nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione.
Tribunale|Catania|Sezione 3|Civile|Sentenza|17 aprile 2020| n. 1336
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Filippo Pennisi – Presidente
dott. Simona Lo Iacono – Giudice Relatore
dott. Mario Accardo – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90600023/2013 promossa da:
(…), nato a (…) (R.) il giorno (…), C.F. (…), residente a (…) in piazza (…), con gli Avv.ti Ni.Co. e Mo.Ve., in qualità di erede di (…), attrice, deceduta in corso di causa.
– attore –
Contro
(…), nata a C. (C.) il giorno (…), C.F. (…), residente a (…) (C.) in Corso (…), elettivamente domiciliata a Catania in via (…), presso lo studio dell’avv. Fu.Ca., che la rappresenta e difende.
– convenuta –
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2013, (…), citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Giarre, la figlia, (…) esponendo che il 14 Gennaio 2003 era deceduto in Pedara (…), coniuge separato di essa attrice, il quale, con testamento olografo redatto il 6 gennaio 2003 aveva devoluto alla figlia (…) – nominata erede universale – la sua intera eredità.
Rappresentava che l’eredità era stata accettata dalla convenuta con beneficio di inventario e che dal predetto inventario redatto dal Notaio (…) da Riposto (del 4.4.2003 reg. in Giarre l’8.4.2003 al n. 825, trascritto presso la Conservatoria dei R(…)II. di Catania in data 8.4.2003 ai nn. 13938/10362) si evinceva la consistenza dell’asse.
Esso era costituito dal lato attivo da:
A) appartamento sito in (…), facente parte del complesso “Parco degli Ulivi”, con ingresso da via (…) 21, posto al quarto ed ultimo piano della palazzina 10, catastato al foglio (…), particella (…), sub (…).
B) metà indivisa del garage posto al piano seminterrato della predetta palazzina 10, distinto con il numero uno, catastato al foglio (…), sub (…).
C) conto corrente n. (…) presso la (…) con un saldo attivo di Euro 155,54.
D) autovettura Renault targata (…), immatricolata nel 1986, oggi rottamata.
E) autovettura FIAT Punto targata (…) immatricolata nel 1995.
F) motociclo Piaggio targato (…), immatricolato nel 1985.
G) indennità di espropriazione di Euro 26.752,29 dovuta dal Comune di Mascali.
H) mobili esistenti nell’ultima residenza del de cuius ((…), via V. 49) elencati alla lettera “F” dell’inventario.
Dal lato passivo, poi, l’asse comprendeva debiti nei confronti della (…) (Euro 5.455,83), debiti nei confronti di essa attrice (Euro 18.504,14 scaturenti da sentenza n. 1956/02 emessa dal giudice del lavoro di Catania), varie somme afferenti a bollo auto, spese condominiali, spese di cancellazione ipoteca, una polizza dell’importo di Euro 51.351,31 emessa da (…) e riscossa dalla sola convenuta oltre interessi, titoli pari a 533 quote di un fondo immobiliare (…) spa il cui importo era pari ad Euro 922,11.
Lamentava di essere stata completamente pretermessa e deduceva che gli atti di trasferimento inter vivos stipulati tra padre e figlia (atto di compravendita del 7 maggio 2001 stipulato dal Notaio (…) da Riposto rep. (…) racc. (…); atto di compravendita del 29 maggio 1991 rogato dal Notaio (…) da Riposto rep. (…) racc. (…); atto di cessione di azienda con riserva di usufrutto rogato dal Notaio (…) da Riposto il (…) n. (…) rep. e (…) racc.) simulavano in realtà atti di donazione diretta o indiretta, lesivi della sua quota di legittima riserva (1/3 dell’asse).
