inadempimento di parte attrice, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi, quantificati in Euro 140.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, e dei danni non patrimoniali subiti per effetto della lesione della propria immagine e reputazione personale, artistica e professionale, da quantificarsi anche in via equitativa.
A fondamento delle eccezioni e della domanda riconvenzionale, parte convenuta ha esposto e dedotto che:
– il Contratto aveva ad oggetto un’opera che era già esistente all’epoca della conclusione dell’accordo e che la (…) aveva ben presente la natura dell’opera a livello di genere, tipologia e caratteristiche essenziali;
– si trattava di un’opera teatrale che, per quanto appartenente al genere della satira politica e di costume, non era affatto una semplice “idea di opera” insuscettibile di tutela ai sensi del diritto d’autore;
– tra le circostanze pacificamente note alla (…) vi era anche quella che il testo dell'(…) avrebbe necessariamente avuto bisogno, fino all’approssimarsi di ciascuna rappresentazione, delle integrazioni, rifiniture e degli adattamenti indispensabili affinché potesse essere resa il più possibile accattivante ed attuale;
– la satira si contraddistingue per il carattere estemporaneo dell’attualizzazione di un dato personaggio o di una determinata vicenda o tendenza di costume, che muta in base al preciso momento storico in cui dovrà essere specificamente messa in scena;
– l’oggetto del Contratto era non solo esistente, ma anche compiutamente determinato, essendo ampiamente descritti sia le caratteristiche dell'(…), che le prestazioni a carico delle parti, con conseguente infondatezza della domanda di nullità;
– la (…) non aveva richiesto di allegare al Contratto né il testo, né la sinossi ed anzi era ben conscia che l'(…) avesse un titolo solo “provvisorio”;
– in nessuna delle comunicazioni depositati in atti, la (…) ha richiesto alla (…) il copione dell'(…), al più, con l’e-mail del dicembre 2014, (…) ha chiesto alla (…) di fornire “titolo e argomento dello spettacolo” (doc. n. 9, fasc. parte attrice);
– con la mail del 19.01.2015, la (…) ha fornito a (…) la sinossi dell'(…);
– l’art. 4.3 del Contratto prevedeva che le parti concordassero insieme, entro il 30 aprile 2014, il “periodo temporale” di svolgimento della prospettata tournée. La decisione su tale “periodo temporale” (e dunque anche della data del debutto) doveva dunque essere presa “di comune accordo” tra le parti, anche e soprattutto affinché si convergesse su date che fossero sufficientemente compatibili con gli “ulteriori impegni” artistici e professionali della (…). Pertanto, l’indicazione nel Contratto delle stagioni teatrali (estate 2014 ed autunno 2014) era puramente indicativa, posto che esso demandava alle parti la decisione in ordine al periodo temporale di svolgimento degli spettacoli;
– il Contratto non stabiliva in alcun modo che entro la data del 30 aprile 2014 la (…) avrebbe dovuto consegnare il “testo completo” dell'(…);
– le date inizialmente fissate degli spettacoli erano state posticipate una prima volta (lo evidenzierebbe anche la comunicazione dei legali di (…) del marzo 2015), per responsabilità della (…) (doc. 8, fasc. parte attrice);
– all’approssimarsi del termine contrattuale del 30.04.2014, è stata la (…) a mettersi a disposizione della (…) ed a sollecitare l’adozione di una celere decisione riguardo l’inizio della tournée. A tali solleciti, la (…) ha risposto che sarebbe stato preferibile riprogrammare la tournée per la stagione invernale (inverno 2014) e primaverile successiva (primavera 2015) così da poter garantire tempi più agevoli di organizzazione ed una maggiore qualità (cfr. corrispondenza intervenuta fra le parti in data 15 e 16 aprile 2014, di cui al doc. n. 1, fasc. parte convenuta). In tale occasione, la (…) ha ribadito che la decisione sul “periodo temporale” della messa in scena era indispensabile per poter procedere alla “chiusura del copione”;
– tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di novembre, la (…) ha contattato nuovamente la (…) per tentare di definire le date della tournée teatrale. Le parti, tuttavia, ancora una volta non hanno raggiunto un accordo al riguardo a causa della indisponibilità mostrata dalla (…);
– su espressa richiesta della (…), in data 14 novembre 2014, le parti si sono riunite per definire l’inizio e le date della tournèe, ma anche in tale occasione la (…) ha manifestato la propria titubanza ad organizzare la stagione invernale nelle modalità previste dal Contratto. Si è prospettato, dunque, ancora per esclusiva responsabilità della (…), un nuovo rinvio della tournèe alla primavera successiva (aprile 2015);
– successivamente, la (…) ha proposto alla (…) una riprogrammazione totale e completa del tour che, secondo quanto prospettato in occasione della riunione, si sarebbe dovuto svolgere non nei teatri, ma in location più piccole e in contesti ben diversi da quelli inizialmente programmati, ovvero in piccoli club, centri sociali et similia;
– della e-mail del 12.12.2014 a firma di M.L. risulta che, per le date di aprile del 2015, le parti non avevano raggiunto alcun accordo in proposito e che la definizione delle date in questione necessitava del consenso della (…) (doc. 9, fasc. parte attrice);
– la (…) non ha mai accettato la proposta della (…), né la data di debutto (in una location che peraltro sarebbe stata tutta da decidere e definire) del 15 aprile 2015 che le era stata prospettata da (…);
– alla luce di quanto sopra, si spiegherebbe in maniera diversa da quanto sostenuto da parte attrice, il contenuto del video postato dalla (…) sulla sua pagina (…) in data 16.01.2015. Infatti, in tale occasione, la (…) si è limitata a condividere con il proprio pubblico il dilemma che le si poneva davanti, fra la continuazione dell’attività di diffusione e sostegno al film “(…)” e la conferma dell’eventuale teorica data di debutto del 15 aprile 2015 per lo spettacolo oggetto del Contratto de quo. Dilemma comprensibile in considerazione del fatto che la (…) non aveva ancora assunto un impegno per le date della tournée proposte dalla (…);
– con la mail del 19.01.2015, la (…) ha confermato la propria assoluta buona fede e l’intenzione di dare piena esecuzione al Contratto, limitandosi a spiegare i motivi per i quali aveva pubblicato il post e a porgere a (…) le proprie le scuse per l’erroneo fraintendimento che il post poteva aver causato, nel tentativo di accomodare i rapporti rispetto all’inaspettata e sorprendente reazione di questa e per quanto occorresse. Nella stessa occasione, (…) ha ribadito la propria disponibilità a concordare una data congrua per la messa in scena dello spettacolo alle condizioni e con le modalità che erano stati originariamente convenuti nel Contratto, trasmettendo addirittura alla (…), oltre alla sinossi dell'(…) una “presentazione stampa” aggiornata;
– pur avendo offerto la propria prestazione, la (…) non ha ricevuto idoneo riscontro o risposta da parte della (…), ma solo proposte inaccettabili, volte a modificare e revisionare in maniera massiccia ed inaccettabile gli iniziali termini e condizioni del Contratto, e non solo con riguardo alla calendarizzazione dello spettacolo, ma anche con riguardo ai termini economici;
– con lettera raccomandata a.r. inviata alla (…) in data 7 aprile 2015, la (…), tramite i propri legali, ha sollecitato e diffidato formalmente la (…) ad attivarsi concretamente per mettere in esecuzione il Contratto e proporre e concordare una data ragionevole e congrua rispetto alle esigenze di entrambe le parti, dichiarandosi ancora una volta pronta ad iniziare la tournée;
– con la stessa lettera, i legali della (…) hanno comunicato a (…) che l'(…) era pronta per essere rappresentata e necessitava esclusivamente di essere ultimata nei dettagli (doc. 2 del fascicolo parte attrice);
– successivamente alla intervenuta risoluzione del Contratto, l'(…) è stata autoprodotta e messa in scena dalla (…) a partire dal mese di ottobre 2015 con il titolo definitivo di “Come ne venimmo fuori”.
Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto e dedotto, parte convenuta ha concluso che il Contratto si sarebbe risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18.1, per inadempimento grave e palese della (…) e con grave danno per la (…).
All’udienza del 7 dicembre 2016, in accoglimento dell’eccezione di competenza funzionale sollevata da parte convenuta, il Giudice ha disposto l’assegnazione della causa alla Sezione Specializzata in materia di Impresa; ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. e ha rinviato all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
All’udienza del 06.04.2017, sono state rigettate le richieste di prova orale avanzate delle parti, fatta eccezione per l’ammissione di alcuni capitoli di prova per testi formulati da parte attrice.
All’udienza del 5 ottobre 2017 sono state assunte le testimonianze di G.P. e D.G. sui capitoli di prova ammessi. All’esito dell’istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 24 ottobre 2018, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, degli atti di puntualizzazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e delle memorie di replica.
In primo luogo, è infondata la domanda principale di nullità del Contratto di rappresentazione per cui è causa per inesistenza e/o indeterminatezza dell’oggetto.
Essa si fonda sull’erroneo presupposto che l’inesistenza, all’atto della sottoscrizione del Contratto, dell'(…) teatrale di cui l’autrice S.G. ha concesso in esclusiva a (…) i diritti di rappresentazione teatrale dichiarando di averla già realizzata, determini l’inesistenza o l’indeterminatezza dell’oggetto del Contratto medesimo.
Così facendo, tuttavia, essa confonde l’esistenza o la determinatezza/determinabilità dell’oggetto, quali requisiti essenziali del contratto richiesti a pena di nullità dagli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., con l’esistenza, alla data di stipulazione o successivamente, dell'(…) teatrale indicata nello oggetto del contratto, ovvero della cosa oggetto del contratto.
L’erroneità di una tale impostazione emerge innanzitutto dalla considerazione che l’Ordinamento non vieta affatto alle parti di stipulare un contratto avente ad oggetto una cosa futura o da realizzare successivamente (come, ad esempio, nella vendita di cosa futura – art. 1472 c.c., nell’appalto – art. 1635 e nel contratto d’opera – art. 2222 c.c.), né tantomeno prevede che la mancanza della cosa oggetto del contratto, al momento della sua conclusione, ne determini la sua nullità.
Fatta tale premessa, va osservato che con il Contratto per cui è causa, la (…) non ha ceduto a (…) l'(…) teatrale o i diritti d’autore sulla stessa, bensì ha concesso in licenza esclusiva, per un arco temporale delimitato a due stagioni, i diritti di rappresentazione al pubblico dell'(…) che ha dichiarato di aver già realizzato al momento della sottoscrizione.
A proposito dell'(…), infatti, mentre nelle premesse del Contratto, si dà atto che l’Artista “ha autonomamente creato, prima d’ora, un testo teatrale provvisoriamente intitolato “(…)” di cui è titolare in via esclusiva di tutti i relativi diritti di autore”, al successivo articolo 3 , riguardante le obbligazioni e le garanzie dell’Artista, le parti hanno dichiarato che “l'(…) è stata creata dall’Artista come autonoma espressione della Sua creatività, antecedentemente alla costituzione del presente rapporto ed al di fuori di qualsiasi rapporto di commissione con (…) e/o con terzi”.
Esso va quindi inquadrato nell’ambito dei contratti di rappresentazione, disciplinati dagli artt. 136 e ss. LdA, rispetto ai quali non è necessario che l’opera della quale vengono concessi in licenza i diritti di rappresentazione sia già stata creata dall’autore al momento della sottoscrizione del contratto, potendo essere validamente ceduti anche i diritti di rappresentazione di un’opera da creare successivamente.
Questo è quanto emerge chiaramente anche dall’art. 137 LdA, il quale pone tra le obbligazioni a carico dell’autore quella di consegnare il testo dell’opera che non sia stata già pubblicata.
