il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta ed e’ caratterizzato dall’intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito. La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario che la sproporzione tra le prestazioni sia di entita’ significativa, e che la parte alienante, consapevole dell’insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia cio’ nonostante voluto il trasferimento della proprieta’ e l’abbia voluto allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entita’ del corrispettivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia di successioni e donazioni, si consigliano i seguenti articoli:
Il testamento olografo, pubblico e segreto.
Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 novembre 2018, n. 28202
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27870/-2014 proposto
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. /01/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1985 (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) perche’ fosse accertata l’invalidita’ o comunque l’inefficacia della scrittura privata autenticata con la quale, in data 25 marzo 1980, Concetta Sacca’, sorella dell’attore e madre dei convenuti, aveva venduto a costoro i beni di sua madre (OMISSIS), che al tempo si trovava all’estero, approfittando della procura generale che la (OMISSIS) le aveva rilasciato.
1.1. Integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale di Messina dichiaro’ la nullita’ della scrittura 25 marzo 1980 e l’efficacia delle disposizioni testamentarie di (OMISSIS), deceduta in data (OMISSIS), che prevedevano la ripartizione dei beni (terreno e fabbricato rurale sovrastante) tra i due figli, (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Con sentenza non definitiva n. 259 del 2012, la Corte d’appello di Messina accolse l’appello principale, proposto dai consorti (OMISSIS) – (OMISSIS), rigettando per l’effetto la domanda di nullita’ della scrittura 25 marzo 1980, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS), dispose CTU per accertare le opere eseguite dall’attore sull’immobile gia’ di proprieta’ della de cuius.
2.1. Con sentenza definitiva, depositata in data 25 ottobre 2013, la Corte d’appello ha condannato i germani (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) dei seguenti importi: Euro 14.836,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di reintegra della quota di legittima; Euro 21.484,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di indennita’ per i miglioramenti recati al bene; Euro 27.940,32 a titolo di rimborso spese delle opere eseguite sull’immobile oggetto di restituzione.
2.2. Accertato il valore dell’immobile, che alla data del trasferimento ai convenuti era notevolmente superiore a quello dichiarato nell’atto 25 marzo 1980, la Corte territoriale ha ritenuto che la parte venditrice, consapevole di tale sproporzione, avesse inteso beneficiare gli acquirenti, producendo la lamentata lesione della quota di legittima dell’attore (OMISSIS). La Corte d’appello ha inoltre riconosciuto la buona fede del (OMISSIS) nell’esercizio del possesso sull’immobile oggetto di restituzione, con conseguenze rilevanti ai fini dell’indennita’ per le migliorie realizzate sull’immobile.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di due motivi. La parte intimata non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ infondato.
1.2. Con il primo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2727 e 2729 c.c. e si contesta che la Corte d’appello abbia attribuito all’atto 25 marzo 1980 la natura di negotium mixtum cum donatione sulla base del divario tra il prezzo pagato ed il valore del bene trasferito, che non era sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’animus donandi. La differenza tra prezzo e valore del bene era emersa solo a seguito della CTU disposta dalla Corte d’appello, e pertanto non si poteva presumere che l’alienante ne avesse consapevolezza al momento della vendita, mentre era mancata la prova dell’animus donandi, che neppure poteva desumersi dal rapporto di parentela tra le parti.
2. La doglianza e’ infondata.
2.1. Si discute di donazione indiretta, tale essendo la qualificazione che la Corte d’appello ha fatto dell’atto di vendita del 25 marzo 1980.
Secondo la giurisprudenza risalente e consolidata di questa Corte Suprema, il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta ed e’ caratterizzato dall’intenzione consapevole del disponente di attribuire a titolo gratuito, alla controparte, la differenza tra il maggior valore economico della cosa, oggetto del contratto, ed il prezzo pattuito (tra le molte, Cass. 03/11/2009, n. 23297; Cass. 29/10/1975, n. 3661).
La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario che la sproporzione tra le prestazioni sia di entita’ significativa, e che la parte alienante, consapevole dell’insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia cio’ nonostante voluto il trasferimento della proprieta’ e l’abbia voluto allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entita’ del corrispettivo (tra molte, Cass. 29/04/2004, n. 19601; piu’ di recente, Cass. 23/05/2016, n. 10614).
2.2. Nella prospettiva richiamata, la Corte d’appello correttamente ha valorizzato il divario assai significativo tra il valore dei beni oggetto di vendita e il prezzo indicato nell’atto del 25 marzo 1980, unitamente al rapporto di stretta parentela tra alienante ed acquirenti.
E’ vero, infatti, che con l’atto del 25 marzo 1980 fu venduto l’intero patrimonio immobiliare della sig.ra (OMISSIS) ai nipoti ex filia, dietro un corrispettivo assai modesto, rivelatosi quasi simbolico all’esito dell’accertamento giudiziale in quanto dodici volte inferiore al valore effettivo dei beni venduti, e che la vendita fu conclusa in forza di procura generale rilasciata dalla (OMISSIS) a sua figlia (OMISSIS), che e’ la madre degli acquirenti.
Dalla valutazione congiunta dei dati indicati, la Corte d’appello ha desunto la consapevolezza in capo alla venditrice della sproporzione tra valore dei beni e prezzo, e la volonta’ di beneficiare gli acquirenti della differenza, con conseguente lesione della quota di legittima spettante a (OMISSIS).
3. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 1147 e 1148 c.c. e si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto il (OMISSIS) possessore di buona fede anche dopo l’avvio del giudizio, nonostante gli effetti dell’accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell’immobile dovessero risalire al momento introduttivo del giudizio, quando, con la comparsa di risposta, i germani (OMISSIS) l’avevano formulata.
3.1. La doglianza e’ inammissibile.
3.2. La Corte d’appello ha riconosciuto l’indennita’ per i miglioramenti recati all’immobile dal (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1150 c.c., comma 2, con riferimento ad opere realizzate negli anni tra il 1982 e il 1983, evidenziando che all’epoca degli interventi il predetto era certamente possessore di buona fede e accertando la persistenza dei miglioramenti all’epoca della restituzione. La stessa Corte ha poi affermato che tale condizione soggettiva era rimasta immutata anche nel corso del giudizio, e di cio’ si dolgono i ricorrenti.
3.3. La questione e’ priva di decisivita’ in quanto la condizione soggettiva rilevante – buona fede del (OMISSIS) – e’ quella accertata dalla Corte d’appello con riferimento all’epoca in cui il predetto realizzo’ i miglioramenti, che nella specie e’ risultata antecedente all’introduzione del giudizio.
Questa Corte Suprema afferma, con orientamento risalente e consolidato, che il principio sancito dall’articolo 1148 c.c., secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano divenuti irrevocabili, ed impedisce quelli ulteriori, non attiene soltanto all’acquisto dei frutti, ma si riferisce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali vi e’ quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell’incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante, ove dipenda da opere eseguite dopo la notificazione della domanda (ex plurimis, Cass. 09/02/2012, n. 1904; Cass. 25/09/1991, n. 10002).
4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva dell’intimato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.