Inoltre deduceva che la convenuta aveva posseduto, goduto e fruito dell’intero patrimonio ereditario senza rendere il conto della sua gestione e senza corrispondere ad essa attrice i frutti maturati e maturandi.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che l’odierna attrice, sig.ra (…), quale coniuge ed erede legittima e legittimaria del de cuius (…), nato a (…) (C.) il (…) e deceduto in Pedara in data 14.01.2003, ha diritto a conseguire la quota di 1/3 ovvero quell’altra dovuta per legge spettante sull’eredità del de cuius, che si accetta con beneficio di inventario;
– al contempo, attesa la lesione della quota di legittima dell’attrice spettane sul patrimonio del defunto marito (…), una volta ricostruito l’intero asse ereditario, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nell’olografo del 6.01.2003 eccedenti la disponibile nonché la riduzione e restituzione delle donazioni dirette ovvero indirette consentite in favore della convenuta, delle vendite e cessioni effettuate con atti del 7 maggio 2001, 29 maggio 1991, del 27 gennaio 1994 che si impugnano perché simulate, inefficaci, invalide e dissimulanti atti di liberalità, di cui se ne chiede contestualmente la previa declaratoria di simulazione; come pure degli indebiti prelievi di denaro e di ogni altra attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, diretta ovvero indiretta, invalida anche per vizio di forma e sostanza, in narrativa meglio descritta, con restituzione ed attribuzione alla stessa della quota riservata quale legittimaria;
– dichiarare aperta la successione del de cuius e, previa collazione delle donazioni anzidette, se valide, ed in caso di inefficacia e/o invalidità e/o simulazione previa condanna della convenuta alla restituzione dei beni, dei titoli, denaro, azioni, libretti, prelevamenti etc alla massa, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di porzioni in natura corrispondenti alle quote spettanti a ciascun avente diritto, con assegnazione all’attrice di una porzione pari alla quota di legge dei cespiti attribuiti con l’indicato testamento olografo, con le donazioni e comunque acquisiti alla massa, emettendo ogni consequenziale pronuncia per far conseguire all’attrice la disponibilità dei beni assegnati;
– ordinare alla convenuta di rendere il conto dei beni facenti parte dell’asse ereditario dalla stessa gestiti e posseduti, condannandola alla restituzione del saldo attivo e dei frutti civili maturati e maturandi per il godimento dei beni mobili ed immobili costituenti l’asse ereditario, con rivalutazione ed interessi;
– porre le spese della divisione sulla massa e le altre a carico della convenuta, condannandola al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Con comparsa di risposta del 24.04.2013 si costituiva in giudizio la convenuta (…) la quale riconosceva la lesione di legittima della madre, nonché che gli atti inter vivos stipulati a suo favore costituivano donazioni indirette del padre.
Tuttavia rappresentava che anche la madre era stata destinataria di donazioni indirette da parte dell’ex marito, donazioni che doveva conferire alla massa ed imputare alla propria quota.
Infatti il coniuge aveva acquistato interamente e con denaro proprio alcuni immobili e li aveva intestati per la metà indivisa anche alla moglie in un periodo di tempo – tra il 1969 e il 1973 – in cui l’attrice era casalinga e non aveva alcun reddito.
Si trattava:
– Dell’atto in notar (…) del (…), (…) rep. con cui l’attrice aveva acquistato, con denaro del marito, la metà indivisa di una casa sita in (…), via B. C.,
– Dell’atto in notar (…) del (…), (…) rep. con cui l’attrice aveva acquistato, con denaro del marito, la metà indivisa di un tratto di terreno sito in (…), contrada C.,
– Dell’atto in Notar (…) del (…) con cui l’attrice aveva acquistato, con denaro del marito, la metà indivisa di un tratto di terreno agrumetato, con fabbricati, pozzo ed impianto di sollevamento, sito in (…), contrada C.
– Dell’atto in Notar (…) del (…) con cui l’attrice aveva acquistato, con denaro del marito, la metà indivisa di un tratto di terreno agrumetato, sito in (…), contrada (…).
Tali immobili erano poi stati venduti dai coniugi.
Precisava poi meglio l’importo del passivo dell’asse che quantificava in Euro 201.197,54 (atteso che il debito verso l’attrice era Euro 131.611,46, e quello verso (…) ammontava ad Euro 64.232,08).