Da tale disposizione, si ricava altresì che la creazione dell’opera teatrale da rappresentare a cura del concessionario dei diritti non va trattata alla stregua della vendita di cosa futura, rispetto alla quale il contratto è nullo in caso di sua (successiva) mancata venuta ad esistenza (art. 1472 c.c.), quanto piuttosto che la creazione e la consegna del testo dell’opera medesima si configurino quali obbligazioni a carico dell’autore.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’esistenza e la determinatezza dell’oggetto del Contratto, indipendentemente dalla compiuta creazione dell’opera da parte del suo autore, emerge dal chiaro contenuto dell’art. 2, rubricato “oggetto del contratto”, con il quale le parti hanno stabilito che “l’oggetto del presente Contratto è costituito dalla (i) concessione, in via esclusiva, per il periodo di durata del presente atto, dei diritti di pubblica rappresentazione teatrale dell'(…) così come previsti dal presente atto; (ii) produzione e rappresentazione, da parte di (…) degli Spettacoli e degli Eventi interpretati dall’ARTISTA la (…) nel periodo previsto dal Contratto ed alle condizioni di seguito riportate”.
Deve pertanto ritenersi che l’oggetto del contratto, inteso quale requisito richiesto a pena di nullità – e non come la cosa (l'(…)) i cui diritti di rappresentazione hanno formato oggetto di concessione di licenza – non solo è presente nella scrittura privata de qua, ma è anche sufficientemente determinato, benché non sia indicato il titolo definitivo dell'(…) teatrale e non sia stato fatto specifico riferimento al suo contenuto.
Ne consegue che, il Contratto in esame va considerato pienamente valido ed efficace tra le parti, mentre il profilo della creazione dell'(…) teatrale e della consegna del testo al cessionario da parte dell’Artista, che pure ha dato atto di aver creato l'(…) in epoca anteriore alla sottoscrizione, andrà valutato sotto il profilo dell’esatto adempimento delle obbligazioni sorte a carico dell’autore.
In conclusione, la domanda di nullità del Contratto di rappresentazione inter partes va rigettata.
Accertata la validità e l’efficacia del Contratto per cui è causa, vanno ora esaminate congiuntamente, trattandosi di questioni tra di loro intimamente connesse, le reciproche domande di risoluzione del medesimo accordo per grave inadempimento della controparte e di risarcimento del danno.
In considerazione delle reciproche inadempienze del medesimo contratto di rappresentazione dedotte dalle parti, al fine della valutazione comparativa delle rispettive responsabilità nella sua esecuzione, vanno richiamati e applicati al caso in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell’onere della prova dell’inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.
Sul punto, la S.C. ha infatti affermato che “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).
Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Cass. 826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, è stato inoltre affermato il principio secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti – tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico – sociale del contratto – si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., 13840/2010; conformi, 20614/2009; Cass., 25847/2008; Cass., 26943/2006; Cass., 13365/2006; Cass., 2992/2004; Cass., 6756/2003; Cass., 27/2002; Cass., 11784/2000; Cass., 1168/2000; Cass., 7206/1999).
In altri termini, l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Cass., 20614/2009, cit. Cass., 27/2002, cit.).
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, la controparte invochi l’eccezione di inadempimento o in quello di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto, il giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (Cfr. Cass., 4529/2001; Cass., 9176/2000; Cass., 12296/2011; Trib. Torino, 06.03.2017).
Ove, invece, manchi la prova della causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (Cass., n. 18320/2015).
Alla stregua dei principi innanzi esposti, e all’esito della valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti inadempienti che le parti si sono reciprocamente addebitati, basata sull’apprezzamento degli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti all’esito della istruttoria documentale e orale svolta, il Tribunale reputa che vada individuata nella convenuta (…) l’unica parte effettivamente inadempiente, il cui comportamento colpevole ha alterato in maniera rilevante il sinallagma contrattuale determinando la risoluzione del contratto.
