In materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla (…) all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dalla (…) in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio.

 

Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 20 giugno 2018, n. 6963

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Savignano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 41992/2017 R.G. promossa da:

(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. GE.AC. ed elettivamente domiciliato in VIA (…) 20100 MILANO presso lo studio del difensore

RICORRENTE

contro

(…) s.p.a. (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. PA.PA. e dell’avv. FA.EL. ((…)) ed elettivamente domiciliata in GALLERIA (…) 20122 MILANO presso lo studio del difensore avv. PA.PA.

RESISTENTE

OGGETTO: locazione alloggio di edilizia residenziale pubblica

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DEI MOTIVI IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. (…) ha chiesto a questo Tribunale, previa sospensione di tutti i provvedimenti emessi dall'(…) e da (…) spa (non meglio indicati), di:

1) annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di revisione del canone di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune di Milano, sito in (…), via S. V. 21/C, assegnato ai propri genitori, nel quale egli abita sin dal 20 luglio 1982, allorchè si è separato dalla moglie, deducendo che l’importo di Euro 746,36 mensili (di cui Euro 635,49 per l’appartamento ed Euro 110,87 per il box pertinenziale) è esorbitante, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale n. 1/2004, rispetto al suo reddito annuale (Euro 20.618,12), tenuto altresì conto che egli è l’unico componente del nucleo familiare;

2) accertare che egli ha diritto all’assegnazione e/o alla voltura in suo favore del contratto di locazione stipulato con i suoi genitori ed inoltre a non essere dichiarato decaduto dall’assegnazione stessa, stanti il predetto reddito ISEE-ERP, le gravi condizioni di salute e l’avanzata età (75 anni), ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c) L.R. n. 27 del 2009;

3) accertare che egli non è debitore di (…) spa della somma di Euro 29.702,33, avendo sempre pagato regolarmente i canoni richiestigli;

4) ordinare e vietare alla predetta società di appellarlo, nella corrispondenza che gli invia, con “l’epiteto “O/A”(occupante abusivo)”.

Ha esposto che negli anni novanta aveva richiesto all'(…), all’epoca incaricata dell’amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare comunale, di subentrare nel rapporto di locazione instaurato con i propri genitori e che tuttavia la domanda era stata rigettata, circa dodici anni dopo, in quanto egli era proprietario di una abitazione in (…); che, prima il padre, poi la madre (nel 2010), erano deceduti e che, nel 2012-2013, l'(…) (evidentemente non a conoscenza del decesso della conduttrice) aveva dichiarato decaduta la madre, sulla base del nuovo reddito accertato, ed aveva rideterminato l’importo dovuto in Euro 7.783,40 per l’anno 2012 ed in Euro 7.929,6 per l’anno 2013; che egli aveva impugnato i provvedimenti dell'(…) ed aveva sempre pagato i canoni.

Radicatosi il contraddittorio, (…) spa, subentrata ad (…) nella gestione del patrimonio immobiliare comunale, con poteri anche di rappresentanza processuale, ha eccepito in rito, l’improcedibilità delle domande per omesso previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.

Nel merito, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, con riguardo alla domanda di accertamento del diritto all’assegnazione dell’alloggio per cui è causa ed all’inquadramento nella categoria di “permanenza” anziché in quella di “decadenza”; in subordine, ha eccepito la violazione del ne bis in idem, essendo stata la questione già esaminata dal giudice amministrativo, nel giudizio di impugnazione del decreto di rilascio, instaurato dal (…) e conclusosi in senso a lui sfavorevole. Ha dedotto l’infondatezza delle ulteriori domande ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Assegnato il termine per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusasi la procedura con esito negativo, la causa, istruita per documenti, all’odierna udienza è stata discussa e decisa.

2. Sul diritto all’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ed all’inserimento nella classe di permanenza anziché in quella di decadenza.

E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, stante il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla (…) all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dalla (…) in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio” (Cass., sez. un. n. 20589/2013).

Deve perciò essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

3.Sul diritto al subentro nel rapporto instaurato con i genitori (“variazione di intestazione del contratto”).

Risulta in atti che il (…) si è trasferito presso l’abitazione dei genitori sin dal 1982 e che, pur invitato dall'(…), non ha trasferito là la sua residenza né ha chiesto di essere inserito nel loro nucleo familiare.

Risulta altresì che la madre del ricorrente è stata dichiarata decaduta dal diritto all’assegnazione dell’alloggio, non avendo fornito, nel termine assegnato, la documentazione anagrafica e reddituale richiesta, ed inoltre che la domanda amministrativa di subentro, presentata dal (…), è stata rigettata con Provv. del 21 dicembre 2012, che non risulta impugnato giudizialmente e che anzi è stato confermato, in via amministrativa, in data 5.4.2013.

Essendo dichiarata decaduta dall’assegnazione l’originaria intestataria dell’alloggio, il rapporto è cessato e nessun subentro è possibile, non essendovi un contratto tuttora in essere.

In ogni caso, il (…) non avrebbe i requisiti per subentrare nel rapporto, non avendo mai richiesto l’autorizzazione a trasferire la propria residenza presso l’alloggio locato ai genitori ed essendo proprietario di altro immobile.

La domanda deve perciò essere rigettata.

4.Sul diritto alla revisione del canone.

Non essendo titolare di alcun contratto di locazione, il (…) non può vantare alcun diritto alla riduzione del canone e, tanto meno, invocare la normativa regionale (L.R. n. 1 del 2004 e L.R. n. 27 del 2009) che stabilisce i parametri di determinazione dello stesso, in rapporto al reddito ISEE-ERP ed alle caratteristiche soggettive dell’avente diritto. Le richieste di pagamento inoltrategli concernono non il canone, ma l’indennità di occupazione perché, in mancanza di regolare assegnazione e contratto, egli non può essere qualificato come conduttore bensì come occupante senza titolo.

5.Sull’accertamento che egli nulla deve a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile.

Il ricorrente ha allegato di aver sempre pagato regolarmente i canoni richiestigli ma tale circostanza è contestata ed egli, anche per ammissione della stessa parte ricorrente, non ha offerto idonea documentazione dell’avvenuta corresponsione della somma indicata. In ogni caso, (…) spa non ha, in questa sede, formulato alcuna domanda di pagamento e le parti ben potranno, in altra sede, non giudiziale, verificare in contraddittorio se e quanto risulti tuttora effettivamente dovuto a (…) spa. In mancanza di idoneo ed esaustivo riscontro documentale, anche questa domanda deve essere rigettata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo con riguardo alla domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

2. rigetta le ulteriori domande;

3. condanna il ricorrente (…) a rimborsare alla parte resistente (…) spa le spese di lite, che si liquidano in Euro 2.768,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

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