la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede – venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finche’ essa perdura, il compratore non puo’ ottenerne la proprieta’ esclusiva. L’efficacia non immediatamente traslativa di tale ipotesi di alienazione, con una portata quindi meramente obbligatoria, trova poi conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite, che, ancorche’ con riferimento all’ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cass. S.U. n. 5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria e’ nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al piu’ valere come donazione obbligatoria, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante e’ consapevole dell’altruita’ della cosa.
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Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4428
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12337-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3301/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 3.12.1994 le controricorrenti convennero il ricorrente nonche’ la madre (OMISSIS) davanti al Tribunale di Latina, domandando lo scioglimento della comunione di un terreno agricolo con sovrastanti fabbricati e di altro terreno, entrambi siti nel comune di (OMISSIS), gia’ appartenenti al loro genitore (OMISSIS) deceduto ab intestato in data (OMISSIS).
I convenuti eccepirono innanzitutto la prescrizione del diritto delle attrici ad accettare l’eredita’ e in via riconvenzionale chiesero che venisse dichiarata la nullita’ della donazione effettuata dal de cuius in favore della figlia (OMISSIS).
L’adito Tribunale con sentenza non definitiva 1797/2004 accolse l’eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredita’ e rigetto’ pertanto la domanda di scioglimento della comunione avanzata dalle attrici.
La sentenza venne impugnata dalle soccombenti e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 1001/2012, ribaltando l’esito del giudizio, accolse la domanda di divisione dichiarando aperta la successione di (OMISSIS).
Dispose quindi la rinnovazione del progetto divisionale e rigetto’ la domanda dei convenuti volta ad ottenere la dichiarazione di appartenenza alla comunione legale del terreno acquistato dal de cuius e dalla moglie.
Per giungere a tale conclusione la Corte di merito rilevo’:
– che l’eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l’eredita’ doveva ritenersi infondata in presenza di un tempestivo atto di accettazione tacita, rappresentato dalla proposizione di un ricorso in Commissione Tributaria contro un avviso di accertamento di maggior valore dei beni caduti in successione;
– che la domanda riconvenzionale di accertamento della comproprieta’ del 50% del terreno acquistato dal de cuius dall’Opera Nazionale Combattenti risultava rinunziata;
– che la domanda di rendiconto formulata dalle appellanti nei confronti del convenuto doveva ritenersi assorbita in quanto subordinata all’accoglimento della domanda di accertamento della comunione legale del terreno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) e questa Corte con la sentenza n. 22017/2016 ha rigettato il gravame nonche’ il ricorso incidentale delle attrici, volto ad ottenere l’accoglimento della domanda di rendiconto.
Nelle more la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 3301 del 24/5/2016, preso atto del deposito della CTU, approvava il progetto divisionale n. 4 predisposto dall’ausiliario di ufficio, assegnando i lotti ai germani (OMISSIS), con esclusione della sola quota da attribuire agli eredi di (OMISSIS), deceduta nelle more del giudizio, atteso che i chiamati alla sua eredita’ vi avevano rinunciato.
Disponeva altresi’ la compensazione per la meta’ delle spese di lite, ponendo la residua parte a carico del convenuto, in quanto soccombente sulla questione decisa con la sentenza non definitiva.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo.
Le intimate resistono con controricorso.
Il motivo di ricorso denunzia la violazione ed errata applicazione degli articoli 1117 e 2697, e nella seconda parte, il mancato rilievo della improcedibilita’ ed inammissibilita’ della domanda per la mancata produzione della certificazione ipocatastale.
Nella prima parte si rileva che, come emergeva anche dagli allegati alla CTU, con atto del 1/7/1994 la condividente (OMISSIS) aveva alienato al ricorrente nonche’ alla moglie (OMISSIS) una quota pari ad un sesto dei diritti vantati sui terreni di cui alle particelle nn. (OMISSIS), acquistate a sua volta per successione del coniuge defunto.
Si assume pertanto che ai sensi dell’articolo 1113 c.p.c., comma 3 devono essere chiamati a partecipare alla divisione coloro che hanno acquistato diritti sui beni comuni in virtu’ di atti trascritti prima della divisione della domanda di divisione, quali litisconsorti necessari, sicche’ la mancata partecipazione al giudizio della (OMISSIS) rende lo stesso invalido.
Il motivo e’ infondato.
