Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 febbraio 2017, n. 4873

la responsabilita’ del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 24 febbraio 2017, n. 4873

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 27847-2015 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 760/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 13/03/2015, depositata il 22/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio (deceduto) (OMISSIS) a seguito della contrazione del virus HCV e HBV in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Palermo.
La Corte di Appello di Palermo, ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunzia “violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articoli 2697 – 2938 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La decisione impugnata e’ infatti conforme al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte (ed in relazione al quale il ricorso non contiene motivi tali da indurre a mutare orientamento), per cui, una volta formulata un’eccezione di prescrizione, anche di ufficio il giudice identifica, nei fatti allegati o comunque risultanti dagli atti di causa, quelli rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione stessa (cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18217 del 26/08/2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22592 del 23/10/2014, entrambe non massimate; cfr. anche, in generale: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002, Rv. 556223; Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673; e, specificamente, anche in punto di decorrenza, quest’ultima integrando una mera contro eccezione, tra le ultime: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4238 del 21/02/2011, Rv. 617106; Sez. 3, Sentenza n. 28292 del 22/12/2011, Rv. 620664; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, specialmente paragrafo 7 della motivazione; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628540; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19996 del 30/08/2013, n. 19996, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 26795 del 29/11/2013, n. 26795; Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016, Rv. 639742 e 639743).
2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione degli articoli 1176, 1223 e 2049 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Con il terzo motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e degli articoli 2729, 2702 e 2947 c.c. con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
Con il quarto motivo si denunzia “nullita’ della sentenza per omessa corretta valutazione di una prova documentale (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, avendo tutti ad oggetto la questione della decorrenza del termine di prescrizione.
Essi sono manifestamente infondati.
Anche su tale questione, infatti, la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte (ed in relazione ai quali il ricorso non contiene motivi tali da indurre a mutare orientamento), per cui “la responsabilita’ del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, articolo 4 bensi’ con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901; sull’affermazione per cui il limite ultimo della decorrenza della prescrizione e’ “da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione Medica Ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” si vedano anche: Cass., Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008 Rv. 600912; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013, Rv. 627140; Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256), con la precisazione che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che cio’ escluda la possibilita’ di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilita’ causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che e’ rimesso al giudice del merito (in tal senso: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785; Sentenza n. 10551 del 22/05/2015, non massimata; Sentenza n. 10530 del 22/05/ 2015, non massimata).
Nella specie, la corte di appello ha rilevato che il (OMISSIS) aveva avanzato la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 in data 22 dicembre 1994, e quanto meno a tale data gli attori erano in possesso di tutti gli elementi necessari per acquisire, con l’ordinaria diligenza, la consapevolezza della rapportabilita’ causale della malattia alle trasfusioni effettuate (possibilita’ che era addirittura antecedente, e da collocarsi all’ottobre 1991), onde al massimo il 22 dicembre 1999 la prescrizione era di certo maturata, in quanto gli idonei atti interruttivi allegati erano tutti successivi.
Si tratta di accertamenti di merito espressi all’esito della corretta valutazione di tutti i fatti rilevanti emergenti dall’istruttoria, ed adeguatamente motivati, dei quali in sostanza il ricorrente finisce per chiedere una revisione non consentita nella presente sede di legittimita’.
3. Con il quinto motivo si denunzia “difetto e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio assunto in contraddittorio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Il motivo e’ senz’altro inammissibile, in quanto con esso vengono avanzate censure di vizio di motivazione contemplate dal testo abrogato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (maggio 2015).
4. Il ricorso e’ rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.