Contestava infine che nella massa rientrasse anche la polizza di importo pari ad Euro 51.351,31 emessa da (…) e riscossa dalla convenuta, atteso che – trattandosi di polizza vita – l’importo liquidato al beneficiario non era ricompreso nel relitto.
Concludeva chiedendo:
1) “Dichiarare che R.C. (….) ha diritto alla quota di un terzo della massa determinata ai sensi dell’art. 556 c.c.
2) Dichiarare che i beni relitti sono costituiti da:
A) appartamento sito in (…), facente parte del complesso “Parco degli Ulivi”, con ingresso da via (…) 21, posto al quarto ed ultimo piano della palazzina 10, catastato al foglio (…), particella (…), sub (…).
B) metà indivisa del garage posto al piano seminterrato della predetta palazzina 10, distinto con il numero uno, catastato al foglio (…), sub (…).
C) conto corrente n. (…) presso la (…) con un saldo attivo di Euro 155,54.
D) autovettura Renault targata (…), immatricolata nel 1986, oggi rottamata.
E) autovettura FIAT Punto targata (…) immatricolata nel 1995.
F) motociclo Piaggio targato (…), immatricolato nel 1985.
G) indennità di espropriazione di Euro 26.752,29 dovuta dal Comune di Mascali.
H) mobili esistenti nell’ultima residenza del de cuius ((…), via V. 49) elencati alla lettera “F” dell’inventario.
3) Dichiarare che, ai fini della formazione della massa devono essere detratti dal valore dei beni relitti alla data dell’apertura della successione i debiti da determinare in misura non inferiore ad Euro 201.197,54, oltre l’importo pagato per il loculo cimiteriale e le imposte di successione.
4) Dichiarare che, ai fini della formazione della massa, devono essere riuniti fittiziamente ai beni relitti, al netto delle passività, i beni donati, e precisamente:
I) le unità condominiali in (…), contrada (…), prospiciente viale delle Province, costituite da un appartamento posto al quarto piano (quinta elevazione fuori terra) con annessa terrazza a livello, locale di sgombro con annessa terrazza sovrastante l’appartamento, e vano garage posto al primo piano scantinato, catastati al foglio (…), particella (…), sub (…), (…) e (…).
L) esercizio commerciale gestito dal de cuius in (…), Corso (…), avente ad oggetto il commercio di mercerie, maglieria, abbigliamento e valige, al netto della indennità ad essa spettante ai sensi dell’art. 230 bis c.c., per avere collaborato nell’azienda dal 27.12.1991.
M) negozio, sito in (…), corso (…), catastato al foglio (…), particella (…) sub (…).
N) metà indivisa di una casa sita in (…), via B. C., composta da più vani, catastata al foglio (…), particella (…).
O) metà indivisa del terreno di forma trapezoidale, in Taormina, contrada Calda, catastato al foglio (…), particella (…).
P) metà indivisa del terreno agrumetato, con fabbricati, pozzo ed impianto di sollevamento, sito in (…), contrada C., località I., catastalmente esteso ha 2.62.75, catastato al foglio (…), particella (…),(…).
Q) metà indivisa del terreno agrumetato sito in (…), contrada (…), esteso ha 2.47.37, catastato al foglio (…), particella (…).
5) Valutare i beni alla data di apertura della successione e disporre che (…) deve imputare alla propria quota i beni di cui alle lettere N, O, P, Q, del precedente capo.
6) Rigettare le domande di (…) se si accerterà che i beni ad essa donati raggiungono un terzo della massa determinata ai sensi dell’art. 536 c.c. In caso contrario disporre che l’attrice ad integrazione della propria quota deve soddisfare la propria quota prelevando bei relitti, fino a raggiungere la quota del terzo.
7) porre le spese del giudizio a carico dell’attrice.”
Espletate prove orali ed esperita CTU (con successiva integrazione), decedeva in corso di causa l’attrice e il processo veniva riassunto con ricorso depositato il 11/05/2017 da (…), nella qualità di erede universale della (…) giusto testamento pubblicato il 19/10/2016.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate in data 24.9.19 veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto esposto in punto di fatto, ai fini della formazione della massa, e conseguente valutazione della lesione lamentata dalla parte attrice deve specificarsi:
1) Che la convenuta ha espressamente riconosciuto che gli atti inter vivos stipulati con il padre dissimulavano delle donazioni indirette.
2) Che la convenuta ha dedotto che gli acquisti fatti negli anni 1969/1973 dalla madre quale cointestataria di essi costituivano in realtà donazioni indirette effettuate dal padre in favore della moglie, specificando in seno alla propria comparsa di costituzione che gli immobili oggetto di tali acquisti erano poi stati venduti dai suoi genitori (senza fornire però tempestiva prova dell’importo di tali compravendite e del soggetto che ne aveva beneficiato).
Ne deriva che mentre nell’asse devono essere imputati i beni oggetto di compravendita dal de cuius alla figlia (che la stessa ha riconosciuto simulati), di contro non possono essere inseriti i beni – comunque successivamente venduti – che il de cuius ha acquistato unitamente alla moglie negli anni 1969/1973, così come richiesto dalla convenuta.
E valga il vero.
L’attrice sul punto afferma che tale deduzione della convenuta non è stata accompagnata dalla formulazione di una domanda di simulazione in via riconvenzionale e che pertanto essa è da rigettare per tale motivo, ossia per omessa articolazione della relativa domanda.
Tale ultimo assunto tuttavia è del tutto infondato in quanto secondo orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 4015/2004; v., da ultimo, nello stesso senso, sent. n. 1986/2016), cui va prestata adesione, nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione.
Ne consegue che non ha tanto rilievo il fatto che la convenuta non abbia formulato una domanda riconvenzionale di simulazione (non necessaria, né pertinente) quanto il fatto che essa non abbia dimostrato tempestivamente – dato che i beni sono poi stati venduti – chi sia stato il beneficiario dei proventi della vendita e il loro importo.
E infatti, sulla circostanza che tali atti di compravendita, in verità, costituissero donazioni indirette non pare esservi dubbio, atteso che ben poteva la convenuta dimostrare attraverso testimoni la circostanza (non essendo necessaria la domanda di simulazione, per come detto) e dato che i testi escussi all’udienza del 26.11.2015 hanno confermato tale assunto, e cioè che la (…) era a quei tempi casalinga e che l’intestazione dei beni in sui favore fu effettuata dal marito per ragioni fiscali.
Ciò che invece è carente, dal punto di vista probatorio – dato che tali beni (indirettamente donati alla (…)) sono poi stati venduti dai coniugi (per stessa ammissione della convenuta) – è la dimostrazione del valore del ricavato dalla vendita di tali beni, non essendo stato allegato né dimostrato tempestivamente che il prezzo di vendita sia stato fruito dalla attrice.
Solo in data 01.10.2015, ossia dopo l’assunzione dei mezzi di prova e dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie la convenuta ha depositato un’istanza di rimessione in termini (argomentando che la necessità della rimessione in termini e del deposito di tali documenti nasceva dal tenore delle escusse prove per testi), con la quale chiedeva di produrre i seguenti documenti:
1) atto notar (…) del 11.04.1991, con cui il de cuius e la moglie vendettero parte del fondo di (…) per la somma di L. 300.000.000,00
b) sei assegni della stessa data , di L. 25.000.000 ciascuno, intestati alla sig.ra (…), da cui si evince che quest’ultima ha incassato direttamente la metà del prezzo.
La richiesta di rimessione in termini è stata tuttavia correttamente rigettata dal Tribunale, in quanto i documenti – risalenti al 1991 – ben potevano essere prodotti unitamente alla comparsa responsiva o, al più, unitamente alle memorie istruttorie, né avevano alcun nesso con la prova testimoniale riguardando circostanze (il riutilizzo del prezzo di vendita) nemmeno allegate o prospettate in seno alla comparsa responsiva.