Ed, invero, in disparte il difetto di specificita’ del motivo nella parte in cui omette di riportare il preciso contenuto dell’atto di acquisto dei diritti de quibus, mancando altresi’ la dimostrazione della effettiva avvenuta trascrizione in epoca anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione, vale ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 4765/2001) il difetto di integrita’ del contraddittorio puo’ essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d’ufficio anche dal giudice di legittimita’, incontrando il solo limite della formazione del giudicato (conf. Cass. 10260/2000; Cass. n. 820/1982; essendosi altresi’ precisato che la preclusione del giudicato opera solo per le parti del giudizio, senza pregiudizio alcuno per la posizione del litisconsorte pretermesso, cosi’ ex multis Cass. n. 360/1986).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il giudicato interno circa l’integrita’ del contraddittorio derivi dalla pronuncia della precedente sentenza di questa Corte n. 22017 del 2016, che decidendo sul ricorso avverso la sentenza non definitiva emessa nell’ambito dello stesso giudizio, e con la quale si decideva in ordine all’an dividendum sit (per il quale del pari si palesa la necessita’ dell’integrita’ del contraddittorio) non ha rilevato l’assenza di eventuali litisconsorti, dovendosi quindi ritenere che si sia formato un giudicato, quanto meno implicito sul punto, che analogamente a quanto si ritiene accada nel caso di cassazione con rinvio (cfr. tra le tante Cass. n. 7656/2011, a mente della quale il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si puo’ estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiche’ il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita’, con la conseguenza che deve escludersi la possibilita’ per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilita’ della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalita’ o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo), impedisce che possa successivamente essere nuovamente o per la prima volta posta in discussione l’esistenza di eventuali litisconsorti pretermessi (Cass. n. 21096/2017; Cass. n. 1075/2011).
La censura si rivela tuttavia anche infondata nel merito.
Ed, infatti, a quanto riferisce lo stesso ricorrente, l’atto di alienazione compiuto dalla (OMISSIS) aveva ad oggetto diritti pari ad una quota di un sesto (e quindi in misura inferiore alla quota che la stessa poteva vantare iure hereditario sui beni relitti, il che esclude che all’atto stesso possa attribuirsi la valenza di una cessione dell’intera quota ereditaria), e peraltro su singoli beni indivisi, dovendosi quindi a tal riguardo fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 9543/2002) la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al coerede – venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finche’ essa perdura, il compratore non puo’ ottenerne la proprieta’ esclusiva. L’efficacia non immediatamente traslativa di tale ipotesi di alienazione, con una portata quindi meramente obbligatoria, trova poi conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite, che, ancorche’ con riferimento all’ipotesi di alienazione scaturente dalla donazione hanno affermato (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 5068/2016) che la donazione della quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria e’ nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante, potendo al piu’ valere come donazione obbligatoria, qualora nell’atto di donazione sia affermato che il donante e’ consapevole dell’altruita’ della cosa.
Trattasi di affermazione che quindi conferma che la vendita della quota indivisa vantata su di un bene in comunione non puo’ che avere efficacia obbligatoria.
Quanto sostenuto nelle memorie di parte ricorrente secondo cui la cessione in favore anche della moglie avrebbe riguardato tutti i beni relitti, oltre a peccare come detto dell’originario difetto di specificita’ del ricorso, implica evidentemente un’indagine in fatto, posto che lo stesso ricorrente ritiene di poter ricavare tale conclusione sulla base di una lettura della relazione d’ufficio in combinazione anche con il compimento di atti di frazionamento catastale, occorrendo quindi verificare in fatto l’identita’ tra le particelle indicate nell’atto di cessione con quelle ricavate all’esito dei frazionamenti, attivita’ questa preclusa in sede di legittimita’.
Quindi nel caso in esame deve escludersi che la moglie del ricorrente sia divenuta una condividente, in quanto della comunione continua a fare parte l’alienante (cfr. Cass. n. 8315/1990), potendo l’avente causa avvalersi solo dei diritti di cui all’articolo 1113 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di un’avente causa da uno dei partecipanti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell’articolo 1113 c.c., comma 1, non e’ parte necessaria nel giudizio di divisione, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti, con l’ulteriore effetto che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta unicamente che la divisione non abbia effetto nei loro confronti, ma non anche l’invalidita’ della sentenza pronunciata in loro assenza (cfr. Cass. n. 19529/2012).
Il motivo nella seconda parte denuncia l’omesso rilievo dell’improcedibilita’ della domanda di divisione per non avere le parti prodotto i certificati storici catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nell’ultimo ventennio, documentazione che avrebbe permesso di riscontrare l’eventuale esistenza di altri litisconsorti.
Orbene, rilevato che non e’ contestata l’avvenuta produzione della denuncia di successione e delle volture catastali, la doglianza risulta evidentemente preclusa dal richiamato giudicato interno ove si ritenga che la stessa miri a contestare la violazione della regola del litisconsorzio necessario.
Inoltre risulta chiaramente inammissibile laddove omette di indicare quali siano i litisconsorti che l’omessa produzione della documentazione richiamata,, avrebbe impedito di identificare, non potendo quindi avere seguito (cfr. ex multis Cass. n. 25810/2013), in quanto volto a denunziare una del tutto eventuale carenza del litisconsorzio.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.