In primo luogo, una volta stabilito che la creazione dell'(…) teatrale da parte dell’Artista non si rendeva indispensabile ai fini dell’esistenza e della determinatezza dell’oggetto del contratto, ma rileva con riferimento alle obbligazioni a carico dell’Artista stesso, va chiarito che la scrittura privata del 02.12.2013 – in cui le parti hanno dichiarato che “l'(…) è stata creata dall’Artista come autonoma espressione della Sua creatività, antecedentemente alla costituzione del presente rapporto” – non prevede espressamente un obbligo di consegna del testo dell'(…) entro un termine (essenziale), avendo piuttosto le parti stabilito che “entro e non oltre il 30.04.2014” avrebbero dovuto decidere di comune accordo il periodo temporale in cui avrebbero dovuto svolgersi gli spettacoli e che tale decisione doveva essere assunta “tenendo in debita considerazione gli ulteriori impegni dell’Artista, nonché la necessità per la stessa di assicurare al suo pubblico un alto livello creativo”.
Nondimeno, l’art. 137 LdA, non espressamente derogato dalle parti, pone a carico dell’Artista l’obbligo di consegnare al concessionario il testo dell’opera di cui ha ceduto i diritti di rappresentazione a meno che non si trattasse di un testo già pubblicato.
La funzione di una tale prestazione a carico dell’Autore risulta evidente, essendo indispensabile per mettere il concessionario dei diritti di rappresentazione nella condizione di poter rappresentare l’opera e, prima ancora, di predisporre l’organizzazione e di effettuare le dovute prove dello spettacolo.
Nella fattispecie in esame, dunque, benché le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto un termine (essenziale) per la consegna del testo dell'(…) (per quanto riguarda la sua creazione, la (…) aveva addirittura dichiarato, pur non corrispondendo a verità, di aver già creato l'(…) prima della sottoscrizione del Contratto), non è revocabile in dubbio che la perdurante mancanza dell'(…) da rappresentare e, conseguentemente, la mancata consegna, da parte dell’Artista, del testo dell'(…) in tempo utile per consentire al (…) di predisporre compiutamente l’organizzazione definitiva del tour, sia stata, unitamente agli altri impegni professionali della convenuta (nel mese di ottobre 2014 è uscito nelle sale cinematografiche il film della (…), “(…)”), la causa determinante degli iniziali differimenti della data del debutto.
Al riguardo, non è condivisibile la tesi di parte convenuta – basata sulla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti tra il 15 e il 16 aprile 2014 (doc. 1, fasc. conv.) – secondo la quale il primo differimento della tournée sarebbe dipeso dalle difficoltà organizzative della (…), anziché dai ritardi e dagli impegni della (…) che, al contrario, si sarebbe resa disponibile ad iniziare il tour nell’estate del 2014.
Dalla citata corrispondenza emerge, effettivamente, che la (…) ha chiesto alla (…) un incontro per definire la data del debutto “e stabilire a ritroso le scadenze della chiusura del copione e delle prove” e di programmare qualche data per l’estate del 2014, ottenendo come risposta dalla (…) che “allo stato delle cose e per fare un buon lavoro, programmerei la stagione invernale per quella estiva siamo troppo avanti per garantirti una qualità di lavoro che meriti”.
Sennonché, considerato che, già all’epoca dei fatti di cui trattasi, la (…) non aveva fornito a (…) neppure il titolo definitivo dell'(…), né aveva iniziato la scrittura del testo dello spettacolo, appare più che ragionevole il fatto che la (…) abbia deciso di differire l’inizio del tour alla stagione invernale, così da poter predisporre in maniera adeguata l’intera organizzazione.
Tuttavia, poiché le parti avevano contrattualmente stabilito che l’accordo sul periodo temporale in cui si sarebbero dovuti svolgere gli spettacoli doveva tenere conto anche degli ulteriori impegni dell’Artista e della necessità di assicurare al suo pubblico un elevato livello creativo, gli iniziali differimenti della data di debutto neppure possono essere qualificati come veri e propri inadempimenti contrattuali della (…).
Successivamente e, precisamente, tra i mesi di novembre e dicembre 2014, le parti hanno nuovamente tentato di trovare un accordo sulla data del debutto e sulle altre date del tour estivo 2015.
Difatti, con la email del 12.12.2014 (doc. 9, fasc. parte attrice), la (…) ha proposto alla (…) una prima serie di date del tour a partire dalla metà del mese di aprile 2015, chiedendo altresì all’Attrice di confermare tali date per procedere con quella prima tranche, e, soprattutto, di ricevere il titolo e l’argomento dello spettacolo da mettere in scena.
