Mentre di regola negli altri contratti la scelta del contraente e’ indifferente e la determinazione dell’oggetto della prestazione e’ in rapporto economico con la controprestazione, nella donazione l’uno e l’altro elemento costituiscono il frutto di una valutazione esclusivamente personale e soggettiva. Cio’ spiega, appunto, la norma dell’articolo 778 c.c., la cui ratio giustifica l’inammissibilita’ di qualsiasi negozio con cui si conferisca a un terzo il potere di sostituirsi nella volizione del donante. La donazione stipulata in base a mandato nullo e’ a sua volta nulla e il notaio e’ responsabile della violazione della L. n. 89 del 1913, articolo 28, n. 1.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 24235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17591/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TERNI, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona in data 6 aprile 2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetta del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Commissione amministrativa regionale di Disciplina di Umbria e Marche (Co.re.di) ha inflitto al notaio (OMISSIS) la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno e la pena pecuniaria di Euro 10,000,00, ritenendolo responsabile della violazione dell’articolo 28 Legge notarile per avere ricevuto una donazione in cui erano intervenuti per il donante i figli di lui, in forza di procura che prevedeva solo la facolta’ di accettare donazioni e non anche di farle.
L’ha ritenuto inoltre responsabile della violazione del Decreto Legislativo n. 122 del 2005, articolo 8 avendo il notaio ricevuto una vendita di una porzione di fabbricato in costruzione gravato da ipoteca senza che si fosse proceduto, contestualmente o anteriormente alla stipula dell’atto, alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per il frazionamento dell’ipoteca.
La Corte d’appello di Ancona ha respinto il reclamo del notaio (OMISSIS), rilevando, quanto alla prima contestazione, che il mandato in base al quale era stata ricevuta la donazione non prevedeva la facolta’ di donare, ma attribuiva al mandatario solo la facolta’ di ricevere donazioni, derivandone da cio’ la violazione dell’articolo 778 c.c., che sanziona con la nullita’ il mandato “con cui si attribuisce ad altri la facolta’ di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione”.
La corte ha aggiunto che la nullita’ del mandato si estendeva alla donazione stipulata in esecuzione del mandato nullo.
La corte di merito ha negato che vi fossero i presupposti per concedere le attenuanti ex articolo 144 Legge Notarile.
Al riguardo essa ha rilevato che l’atto pubblico ripetitivo della donazione, posto in essere dagli eredi del donante, non poteva essere valorizzato, in favore del professionista, “quale fattivo adoperarsi per eliminare le conseguenze dannose della violazione o quale riparazione del danno, poiche’ risulta(va) dal tenore dell’atto che le spese di stipula sono state poste a carico della parte donataria, cosi’ come a carico degli stipulanti sono stati posti gli oneri fiscali dell’atto pubblico”.
Quanto alla violazione del Decreto Legislativo n. 122 del 2005, articolo 8 la corte ha osservato che gli argomenti utilizzati dal notaio per limitare la rilevanza disciplinare del fatto, e cioe’ che l’ipoteca fu successivamente poi frazionata da altro notaio e che la tempestiva stipulazione dell’atto di trasferimento veniva incontro a un’esigenza dell’acquirente, interessato a pagare il saldo del prezzo mediante accollo della quota residua del mutuo secondo il successivo frazionamento, non giustificavano il riconoscimento delle attenuanti.
Per la cassazione della sentenza il notaio (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.
L’Archivio Notarile Distrettuale di Terni ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 778 c.c., L. n. 89 del 1913, articoli 28, 136 e 139 e articolo 54 del Regolamento notarile di cui Regio Decreto n. 1326 del 1914.
La decisione e’ censurata nella parte in cui la corte di merito ha rilevato che la donazione era nulla perche’ posta in essere da soggetti cui il mandante aveva solo conferito la facolta’ di accettare donazioni e non pure la facolta’ di farle.
La corte d’appello non ha considerato che la procura conferiva ai procuratori il potere di compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, essendo quindi l’elencazione esemplificativa e non esaustiva.
Il ricorrente richiama i principi giurisprudenziali sugli atti compiuti dal rappresentante senza poteri, che non sono nulli ma inefficaci.
Il notaio che riceva un simile atto incorre nella violazione dell’articolo 59 del Regolamento, non dell’articolo 28 Legge Notarile.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 194 Legge Notarile.
Il ricorrente sottolinea che la donazione fu ripetuta dagli eredi del donante, nel frattempo deceduto.
Dovendosi riconoscere alla ripetizione dell’atto valore di ratifica ex articolo 1399 cc., la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti dell’articolo 144 Legge Notarile, perche’ le conseguenze dannose della violazione erano state interamente riparate, senza ulteriori oneri per le parti stipulanti.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 144 e 147 Legge Notarile.
