La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di sub agenzia modificato nei termini indicati nelle fatture stesse) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
Tribunale|Pescara|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 143
Data udienza 28 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d’appello, iscritta al nr. 443/17 R.A.C.C., vertente
TRA
Pa.Do., rappresentato e difeso dall’Avv. Pi.Bi. con studio in Pescara alla Via (…) (pec: (…) – fax (…)) codice fiscale (…)) che lo rappresenta e difende in forza, giusta procura speciale in atti
APPELLANTE
CONTRO
Do.Di. (C.F. (…) – P. IVA (…)) domiciliato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti St.D’A. (…) e Ca.Ci. (…) del Foro di Pescara, giusta procura speciale in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza GdP Pescara n. 836/16 in materia di compenso attività professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Insta la parte appellante, per la riforma della sentenza n. 836/16 GdP di Pescara per asseriti error in iudicando, per falsa rappresentazione dei fatti e per malgoverno delle risultanze istruttorie, nella parte in cui aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte in forza di fattura e quale corrispettivo per prestazione professionale, giusta rapporto di intermediazione con la finanziaria Co. S.p.a..
Ad avviso della parte appellante la sentenza di primo grado è erronea e merita di essere riformata, ritenendo che il Giudice di primo grado abbia motivato la propria decisione così indebitamente statuendo “Tutta la motivazione, da pag. 2 a pag. 5, in quanto fondata sulla seguente principale argomentazione “va considerato che, per l’intero anno 2013, l’opponente ha provveduto a pagare le fatture predisposte dall’opposto senza muovere il minimo appunto alle stesse, e corrispondendo costantemente le somme richieste, tutte calcolate applicando la provvigione pari al 90% delle somme indicate dalla Co. … Si deve quindi ritenere che il contratto di subagenzia ripassato tra le parti sia stato modificato, in relazione alla percentuale delle provvigioni, per facta concludentia, avendo l’opponente messo in atto un comportamento che, pur non costituendo mezzo di linguaggio, secondo la valutazione delle circostanze cui si accompagna, presuppone o lascia presuppore, l’esistenza di un implicito intento negoziale”; dispositivo “rigetta l’opposizione proposta e conferma il d.i. n. 1800/14 emesso dal giudice di pace di Pescara con provvedimento depositato il 05.08.2014 … condanna l’opponente alla rifusa in favore dell’opposto delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 800, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA”.
Si costituisce l’appellata concludendo per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
E’ vero che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia l’indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell’appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte – anche sommariamente – le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione – da parte del giudice di primo grado – degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente – al fine dell’ammissibilità dell’appello – la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960).
L’atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
Infondata è ancora l’eccezione di improcedibilità per omesso deposito della sentenza. Nonostante infatti il richiamo a tale deposito contenuto nell’indice dell’atto di citazione, la sentenza non risultava depositata. Solo in sede di discussione l’appellante ha proceduto a depositare copia della decisione, peraltro – ormai, oltre la costituzione – informa cartacea.
L’art. 347, c. 2, c.p.c. non sembra prevedere eccezioni alla regola che parte appellante debba procedere all’inserimento di copia (completa) della sentenza appellata nel proprio fascicolo. Tuttavia, la medesima norma non impone un termine per tale adempimento.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione (nn. 23395/15 e 24437/16) ritiene sufficiente assicurare al giudice, in sede di decisione, la possibilità di esaminare per intero la sentenza impugnata, evidenziando contestualmente che l’art. 348 c.p.c. non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata.
In altri termini, la Corte di legittimità, se da un lato conferma il carattere vincolante del deposito di copia integrale della sentenza all’interno del fascicolo di parte appellante, dall’altro differisce temporalmente tale obbligo fino al momento della decisione, fatti salvi comunque i casi in cui il contenuto della sentenza possa essere diversamente ricostruito in base al complesso dei documenti prodotti in giudizio (Cass. 14 aprile 2005, n. 7746) ovvero direttamente dai motivi espressi nell’atto di appello (Cass. 11 gennaio 2010, n. 238), o ancora in virtù di una copia già allegata agli atti (Cass. 20 aprile 2006, n. 9254).
Nella fattispecie al vaglio allora, il contenuto nella decisione, nella parte appellata, è riprodotto, come visto, nell’atto introduttivo, con la conseguenza che l’atto di gravame può e deve essere scrutinato da questo giudice d’appello.
L’appello è tuttavia nel merito infondato.
Il giudice di prime cure ha infatti correttamente ritenuto comprovato dalla accettazione e pagamento delle fatture de quibus per oltre un anno che la misura del corrispettivo convenuto fosse quella indicata nelle fatture stesse.
Come evidenzia la stessa difesa dell’appellante, la Corte di Cassazione esclude espressamente che si possa far luogo a presunzioni desunte da documenti comprovanti l’effettuazione delle prestazioni: “Occorre chiarire che, essendo la forma del contratto di agenzia, prescritta “ad probationem” e non per la validità del contratto, è inammissibile la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni, essendo – però – ammissibili la confessione e il giuramento (Cass. Civ. 03.10.2016 n. 19716).