Non risulta agli atti che la (…) abbia confermato le date proposte da (…), né che abbia fatto concrete proposte alternative.
Anzi, la stessa difesa di parte convenuta sottolinea la circostanza che la (…) non aveva prestato il suo consenso alle date del tour proposte da (…), allo scopo di sostenere che, in mancanza dell’accordo sulle date, non era ancora sorto per la stessa (…), alcun obbligo di consegnare alla (…) il testo dell'(…) teatrale.
Tale tesi, tuttavia, è giuridicamente infondata, in quanto in virtù degli obblighi contrattuali assunti dalle parti, esse non erano completamente libere di prestare o meno il proprio consenso, ma avevano il dovere di collaborare e di cooperare per concordare la data di inizio e quelle successive del tour, dando esecuzione al contratto secondo i principi di correttezza e di buona fede
A tale stregua, la mancata conferma da parte della (…), senza alcun giustificato motivo, delle prime date proposte da (…) della tournée che sarebbe dovuta partire dalla metà del mese di aprile 2015, non è interpretabile nel senso indicato dalla difesa di parte convenuta, ma piuttosto, unitamente al mancato invio del titolo dell'(…) e dell’argomento dello spettacolo, costituisce espressione di un comportamento omissivo colposamente inadempiente della (…), che ha impedito alla (…) di proseguire proficuamente nella organizzazione preliminare del tour per la stagione 2015.
A tale profilo di inadempimento si è andato ad aggiungere la perdurante mancata realizzazione e consegna del testo dell'(…) teatrale da rappresentare, della quale l’Autrice non aveva fornito a (…) neppure il titolo definitivo. Circostanza, questa, che ha reso ancora più difficoltosa l’iniziale organizzazione del tour del 2015.
In tale contesto, in data 16.01.2015, la (…) ha pubblicato sulla propria pagina (…) un video nel quale comunicava ai suoi fans che doveva ancora decidere se continuare a promuovere il suo film “(…)”, uscito nelle sale cinematografiche pochi mesi prima, oppure interrompere la promozione del film e dedicarsi completamente allo spettacolo teatrale per il quale aveva già molte idee, ma avrebbe dovuto iniziare a scrivere in quanto non avrebbe potuto completare l'(…) in tempo utile se si fosse occupata anche di altro.
Per quanto qui rileva, il video in questione dimostra nono solo che la (…), alla data del 16.01.2015, non aveva ancora iniziato a scrivere l'(…) teatrale che avrebbe dovuto iniziare a rappresentare a partire dalla metà del mese di aprile 2015, ma che una tale notizia è stata addirittura resa di dominio pubblico.
In tal modo, a pochi mesi dal possibile debutto, l’Autrice e la protagonista dello spettacolo teatrale in questione ha apertamente dichiarato al pubblico di non sapere ancora se iniziare a scrivere il testo e dedicarsi al tour teatrale, oppure se rinviare nuovamente lo spettacolo e continuare a promuovere il film “(…)”.
In data 19.01.15, subito dopo la pubblicazione del video, la (…) ha inviato una mail alla (…) nella quale, facendo riferimento alle lamentele espresse dall’avv. De Palma per conto di (…) in riferimento a tale episodio, ha riconosciuto di non aver pensato alla possibile reazione dei promoter e, pur ribadendo il proprio interesse a realizzare lo spettacolo teatrale, ha suggerito ancora una volta di posticipare lo spettacolo per poter portare a termine la promozione del film.
Soltanto in allegato a tale mail, la (…) ha inviato a (…) una breve sinossi dell'(…) teatrale con l’indicazione di alcuni titoli provvisori.
La circostanza che la (…), quantomeno fino alla data in cui ha inviato a (…) la breve sinossi dello spettacolo, non avesse ancora iniziato a scrivere l'(…) teatrale in questione, non viene in alcun modo smentita dal fatto che, dopo aver interrotto definitivamente i rapporti con (…), l’Artista ha messo in scena lo stesso spettacolo con il titolo definitivo “Come ne venimmo fuori”, a partire dal mese di ottobre del 2015.