Il contratto di compravendita cui si riferiva la contestazione per la violazione del Decreto Legislativo n. 122 del 2005, articolo 8 (vendita di immobile in costruzione ricevuta senza il preventivo o contestuale frazionamento dell’ipoteca) costituiva adempimento di un contratto preliminare, con il quale la parte acquirente si era riservata di pagare il saldo mediante accollo della quota del mutuo derivante dal frazionamento.
Poiche’ il contratto preliminare prevedeva un termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, questo fu concluso quando era ancora in fase di delibera, da parte della banca, il frazionamento del mutuo e dell’ipoteca sull’immobile in corso di costruzione.
Il frazionamento fu poi fatto con atto ricevuto da diverso notaio, tuttavia in coordinamento con il notaio (OMISSIS), che non avrebbe potuto procedervi direttamente stante il divieto posto dall’articolo 26, comma 2 Legge Notarile all’epoca in vigore.
Terminato l’iter del frazionamento il notaio (OMISSIS) ha ricevuto l’atto di quietanza con l’accollo della quota di mutuo da parte dell’acquirente.
Il comportamento del notaio, con la partecipazione attiva a tutte le fasi della complessa vicenda contrattuale, ha integrato i presupposti per l’applicazione della sostituzione, ex articolo 144 Legge Notarile, della sospensione con la sanzione pecuniaria.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche’ connessi, sono infondati.
Il principale argomento utilizzato dal ricorrente, e cioe’ che la facolta’ di fare donazioni, seppure non espressamente menzionata, si ricavava per implicito dal carattere generale della procura, sviluppato nelle sue logiche implicazioni, equivale a sostenere la validita’ di una procura generica a donare.
Ma una simile conclusione e’ in radicale antitesi con l’articolo 778, commi 2 e 3, che sancisce la nullita’ del mandato a donare cui voles o quae voles. La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante direttamente o indicando una categoria o una pluralita’ di soggetti fra cui un terzo, suo mandatario scegliera’. Analoga disposizione vale per l’oggetto.
Mentre di regola negli altri contratti la scelta del contraente e’ indifferente e la determinazione dell’oggetto della prestazione e’ in rapporto economico con la controprestazione, nella donazione l’uno e l’altro elemento costituiscono il frutto di una valutazione esclusivamente personale e soggettiva. Cio’ spiega, appunto, la norma dell’articolo 778 c.c., la cui ratio giustifica l’inammissibilita’ di qualsiasi negozio con cui si conferisca a un terzo il potere di sostituirsi nella volizione del donante. La donazione stipulata in base a mandato nullo e’ a sua volta nulla e il notaio e’ responsabile della violazione della L. n. 89 del 1913, articolo 28, n. 1 (Cass. n. 12991/2012; 10256/1990).
3. La ratifica ammessa dall’articolo 1399 c.c. per i contratti nel caso di rappresentanza senza poteri non vale per la donazione: l’atto compiuto in assenza di mandato non e’ soggetto a ratifica neppure ai sensi dell’articolo 799 c.c., che suppone una donazione nulla, ma compiuta sempre personalmente dal donante.
Dalle considerazioni che precedono discende che l’atto posto in essere dagli eredi del donante non ha integrato ne’ ratifica dell’atto compiuto in assenza di potere rappresentativo, ne’ convalidazione della donazione nulla ex articolo 799 c.c., ma deve qualificarsi quale atto di disposizione autonomo e indipendente degli stessi eredi. Esso ha avuto in comune con il precedente l’oggetto e la persona del destinatario, ma resta pur sempre un nuovo e diverso atto di disposizione e come tale deve essere considerato.
La donataria non e’ avente causa del donante, ma degli eredi di lui che hanno posto in essere in suo favore la nuova e autonoma attribuzione.
In considerazione di tale natura dell’atto ripetitivo della donazione, manca il presupposto giuridico e fattuale delle attenuanti di cui all’articolo 199 Legge Notarile, a prescindere dal regime delle spese dell’atto di ripetizione, che a questi effetti, e’ del tutto irrilevante.
Fatta salva tale precisazione, la decisione impugnata e’ comunque corretta anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti (articolo 384 c.p.c., comma 3).
4. Il terzo motivo e’ infondato.
Le vicende descritte nel motivo, evidentemente finalizzate a circoscrivere e attenuare la rilevanza disciplinare del fatto, sono del tutto neutre rispetto alla finalita’ di tutela perseguito dal Decreto Legislativo n. 122 del 2005, articolo 8.
Nella specie il pregiudizio che la norma intende prevenire (preservare l’acquirente che abbia sostenuto un esborso dal rischio dell’insolvenza del venditore) non si e’ verificato, ma, rispetto al suo non verificarsi, le condotte del notaio non hanno avuto alcuna efficienza causale positiva. D’altra parte, se l’insolvenza si fosse verificata, i comportamenti successivi del notaio non avrebbero eliminato o attutito le conseguenze dannose che sarebbero derivate per l’acquirente.
In assenza di altri profili di censura anche questo motivo va rigettato.
5. Il ricorso, pertanto, va interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forrettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimita’; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis