Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., articolo 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., articolo 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facolta’ di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimita’”, precisando altresi’ che un simile sistema non contrasta con i principi di cui agli articoli 3 e 47 Cost.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28793
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. CENICCOLA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10281/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., (ora Agenzia Entrate Riscossione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), – Societa’ Cooperativa a r.l. in Liquidazione, in Amministrazione Straordinaria;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 12/03/2013;
lette le memorie di parte ricorrente ex articolo 380 bis 1 c.p.c.;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione allo stato passivo di ” (OMISSIS) – Societa’ Cooperativa a r.l. in Liquidazione” in Amministrazione Straordinaria, proposta da (OMISSIS) S.p.a. – con l’intervento ad adiuvandum dell’I.N.P.S. – avverso la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per l’insinuazione di crediti previdenziali proposto da (OMISSIS) S.p.a. in data 10/06/2011 (oltre il termine del 23/04/2011 per il deposito delle domande tardive, a seguito dell’esecutivita’ dello stato passivo di quelle tempestive in data 08/03/2010), con un ritardo ritenuto imputabile ai sensi della L. Fall., articolo 101, u.c., in quanto l’opponente, “posto a conoscenza dell’esistenza della procedura, quanto meno da ottobre 2010, dunque molto tempo prima del deposito delle domande tardive, avrebbe potuto e dovuto attivarsi in tempo utile”.
2. Avverso detta sentenza (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso affidato a due motivi.
3. Delle due parti intimate, solo l’INPS ha svolto difese, in termini adesivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato testualmente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 350 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 22 e L. Fall., articolo 101)” si lamenta la mancanza di “ogni statuizione circa il fatto che (OMISSIS), unico soggetto legittimato alla riscossione dei crediti, mai ha ricevuto l’avviso di apertura della procedura” Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 22 inviato invece dai Commissari ad (OMISSIS) S.p.a. – soggetto distinto ed autonomo, “prima della confluenza di entrambe le societa’ nell’attuale (OMISSIS)” nonostante il credito fosse vantato originariamente dall’INPS di Forli’ (con conseguente competenza per la riscossione in capo all’allora (OMISSIS) S.p.a.) nei confronti della (OMISSIS) soc. coop. agricola tra allevatori a r.l., con sede in (OMISSIS), che dal 31/12/2006 si era fusa per incorporazione nella Soc. Coop. (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), di cui la precedente sede legale era divenuta semplice unita’ locale.
2. Con il secondo mezzo si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione di legge (articolo 350 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articoli 8 e 22)”, per avere il tribunale giustificato l’imputabilita’ del ritardo facendo riferimento ad una precedente insinuazione tardiva “proposta da (OMISSIS) e depositata in data 19 ottobre 2010 (n. 625), della quale peraltro dava atto anche l’odierna ricorrente a pag. 7 del proprio ricorso L. Fall., ex articolo 99 “, quando invece tale circostanza non sarebbe idonea a sostituire l’invio della comunicazione Decreto Legislativo n. 270 del 1999, ex articolo 22, comma 1.
3. Le censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, poiche’ la motivazione adottata dal giudice a quo risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di domande cd. supertardive (o ultratardive), senza aver trascurato l’esame delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso.
4. Invero, nella sentenza impugnata si legge, tra l’altro: che “l’INPS cosi’ come (OMISSIS) s.p.a. avevano in loro possesso tutti gli elementi per provvedere alla richiesta delle somme dovute dalla Avicola, sin dal 2007 e che le difficolta’ organizzative degli Enti dovute al fatto che la competenza delle azioni spetta ad uffici dislocati in diverse province a seguito dell’avvenuta fusione tra le societa’ Avicola e coop. (OMISSIS) non appare conferente”; che inoltre “la circostanza della conoscenza da parte dell’INPS, sin dal 2009 e da parte di (OMISSIS) s.p.a. sin dal 2010, dell’esistenza della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola appare chiaramente dimostrata dalle istanze di ammissione di credito formulate tempestivamente dagli Enti prodotte in atti”; che infine dai documenti prodotti risulta che ” (OMISSIS) comunicava all’INPS di Forli’ in data 11.5.2010 e in data 22.2.11 la mancata ammissione di parte dei crediti per i quali era stata formulata domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria Avicola”.
5. Ebbene, questa Corte ha da tempo chiarito che “Ai fini dell’ammissibilita’ della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., articolo 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., articolo 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facolta’ di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimita’”, precisando altresi’ che un simile sistema non contrasta con i principi di cui agli articoli 3 e 47 Cost. (Sez. 1, 13/11/2015, n. 23302, Rv. 637715-01; conf. Cass. 5254/2012 e 4310/2012; cfr. Sez. 6-1, 07/10/2016 n. 20120, Rv. 641865-01; Sez. 6-1, 13/07/2017 n. 17416, Rv. 645050-01).
6. Nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza – di cui la stessa ricorrente da’ atto a pag. 22 del ricorso – che (OMISSIS) S.p.a. aveva gia’ presentato in data 19 ottobre 2010 una precedente insinuazione al passivo della (OMISSIS) Societa’ Cooperativa a r.l. in Liquidazione, in Amministrazione Straordinaria, poiche’ si tratta di elemento di per se’ sufficiente ad escludere la non imputabilita’ del ritardo con cui e’ stata successivamente presentata, solo in data 10 giugno 2011, l’ulteriore domanda oggetto di causa.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti del controricorrente, stante l’adesione dell’INPS alle tesi difensive di parte ricorrente; nulla va invece disposto nei confronti dell’intimata Amministrazione straordinaria, che non ha svolto difese.
8. Trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013, si da’ atto – in mancanza di qualsivoglia discrezionalita’ al riguardo (Cass. Sez. U. 15279/2017, 24245/2015; Cass. 5955/2014) – della sussistenza dei presupposti (il rigetto integrale o l’inammissibilita’ o l’improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento da parte dell’impugnante soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013”), che ha aggiunto nel Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l’articolo 13, comma 1 quater (v., da ultimo, Cass. Sez. 3, 6028/2018; Sez. 2, 5930/2018).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese tra il ricorrente e l’I.N.P.S.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.