Difatti, a prescindere dalla considerazione che dal confronto delle due sinossi riportate in atti non emerge – al contrario di quanto sostiene parte convenuta – una indubbia corrispondenza della struttura narrativa dei testi, ciò che qui più rileva è la infondatezza dell’argomento secondo il quale la messa in scena dello spettacolo nel mese di ottobre 2015, sia in grado di dimostrare il fatto che la (…) – a dispetto di tutti gli altri inconfutabili elementi di prova innanzi indicati – avesse realizzato l'(…) de qua fin dalla data della sottoscrizione del Contratto o quantomeno alla data di pubblicazione del video in questione.
A tale osservazione è infatti agevole replicare che tra il mese di gennaio e quello di ottobre dell’anno 2015 è intercorso un arco temporale talmente ampio da consentire sicuramente alla (…) di realizzare ex novo il testo dello spettacolo teatrale oggetto del contratto inter partes.
Inoltre, è ragionevole ritenere che le frasi pronunciate dalla (…) nel video in questione abbiano destato allarme nei promoter locali che avevano già dato la disponibilità per alcune delle date del tour estivo 2015 e timore sulla effettiva intenzione dell’Artista di impegnarsi nella realizzazione dell'(…) e nella rappresentazione dello spettacolo teatrale.
Risulta infatti provato che molti promoter, preoccupati dai dubbi espressi dalla (…) sulla reale volontà di realizzare l'(…) e di rappresentarla, hanno ritirato la disponibilità già data alla (…), rendendo di fatto impossibile a quest’ultima la prosecuzione dell’organizzazione del tour.
Il tutto è risultato aggravato dal fatto che, non avendo ricevuto alcunché dalla (…) nonostante abbia avanzato espressa richiesta, da ultimo con la mail del 12.12.2014, la (…) non aveva potuto fornire ai promoter locali neppure il titolo e l’argomento dello spettacolo che già in precedenza era stato più volte differito in considerazione dei concomitanti impegni professionali della (…).
In una tale situazione, e a pochi mesi di distanza dalla data del debutto (che sarebbe dovuto avvenire a metà del mese di aprile del 2015), era altissimo, per i promoter locali, il rischio che la tournée teatrale della (…), non potendo più essere pianificata e organizzata adeguatamente, saltasse nuovamente.
Le circostanze che la (…) aveva iniziato a collocare le prime date del tour primaverile della (…) e che, proprio a seguito delle dichiarazioni rese dalla (…) nel video citato, alcuni dei promoter locali già contattati da (…) hanno ritirato la loro iniziale disponibilità a rappresentare lo spettacolo, sono state confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria, la cui attendibilità non è messa in discussione dalle notazioni critiche di parte convenuta.
Con scambi di mail successivi al clamore suscitato dalle dichiarazioni della (…), (…) ha ribadito l’impossibilità di portare a termine l’organizzazione della tournée per la primavera 2015 ed ha proposto alla (…), in alternativa all'”annullamento” del Contratto, di trovare un accordo conveniente per entrambi per tentare di organizzare il tour estivo, seppure a condizioni economiche meno favorevoli per l’Artista.
La (…), invece, ha ribadito la propria intenzione di dare esecuzione al contratto sottoscritto con (…) il 02.12.2013 ed ha diffidato quest’ultima ad adempiere alle proprie obbligazioni provvedendo alla organizzazione del tour come da accordi già presi.
Tali diffide, nondimeno, alla luce del fatto che neppure nei mesi successivi la (…) ha fornito a (…) il testo dell'(…) teatrale, evidentemente non ancora realizzata o completata, appaiono meramente strumentali, finalizzate unicamente a contrastare gli effetti della risoluzione del contratto per causa imputabile al suo comportamento gravemente inadempiente.