Ne deriva, come detto, che sebbene gli immobili oggetto degli atti di compravendita di cui in narrativa possano anche essere considerati donazioni indirette in favore della parte attrice, essi non potranno confluire nella riunione fittizia ai fini del vaglio della azione di riduzione, non essendovi prova tempestiva dell’importo del ricavato della loro vendita (avvenuta durante la vita del de cuius), né del soggetto che beneficiò di tale ricavato.
Quanto al premio assicurativo esso è certamente da includere nella massa, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta.
In tema, deve dirsi che vero è che l’art. 1920 c.c., dedicato proprio all’assicurazione a favore di terzo, afferma che, nel caso delle polizze vita, l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale tra vivi a favore di un terzo e che il beneficiario acquista il diritto al pagamento dell’indennità iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato (con la morte dell’assicurato si consolida un diritto già acquisito inter vivos, che non ha possibilità di entrare nel relictum).
Tuttavia qui non è tanto l’indennità assicurativa che va presa in considerazione (la quale, dopo la morte del contraente, va pagata direttamente dall’assicuratore al terzo beneficiario senza entrare nel patrimonio del de cuius), quanto piuttosto i premi che il contraente-de cuius ha versato in forza di un contratto a favore di terzo (il contratto di assicurazione).
Tali premi, infatti, nell’ipotesi in cui la stipulazione assicurativa a favore di terzo venga fatta donandi causa (cioè senza ricevere alcun corrispettivo in cambio, come è incontestato nella specie), costituiscono oggetto di una donazione indiretta.
Nella specie quindi ciò che deve entrare nella massa è proprio il premio assicurativo da quantificare nella somma di Euro 50.391,20 pari al premio unico versato come da proposta di polizza prodotta.
Erroneo, invece, il riferimento che – in seno all’atto di citazione – l’attrice fa alla collazione allorché richiede dichiararsi l’apertura della successione del marito “previa collazione delle donazioni indirette effettuate in favore della figlia”.
Infatti in caso di pretermissione, che qui ricorre, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.
Il legittimario pretermesso, infatti, è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l’eredità, in quanto l’unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell’azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede.
Ne consegue che si deve solo procedere preliminarmente al vaglio della esperita azione di riduzione.
Sul punto va ricordato che la legge riserva al legittimario l’intangibile diritto su di una determinata quota dell’eredità e, precisamente, su una quota di valore della massa, costituita dalla riunione fittizia del valore stimato del relictum, al netto dei debiti, e del valore stimato del donatum.
Pertanto, per accertare l’entità della lesione dell’attrice (dato che è evidente che una lesione vi sia stata, essendo la stessa pretermessa) occorre procedere, secondo il disposto dell’art. 556 c.c., alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; poi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.).
Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto e il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, ex art. 564 cod. civ., le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12919; v., nello stesso senso, Cass. n. 11873/93).
Con l’azione di riduzione si tende infatti ad attuare in concreto il diritto alla quota necessaria, mediante l’accertamento dell’ammontare della quota disponibile, della complementare quota di riserva e della sussistenza o meno della lesione, e, se del caso, mediante la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria a integrare la legittima.
