La parte che, ai sensi dell’articolo 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, puo’ domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile  Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16682

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14941/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, succeduta alla Azienda Usl (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2018 dal cons. Dott. CIRESE MARINA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 28.7.2000 l’Azienda Usl n. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 8.6.2000 su ricorso della (OMISSIS) s.r.l. ed avente ad oggetto il corrispettivo di tre apparecchi elettromedicali per la somma di Lire 133.608.600 eccependo alcuni ritardi nella consegna nonche’ la non conformita’ della fornitura all’offerta.

Costituendosi nel giudizio di opposizione, la (OMISSIS) s.r.l. con note del 23 marzo 2001 rappresentava che le apparecchiature erano state restituite alla societa’ fornitrice e conseguentemente dichiarava di volere limitare il merito della controversia alla richiesta del solo risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale addebitabile unicamente a fatto e colpa della Usl n. (OMISSIS).

Con sentenza del 30 ottobre 2007 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Interposto appello alla sentenza da parte della Asl n. (OMISSIS), la (OMISSIS). s.r.l. chiedeva la conferma della sentenza ed in subordine l’accoglimento della domanda risarcitoria conseguente alla risoluzione contrattuale con condanna della USL n. (OMISSIS) al pagamento della somma di Lire 65.767.990.

Con sentenza n. 698 del 22 aprile 2013 la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. e condannando quest’ultima al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso detta pronuncia la (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso la Usl n. (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. ex articolo 1453 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte d’Appello ritenuto la domanda di risoluzione inammissibile in quanto costituente una mutatio libelli senza considerare che il risarcimento era stato chiesto quale logica conseguenza della domanda di risoluzione per fatto e colpa della controparte ex articolo 1453 c.c., comma 2;

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte d’Appello erroneamente dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l..

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente correlati, sono fondati.

Oggetto di censura e’ la statuizione della sentenza della Corte d’Appello con la quale e’ stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. trattandosi di “domanda nuova avanzata dal (presunto) creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” ritenendosi la stessa totalmente diversa per petitum e causa petendi rispetto a quella originaria di adempimento del contratto avanzata con il ricorso in monitorio.

Dalla sentenza gravata emerge che la (OMISSIS) s.r.l. sin dal giudizio di primo grado, a seguito della revoca del 3 agosto del 2000 da parte dell’Azienda Usl dell’aggiudicazione della fornitura con il conseguente ritiro delle apparecchiature elettromedicali, aveva chiesto in subordine la condanna dell’Azienda Usl al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto avvenuta per fatto e colpa dell’Amministrazione e che tale richiesta era stata reiterata nel giudizio di appello.

Cio’ posto, le doglianze svolte da parte ricorrente attengono specificamente alla questione se lo ius variandi previsto dall’articolo 1453 c.c., comma 2, abiliti l’attore non solo alla modifica della domanda di adempimento in domanda di risoluzione, ma anche all’introduzione della richiesta di risarcimento del danno.

Sul punto, componendo un precedente contrasto, le Sez. U. con sentenza n. 8510/2014,hanno enunciato il principio secondo cui “La parte che, ai sensi dell’articolo 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, puo’ domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale”.

Come e’ noto la particolarita’ della disciplina in esame, prevista dall’articolo 1453 c.c. e’ quella di permettere la modifica della domanda in corso di causa alla parte che, pur avendo introdotto il giudizio per chiedere l’adempimento, riveda la propria scelta e successivamente formuli la domanda di risoluzione del contratto onde vedere cancellato o rimosso l’assetto di interessi di cui all’originario contratto stipulato. Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, chiamate ad interpretare in modo coordinato i due commi dell’articolo 1453 c.c., hanno ritenuto che lo ius variandi possa essere esercitato in modo completo affiancando alla domanda di risoluzione non solo quella di restituzione ma anche quella di risarcimento del danno.

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. unitamente alla domanda di risoluzione del contratto fin dal giudizio di primo grado non puo’ considerarsi nuova per petitum e causa petendi rispetto a quella di adempimento originariamente introdotta nel giudizio non essendovi stata alcuna immutazione dei fatti introdotti nel giudizio di primo grado. Ed invero, a fronte della revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Azienda Usl n. (OMISSIS) dell’aggiudicazione della fornitura, la (OMISSIS) s.r.l. aveva proceduto al ritiro dei propri materiali reinviandoli alla casa madre con cio’ manifestando il venir meno dell’interesse all’adempimento del contratto.

Ne deriva, pertanto, che la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame della domanda di risarcimento del danno demandando altresi’ al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.

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Avv. Umberto Davide

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