In conclusione, all’esito dell’esame complessivo e unitario dei comportamenti tenuti delle parti durante l’esecuzione del Contratto per cui è causa, deve affermarsi che gli effetti sui promoter locali delle gravi dichiarazioni rese dalla (…) nel video in questione, abbiano risolutivamente alterato il sinallagma contrattuale, compromettendo definitivamente la possibilità, per (…), di portare proficuamente a termine l’organizzazione del tour che – secondo la proposta neppure espressamente accettata dalla (…) – avrebbe dovuto iniziare a metà del mese di aprile 2015.
Va pertanto accolta la domanda, proposta da (…), di risoluzione del Contratto de quo per grave inadempimento della convenuta, (…); corrispondentemente, va rigettata la domanda di risoluzione del medesimo contratto per fatto e colpa della (…), proposta in via riconvenzionale dalla (…).
Alla risoluzione del Contratto de quo per fatto e colpa della convenuta, conseguono gli obblighi restitutori e di risarcimento del danno subito da parte attrice.
Quanto ai primi, la (…) ha documentalmente provato di aver versato alla (…), all’atto della stipula del Contratto, la complessiva somma di Euro 50.000,00, in parte versata direttamente all’Erario in qualità di sostituto d’imposta.
Conseguentemente, (…) va condannata alla restituzione della somma di Euro 50.000,00 in favore di (…), oltre interessi legali della data di messa in mora (12.03.2015) al saldo effettivo.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale, la domanda avanzata da parte attrice è fondata nei limiti appresso indicati.
In primo luogo, va accolta la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante subito da (…) a causa della mancata organizzazione e realizzazione dei quaranta spettacoli (distinti in due diverse tipologie) previsti dal Contratto intercorso tra le parti.
A tal fine, parte attrice ha correttamente chiesto a tale titolo soltanto il guadagno netto derivante dalla differenza tra i presunti costi e i presunti ricavi previsti nel suddetto accordo per ciascuno spettacolo, pari al complessivo importo di Euro 72.712,80 (di cui Euro 52.712,80 per gli spettacoli di tipo A ed Euro 20.000,00 per gli spettacoli di tipo B).
Sennonché, pur essendo corretta la quantificazione del danno, dall’importo del guadagno complessivo va detratta la somma di Euro 50.000,00 che (…) ha già corrisposto alla (…) e che la stessa è tenuta a restituirle a seguito della risoluzione del contratto dichiarata in questa sede.
Sicché, l’importo netto che va liquidato alla (…) a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante risulta pari ad Euro 12.712,80, oltre – trattandosi di obbligazione di valore – alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di messa in mora (12.03.2015) alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così calcolata, gli interessi legali da tale data al saldo effettivo.
Non può essere invece accolta la richiesta di liquidazione del danno all’immagine che la (…) avrebbe subito a seguito dell’inadempimento della convenuta e che si sarebbe concretizzato nella perdita di credibilità sul mercato a seguito del video di cui si è trattato.
In tale video, infatti, la (…) non ha pronuncia alcuna frase offensiva o denigratoria nei confronti della (…), dei suoi rappresentanti e il dubbio espresso sulla realizzazione o meno dello spettacolo non viene mai collegato a carenze nell’organizzazione del tour da parte della stessa (…).
Sicché le dichiarazioni rese dalla (…) nel suddetto video, pur rappresentando la causa determinante ai fini della risoluzione del contratto, non è derivato alcun pregiudizio alla immagine professionale della (…).
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, sicché parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri e gli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di rappresentazione di opera teatrale stipulato tra le parti in causa il 02.12.2013, per grave inadempimento imputabile a (…);
2) condanna (…) alla restituzione in favore di (…) S.r.l. della somma di Euro 50.000,00 oltre interessi legali della data di messa in mora (12.03.2015) al saldo effettivo;
3) condanna (…) al risarcimento del danno patrimoniale mediante il pagamento, in favore di (…) S.r.l., della complessiva somma di Euro 12.712,80, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di messa in mora (12.03.2015) alla data di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così calcolata, agli interessi legali da tale data al saldo effettivo;
3) condanna (…) alla rifusione delle spese processuali in favore di (…) S.r.l., che liquida in complessivi Euro 3.063,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2019.