Dati i superiori principi e quanto più sopra statuito, appare quindi corretta la relazione peritale del 6.11.15 (o meglio la integrazione alla relazione peritale disposta con ordinanza del 7.10.15) che individua la massa nel seguente modo, in coerenza con quanto sopra esposto:
RELICTUM:
Immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (appartamento) Foglio(…)Part. (…) sub (…) cat (…) : Euro 99.800,00;
Immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (box auto) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…): Euro 27.000,00;
Conto corrente (…) n. (…): Euro 155,54;
Autovettura Renault (rottamata);
Autovettura Fiat Punto Euro 4.000,00;
Motociclo Piaggio PK 125: Euro 100,00;
Indennità di espropriazione Comune di Mascali: Euro 26.752,00;
Arredamento (…) Via V.: Euro 1.300,00;
Arredamento Giarre Corso (…): Euro 2.820,00;
TOTALE RELICTUM Euro 148.427,54
DONATUM:
Giarre C.so (…) (negozio) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…): Euro 189.600,00;
Giarre C.so (…) sub (…) (appartamento) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…): Euro 131.600,00;
Giarre C.so (…) sub (…) (locale di sgombero) Foglio (…) Part. (…) sub(…) cat (…): Euro 41.200,00;
Giarre C.so (…) sub (…) (box auto) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…): Euro 11.300,00;
Polizza vita B.R. n (…) 023C6GI del 06/12/1999: Euro 50.391,20
TOTALE DONATUM Euro 424.091,20
DEBITUM
(…) s.p.a. Riscossione tributi: Euro 62.233,70
Sentenza Corte di Appello RG . 1038/02 25/10/2008: Euro 131.217,46
Bollo veicolo (…): Euro 94,82
Condominio “Parco degli (…)” – (…): Euro 1.092,17
Condominio “(…)” – (…) Via V.: Euro 32,70
Fattura Liquigas: Euro 72,06
Spesa per sostituzione saracinesca: Euro 300,00
Cancellazione ipoteca Credito fondiario: Euro 340,00
Bollo veicolo (…): Euro 103,20
Bollo motociclo (…): Euro 19,11
Fattura ditta “(…) snc”: Euro 3.300,00
Concessione loculo Giarre: valore indeterminato
Tassa di successione: Euro 1.694,91
Tassa ipotecaria: Euro 25,82
TOTALE DEBITUM Euro 200.525,95
Quindi la massa ereditaria netta ottenuta dalla riunione fittizia del relictum e del donatum in favore della figlia (…) escluso il donatum in favore della (…), detratti i debiti, al momento dell’apertura della successione, è pari a:
a) Totale valore riunione fittizia relictum + donatum Euro 572.518,74
b) Totale debiti Euro 200.525,95
c) Totale massa ereditaria netta (a-b) Euro 371.992,79
Pertanto la quota di legittima di (…) (ossia 1/3, stante che al de cuius sono succedute solo la coniuge e la figlia, ex art. 542 c.c.) sarà pari ad Euro 123.997,6 la quota legittima di (…) (…) (ossia 1/3) è sempre Euro 123.997,60, mentre la disponibile (pari ad 1/3) è Euro 123.997,60.
La lesione è quindi evidente dato che l’attrice è stata del tutto pretermessa. Essa è quindi pari a Euro 123.997,60 ossia al 33,33% della massa.
Passando alla concreta modalità di riduzione, considerato che nella specie, come sopra detto, non è possibile imputare alcuna donazione alla attrice, è d’uopo procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie. Infatti ai sensi degli art. 555 e 558 c.c. “le donazioni non si riducono se non dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento” e “si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori”.
Pertanto le disposizioni testamentarie in favore della figlia (…) devono essere ridotte ad un valore pari a quello ottenuto come differenza tra la quota eccedente la quota di riserva e la quota di reintegra.
Ora, il valore della riduzione è Euro 123’997,60 (33,33% della massa)
Il valore della quota ridotta è Euro 324’523,54 (87,24% della massa)
Atteso che la massa ereditaria è composta da diversi beni immobili singolarmente non divisibili ma scorporabili dall’intera massa, è possibile separare dall’asse la parte in natura occorrente per reintegrare la quota riservata.
Al fine di reintegrare la quota spettante al legittimario leso (…) appare a questo collegio che si possano ridurre le disposizioni testamentarie in favore della figlia (…) consistenti nell’attribuzione alla stessa dei seguenti cespiti:
– Appartamento in (…) Via (…), 21 Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…)
– metà del Box auto in (…) Via (…), 21 Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…) (l’altra metà apparteneva già alla (…));
e attribuendo in natura suddetti immobili a (…), ovvero al suo erede.