Le fatture commerciali non accettate costituiscono prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo (Cass. nn. IIA 8549/08, IIA 5323/01, IIIA 5573/97, IIA 1798/95, Trib. Monza nn. 14656/06 e Trib. Nocera Inf. IIA 6.5.2005).
Pur costituendo poi la fattura solo una dichiarazione partecipativa all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, quando tuttavia tale rapporto, per esplicita ammissione o per assunzione di una difesa incompatibile con il disconoscimento (Cass. IIIA n. 17371/03), non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. nn. IIIA 23499/04 e IIA 11343/03).
La fattura può cioè rivestire la natura di una dichiarazione di verità, o di scienza, attinente all’esecuzione di un rapporto contrattuale già concluso, che non si distacca dal contenuto del precedente accordo (c.d. atto giuridico a contenuto partecipativo).
La fattura si colloca infatti nella fase esecutiva successiva alla formazione del contratto concluso tra le parti, atto necessariamente presupposto dal documento tributario.
L’aver qualificato la fattura come dichiarazione di scienza ha però conseguenze anche in tema di efficacia probatoria.
Si osserva in proposito come, essendo la fattura ricompresa tra le “altre scritture contabili” di cui all’art. 2214 cc, l’essenziale riferimento normativo sia rappresentato dall’art. 2709 cc, mentre appare controversa l’applicabilità alla fattura della regola di prova ex art. 2710 c.c.
Più in particolare di solito si subordina l’efficacia probatoria della fattura, in ordine agli elementi soggettivi ed oggettivi del contratto presupposto, al suo riconoscimento ed alla sua accettazione da parte del soggetto contro cui è prodotta, parificandone in pratica l’efficacia ed il funzionamento alla scrittura privata.
Va però allora evidenziato come la fattura non necessiti della sottoscrizione, elemento invece indispensabile ai fini dell’esistenza della scrittura privata, sicché sembra più corretto affermare che, al pari di ogni dichiarazione di scienza, la fattura in tanto valga a spiegare effetto di prova, laddove muova su di una base di verità del fatto dichiarato.
In definitiva, quanto all’efficacia probatoria della fattura proveniente e diretta tra le parti in giudizio e laddove il destinatario ne abbia contestato e ne contesti (anche parzialmente) il contenuto, essa, in quanto atto unilaterale, non può costituire prova a favore dell’emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione.
In sostanza allora, nel giudizio di opposizione, l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta.
Trattandosi poi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena, in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto legittimamente a fondamento del decreto d’ingiunzione, perda in seguito all’opposizione la sua speciale efficacia probatoria; con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell’art. 2697 c.c.
Nella fattispecie al vaglio, e ciò sembra sfuggire alla difesa dell’opponente, la parte opposta ha tuttavia addotto e comprovato l’accettazione delle precedenti fatture da parte della committente per un anno e quindi – è quanto meno da presumere visto il disposto pagamento – le relative annotazioni delle stesse da parte dell’appellante.
Le fatture quindi sono state accettate e pagate, onde l’applicazione integrale dei principi inizialmente esposti in materia di onere probatorio, la cui operatività presuppone dapprima una contestazione al momento dell’invio della fattura e poi una reiterazione della contestazione in sede giudiziale, non può essere efficacemente ed integralmente conseguita nella presente fattispecie.
La fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto (nella specie, contratto di sub agenzia modificato nei termini indicati nelle fatture stesse) allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cassazione civile, sez. II, 19/07/2011, n. 15832).
Nella fattispecie al vaglio peraltro quella accettazione, come detto, si è attuata attraverso una modalità particolarmente qualificata, vale adire attraverso addirittura il pagamento e quindi – presumibilmente – l’annotazione della fattura nel registro iva della parte debitrice. Pur non rientrando allora le annotazioni del registro i.v.a. nella disciplina dettata dagli art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell’esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 18/02/2005, n. 3383).
L’atto ricognitivo de quo ha pertanto anche efficacia confessoria in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante e ciò significa che quell’atto assume valenza di “piena prova”, di “prova legale” quindi, come tale vincolante anche per lo scrivente e non superabile da contrarie acquisizioni probatorie non aventi pari efficacia. Tale affermazione giuridica spiega allora tra l’altro anche la non compresa, da parte della difesa dell’opponente, implicitamente dichiarata – da parte del giudice di prime cure – inconferenza della richiesta di prova testimoniale.
L’appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, aumentate ex art. 4, 8 co. DM cit. in ragione della manifesta fondatezza delle difese dell’appellata.
A norma dell’articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall’articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
rigetta l’appello e per l’effetto conferma in ogni sua parte l’appellata decisione; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della appellata che liquida per compensi professionali in Euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 comma 1-quater, inserito dall’articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Pescara il 28 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.