Non si condivide invece che il CTU abbia attualizzato (al fine di valutare la reintegrazione) il valore di tali beni al 2015, atteso che si deve tenere conto del loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.), di talchè si prenderanno in considerazione i valori di cui sopra, stimati al momento dell’apertura della successione del de cuius e già tenuti fermi ai fini della riunione fittizia.
Dato quindi che:
l’Immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (appartamento) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…) vale Euro 99.800,00,
e l’immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (box auto) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…)vale Euro 27.000,00 (la sua metà è quindi 13.500,00),
per un totale di E 113.300,00,
e dato che l’attrice va reintegrata nel valore di Euro 123.997,60, è evidente che alla stessa (e per lei al suo erede) la convenuta dovrà pagare l’importo residuo 10.697,00 (123.997,60 meno 113.300,00).
Passando infine alla domanda di rendimento del conto, essa non è stata istruita poiché presupponeva l’accertamento della lesione e delle modalità di reintegrazione della quota di riserva ( con conseguente individuazione dei beni in godimento in via esclusiva da parte dell’erede; ex multiis, cfr. di recente Cass. n. 2148/2014).
Tuttavia, ora che l’azione di riduzione è stata accolta, per come sopra espresso, ed ora che la lesione subita dall’attrice è stata reintegrata con l’attribuzione dei due immobili in Giarre, è evidente che la domanda di rendimento del conto (che più si adattava alla gestione dell’azienda, non già ai due immobili oggetto di reintegra, cui si addice la domanda di fruttificazione) non ha ragione di essere e va quindi rigettata.
E’ invece accoglibile la avanzata domanda di fruttificazione, poiché è incontestabile che almeno uno di essi (ossia l’appartamento) sia stato nell’esclusivo possesso della parte convenuta, dato che lo ha avuto in proprietà in quanto oggetto di testamento.
Rispetto al garage, invece, del pari attribuito alla attrice ai fini della reintegrazione, non vi è prova, che spettava alla attrice fornire, che esso sia stato goduto dalla sola convenuta, atteso che l’altra metà spettava alla (…).
Dovendo quindi calcolare la fruttificazione del solo immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (appartamento) Foglio (…) Part. (…) sub (…)1 cat (…), e considerato che il reddito annuo netto stimato dal CTU per tale appartamento è Euro 4.050,00 (Euro 337,25 mensili), dovendo calcolare la fruttificazione dal momento della apertura della successione (14.1.2003) alla data odierna (12 anni e tre mesi, ossia Euro 48.600 + 1.011,75) avremo Euro 49.611,75.
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 49.611,75 a titolo di fruttificazione.
Infine, per ciò che attiene alle spese di lite, stante la sostanziale soccombenza della parte convenuta, esse – comprese quelle di CTU – vanno poste a suo carico, in base al valore della controversia, all’attività svolta e alle tabelle vigenti (D.M. n. 37 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l’apertura della successione del de cuius (…), nato a (…) (C.) il (…) e deceduto in Pedara in data 14.01.2003;
dichiara che la violazione della quota di legittima dell’attrice (…) e per lei del suo erede (…) consiste nel 33,33% del valore della massa e, per l’effetto, reintegra il predetto nella quota necessaria ad esso spettante attribuendogli l’immobile in (…) Via (…), 21 sub (…) (appartamento) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…) e metà dell’immobile in (…) Via (…), (…) sub (…) (box auto) Foglio (…) Part. (…) sub (…) cat (…) e condannando la convenuta al pagamento in favore dell’attore predetto della somma di Euro 10.697,00 ad integrazione della quota lesa;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell’attore (…), in qualità di erede di (…), della somma di Euro 49.611,75 a titolo di fruttificazione;
condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dell’attore (…) delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.795,00 per compensi ed Euro 450,00 per spese oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa e oltre spese di C.t.u già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 9 aprile 2020.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2020.
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